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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 11141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11141 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RG 12192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
TA Lo AN,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12192/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, tutti residenti in [...],
[...] in proprio e quali eredi del sig. nato a [...] il Persona_1
20.09.1984 e deceduto il 03.09.2001, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), via Carmelo Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Giulio Costanzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrenti -
E
Controparte_1 con sede legale in Napoli, via Antonio Cardarelli n. 9 (P. IVA ), P.IVA_1 in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Giordano Bruno n. 191, presso lo studio dell'avv. Gennaro Carrano (C.F. , CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità sanitaria
Conclusioni: all'udienza del 23.9.2025, tenutasi a trattazione scritta le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente e che qui devono intendersi richiamate e trascritte.
Resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi del sig. Parte_3 Parte_4 Per_1
(nato il [...] e deceduto il 3 settembre 2001),
[...] convenivano in giudizio l Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis che iure proprio.
Gli attori esponevano che il loro congiunto, in data 31 agosto 2001, si recava presso il Pronto Soccorso dell lamentando cefalea intensa, Controparte_3 febbre e vomito;
che i sanitari, ipotizzando una nevralgia del trigemino, prescrivevano terapia sintomatica senza eseguire approfondimenti anamnestici e diagnostici adeguati;
che il giorno successivo, a causa del peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Caserta, ove decedeva nelle prime ore del 3 settembre 2001.
Gli attori deducevano la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per imperizia, negligenza e omissioni dei sanitari, evidenziando come la diagnosi tempestiva di meningite e l'avvio immediato di terapia antibiotica avrebbero avuto elevate probabilità di evitare l'exitus. Sottolineavano, inoltre, che solo a seguito della consulenza tecnica di parte espletata nel 2019, essi avevano
Il Giudice 2
dott. TA Lo AN avuto effettiva conoscenza delle condotte colpose dei sanitari e del nesso causale con il decesso, sicché da tale momento doveva farsi decorrere il termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l la quale in via preliminare eccepiva Controparte_3 la prescrizione della domanda di risarcimento proposta dai congiunti iure proprio, soggetta a termine quinquennale, deducendo che tra la richiesta risarcitoria del luglio 2011 e quella successiva del settembre 2016 era decorso un periodo superiore a cinque anni, idoneo a determinare l'estinzione del diritto.
Nel merito, la convenuta contestava ogni profilo di colpa e di nesso causale, censurando le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici di parte e i
CTU nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., reputati illogici, congetturali e comunque smentiti dalla documentazione sanitaria.
Secondo la resistente, i sintomi riferiti al momento dell'accesso al Pronto
Soccorso non erano univocamente indicativi di meningite, essendo piuttosto riconducibili a cefalea frontale di natura nevralgica;
i sanitari avrebbero quindi correttamente indirizzato il paziente a visita neurologica e oculistica, senza che fosse esigibile, in quel contesto clinico, un sospetto diagnostico di meningite.
Indi la causa, mutato il rito, disattese le istanze di prova orale e l'istanza di rinnovazione della consulenza;
tentata la conciliazione della lite mediante proposta ex art. 185 bis c.p.c. rifiutata da parte convenuta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura minima
MOTIVI DELAL DECISIONE
Questione preliminare: prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere esaminata distinguendo tra le diverse azioni esperite.
• Azione iure hereditatis
La domanda proposta dagli eredi per il risarcimento dei danni patiti dal de
Il Giudice 3
dott. TA Lo AN cuius durante la degenza trova titolo nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la quale, all'epoca dei fatti (2001), derivava dal contratto atipico di spedalità ovvero dal contatto sociale qualificato con i sanitari.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine prescrizionale è decennale. Ne consegue che l'azione risarcitoria iure hereditatis non è prescritta.
• Azione iure proprio
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, la responsabilità della struttura sanitaria è di natura extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.
Tuttavia, il comma 3 dello stesso art. 2947 stabilisce che, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per esso è stabilita una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima anche all'azione civile.
Nel caso di specie, il fatto illecito è astrattamente sussumibile nella fattispecie di omicidio colposo ex art. 589 c.p. vigente ratione temporis, punito con la reclusione fino a cinque anni. Ai sensi dell'art. 157 c.p. allora vigente, il termine prescrizionale per tale reato era di anni dieci.
Ne consegue che, in forza dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche l'azione civile iure proprio soggiace al termine decennale.
Va precisato che il successivo mutamento legislativo della disciplina della prescrizione penale non rileva ai fini civilistici: la giurisprudenza ha chiarito che, per individuare il termine applicabile ex art. 2947, comma 3, c.c., occorre avere riguardo al regime della prescrizione vigente al momento della consumazione del fatto illecito, senza applicazione retroattiva della normativa più favorevole (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2024, n. 31378).
Ed ancora, non è superfluo rammentare, viste le difese sul punto del che la decorrenza del più lungo termine di prescrizione non è CP_3 ancorata alla sussistenza in concreto del fatto di reato, ma alla sua astratta previsione come tale
E non vi è dubbio che i fatti di causa integrino astrattamente il reato di omicidio colposo.
Il Giudice 4
dott. TA Lo AN Discende da quanto esposto che l'eccezione sollevata dalla convenuta e limitata al decorso del quinquennio tra la richiesta di risarcimento spedita in data 1.07.2011, ricevuta in data 6.07.2011 e quella successiva spedita in data 28.09.2016, va rigettata.
Inquadramento giuridico
La domanda proposta dagli attori deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. I fatti di causa, verificatisi nell'agosto-settembre 2001, sono anteriori all'entrata in vigore della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-AN), con la conseguenza che trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale sanitaria.
È noto che, secondo la Suprema Corte, l'accettazione del paziente presso una struttura sanitaria dà luogo a un contratto atipico a prestazioni corrispettive
(c.d. contratto di spedalità), dal quale sorgono, a carico dell'ente, non solo obblighi di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione di personale medico e paramedico qualificato e di adeguate attrezzature, inclusa la gestione di eventuali complicanze o urgenze (Cass. civ., Sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593; Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ.,
Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
In tale quadro, la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente (o verso i suoi eredi iure hereditatis) è di natura contrattuale, ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., con termine prescrizionale decennale e regime probatorio corrispondente.
Quanto invece ai sanitari dipendenti della struttura, la giurisprudenza ha elaborato la figura del contatto sociale qualificato, dal quale discende, a carico del medico, un obbligo contrattuale di prestazione professionale nei confronti del paziente (Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Sul piano processuale, al paziente (o ai suoi eredi) compete la prova del contratto o del contatto sociale e l'allegazione dell'inadempimento, mentre grava sulla struttura sanitaria e sui sanitari l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, che l'evento lesivo sia dipeso da causa
Il Giudice 5
dott. TA Lo AN imprevedibile e inevitabile (Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Rimane invece a carico dell'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra condotta sanitaria ed evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” (Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. civ., Sez. III,
29 marzo 2022, n. 10050).
Diversamente, per quanto concerne i congiunti che agiscono iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria va qualificata come extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione del relativo regime probatorio e del termine prescrizionale quinquennale, salvo, come visto, quanto previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., come già detto.
Alla luce di tali principi, la fattispecie concreta deve essere ricostruita attraverso l'esame della documentazione clinica acquisita e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Nesso causale
Il criterio applicabile è quello civilistico della condicio sine qua non, integrato dal principio della regolarità causale e valutato ex post mediante un giudizio di alta probabilità logica e scientifica. È sufficiente che la condotta diligente avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare l'evento dannoso
(Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Nel caso in esame, il giovane di anni 17, si presentò il 31 Persona_1 agosto 2001 al Pronto Soccorso dell lamentando cefalea Controparte_3 intensa, febbre e vomito. I sanitari, ipotizzando una nevralgia del trigemino, si limitarono a prescrivere terapia sintomatica, senza procedere ad adeguata anamnesi, al rilievo dei parametri vitali, a un esame obiettivo generale e a ulteriori accertamenti diagnostici che, alla luce della sintomatologia presentata, erano necessari per differenziare tra cefalea primaria e secondaria.
Il giorno successivo, a fronte del peggioramento delle condizioni cliniche
Il Giudice 6
dott. TA Lo AN (soporoso, stato febbrile elevato, agitazione psicomotoria), il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Caserta, dove, nonostante il tempestivo avvio di terapia antibiotica e di supporto, decedeva nelle prime ore del 3 settembre
2001 per meningite batterica acuta.
I CCTTU nominati in sede di ATP hanno concluso per la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari del e il CP_3 successivo decesso, evidenziando che un corretto comportamento diagnostico-terapeutico (anamnesi accurata, rilievo dei parametri vitali, approfondimenti strumentali e immediata antibioticoterapia) avrebbe consentito con elevata probabilità di individuare la meningite e di avviare tempestivamente la terapia, con significative probabilità di sopravvivenza.
La convenuta ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i sintomi riferiti al momento dell'accesso al Pronto Soccorso non erano univoci per meningite, trattandosi di cefalea frontale con irradiazione trigeminale, senza segni tipici di patologia meningea (rigidità nucale, alterazione dello stato mentale).
Tuttavia, tale tesi non appare convincente: come rilevato dai consulenti tecnici di parte ricorrente e condiviso dai CCTTU, la sintomatologia presentata
(cefalea intensa, febbre, vomito e alterazione dello stato di coscienza) costituiva un chiaro campanello d'allarme che imponeva l'approfondimento diagnostico e l'immediata instaurazione di terapia empirica antibiotica, secondo le linee guida allora vigenti (Consensus Statement on Acute Bacterial
Meningitis, Journal of Infection, 1999; Guidelines BMJ 2000).
Deve ribadirsi, al riguardo, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di responsabilità sanitaria il nesso di causalità deve ritenersi sussistente quando la condotta doverosa omessa avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare l'evento dannoso, senza che sia necessaria la certezza assoluta della salvezza del paziente (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. civ., Sez. III,
20 agosto 2018, n. 20812).
I rilievi espressi dai consulenti di parte convenuta quindi non possono essere condivisi, con la conseguenza che deve farsi applicazione del principio
Il Giudice 7
dott. TA Lo AN secondo cui le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove risultino sorrette da adeguata motivazione, logiche e rispettose delle regole scientifiche e del contraddittorio, costituiscono valido fondamento della decisione, anche in presenza di contrarie osservazioni delle parti (cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1621; Cass. 9 febbraio 2011, n. 3130). Nel caso di specie, la relazione peritale si presenta completa, metodologicamente corretta e coerente con la documentazione acquisita, e le critiche della resistente non sono idonee a scalfirne l'attendibilità.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che l'omessa diagnosi e terapia presso l ebbe efficacia causale determinante nel verificarsi dell'exitus Controparte_3 del sig. Persona_1
Colpa sanitaria
L'elaborato peritale e la documentazione sanitaria acquisita consentono di individuare plurimi profili di colpa a carico dei sanitari dell che Controparte_3 ebbero in cura il sig. al momento dell'accesso al Pronto Persona_1
Soccorso del 31 agosto 2001.
In particolare, i sanitari omisero di: raccogliere un'anamnesi completa e puntuale, con adeguata considerazione dei sintomi riferiti (cefalea intensa, vomito, febbre, alterazione dello stato di coscienza); rilevare e registrare i parametri vitali (temperatura corporea, pressione arteriosa, stato neurologico), indispensabili per la valutazione differenziale della cefalea;
effettuare un esame obiettivo generale e neurologico idoneo a cogliere i segni di una possibile patologia meningea;
disporre tempestivi accertamenti strumentali e laboratoristici, quali l'esame del liquor cerebrospinale, che avrebbero potuto condurre ad una diagnosi di meningite.
Essi invero si limitarono a ipotizzare una nevralgia trigeminale, prescrivendo terapia sintomatica (Flectadol e Tegretol), inadeguata rispetto al quadro clinico presentato dal paziente.
Tale condotta si pone in contrasto con le regole della buona pratica clinica già
Il Giudice 8
dott. TA Lo AN consolidate all'epoca dei fatti e con le linee guida internazionali allora vigenti, che raccomandavano, in presenza di giovani pazienti con cefalea acuta associata a febbre e vomito, un immediato approfondimento diagnostico e l'avvio tempestivo di terapia antibiotica empirica.
La colpa sanitaria si configura, pertanto, sotto i profili della negligenza (per l'omessa raccolta anamnestica e rilevazione dei parametri vitali), dell'imperizia (per l'errata valutazione clinica e l'inadeguata diagnosi differenziale) e dell'imprudenza (per l'omessa adozione delle cautele diagnostiche e terapeutiche suggerite dalla sintomatologia).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di responsabilità medica, non è sufficiente allegare la mera possibilità astratta di errore diagnostico, ma occorre verificare la concreta violazione delle leges artis e dei protocolli scientifici di riferimento. Nel caso di specie, la ricostruzione operata dal CTU evidenzia che i sanitari ebbero a disposizione elementi sintomatici e clinici tali da imporre un diverso iter diagnostico-terapeutico, la cui omissione integra in maniera evidente i presupposti della colpa professionale.
Deve quindi affermarsi che la condotta tenuta dai sanitari dell Controparte_3 fu certamente colposa, in quanto caratterizzata da un insieme di omissioni ed errori che ebbero un ruolo causale determinante nell'evoluzione della malattia e nel successivo decesso del sig. Persona_1
Danni risarcibili
a) Danno iure hereditatis
Gli attori hanno agito anche in qualità di eredi di chiedendo il Persona_1 ristoro dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius nel periodo intercorrente tra l'insorgenza della malattia e il decesso.
Come ormai pacifico in giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente
Il Giudice 9
dott. TA Lo AN avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019)
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi configurabile alcun danno iure hereditatis: giunse infatti all'osservazione dei sanitari già in Persona_1 stato di incoscienza e, nonostante il ricovero, decedette nelle ore immediatamente successive (circa un giorno dopo).
In simile contesto, deve escludersi sia il danno biologico terminale — non essendovi stato un periodo di sopravvivenza apprezzabile in condizioni di coscienza — sia il danno morale terminale, difettando la percezione soggettiva dell'approssimarsi della morte.
Ne consegue che nessun importo è dovuto iure hereditatis.
b) Danno iure proprio
Per contro, deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti del de cuius, consistente nell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il familiare defunto, soprattutto nel suo essenziale aspetto affettivo e di reciproca assistenza morale (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 giugno 2021, n.
18284; Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837).
Si tratta di un pregiudizio che incide su valori costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., e che si compone tanto della sofferenza interiore quanto della perdita del supporto relazionale quotidiano.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la convivenza non è requisito necessario per la risarcibilità, pur costituendo indice rilevante dell'intensità del
Il Giudice 10
dott. TA Lo AN legame (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. civ., Sez. III, ord. 14 ottobre 2019, n. 25774). Per i componenti del nucleo familiare ristretto (genitori, fratelli e sorelle), l'affettività e la solidarietà reciproca possono presumersi, salvo prova contraria fornita dal convenuto (Cass. civ.,
Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9010).
Quanto alla liquidazione, essa deve avvenire in via equitativa, facendo riferimento ai criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme di valutazione, con possibilità di personalizzazione in ragione della specificità del caso concreto.
Nel caso in esame, avuto riguardo all'età del de cuius (17 anni), alla stretta relazione con i genitori e i fratelli, e alla gravità del pregiudizio arrecato, si ritiene equo liquidare i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
(padre del de cuius): € 316.000,00; Parte_1 Parte_2
(madre del de cuius): € 320.000,00; (fratello): € Parte_3
130.000,00 SC (sorella): € 115.000,00. Pt_4
Tali importi devono intendersi all'attualità.
Interessi
Non possono riconoscersi gli interessi, non avendo gli attori dimostrato – neppure in via presuntiva – che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbero disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Sul punto, va richiamato il principio recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, secondo cui “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal
Il Giudice 11
dott. TA Lo AN caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. civ., Sez. III, 10 marzo
2025, n. 6351).
Ne consegue che, in difetto di prova sul punto, non possono essere riconosciuti interessi compensativi sugli importi liquidati a titolo risarcitorio.
Mentre sulle predette somme decorrono gli interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo.
Conclusioni
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, iure proprio, subito dai congiunti del sig. mentre va rigettata Persona_1 con riferimento al preteso danno iure hereditatis.
Per l'effetto, l' Controparte_1 deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme, liquidate all'attualità:
a (padre del de cuius) € 316.000,00; Parte_1
a (madre del de cuius) € 320.000,00; Parte_2
a (fratello) € 130.000,00; Parte_3
a (sorella) € 115.000,00. Parte_4
Nulla è dovuto iure hereditatis.
Il Giudice 12
dott. TA Lo AN Le spese, ivi comprese quelle della fase ex art. 696 bis c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa
(determinato dal valore dello scaglione di riferimento in relazione alla condanna di importo più elevato, con aumento del 10% per difesa di più parti.
Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, secondo cui In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e , come Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sopra rappresentati e difesi, nei confronti dell Controparte_1
così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, delle seguenti somme:
€ 316.000,00 a favore di;
Parte_1
€ 320.000,00 a favore di;
Parte_2
€ 130.000,00 a favore di;
Parte_3
€ 115.000,00 a favore di;
Parte_4
Il Giudice 13
dott. TA Lo AN oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta iure hereditatis;
3. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 32.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giulio Costanzo;
4. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 29.11.2025
Il Giudice
TA Lo AN
Il Giudice 14
dott. TA Lo AN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. TA Lo AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
TA Lo AN,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12192/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, tutti residenti in [...],
[...] in proprio e quali eredi del sig. nato a [...] il Persona_1
20.09.1984 e deceduto il 03.09.2001, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), via Carmelo Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Giulio Costanzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrenti -
E
Controparte_1 con sede legale in Napoli, via Antonio Cardarelli n. 9 (P. IVA ), P.IVA_1 in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Giordano Bruno n. 191, presso lo studio dell'avv. Gennaro Carrano (C.F. , CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità sanitaria
Conclusioni: all'udienza del 23.9.2025, tenutasi a trattazione scritta le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente e che qui devono intendersi richiamate e trascritte.
Resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi del sig. Parte_3 Parte_4 Per_1
(nato il [...] e deceduto il 3 settembre 2001),
[...] convenivano in giudizio l Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis che iure proprio.
Gli attori esponevano che il loro congiunto, in data 31 agosto 2001, si recava presso il Pronto Soccorso dell lamentando cefalea intensa, Controparte_3 febbre e vomito;
che i sanitari, ipotizzando una nevralgia del trigemino, prescrivevano terapia sintomatica senza eseguire approfondimenti anamnestici e diagnostici adeguati;
che il giorno successivo, a causa del peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Caserta, ove decedeva nelle prime ore del 3 settembre 2001.
Gli attori deducevano la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per imperizia, negligenza e omissioni dei sanitari, evidenziando come la diagnosi tempestiva di meningite e l'avvio immediato di terapia antibiotica avrebbero avuto elevate probabilità di evitare l'exitus. Sottolineavano, inoltre, che solo a seguito della consulenza tecnica di parte espletata nel 2019, essi avevano
Il Giudice 2
dott. TA Lo AN avuto effettiva conoscenza delle condotte colpose dei sanitari e del nesso causale con il decesso, sicché da tale momento doveva farsi decorrere il termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l la quale in via preliminare eccepiva Controparte_3 la prescrizione della domanda di risarcimento proposta dai congiunti iure proprio, soggetta a termine quinquennale, deducendo che tra la richiesta risarcitoria del luglio 2011 e quella successiva del settembre 2016 era decorso un periodo superiore a cinque anni, idoneo a determinare l'estinzione del diritto.
Nel merito, la convenuta contestava ogni profilo di colpa e di nesso causale, censurando le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici di parte e i
CTU nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., reputati illogici, congetturali e comunque smentiti dalla documentazione sanitaria.
Secondo la resistente, i sintomi riferiti al momento dell'accesso al Pronto
Soccorso non erano univocamente indicativi di meningite, essendo piuttosto riconducibili a cefalea frontale di natura nevralgica;
i sanitari avrebbero quindi correttamente indirizzato il paziente a visita neurologica e oculistica, senza che fosse esigibile, in quel contesto clinico, un sospetto diagnostico di meningite.
Indi la causa, mutato il rito, disattese le istanze di prova orale e l'istanza di rinnovazione della consulenza;
tentata la conciliazione della lite mediante proposta ex art. 185 bis c.p.c. rifiutata da parte convenuta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura minima
MOTIVI DELAL DECISIONE
Questione preliminare: prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere esaminata distinguendo tra le diverse azioni esperite.
• Azione iure hereditatis
La domanda proposta dagli eredi per il risarcimento dei danni patiti dal de
Il Giudice 3
dott. TA Lo AN cuius durante la degenza trova titolo nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la quale, all'epoca dei fatti (2001), derivava dal contratto atipico di spedalità ovvero dal contatto sociale qualificato con i sanitari.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine prescrizionale è decennale. Ne consegue che l'azione risarcitoria iure hereditatis non è prescritta.
• Azione iure proprio
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, la responsabilità della struttura sanitaria è di natura extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.
Tuttavia, il comma 3 dello stesso art. 2947 stabilisce che, se il fatto è previsto dalla legge come reato e per esso è stabilita una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima anche all'azione civile.
Nel caso di specie, il fatto illecito è astrattamente sussumibile nella fattispecie di omicidio colposo ex art. 589 c.p. vigente ratione temporis, punito con la reclusione fino a cinque anni. Ai sensi dell'art. 157 c.p. allora vigente, il termine prescrizionale per tale reato era di anni dieci.
Ne consegue che, in forza dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche l'azione civile iure proprio soggiace al termine decennale.
Va precisato che il successivo mutamento legislativo della disciplina della prescrizione penale non rileva ai fini civilistici: la giurisprudenza ha chiarito che, per individuare il termine applicabile ex art. 2947, comma 3, c.c., occorre avere riguardo al regime della prescrizione vigente al momento della consumazione del fatto illecito, senza applicazione retroattiva della normativa più favorevole (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2024, n. 31378).
Ed ancora, non è superfluo rammentare, viste le difese sul punto del che la decorrenza del più lungo termine di prescrizione non è CP_3 ancorata alla sussistenza in concreto del fatto di reato, ma alla sua astratta previsione come tale
E non vi è dubbio che i fatti di causa integrino astrattamente il reato di omicidio colposo.
Il Giudice 4
dott. TA Lo AN Discende da quanto esposto che l'eccezione sollevata dalla convenuta e limitata al decorso del quinquennio tra la richiesta di risarcimento spedita in data 1.07.2011, ricevuta in data 6.07.2011 e quella successiva spedita in data 28.09.2016, va rigettata.
Inquadramento giuridico
La domanda proposta dagli attori deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. I fatti di causa, verificatisi nell'agosto-settembre 2001, sono anteriori all'entrata in vigore della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-AN), con la conseguenza che trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale sanitaria.
È noto che, secondo la Suprema Corte, l'accettazione del paziente presso una struttura sanitaria dà luogo a un contratto atipico a prestazioni corrispettive
(c.d. contratto di spedalità), dal quale sorgono, a carico dell'ente, non solo obblighi di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione di personale medico e paramedico qualificato e di adeguate attrezzature, inclusa la gestione di eventuali complicanze o urgenze (Cass. civ., Sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593; Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ.,
Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
In tale quadro, la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente (o verso i suoi eredi iure hereditatis) è di natura contrattuale, ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., con termine prescrizionale decennale e regime probatorio corrispondente.
Quanto invece ai sanitari dipendenti della struttura, la giurisprudenza ha elaborato la figura del contatto sociale qualificato, dal quale discende, a carico del medico, un obbligo contrattuale di prestazione professionale nei confronti del paziente (Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Sul piano processuale, al paziente (o ai suoi eredi) compete la prova del contratto o del contatto sociale e l'allegazione dell'inadempimento, mentre grava sulla struttura sanitaria e sui sanitari l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, che l'evento lesivo sia dipeso da causa
Il Giudice 5
dott. TA Lo AN imprevedibile e inevitabile (Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Rimane invece a carico dell'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra condotta sanitaria ed evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” (Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. civ., Sez. III,
29 marzo 2022, n. 10050).
Diversamente, per quanto concerne i congiunti che agiscono iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria va qualificata come extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione del relativo regime probatorio e del termine prescrizionale quinquennale, salvo, come visto, quanto previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., come già detto.
Alla luce di tali principi, la fattispecie concreta deve essere ricostruita attraverso l'esame della documentazione clinica acquisita e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Nesso causale
Il criterio applicabile è quello civilistico della condicio sine qua non, integrato dal principio della regolarità causale e valutato ex post mediante un giudizio di alta probabilità logica e scientifica. È sufficiente che la condotta diligente avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare l'evento dannoso
(Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Nel caso in esame, il giovane di anni 17, si presentò il 31 Persona_1 agosto 2001 al Pronto Soccorso dell lamentando cefalea Controparte_3 intensa, febbre e vomito. I sanitari, ipotizzando una nevralgia del trigemino, si limitarono a prescrivere terapia sintomatica, senza procedere ad adeguata anamnesi, al rilievo dei parametri vitali, a un esame obiettivo generale e a ulteriori accertamenti diagnostici che, alla luce della sintomatologia presentata, erano necessari per differenziare tra cefalea primaria e secondaria.
Il giorno successivo, a fronte del peggioramento delle condizioni cliniche
Il Giudice 6
dott. TA Lo AN (soporoso, stato febbrile elevato, agitazione psicomotoria), il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Caserta, dove, nonostante il tempestivo avvio di terapia antibiotica e di supporto, decedeva nelle prime ore del 3 settembre
2001 per meningite batterica acuta.
I CCTTU nominati in sede di ATP hanno concluso per la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari del e il CP_3 successivo decesso, evidenziando che un corretto comportamento diagnostico-terapeutico (anamnesi accurata, rilievo dei parametri vitali, approfondimenti strumentali e immediata antibioticoterapia) avrebbe consentito con elevata probabilità di individuare la meningite e di avviare tempestivamente la terapia, con significative probabilità di sopravvivenza.
La convenuta ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i sintomi riferiti al momento dell'accesso al Pronto Soccorso non erano univoci per meningite, trattandosi di cefalea frontale con irradiazione trigeminale, senza segni tipici di patologia meningea (rigidità nucale, alterazione dello stato mentale).
Tuttavia, tale tesi non appare convincente: come rilevato dai consulenti tecnici di parte ricorrente e condiviso dai CCTTU, la sintomatologia presentata
(cefalea intensa, febbre, vomito e alterazione dello stato di coscienza) costituiva un chiaro campanello d'allarme che imponeva l'approfondimento diagnostico e l'immediata instaurazione di terapia empirica antibiotica, secondo le linee guida allora vigenti (Consensus Statement on Acute Bacterial
Meningitis, Journal of Infection, 1999; Guidelines BMJ 2000).
Deve ribadirsi, al riguardo, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di responsabilità sanitaria il nesso di causalità deve ritenersi sussistente quando la condotta doverosa omessa avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare l'evento dannoso, senza che sia necessaria la certezza assoluta della salvezza del paziente (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. civ., Sez. III,
20 agosto 2018, n. 20812).
I rilievi espressi dai consulenti di parte convenuta quindi non possono essere condivisi, con la conseguenza che deve farsi applicazione del principio
Il Giudice 7
dott. TA Lo AN secondo cui le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove risultino sorrette da adeguata motivazione, logiche e rispettose delle regole scientifiche e del contraddittorio, costituiscono valido fondamento della decisione, anche in presenza di contrarie osservazioni delle parti (cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1621; Cass. 9 febbraio 2011, n. 3130). Nel caso di specie, la relazione peritale si presenta completa, metodologicamente corretta e coerente con la documentazione acquisita, e le critiche della resistente non sono idonee a scalfirne l'attendibilità.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che l'omessa diagnosi e terapia presso l ebbe efficacia causale determinante nel verificarsi dell'exitus Controparte_3 del sig. Persona_1
Colpa sanitaria
L'elaborato peritale e la documentazione sanitaria acquisita consentono di individuare plurimi profili di colpa a carico dei sanitari dell che Controparte_3 ebbero in cura il sig. al momento dell'accesso al Pronto Persona_1
Soccorso del 31 agosto 2001.
In particolare, i sanitari omisero di: raccogliere un'anamnesi completa e puntuale, con adeguata considerazione dei sintomi riferiti (cefalea intensa, vomito, febbre, alterazione dello stato di coscienza); rilevare e registrare i parametri vitali (temperatura corporea, pressione arteriosa, stato neurologico), indispensabili per la valutazione differenziale della cefalea;
effettuare un esame obiettivo generale e neurologico idoneo a cogliere i segni di una possibile patologia meningea;
disporre tempestivi accertamenti strumentali e laboratoristici, quali l'esame del liquor cerebrospinale, che avrebbero potuto condurre ad una diagnosi di meningite.
Essi invero si limitarono a ipotizzare una nevralgia trigeminale, prescrivendo terapia sintomatica (Flectadol e Tegretol), inadeguata rispetto al quadro clinico presentato dal paziente.
Tale condotta si pone in contrasto con le regole della buona pratica clinica già
Il Giudice 8
dott. TA Lo AN consolidate all'epoca dei fatti e con le linee guida internazionali allora vigenti, che raccomandavano, in presenza di giovani pazienti con cefalea acuta associata a febbre e vomito, un immediato approfondimento diagnostico e l'avvio tempestivo di terapia antibiotica empirica.
La colpa sanitaria si configura, pertanto, sotto i profili della negligenza (per l'omessa raccolta anamnestica e rilevazione dei parametri vitali), dell'imperizia (per l'errata valutazione clinica e l'inadeguata diagnosi differenziale) e dell'imprudenza (per l'omessa adozione delle cautele diagnostiche e terapeutiche suggerite dalla sintomatologia).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di responsabilità medica, non è sufficiente allegare la mera possibilità astratta di errore diagnostico, ma occorre verificare la concreta violazione delle leges artis e dei protocolli scientifici di riferimento. Nel caso di specie, la ricostruzione operata dal CTU evidenzia che i sanitari ebbero a disposizione elementi sintomatici e clinici tali da imporre un diverso iter diagnostico-terapeutico, la cui omissione integra in maniera evidente i presupposti della colpa professionale.
Deve quindi affermarsi che la condotta tenuta dai sanitari dell Controparte_3 fu certamente colposa, in quanto caratterizzata da un insieme di omissioni ed errori che ebbero un ruolo causale determinante nell'evoluzione della malattia e nel successivo decesso del sig. Persona_1
Danni risarcibili
a) Danno iure hereditatis
Gli attori hanno agito anche in qualità di eredi di chiedendo il Persona_1 ristoro dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius nel periodo intercorrente tra l'insorgenza della malattia e il decesso.
Come ormai pacifico in giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente
Il Giudice 9
dott. TA Lo AN avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019)
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi configurabile alcun danno iure hereditatis: giunse infatti all'osservazione dei sanitari già in Persona_1 stato di incoscienza e, nonostante il ricovero, decedette nelle ore immediatamente successive (circa un giorno dopo).
In simile contesto, deve escludersi sia il danno biologico terminale — non essendovi stato un periodo di sopravvivenza apprezzabile in condizioni di coscienza — sia il danno morale terminale, difettando la percezione soggettiva dell'approssimarsi della morte.
Ne consegue che nessun importo è dovuto iure hereditatis.
b) Danno iure proprio
Per contro, deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti del de cuius, consistente nell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il familiare defunto, soprattutto nel suo essenziale aspetto affettivo e di reciproca assistenza morale (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 giugno 2021, n.
18284; Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837).
Si tratta di un pregiudizio che incide su valori costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., e che si compone tanto della sofferenza interiore quanto della perdita del supporto relazionale quotidiano.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la convivenza non è requisito necessario per la risarcibilità, pur costituendo indice rilevante dell'intensità del
Il Giudice 10
dott. TA Lo AN legame (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. civ., Sez. III, ord. 14 ottobre 2019, n. 25774). Per i componenti del nucleo familiare ristretto (genitori, fratelli e sorelle), l'affettività e la solidarietà reciproca possono presumersi, salvo prova contraria fornita dal convenuto (Cass. civ.,
Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9010).
Quanto alla liquidazione, essa deve avvenire in via equitativa, facendo riferimento ai criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme di valutazione, con possibilità di personalizzazione in ragione della specificità del caso concreto.
Nel caso in esame, avuto riguardo all'età del de cuius (17 anni), alla stretta relazione con i genitori e i fratelli, e alla gravità del pregiudizio arrecato, si ritiene equo liquidare i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
(padre del de cuius): € 316.000,00; Parte_1 Parte_2
(madre del de cuius): € 320.000,00; (fratello): € Parte_3
130.000,00 SC (sorella): € 115.000,00. Pt_4
Tali importi devono intendersi all'attualità.
Interessi
Non possono riconoscersi gli interessi, non avendo gli attori dimostrato – neppure in via presuntiva – che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbero disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Sul punto, va richiamato il principio recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, secondo cui “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal
Il Giudice 11
dott. TA Lo AN caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. civ., Sez. III, 10 marzo
2025, n. 6351).
Ne consegue che, in difetto di prova sul punto, non possono essere riconosciuti interessi compensativi sugli importi liquidati a titolo risarcitorio.
Mentre sulle predette somme decorrono gli interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo.
Conclusioni
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, iure proprio, subito dai congiunti del sig. mentre va rigettata Persona_1 con riferimento al preteso danno iure hereditatis.
Per l'effetto, l' Controparte_1 deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme, liquidate all'attualità:
a (padre del de cuius) € 316.000,00; Parte_1
a (madre del de cuius) € 320.000,00; Parte_2
a (fratello) € 130.000,00; Parte_3
a (sorella) € 115.000,00. Parte_4
Nulla è dovuto iure hereditatis.
Il Giudice 12
dott. TA Lo AN Le spese, ivi comprese quelle della fase ex art. 696 bis c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa
(determinato dal valore dello scaglione di riferimento in relazione alla condanna di importo più elevato, con aumento del 10% per difesa di più parti.
Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, secondo cui In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e , come Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sopra rappresentati e difesi, nei confronti dell Controparte_1
così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, delle seguenti somme:
€ 316.000,00 a favore di;
Parte_1
€ 320.000,00 a favore di;
Parte_2
€ 130.000,00 a favore di;
Parte_3
€ 115.000,00 a favore di;
Parte_4
Il Giudice 13
dott. TA Lo AN oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta iure hereditatis;
3. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 32.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giulio Costanzo;
4. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 29.11.2025
Il Giudice
TA Lo AN
Il Giudice 14
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1 Il Giudice
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