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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/09/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2013/2023, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)m con l'avv. GIANLUCA MADONNA C.F._2
attori nei confronti di:
AVV. c.f. ), in proprio Controparte_1 C.F._3
convenuto con la chiamata di:
c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentante per l'Italia dott.ssa con l'avv. ANNA Controparte_3
BERRA
terza chiamata
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
pagina 1 di 10 Conclusioni del convenuto: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
Conclusioni della terza chiamata: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Ilva e hanno convenuto in giudizio l'avv. Pt_1 Parte_2 [...]
per sentirlo condannare alla restituzione dei compensi allo stesso CP_1
corrisposti, oltre che al risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del professionista, assunta come negligente.
In sintesi, gli attori hanno allegato:
di avere conferito nel 2005 mandato al convenuto per promuovere nei confronti della Cooperativa Edilizia Il Ponte soc. coop. s.r.l. e del sig. un'azione ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere il Persona_1
trasferimento di un appartamento sito in Bonate Sotto (Bg), via Palma il
Vecchio 186/40 (di seguito anche solo l'“Immobile”);
che nel giudizio l'Immobile veniva identificato dal convenuto con estremi catastali errati, sicché gli attori – anche dopo aver ottenuto la correzione dell'errore materiale della sentenza emessa all'esito del giudizio per il mancato inserimento nel dispositivo del trasferimento anche del box – si vedevano costretti ad avviare un ulteriore giudizio per ottenere il trasferimento dell'Immobile;
che tale nuova causa, promossa nel 2019, veniva definita con un verbale di conciliazione giudiziale, a cui seguiva infine l'atto notarile di definitivo trasferimento dell'Immobile.
pagina 2 di 10 Gli attori hanno pertanto chiesto la condanna del convenuto, oltre che alla restituzione dei compensi già percepiti, al risarcimento degli esborsi dagli stessi sostenuti per affrontare il nuovo giudizio ex art. 2932 c.c., per i costi del nuovo atto notarile e per la tassa di registro della sentenza asseritamente inutiliter data, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito quantificato in una misura non inferiore a € 5.000,00.
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto, domandando preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione e formulando altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali relativi all'assistenza prestata agli attori – quali parti civili – nel procedimento penale a carico del sig. Per_1
L'assicurazione terza chiamata si è costituita eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto assicurativo azionato dal convenuto e, in ogni caso, l'inoperatività della copertura ai sensi della polizza stipulata tra le parti.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza procedere all'assunzione delle prove orali formulate dagli attori, tutte dichiarate inammissibili per i motivi indicati nell'ordinanza del 2/5/2024, alla quale si rinvia.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 13/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
17/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Premessa l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto per le ragioni già espresse nell'ordinanza dell'8/11/ 2023, alla quale si rimanda (atteso che a mente del disposto dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, conv.
pagina 3 di 10 da L. n. 162/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie, come quella in esame, “concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”), le domande attoree non possono in ogni caso trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova riepilogare brevemente i principi espressi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del professionista intellettuale e relativi oneri probatori.
Il cliente-creditore, che agisce per il risarcimento del danno patito in ragione dell'inadempimento, è tenuto a provare (a) il danno subito, nonché (b) il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
Quanto al nesso eziologico, la Suprema Corte ha chiarito che “la regola della preponderanza dell'evidenza, o 'del più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (v. Cass. n. 25112/2017; cfr., anche, Cass. n. 25895/2016).
In altri termini, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente (e deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale: tra le altre, Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006, n. 6537) e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale,
pagina 4 di 10 commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638)”
(v. Cass. n. 12038/2017, e anche Cass. n. 6862/2018); e ancora “la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (v. Cass. n. 17414/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare quanto segue.
3.1 L'errore in cui è incorso il convenuto nell'indicazione di una particella catastale identificativa dell'Immobile diversa da quella reale (ossia la n. 5540 in luogo della n. 5440) risulta documentalmente provato (v. atto di citazione sub doc. 1 att.) e financo riconosciuto dal convenuto medesimo.
3.2 Tuttavia, dallo stesso atto di citazione risulta che – almeno in parte qua –
l'indicazione di detta particella sia stata correttamente riportata (v. pagg. 4 e 8 docc. 1 att.).
Il convenuto, inoltre, ha dedotto che al predetto atto di citazione erano state allegate le planimetrie contenenti la precipua identificazione dell'Immobile e tutti i dati catastali corretti. Tali schede catastali sono state prodotte dal convenuto sub doc. 3 e gli attori mai hanno contestato la circostanza che tali documenti fossero allegati all'atto di citazione introduttivo dell'originario giudizio patrocinato dal convenuto, come da quest'ultimo dedotto.
3.3 Il convenuto, pertanto, ha formulato un'espressa e tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c., deducendo come l'errore dallo stesso pagina 5 di 10 commesso potesse essere agevolmente emendato attraverso la proposizione di un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c..
Tale eccezione risulta fondata.
Invero, in un caso che ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa (perché relativo alla correzione dell'errore materiale di una sentenza nella parte relativa all'identificazione catastale di un immobile con un numero di “sub” errato: v.
Cass. n. 6889/2025), la giurisprudenza di legittimità ha confermato – avallando l'interpretazione estensiva degli artt. 287 ss. c.p.c. proposta dal suo orientamento più recente e ormai consolidato – la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche quando il difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica non risulti ictu oculi dalla sentenza, ma sia evidenziabile solo dopo averne confrontato il contenuto con un atto esterno (che nel caso scrutinato dalla Suprema Corte era rappresentato dai dati catastali contenuti in una c.t.u. e, nel caso di specie, è rappresentato dai dati catastali delle planimetrie allegate all'atto di citazione redatto dal convenuto: v. doc. 3 conv.).
Non colgono dunque nel segno le doglianze degli attori, che si appuntano sull'inapplicabilità del procedimento di correzione di errore materiale al caso che occupa, non risultando invece sussistenti elementi ostativi e/o la prova di un espresso diniego da parte del giudicante.
3.4 Sicché, alla luce della superiore disamina, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non può trovare accoglimento, in quanto il nesso di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. tra il danno e le conseguenze risarcibili dello stesso risulta essere stato reciso dalla condotta degli attori, i quali – usando l'ordinaria diligenza
(ovvero formulando un'istanza di correzione di errore materiale della sentenza) – avrebbero potuto evitare di incorrere negli esborsi di cui hanno chiesto il ristoro
(ovvero i costi sostenuti per affrontare il nuovo giudizio ex art. 2932 c.c. e i costi del nuovo atto notarile di trasferimento dell'Immobile).
pagina 6 di 10 4. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei compensi professionali già corrisposti al convenuto, e ciò per i seguenti motivi.
4.1 Posto che tale domanda sottende un'implicita domanda di risoluzione del contratto stipulato con il professionista (poiché, a mente dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione”: v. Cass. n.
24947/2017), deve essere preliminarmente vagliata la sussistenza nel caso di specie di un inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “l'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi (…) considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (v. Cass. n. 22346/2014).
Pertanto, sulla base del giudizio che questo Giudice è tenuto a compiere ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., l'errore del convenuto nell'indicazione della particella catastale non può ritenersi di gravità tale da pagina 7 di 10 legittimare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del corrispettivo dallo stesso già percepito, e ciò sia in ragione dell'agevole rimediabilità dell'errore innanzi descritta (oltre che della disponibilità a provvedervi manifestata dal convenuto, come inequivocabilmente risultante dalla trascrizione dell'incontro tra le parti dell'11/7/2019 contenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. degli stessi attori), sia tenuto conto del risultato utile comunque conseguito a mezzo della prestazione professionale resa dal difensore: infatti la sentenza n. 757/2012, emessa all'esito del giudizio incardinato dal convenuto, ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. formulata nell'interesse degli odierni attori, ha accertato i pagamenti dagli stessi effettuati per l'acquisto dell'Immobile e ha accolto altresì la domanda ex art. 96 c.p.c., consentendo ulteriormente agli attori di conseguire un risarcimento di € 10.000,00 (v. doc. 2 att.).
Ad abundantiam, peraltro, si osserva come un ulteriore elemento presuntivo che consente di inferire l'utilità dell'accertamento compiuto con tale sentenza è rappresentato dalla circostanza che il successivo giudizio incardinato dagli attori si sia in breve tempo concluso con un accordo conciliativo tra le parti, che ha portato al successivo atto notarile di trasferimento definitivo dell'Immobile (v. docc. 12 e 13 att.).
4.2 Stante quanto indicato al § 4.1 che precede, anche la domanda risarcitoria degli attori, avente ad oggetto la tassa di registro della sentenza asseritamente inutiliter data, non può essere accolta.
5. Quanto anzidetto rende ultroneo l'esame della domanda svolta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione terza chiamata.
pagina 8 di 10 6. Neanche la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto può trovare accoglimento in quanto non sufficientemente provata.
Il convenuto non ha versato in atti adeguati riscontri probatori dell'attività difensiva, in relazione alla quale ha azionato giudizialmente la richiesta di pagamento del compenso, in concreto espletata a favore degli attori – in qualità di parti civili – nell'ambito di un giudizio penale, essendosi infatti limitato a produrre la sentenza emessa all'esito di tale giudizio (v. doc. 4 conv.) e quelle emesse nei successivi gradi dei giudizi di impugnazione (v. docc. 8 e 9 conv.), dando però contestualmente atto che il suo mandato venne revocato in epoca immediatamente successiva alla notifica dell'appello (v. doc. 6 conv.).
7. La soccombenza reciproca tra gli attori e il convenuto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c..
Le spese della terza chiamata devono essere poste a carico degli attori in forza del principio di causazione, a mente del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa”, potendo restare a carico del chiamante soltanto nell'ipotesi in cui “la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria” ovvero
“concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”, ciò che non appare predicabile nel caso in esame (v. Cass. n. 6144/2024, che ha espressamente censurato la decisione di merito per avere posto le spese a carico del chiamante valutando l'“infondatezza virtuale” della chiamata;
nel medesimo senso v. Cass. n.
13172/2025). Tali spese vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
pagina 9 di 10
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dagli attori;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
condanna gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in
€ 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 27 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2013/2023, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)m con l'avv. GIANLUCA MADONNA C.F._2
attori nei confronti di:
AVV. c.f. ), in proprio Controparte_1 C.F._3
convenuto con la chiamata di:
c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentante per l'Italia dott.ssa con l'avv. ANNA Controparte_3
BERRA
terza chiamata
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
pagina 1 di 10 Conclusioni del convenuto: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
Conclusioni della terza chiamata: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Ilva e hanno convenuto in giudizio l'avv. Pt_1 Parte_2 [...]
per sentirlo condannare alla restituzione dei compensi allo stesso CP_1
corrisposti, oltre che al risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del professionista, assunta come negligente.
In sintesi, gli attori hanno allegato:
di avere conferito nel 2005 mandato al convenuto per promuovere nei confronti della Cooperativa Edilizia Il Ponte soc. coop. s.r.l. e del sig. un'azione ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere il Persona_1
trasferimento di un appartamento sito in Bonate Sotto (Bg), via Palma il
Vecchio 186/40 (di seguito anche solo l'“Immobile”);
che nel giudizio l'Immobile veniva identificato dal convenuto con estremi catastali errati, sicché gli attori – anche dopo aver ottenuto la correzione dell'errore materiale della sentenza emessa all'esito del giudizio per il mancato inserimento nel dispositivo del trasferimento anche del box – si vedevano costretti ad avviare un ulteriore giudizio per ottenere il trasferimento dell'Immobile;
che tale nuova causa, promossa nel 2019, veniva definita con un verbale di conciliazione giudiziale, a cui seguiva infine l'atto notarile di definitivo trasferimento dell'Immobile.
pagina 2 di 10 Gli attori hanno pertanto chiesto la condanna del convenuto, oltre che alla restituzione dei compensi già percepiti, al risarcimento degli esborsi dagli stessi sostenuti per affrontare il nuovo giudizio ex art. 2932 c.c., per i costi del nuovo atto notarile e per la tassa di registro della sentenza asseritamente inutiliter data, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito quantificato in una misura non inferiore a € 5.000,00.
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto, domandando preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione e formulando altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali relativi all'assistenza prestata agli attori – quali parti civili – nel procedimento penale a carico del sig. Per_1
L'assicurazione terza chiamata si è costituita eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto assicurativo azionato dal convenuto e, in ogni caso, l'inoperatività della copertura ai sensi della polizza stipulata tra le parti.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza procedere all'assunzione delle prove orali formulate dagli attori, tutte dichiarate inammissibili per i motivi indicati nell'ordinanza del 2/5/2024, alla quale si rinvia.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 13/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
17/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Premessa l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto per le ragioni già espresse nell'ordinanza dell'8/11/ 2023, alla quale si rimanda (atteso che a mente del disposto dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, conv.
pagina 3 di 10 da L. n. 162/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie, come quella in esame, “concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”), le domande attoree non possono in ogni caso trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova riepilogare brevemente i principi espressi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del professionista intellettuale e relativi oneri probatori.
Il cliente-creditore, che agisce per il risarcimento del danno patito in ragione dell'inadempimento, è tenuto a provare (a) il danno subito, nonché (b) il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno.
Quanto al nesso eziologico, la Suprema Corte ha chiarito che “la regola della preponderanza dell'evidenza, o 'del più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (v. Cass. n. 25112/2017; cfr., anche, Cass. n. 25895/2016).
In altri termini, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente (e deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale: tra le altre, Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006, n. 6537) e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale,
pagina 4 di 10 commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638)”
(v. Cass. n. 12038/2017, e anche Cass. n. 6862/2018); e ancora “la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (v. Cass. n. 17414/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare quanto segue.
3.1 L'errore in cui è incorso il convenuto nell'indicazione di una particella catastale identificativa dell'Immobile diversa da quella reale (ossia la n. 5540 in luogo della n. 5440) risulta documentalmente provato (v. atto di citazione sub doc. 1 att.) e financo riconosciuto dal convenuto medesimo.
3.2 Tuttavia, dallo stesso atto di citazione risulta che – almeno in parte qua –
l'indicazione di detta particella sia stata correttamente riportata (v. pagg. 4 e 8 docc. 1 att.).
Il convenuto, inoltre, ha dedotto che al predetto atto di citazione erano state allegate le planimetrie contenenti la precipua identificazione dell'Immobile e tutti i dati catastali corretti. Tali schede catastali sono state prodotte dal convenuto sub doc. 3 e gli attori mai hanno contestato la circostanza che tali documenti fossero allegati all'atto di citazione introduttivo dell'originario giudizio patrocinato dal convenuto, come da quest'ultimo dedotto.
3.3 Il convenuto, pertanto, ha formulato un'espressa e tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c., deducendo come l'errore dallo stesso pagina 5 di 10 commesso potesse essere agevolmente emendato attraverso la proposizione di un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c..
Tale eccezione risulta fondata.
Invero, in un caso che ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa (perché relativo alla correzione dell'errore materiale di una sentenza nella parte relativa all'identificazione catastale di un immobile con un numero di “sub” errato: v.
Cass. n. 6889/2025), la giurisprudenza di legittimità ha confermato – avallando l'interpretazione estensiva degli artt. 287 ss. c.p.c. proposta dal suo orientamento più recente e ormai consolidato – la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche quando il difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica non risulti ictu oculi dalla sentenza, ma sia evidenziabile solo dopo averne confrontato il contenuto con un atto esterno (che nel caso scrutinato dalla Suprema Corte era rappresentato dai dati catastali contenuti in una c.t.u. e, nel caso di specie, è rappresentato dai dati catastali delle planimetrie allegate all'atto di citazione redatto dal convenuto: v. doc. 3 conv.).
Non colgono dunque nel segno le doglianze degli attori, che si appuntano sull'inapplicabilità del procedimento di correzione di errore materiale al caso che occupa, non risultando invece sussistenti elementi ostativi e/o la prova di un espresso diniego da parte del giudicante.
3.4 Sicché, alla luce della superiore disamina, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non può trovare accoglimento, in quanto il nesso di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. tra il danno e le conseguenze risarcibili dello stesso risulta essere stato reciso dalla condotta degli attori, i quali – usando l'ordinaria diligenza
(ovvero formulando un'istanza di correzione di errore materiale della sentenza) – avrebbero potuto evitare di incorrere negli esborsi di cui hanno chiesto il ristoro
(ovvero i costi sostenuti per affrontare il nuovo giudizio ex art. 2932 c.c. e i costi del nuovo atto notarile di trasferimento dell'Immobile).
pagina 6 di 10 4. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei compensi professionali già corrisposti al convenuto, e ciò per i seguenti motivi.
4.1 Posto che tale domanda sottende un'implicita domanda di risoluzione del contratto stipulato con il professionista (poiché, a mente dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione”: v. Cass. n.
24947/2017), deve essere preliminarmente vagliata la sussistenza nel caso di specie di un inadempimento di non scarsa importanza del convenuto, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “l'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi (…) considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (v. Cass. n. 22346/2014).
Pertanto, sulla base del giudizio che questo Giudice è tenuto a compiere ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., l'errore del convenuto nell'indicazione della particella catastale non può ritenersi di gravità tale da pagina 7 di 10 legittimare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del corrispettivo dallo stesso già percepito, e ciò sia in ragione dell'agevole rimediabilità dell'errore innanzi descritta (oltre che della disponibilità a provvedervi manifestata dal convenuto, come inequivocabilmente risultante dalla trascrizione dell'incontro tra le parti dell'11/7/2019 contenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. degli stessi attori), sia tenuto conto del risultato utile comunque conseguito a mezzo della prestazione professionale resa dal difensore: infatti la sentenza n. 757/2012, emessa all'esito del giudizio incardinato dal convenuto, ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. formulata nell'interesse degli odierni attori, ha accertato i pagamenti dagli stessi effettuati per l'acquisto dell'Immobile e ha accolto altresì la domanda ex art. 96 c.p.c., consentendo ulteriormente agli attori di conseguire un risarcimento di € 10.000,00 (v. doc. 2 att.).
Ad abundantiam, peraltro, si osserva come un ulteriore elemento presuntivo che consente di inferire l'utilità dell'accertamento compiuto con tale sentenza è rappresentato dalla circostanza che il successivo giudizio incardinato dagli attori si sia in breve tempo concluso con un accordo conciliativo tra le parti, che ha portato al successivo atto notarile di trasferimento definitivo dell'Immobile (v. docc. 12 e 13 att.).
4.2 Stante quanto indicato al § 4.1 che precede, anche la domanda risarcitoria degli attori, avente ad oggetto la tassa di registro della sentenza asseritamente inutiliter data, non può essere accolta.
5. Quanto anzidetto rende ultroneo l'esame della domanda svolta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione terza chiamata.
pagina 8 di 10 6. Neanche la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto può trovare accoglimento in quanto non sufficientemente provata.
Il convenuto non ha versato in atti adeguati riscontri probatori dell'attività difensiva, in relazione alla quale ha azionato giudizialmente la richiesta di pagamento del compenso, in concreto espletata a favore degli attori – in qualità di parti civili – nell'ambito di un giudizio penale, essendosi infatti limitato a produrre la sentenza emessa all'esito di tale giudizio (v. doc. 4 conv.) e quelle emesse nei successivi gradi dei giudizi di impugnazione (v. docc. 8 e 9 conv.), dando però contestualmente atto che il suo mandato venne revocato in epoca immediatamente successiva alla notifica dell'appello (v. doc. 6 conv.).
7. La soccombenza reciproca tra gli attori e il convenuto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c..
Le spese della terza chiamata devono essere poste a carico degli attori in forza del principio di causazione, a mente del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa”, potendo restare a carico del chiamante soltanto nell'ipotesi in cui “la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria” ovvero
“concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”, ciò che non appare predicabile nel caso in esame (v. Cass. n. 6144/2024, che ha espressamente censurato la decisione di merito per avere posto le spese a carico del chiamante valutando l'“infondatezza virtuale” della chiamata;
nel medesimo senso v. Cass. n.
13172/2025). Tali spese vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
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Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dagli attori;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
condanna gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in
€ 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 27 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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