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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC NE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3626/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AG BE e CR OS giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AZ VI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: DIVISIONE
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, la Parte_1 sorella al fine di ottenere una pronuncia di divisione giudiziale Controparte_1 dei cespiti del compendio ereditario dei quali Le stesse risultano comproprietarie in virtù della successione paterna e materna , Persona_1 Persona_2 deceduti senza disposizioni testamentarie.
Nel dettaglio la ricorrente ha allegato che e sono Parte_1 Controparte_1 proprietarie in comunione tra loro, della quota indivisa di ½ ciascuna, dei seguenti beni: 1) Immobile censito al Catasto fabbricati del comune di Maranello, foglio n. pagina 1 di 5 3 Particella 225 sub 2, sito in via Vandelli n. 30 Piano T-1–2, Rendita euro
232,41, categoria A/3 Classe 1, consistenza 5 vani, superficie totale m² 112 2)
Immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3,
Particella 225, Subalterno 3, sito in via Vandelli n.30 Piano T-1, Rendita euro
100,71, Categoria c/2, Classe 3, Consistenza 65 m², superficie totale 76 m² 3)
Immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3,
Particella 226, sito in via Vandelli n. 30 Piano T-1, Rendita 58,10, Categoria C/2,
Classe 2, Consistenza 45 m², superficie totale 54 m² 4) Immobile identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3, Particella 231, sito in via
Vandelli n. 30 Piano T-1, Rendita Euro 772,10, Categoria A/7 , Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Totale superficie 122 m², totale escluse aree scoperte 120
m² 5) Immobile identificato al Catasto terreni del Comune di Maranello, Foglio 3,
Particella 235, Reddito dominicale euro 24,02, reddito agrario euro 24,99.
La stessa ha precisato che, dopo il decesso del padre ma prima di Persona_1 quello di su una porzione di terreno facente parte del compendio Persona_2 ereditario è stato costruito, su incarico della convenuta il Controparte_1 fabbricato di cui al punto 4) del quale ella e la madre formalmente hanno acquistato la proprietà per accessione in comunione pro quota; - che prima del decesso della madre, quest'ultima e le figlie nell'anno 1986, avevano concordato di individuare nella porzione di terreno sul quale era stato costruito il fabbricato di cui sopra, attuale residenza della convenuta, la parte di 1/3 dell'eredità del signor spettante alla predetta a fronte della rinuncia a diritti, e Persona_1 correlati oneri, sul predetto fabbricato da parte di e Persona_2 Pt_1
che le parti non hanno mai dato attuazione a tali accordi divisionali, di
[...] fatto risolto per fatti concludenti, così come si evince peraltro anche dalla denuncia di successione di ove il fabbricato in questione (foglio 3 Persona_2 mappale 231) risulta facente parte del patrimonio immobiliare della de cuius, oltre che dalla corresponsione, nel corso degli anni, di imposte (quali l'IMU) e tasse sul suddetto fabbricato da parte dell'attrice e, in precedenza, di Per_2
[...]
Sostiene infatti l'attrice che l'immobile identificato al Catasto del Comune di
Maranello al foglio 3, particella 231, e sito in Maranello alla Via Vandelli n. 30, sia pagina 2 di 5 da considerare di proprietà comune delle sorelle, in ragione di metà per ciascuna, poiché la proprietà per accessione spettava alla madre e alla sorella (l'odierna attrice) in quanto edificato sul terreno già di proprietà del marito e padre sig.
[...]
ma alla morte di questi ereditato dalla moglie e dalle figlie. Per_1
2. Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, la convenuta ha chiesto:
“In via preliminare: accertare e dichiarare che l'immobile sito in Maranello, Via
Vandelli n. 30 e consistente in un fabbricato di civile abitazione così catastalmente definito: Foglio 3, mappale 231, Cat. A/7, Classe 3 con annessa area cortiliva è di proprietà esclusiva della convenuta , che ne ha effettuato la Controparte_1 costruzione con oneri e spese a suo esclusivo carico, come espressamente riconosciuto con la scrittura privata del 09/9/1986 da ritenersi valida, efficace e vincolante le parti.
Nel merito: ordinare la divisione giudiziale dei beni residui pervenuti per eredità alle condividenti con attribuzione delle quote spettanti ad ognuna. Qualora fosse accertata la comoda divisibilità del residuo compendio, nominare CTU per la formazione delle singole quote, tenendo conto delle spese e dei costi tutti sostenuti dalla convenuta. In caso contrario procedersi ai sensi di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nel dettaglio la convenuta ha allegato: che l'accordo stipulato tra le parti nel 1986
è valido non valendo la denuncia di successione a sconfessarne il contenuto, avendo la stessa valenza meramente fiscale, che in ogni caso, qualora venisse accordata la tesi di parte attrice, dovrebbero essere tenute in debito conto tutte le spese e gli oneri dalla stessa sostenuti per la costruzione dell'edificio”.
3. Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il g.i. pro tempore, ritenute superflue le prove richieste dalla parte convenuta, ha rinviato per la decisione sui beni facenti parte dell'asse ereditario oggetto di divisione e le relative quote.
4. La risoluzione della fattispecie in esame comporta deve necessariamente prendere le mosse dall'indagine della scrittura privata stipulata tra Per_2
pagina 3 di 5 e (doc n. 2 di parte convenuta). Per_2 Parte_1
Nel corpo della scrittura privata vi sono le seguenti premesse: che
[...]
e , alla morte di , rispettivamente marito e Per_2 Parte_1 Persona_1 padre, ebbero ad ereditare unitamente a , ciascuna per 1/3 un Controparte_1 appezzamento di terreno con fabbricato posto in Comune di Maranello, Loc.
Pozzo, Via Vandelli il tutto ben noto alle parti, che la proprietà di tale terreno è rimasta indivisa, che sull'appezzamento in questione è stato costruito un fabbricato ad uso civile abitazione.
Fatte queste premesse nel corpo dell'accordo le parti hanno dichiarato che tale fabbricato è di piena e assoluta proprietà di , individuando nella Controparte_1 persistenza di terreno per cui esso è costruito, la parte di 1/3 a lei spettante in eredità, salvo ulteriori conguagli a suo favore, ed affermando di rinunciare ad ogni diritto su tale parte di terreno o sul fabbricato che su di esso esiste e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e per qualsiasi ragione nei confronti di e dei suoi aventi causa. Occorre, dunque, verificare se a tale Controparte_1 scrittura privata possa essere data la qualificazione giuridica di “contratto di divisione", secondo i criteri generali in tema di interpretazione e forma ad substantiam dei contratti. L'atto in questione, avendo ad oggetto beni immobili, ha rettamente rivestito la forma scritta ad substantiam, in ossequio al disposto di cui all' art. 1350 c.c. (a nulla rilevando ai fini della validità dello stesso, la formalizzazione in un atto pubblico o la mancata trascrizione nei pubblici registri, avente, come noto, finalità esclusivamente di mera pubblicità legale); l'effettiva volontà delle parti contraenti ai sensi dell' art. 1362 c.c. è stata quella di dividere bonariamente, mediante attribuzione definitiva, il compendio ereditario, come inequivocabilmente desumibile dal tenore letterale delle espressioni adoperate, quali "le parti hanno dichiarato che tale fabbricato è di piena e assoluta proprietà di , individuando nella persistenza di terreno per cui esso è Controparte_1 costruito la parte di 1/3 a lei spettante in eredità”, a tacitazione di ogni diritto spettante sull'eredità paterna “salvo ulteriori conguagli a suo favore”.
pagina 4 di 5 Inoltre, vi è stata la compartecipazione di tutti i coeredi all'atto divisionale in questione, circostanza non contestata dalle parti. L'atto, invero, risulta sottoscritto da tutte le parti.
Conseguentemente, ad avviso di questo giudice, il fabbricato in questione non può essere ricompreso nell'asse ereditario, avendo piena validità tra le parti la scrittura privata stipulata tra le parti nella quale tale fabbricato è stato riconosciuto come di proprietà dell'odierna convenuta e rappresentante la quota di 1/3 dell'eredità alla stessa spettante. In senso contrario, invero, non può essere attribuita pregnanza alla dichiarazione di successione avente valenza solo fiscale ed in quanto tale non idonea a destrutturare l'accordo in essere tra le parti.
5. Partendo da questa premessa, quindi, il procedimento deve essere rimesso in istruttoria per le operazioni divisionali.
6. Le spese verranno definite nel procedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico NC NE, non definitivamente pronunciando, dispone nel seguente modo:
1) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Maranello, Via Vandelli n. 30 e consistente in un fabbricato di civile abitazione così catastalmente definito:
Foglio 3, mappale 231, Cat. A/7, Classe 3 con annessa area cortiliva è di proprietà esclusiva della convenuta , che ne ha effettuato la Controparte_1 costruzione con oneri e spese a suo esclusivo carico, come espressamente riconosciuto con la scrittura privata del 09/9/1986 da ritenersi valida, efficace e vincolante le parti;
2) rimette il procedimento in istruttoria come da separata ordinanza per il proseguimento delle operazioni peritali.
Modena 16.12.2025
Il Giudice
NC NE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC NE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3626/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AG BE e CR OS giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AZ VI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: DIVISIONE
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, la Parte_1 sorella al fine di ottenere una pronuncia di divisione giudiziale Controparte_1 dei cespiti del compendio ereditario dei quali Le stesse risultano comproprietarie in virtù della successione paterna e materna , Persona_1 Persona_2 deceduti senza disposizioni testamentarie.
Nel dettaglio la ricorrente ha allegato che e sono Parte_1 Controparte_1 proprietarie in comunione tra loro, della quota indivisa di ½ ciascuna, dei seguenti beni: 1) Immobile censito al Catasto fabbricati del comune di Maranello, foglio n. pagina 1 di 5 3 Particella 225 sub 2, sito in via Vandelli n. 30 Piano T-1–2, Rendita euro
232,41, categoria A/3 Classe 1, consistenza 5 vani, superficie totale m² 112 2)
Immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3,
Particella 225, Subalterno 3, sito in via Vandelli n.30 Piano T-1, Rendita euro
100,71, Categoria c/2, Classe 3, Consistenza 65 m², superficie totale 76 m² 3)
Immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3,
Particella 226, sito in via Vandelli n. 30 Piano T-1, Rendita 58,10, Categoria C/2,
Classe 2, Consistenza 45 m², superficie totale 54 m² 4) Immobile identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Maranello, foglio 3, Particella 231, sito in via
Vandelli n. 30 Piano T-1, Rendita Euro 772,10, Categoria A/7 , Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Totale superficie 122 m², totale escluse aree scoperte 120
m² 5) Immobile identificato al Catasto terreni del Comune di Maranello, Foglio 3,
Particella 235, Reddito dominicale euro 24,02, reddito agrario euro 24,99.
La stessa ha precisato che, dopo il decesso del padre ma prima di Persona_1 quello di su una porzione di terreno facente parte del compendio Persona_2 ereditario è stato costruito, su incarico della convenuta il Controparte_1 fabbricato di cui al punto 4) del quale ella e la madre formalmente hanno acquistato la proprietà per accessione in comunione pro quota; - che prima del decesso della madre, quest'ultima e le figlie nell'anno 1986, avevano concordato di individuare nella porzione di terreno sul quale era stato costruito il fabbricato di cui sopra, attuale residenza della convenuta, la parte di 1/3 dell'eredità del signor spettante alla predetta a fronte della rinuncia a diritti, e Persona_1 correlati oneri, sul predetto fabbricato da parte di e Persona_2 Pt_1
che le parti non hanno mai dato attuazione a tali accordi divisionali, di
[...] fatto risolto per fatti concludenti, così come si evince peraltro anche dalla denuncia di successione di ove il fabbricato in questione (foglio 3 Persona_2 mappale 231) risulta facente parte del patrimonio immobiliare della de cuius, oltre che dalla corresponsione, nel corso degli anni, di imposte (quali l'IMU) e tasse sul suddetto fabbricato da parte dell'attrice e, in precedenza, di Per_2
[...]
Sostiene infatti l'attrice che l'immobile identificato al Catasto del Comune di
Maranello al foglio 3, particella 231, e sito in Maranello alla Via Vandelli n. 30, sia pagina 2 di 5 da considerare di proprietà comune delle sorelle, in ragione di metà per ciascuna, poiché la proprietà per accessione spettava alla madre e alla sorella (l'odierna attrice) in quanto edificato sul terreno già di proprietà del marito e padre sig.
[...]
ma alla morte di questi ereditato dalla moglie e dalle figlie. Per_1
2. Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, la convenuta ha chiesto:
“In via preliminare: accertare e dichiarare che l'immobile sito in Maranello, Via
Vandelli n. 30 e consistente in un fabbricato di civile abitazione così catastalmente definito: Foglio 3, mappale 231, Cat. A/7, Classe 3 con annessa area cortiliva è di proprietà esclusiva della convenuta , che ne ha effettuato la Controparte_1 costruzione con oneri e spese a suo esclusivo carico, come espressamente riconosciuto con la scrittura privata del 09/9/1986 da ritenersi valida, efficace e vincolante le parti.
Nel merito: ordinare la divisione giudiziale dei beni residui pervenuti per eredità alle condividenti con attribuzione delle quote spettanti ad ognuna. Qualora fosse accertata la comoda divisibilità del residuo compendio, nominare CTU per la formazione delle singole quote, tenendo conto delle spese e dei costi tutti sostenuti dalla convenuta. In caso contrario procedersi ai sensi di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nel dettaglio la convenuta ha allegato: che l'accordo stipulato tra le parti nel 1986
è valido non valendo la denuncia di successione a sconfessarne il contenuto, avendo la stessa valenza meramente fiscale, che in ogni caso, qualora venisse accordata la tesi di parte attrice, dovrebbero essere tenute in debito conto tutte le spese e gli oneri dalla stessa sostenuti per la costruzione dell'edificio”.
3. Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il g.i. pro tempore, ritenute superflue le prove richieste dalla parte convenuta, ha rinviato per la decisione sui beni facenti parte dell'asse ereditario oggetto di divisione e le relative quote.
4. La risoluzione della fattispecie in esame comporta deve necessariamente prendere le mosse dall'indagine della scrittura privata stipulata tra Per_2
pagina 3 di 5 e (doc n. 2 di parte convenuta). Per_2 Parte_1
Nel corpo della scrittura privata vi sono le seguenti premesse: che
[...]
e , alla morte di , rispettivamente marito e Per_2 Parte_1 Persona_1 padre, ebbero ad ereditare unitamente a , ciascuna per 1/3 un Controparte_1 appezzamento di terreno con fabbricato posto in Comune di Maranello, Loc.
Pozzo, Via Vandelli il tutto ben noto alle parti, che la proprietà di tale terreno è rimasta indivisa, che sull'appezzamento in questione è stato costruito un fabbricato ad uso civile abitazione.
Fatte queste premesse nel corpo dell'accordo le parti hanno dichiarato che tale fabbricato è di piena e assoluta proprietà di , individuando nella Controparte_1 persistenza di terreno per cui esso è costruito, la parte di 1/3 a lei spettante in eredità, salvo ulteriori conguagli a suo favore, ed affermando di rinunciare ad ogni diritto su tale parte di terreno o sul fabbricato che su di esso esiste e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e per qualsiasi ragione nei confronti di e dei suoi aventi causa. Occorre, dunque, verificare se a tale Controparte_1 scrittura privata possa essere data la qualificazione giuridica di “contratto di divisione", secondo i criteri generali in tema di interpretazione e forma ad substantiam dei contratti. L'atto in questione, avendo ad oggetto beni immobili, ha rettamente rivestito la forma scritta ad substantiam, in ossequio al disposto di cui all' art. 1350 c.c. (a nulla rilevando ai fini della validità dello stesso, la formalizzazione in un atto pubblico o la mancata trascrizione nei pubblici registri, avente, come noto, finalità esclusivamente di mera pubblicità legale); l'effettiva volontà delle parti contraenti ai sensi dell' art. 1362 c.c. è stata quella di dividere bonariamente, mediante attribuzione definitiva, il compendio ereditario, come inequivocabilmente desumibile dal tenore letterale delle espressioni adoperate, quali "le parti hanno dichiarato che tale fabbricato è di piena e assoluta proprietà di , individuando nella persistenza di terreno per cui esso è Controparte_1 costruito la parte di 1/3 a lei spettante in eredità”, a tacitazione di ogni diritto spettante sull'eredità paterna “salvo ulteriori conguagli a suo favore”.
pagina 4 di 5 Inoltre, vi è stata la compartecipazione di tutti i coeredi all'atto divisionale in questione, circostanza non contestata dalle parti. L'atto, invero, risulta sottoscritto da tutte le parti.
Conseguentemente, ad avviso di questo giudice, il fabbricato in questione non può essere ricompreso nell'asse ereditario, avendo piena validità tra le parti la scrittura privata stipulata tra le parti nella quale tale fabbricato è stato riconosciuto come di proprietà dell'odierna convenuta e rappresentante la quota di 1/3 dell'eredità alla stessa spettante. In senso contrario, invero, non può essere attribuita pregnanza alla dichiarazione di successione avente valenza solo fiscale ed in quanto tale non idonea a destrutturare l'accordo in essere tra le parti.
5. Partendo da questa premessa, quindi, il procedimento deve essere rimesso in istruttoria per le operazioni divisionali.
6. Le spese verranno definite nel procedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico NC NE, non definitivamente pronunciando, dispone nel seguente modo:
1) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Maranello, Via Vandelli n. 30 e consistente in un fabbricato di civile abitazione così catastalmente definito:
Foglio 3, mappale 231, Cat. A/7, Classe 3 con annessa area cortiliva è di proprietà esclusiva della convenuta , che ne ha effettuato la Controparte_1 costruzione con oneri e spese a suo esclusivo carico, come espressamente riconosciuto con la scrittura privata del 09/9/1986 da ritenersi valida, efficace e vincolante le parti;
2) rimette il procedimento in istruttoria come da separata ordinanza per il proseguimento delle operazioni peritali.
Modena 16.12.2025
Il Giudice
NC NE
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