Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Falvo e Valerio Impellizzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri “UL ZI UL”, Stazione di Udine, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 393/3-4 adottato dalla Legione Carabinieri “UL ZI UL”, Comando Provinciale di Udine in data 27 giugno 2024, notificato a mezzo PEC in data 28 giugno 2024, recante rigetto del ricorso amministrativo gerarchico incardinato nell’interesse del Luogotenente -OMISSIS- in data 10 aprile 2024; Nonché, per quanto possa occorrere, dei seguenti atti altresì impugnati con il ricorso amministrativo gerarchico:
2) del provvedimento disciplinare di corpo prot. n. 248/6-0/2023 adottato dalla Legione Carabinieri “UL ZI UL” – Compagnia di Udine in data 11 marzo 2024 e notificato al Luogotenente -OMISSIS- in data 13 marzo 2024, con cui si comunica che “Ho inflitto alla S.V. la sanzione del RIMPROVERO, per la seguente motivazione: “Ispettore addetto alla Stazione Urbana, comandato di servizio quale addetto alla ricezione denunce, ha ricevuto una donna intenzionata a sporgere una denuncia-querela per un’aggressione subita dalla figlia. Nell’occasione, non informava il proprio Superiore gerarchico né lasciava traccia delle risultanze del colloquio, ma forniva alla stessa un metodo alternativo di assistenza inusuale ed inappropriato. Due giorni dopo, comandato di servizio quale Sottufficiale di giornata al Comando Provinciale, ha ricevuto nuovamente la donna e la figlia dopo che queste la avevano contattata al suo recapito telefonico. Anche in questa occasione non informava il proprio Superiore gerarchico né lasciava traccia delle risultanze del colloquio. Tale comportamento da Lei tenuto ha fatto mancare la necessaria circolarità informativa a tutela della minore e ha successivamente creato uno stato di preoccupazione e agitazione nella stessa, con conseguente sentimento di sfiducia nell’Arma dei Carabinieri, dimostrando Lei, pertanto, scarso senso di responsabilità e determinando nocumento all’immagine dell’Istituzione”;
Nonché, per quanto possa occorrere:
3) della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare di corpo della Legione Carabinieri “UL ZI UL”, Compagnia di Udine prot. 248/2-1/2023 del 6 dicembre 2023, instaurato a norma dell’art. 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
4) della relazione di servizio del 17 novembre 2023 a firma del Comandante Lgt C.S. -OMISSIS-;
Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, carabiniere con il grado di Luogotenente attualmente in servizio presso un’articolazione dell’Arma dei Carabinieri avente sede nel territorio della Regione Autonoma UL ZI UL, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, comminatagli per il comportamento ritenuto, per l’appunto, disciplinarmente rilevante, asseritamente posto in essere nelle giornate del 27 e 29 ottobre 2023.
Al contempo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio stesso e, occorrendo, degli altri atti in epigrafe compiutamente indicati.
La domanda caducatoria azionata è affidata ad unico articolato motivo di diritto, così rubricato “Insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione del “rimprovero”. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1360 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (“Codice dell’Ordinamento Militare”). Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1355, 1370 e 1398 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (“Codice dell’Ordinamento Militare”). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 713, 717, 729 e 732 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per errata motivazione del provvedimento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della assenza di attività istruttoria, motivazione errata e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto. Disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di gradualità delle sanzioni”, con cui l’interessato lamenta, in estrema sintesi, l’illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e dalla presupposta sanzione disciplinare, impugnata in sede gerarchica, poiché frutto di un’attività istruttoria del tutto insufficiente e superficiale da parte della P.A., sfornita di adeguata motivazione e contraria al principio di proporzionalità.
In via istruttoria, ha chiesto di ordinare all’Amministrazione resistente di depositare il registro di accesso alla Stazione dei Carabinieri di Udine, con particolare riferimento agli accessi del giorno 27 ottobre 2023.
Il Ministero della Difesa, costituito per resistere al ricorso, ha contradetto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
Il ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha sinteticamente riproposto gli assunti già sviluppati nel ricorso e ribadito le richieste già avanzate.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 21 maggio 2025 e, poi, è stato introitato per essere deciso.
Il Collegio – che dà per nota la vicenda fattuale che qui assume rilievo, per come ricostruita negli atti delle parti e/o ritraibile dalla documentazione dimessa a supporto, tra cui, la relazione di servizio in data 28/12/2023 a firma del Lgt. C.S. -OMISSIS- – ritiene, innanzitutto, di prescindere dal dare corso all’incombente istruttorio reiteratamente invocato dal ricorrente, disattendendo, dunque, in tal senso, l’istanza a tale scopo dal medesimo avanzata, essendo irrilevante, ai fini del decidere, acquisire il registro d’accesso alla struttura, essendo evidente che l’obbligo che incombe sul militare deputato alla ricezione delle denunce di documentare e/o correttamente informare il superiore gerarchico circa i fatti di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio d’istituto (per la cui inosservanza il medesimo è stato sanzionato) è cosa ontologicamente e radicalmente diversa dalla mera conoscenza di chi ha fatto accesso alla struttura stessa in una determinata giornata, ritraibile, per l’appunto, dal registro di cui sopra.
Nel merito, ritiene che il ricorso sia destituito di fondatezza laddove viene sostanzialmente contestata la sussistenza di profili di rilevanza disciplinare nella condotta posta in essere dal ricorrente e meritevole, invece, di accoglimento limitatamente alla sanzione disciplinare concretamente inflittagli, per le ragioni di cui si dirà appresso.
Giova, invero, premettere, che il provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente – emesso in ragione della ritenuta integrata violazione degli artt. 713 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 729 (Esecuzione di ordini) e n. 732 (Contegno del militare) del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) in combinato disposto nella PARTE II della Pubblicazione n. P-11, edita nel 2008 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, " Procedimenti d'azione per i. militari dell'Arma dei Carabinieri nei servizi d'istituto" - reca la seguente motivazione: “Ispettore addetto alla stazione urbana, comandato di servizio quale addetto alla ricezione denunce, ha ricevuto una donna intenzionata a sporgere una denuncia-querela per un'aggressione subita dalla figlia. Nell'occasione, non informava il proprio Superiore gerarchico né lasciava traccia delle risultanze del colloquio, ma forniva alla stessa un metodo alternativo di assistenza inusuale ed inappropriato. Due giorni dopo, comandato di servizio quale Sottufficiale di giornata al Comando Provinciale, ha ricevuto nuovamente la donna e la figlia dopo che queste la avevano contattata al suo recapito telefonico. Anche in questa occasione non informava il proprio Superiore gerarchico né lasciava traccia delle risultanze del colloquio. Tale comportamento da Lei tenuto ha fatto mancare la necessaria circolarità informativa a tutela della minore e ha successivamente creato un oggettivo stato di preoccupazione e agitazione nella stessa, con conseguente sentimento di sfiducia nell'Arma dei Carabinieri, dimostrando Lei, pertanto, scarso senso di responsabilità e determinando nocumento all'immagine dell'Istituzione".
Trattasi, invero, di motivazione che, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, compendia adeguatamente le ragioni che hanno portato a ritenere la condotta da lui tenuta nelle circostanze attenzionate disciplinarmente rilevante.
La sua intellegibilità è, peraltro, resa agevole dalla preliminare rappresentazione dei fatti occorsi e del loro concreto dispiegarsi, sinteticamente riportati nel provvedimento stesso, che valgono di per sé ad evidenziare l’inappropriatezza della procedura intrapresa dall’odierno ricorrente in occasione della presa in carico delle due donne (madre e figlia) che si erano rivolte alla struttura deputata alla ricezione delle denunce e la superficialità della condotta dal medesimo tenuta nella specifica circostanza, che non ha ritenuto di documentare in alcun modo quanto dalle stesse riferito nell’occasione e/o le valutazioni tecniche e/o investigative ancorché embrionali effettuate, né di informare in altro modo il superiore gerarchico, sebbene potesse, tra l’altro, profilarsi l’ipotesi di possibili reati afferenti al cd. “Codice Rosso”, per i quali è anche previsto un protocollo operativo particolare, deputato ad offrire la massima tutela alle vittime.
Nel caso di specie, è, peraltro, lo stesso ricorrente a riferire in ricorso che la più giovane delle due donne era stata vittima di violenze durante la minore età, a seguito delle quali reca tutt’ora strascichi di carattere psicologico (o, per lo meno, li recava al momento dei fatti che qui rilevano), che valgono ad acuirne la fragilità.
Sicché – è evidente – la problematica portata dalle medesime alla sua attenzione meritava attenta e massima considerazione e la responsabile e corretta trattazione, nel rispetto delle procedure in uso.
Un tanto anche per evitare di esporle a maggiore pericolo.
S’appalesa, dunque, condivisibile quanto osservato dalla difesa erariale nella memoria dimessa, laddove, con efficace sintesi, ha, per l’appunto, puntualizzato che il ricorrente non ha redatto, nella circostanza, nessun atto formale e che “la mancanza di qualsivoglia documentazione impediva ogni valutazione in merito all’operato svolto dall’Ispettore nell’ascolto, recepimento ed eventuale prospettazione ad altri Organi, anche interni all’Amministrazione Militare, di una problematica segnalata da dei privati cittadini. La negligenza contestata all’Ispettore è di non avere formalizzato alcuna denuncia, né altrimenti documentato quanto rappresentatogli, né fatto alcun rapporto al suo superiore diretto, Lgt. -OMISSIS-, di quanto appreso, proprio al fine di avere delle indicazioni su come procedere nelle attività”.
Non v’è dubbio, dunque, che la condotta posta in essere dal militare si ponga in frontale contrasto con:
- l’obbligo di astensione “da comportamenti che possono comunque (…) ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene” (art. 713, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90), di per sé appalesata da quanto riferito dalle interessate in data 16/11/2023;
- “Il senso di responsabilità…” (art. 717);
- l’esecuzione degli ordini (art. 729);
- quella che il militare deve tenere in ogni circostanza “ a salvaguardia del prestigio delle Forze armate” e con la diligenza dovuta “nell’assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell’Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell’autorità ovvero d’iniziativa” (art. 732).
Sicché, avuto riguardo al fatto che
- i fatti occorsi sono chiaramente esposti nella relazione di servizio in data 28/12/2023 del Lgt. C.S. -OMISSIS-;
- le problematiche rilevate sull’operato del ricorrente sono state correttamente riportate nella lettera di “contestazione degli addebiti”, redatta dal Comandante della Compagnia di Udine, in cui sono contestate le manchevolezze ipotizzate nell’espletamento delle incombenze derivanti dallo svolgimento del servizio di Ufficiale di P.G. addetto alla ricezione delle denunce;
può conclusivamente affermarsi che il Comandante della Compagnia abbia adeguatamente argomentato il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare e che il Comandante Provinciale, investito del ricorso gerarchico, l’abbia confermato, offrendo, a sua volta, ampia evidenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a sostegno della sua decisione.
Come anticipato, i provvedimenti gravati non passano, tuttavia, indenni alle doglianze del ricorrente, laddove, nell’asserito rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010, hanno inflitto (o confermato) al medesimo la sanzione del rimprovero.
Invero, il Collegio non intende assolutamente mettere in discussione o discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale in materia di sanzioni disciplinari, le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni, alla conseguente sanzione sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione egli interessi pubblici tutelati, connessi alla tutela del regolare funzionamento dell’organizzazione, oltre che del suo prestigio istituzionale e che il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2023, n. 6524; id. 27 giugno 2022, n. 5261; id. 30 marzo 2022, n. 2337; id., sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013).
Ritiene, pur tuttavia, di non potersi esimere dal rilevare che la mancanza di effettiva ed intellegibile motivazione a supporto della determinazione della sanzione in concreto irrogata – tale non potendosi ovviamente ritenere né quella tautologica, meramente riproduttiva della norma di legge, addotta nel provvedimento sanzionatorio (“tenuto conto dei criteri dall’art. 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del grado rivestito, dell’anzianità di servizio, dell’età anagrafica, dei precedenti disciplinari di servizio e della condotta”) , né, tanto meno, quella confermativa riportata nel provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico (“la sanzione irrogata, in relazione alla condotta tenuta, oltre che legittima, appare proporzionale alla mancanza commessa”) – è vizio che ingenera dubbi sulla sua effettiva ragionevolezza e proporzionalità, non consentendo, per l’appunto, di verificare se la sanzione inflitta corrisponde effettivamente a quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Di fatto, nulla è dato sapere, infatti, quale sia la concreta incidenza avuta nella sua determinazione dai vari elementi asseritamente presi in considerazione ovvero se la stessa sia, per l’appunto, congrua.
Sicché, il provvedimento risulta afflitto in parte qua dai vizi denunciati dal ricorrente.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni esplicitate, il ricorso va accolto limitatamente alla sanzione in concreto inflitta al ricorrente e respinto per il resto.
Ne deriva che – ferma la responsabilità disciplinare del ricorrente medesimo per i fatti occorsi per come descritta e dettagliata nei provvedimenti gravati, anche con riferimento alle norme violate – l’Amministrazione sarà tenuta a rieditare il potere di competenza al solo fine di determinare nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 la sanzione commisurata “al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa” da infliggersi al ricorrente, offrendo motivata evidenza delle ragioni a supporto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
Ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, però, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI UL, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nella parte relativa il provvedimento impugnato. Per il resto lo rigetta.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo OD de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo OD de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.