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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20263/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Ludovico Sburlati Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 11.7.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
• Parte_1
, con sede in Torino (C.F. , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Antonello Bruno del Foro di Cosenza e Umberto Galasso del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 110 presso e nello studio dell'Avv. Stefano Ponte ATTRICE Contro
• nata a [...] il [...] residente in [...]
Montalcini n. 5 C.f.: ; C.F._1
• nato a [...] il [...], residente in [...] C.so Parte_2
Susa n. 110 C.f.: ; C.F._2
• nato a [...] il [...] residente in [...]
174/2 C.f.: ; C.F._3
• nato a [...] il [...] residente in [...]
121 C.f.: ; C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Vesce ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Novara Via Torelli n.5;
pagina 1 di 11 • C.F. , residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_5
Torino (TO);
• C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_6 del Valles, 25, Scala C, int. 6,; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Palladino e Michele Raniero ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 94;
• nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_5
, residente in [...]; C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Persici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via San Quintino 28 CONVENUTI
OGGETTO: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Rigettare le eccezioni preliminari/pregiudiziali di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione dell'azione nonché le domande di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposte dai convenuti, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e, in accoglimento delle domande proposte da questa difesa con l'atto di citazione accertare, ex artt. 206 L.F. e da 2392 a 2394 bis c.c., la responsabilità dei convenuti in dipendenza delle plurime violazioni della legge e dello statuto sociale nonché per effetto della lesione dell'integrità del patrimonio sociale della L.C.A. - le une e Parte_1
l'altra analiticamente specificate nell'atto introduttivo del presente giudizio - per comportamenti agli stessi imputabili e per l'effetto: condannare tutti i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto sarà ritenuto di propria esclusiva competenza, al pagamento in favore della Parte_1
in L.C.A. della complessiva somma di €. 1.486.818,00 ovvero in quella maggiore o minore
[...] che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, trattandosi di debito di valore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Si chiede che la liquidazione del danno avvenga comunque anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto sarà ritenuto di propria esclusiva competenza, a rifondere a parte attrice le spese e i compensi del procedimento, oltre spese generali, IVA e CNPA, come per legge”.
CONVENUTI CONTE, , : Pt_2 Pt_3 Parte_4
“previo rigetto della CTU richiesta, fra l'altro, solo “per mero scrupolo” da parte attrice, giusti i motivi già esposti in memoria 183 num. 3 da questa parte
pagina 2 di 11 - Dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione oggi promossa da Parte_1
in LCA in persona del Commissario Liquidatore dott. per la responsabilità
[...] Parte_6 di cui agli artt.. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2482 ter, 2484, 2486 cod. civ. e 146 L.F in capo ai sig.ri
, , e , e per l'effetto dichiarare CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 che i citati convenuti nulla devono, per nessun titolo o ragione, alla in LCA in Parte_1 persona del Commissario Liquidatore neanche in solido fra loro o in solido con gli altri convenuti;
In ogni caso: NEL MERITO rigettare ogni richiesta e domanda formulata da parte attrice nei confronti dei sig.ri CP_1 Pt_2
e , in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi espressi in Pt_3 Parte_4 atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre accessori come per legge”.
CONVENUTI PI E CA:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, mandando assolti la sig.ra e l'Ing. da ogni avversaria pretesa;
CP_3 Controparte_2
- in via di estremo subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, determinare la quota di responsabilità gravante su ciascuno dei soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratori della per azioni, e conseguentemente limitare la Parte_1 condanna della sig.ra e dell'Ing. ciascuno per quanto di propria CP_3 Controparte_2 competenza e spettanza, alla sola quota di responsabilità agli stessi riferibile, fatto salvo ogni diritto della sig.ra e dell'Ing. anche eventualmente a titolo di regresso nei CP_3 Controparte_2 confronti degli altri convenuti. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario (15%), CPA, IVA e successive occorrende”
CONVENUTO Pt_5
“In via principale: Previo ogni opportuno accertamento e correlata declaratoria, respingersi le domande formulate da parte attrice, in ragione della loro infondatezza in fatto ed in diritto, assolvendosi il Dr. da ogni avversaria pretesa. Parte_5
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, individuare la responsabilità facente capo ad ogni singolo convenuto, quale amministratore della
[...]
determinandone il relativo quantum risarcitorio, se ritenuti sussistenti i presupposti. Pt_1
In ogni caso: Con il favore delle spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice, a norma degli artt. 206 l.f. e 2393 e 2394 c.c., esercita azione di responsabilità nei confronti dei convenuti per i danni che ritiene di aver subito in conseguenza della cattiva gestione della nel periodo in cui essi ne sono stati amministratori. CP_4
pagina 3 di 11 Nel merito, a sostegno della domanda rappresenta le seguenti circostanze:
• è una società cooperativa edilizia costituita il 17 luglio 2007, con scopo di acquisire, Parte_1 costruire o ristrutturare le case da assegnare ai soci, a vario titolo;
• la gestione, sin dalla costituzione, è stata affidata a un consiglio di amministrazione, e questo è stato composto, nel quinquennio anteriore all'apertura della liquidazione coatta amministrativa, da (Consigliere in carica dal 02.10.2015 al 23.05.2016), CP_1 Parte_2
(Consigliere in carica dal 16.02.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in carica dal Parte_3
30.04.2014 e successivamente Presidente del CdA dal 16.02.2015 al 23.11.2015), Parte_4
(Presidente del CdA in carica dal 30.04.2014 al 19.02.2015),
[...] Parte_5
(Presidente del CdA in carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in Controparte_2 carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in carica dal 02.10.2015 al CP_3
01.08.2017);
• la Cooperativa, unitamente a Immobiliare Avigliana 2005 S.r.l., Controparte_5
e ad altri soggetti privati, era proprietaria di terreni edificabili per una superficie catastale
[...] di circa mq. 15.099, compresi in un sito di intervento di recupero ubicato nel territorio del Comune di Rivoli (area ex Stazione Corso Francia - Corso Susa - Via Leumann);
• sull'area, in forza di apposite convenzioni stipulati dai proprietari con il Comune, è stato realizzato un complesso edilizio denominato “Castello di Pianura”;
• tra gli immobili edificati dalla ne sono stati assegnati ai soci soltanto 14, mentre CP_4 sono restati vuoti 15 alloggi e 18 autorimesse;
• la mancata vendita/assegnazione di numerosi alloggi, ed il conseguente mancato incasso dei relativi corrispettivi, ha posto la nell'impossibilità di far fronte al mutuo contratto CP_4 con conducendo prima alla dichiarazione dello stato di insolvenza da Controparte_6 parte del Tribunale di Torino, avvenuta con sentenza del 22.5.18, poi all'apertura della Liquidazione Coatta Amministrativa, intervenuta con successivo D.M. n. 414 del 24.10.2019;
• il passivo accertato nella procedura liquidatoria è pari ad €. 3.667.389,82;
• l'attivo della Procedura (n. 15 unità abitative e n. 18 autorimesse) è stato complessivamente valutato in €. 2.187.752,50;
• un accertamento peritale commissionato dalla Cooperativa ha evidenziato che il dissesto sarebbe addebitabile al fatto che quest'ultima “non ha perseguito lo scopo mutualistico, ma ha agito sul mercato come un normale operatore commerciale tanto da esporsi, come poi in effetti accaduto, al rischio d'impresa”, e che “a fronte di un numero di immobili edificati pari a 34 alloggi e 33 autorimesse la ha proceduto soltanto a 14 assegnazioni nonostante CP_4 nel libro soci fossero presenti ben 43 anagrafiche”, e “che dei primi 12 soci iscritti nessuno è giunto all'assegnazione”;
• il dissesto si è manifestato con evidenza già il 19.5.2017, data del deposito al Registro delle Imprese del bilancio al 31.12.16; Su queste basi, l'attrice sostiene che gli amministratori abbiano agito con negligenza, di fatto impegnandosi in un progetto edilizio del tutto sproporzionato alle reali esigenze mutualistiche dei soci, ed edificando, in assenza di sufficienti prenotazioni, immobili in misura nettamente superiore al pagina 4 di 11 fabbisogno e comunque in eccesso rispetto al numero di soci realmente interessati. Questo, evidentemente, nella speranza di realizzare profitti collocando gli immobili eccedenti sul mercato man mano che venivano reperiti potenziali soggetti interessati all'acquisto. Per effetto di questa linea gestoria, la Cooperativa avrebbe contratto debiti che non era in grado di soddisfare, non solo il mutuo di € 3.800.000,00 con la ma anche altri con Controparte_6 professionisti, imprese appaltatrici e fornitori, “nonostante non vi fossero, nella sostanza, soci cooperatori sufficienti a garantire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti della
[...]
aggravando così la situazione debitoria della Società e contribuendo di fatto al Controparte_6 dissesto”. La prova di questi addebiti, nelle tesi dell'attrice, emergerebbe già dalla diffida ricevuta dalla il 13.4.2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva segnalato la mancanza di CP_4 soci prenotatari di alloggio sufficienti ad integrare lo scopo mutualistico. E proprio per ovviare a questo, la Cooperativa aveva adottato l'artificio di “costituire comunque la Cooperativa con un numero minimo legale di “finti” soci (soci cioè non realmente interessati a divenire assegnatari di immobili), nella speranza - poi risultata vana - di piazzare sul mercato tutti gli immobili che sarebbero stati costruiti”.
2) Il danno risarcibile, nella prospettazione attorea, è stimato in via principale secondo il criterio del differenziale dei netti patrimoniali, e quindi, tenuto conto del fatto che l'attività sociale avrebbe dovuto interrompersi già dal 21.12.15 per insufficienza del numero dei soci necessari a perseguire lo scopo sociale, in misura di € 1.486.818,00 (pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo al momento dell'apertura della procedura, ed il patrimonio netto al 21.12.2025). Esso sarebbe imputabile in solido a tutti gli amministratori succedutisi nel tempo, “considerato il comportamento complessivo ed indistinto degli amministratori”, e “proprio in considerazione della difficoltà della prova del danno direttamente imputabile al singolo responsabile per aver tutti, comunque ed indistintamente: a) cagionato il danno o comunque aggravato la crisi di impresa;
b) tardivamente percepito i sintomi di crisi e non avere ad essi reagito tempestivamente;
c) fatto un cattivo uso degli strumenti per fronteggiare o limitare la crisi”.
3) I convenuti e , costituiti con unico atto, contestano la domanda e i CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 fatti posti a suo fondamento, osservando, in sintesi, che:
• non vi è stata alcuna negligenza nella gestione della cooperativa, che ha sempre rispettato le caratteristiche della mutualità prevalente, come del resto confermato da tutte le ispezioni del MISE effettuate nel corso degli anni;
• l'indebitamento è maturato per venire incontro alle imposizioni del che per il Controparte_7 rilascio dei titoli abilitativi aveva preteso che costruisse un mega parcheggio Parte_1 comunale nelle vicinanze, l'accesso sotterraneo alla metropolitana e la piantumazione di Corso Susa, la Caserma della Polizia a Cascine Vica, tutti lavori forieri di ingenti costi per la Cooperativa;
pagina 5 di 11 • la domanda è generica, perché non specifica “a quale titolo vi sarebbe una responsabilità personale di ognuno degli amministratori chiamati in causa” e “Non viene contestato un solo fatto specifico, un solo episodio compiuto da un amministratore che ha arrecato il pregiudizio di cui alla richiesta di pagamento da parte della ”. Parte_7
Per quanto riguarda più precisamente le singole posizioni:
• è divenuta consigliera di amministrazione il 1.10.2015, quando i lavori di costruzione CP_1 erano già ultimati, e lo è rimasta per appena 8 mesi, fino al 23/05/16;
• è divenuto consigliere nel febbraio 2015, quando i lavori erano ultimati, e lo è rimasto Pt_2 sino al 01/08/17, quando, preso atto della situazione patrimoniale e del rifiuto da parte di tutti i soci di effettuare un versamento per rifinanziare la il CDA di cui faceva parte ha CP_4 deliberato la procedura di messa in liquidazione della società;
• il ha fatto parte del CDA dal 30/04/14 al 19/02/15 e il ha fatto parte del Parte_4 Pt_3
CDA dal 30/04/14 al 23/11/15, quindi anch'essi quando i lavori erano già praticamente ultimati, e l'indebitamento ormai maturato. In ogni caso, l'azione nei confronti di tutti sarebbe prescritta, anche perché “La missiva inviata dal Commissario Liquidatore dott. del 12/4/2021, identica per tutti gli odierni convenuti (mai Parte_6 ricevuta però dal sig. ) – (cfr. ALL. 3 – atto di citazione) non può ritenersi tra l'altro Parte_4 interruttiva della prescrizione, giacché in essa si formula soltanto una generica “accusa” in termini di responsabilità, non supportata da una evidenza debitoria oggettiva, ossia tipologia di debito ed entità economica del medesimo, e manca “oggettivamente”, tanto nella suddetta missiva quanto nell'atto di citazione avversario, che compie un generico richiamo documentale e che non riferisce, analiticamente, la tipologia di debito ed entità economica del medesimo”. Il danno, infine, non sarebbe comunque quantificabile con i criteri e nelle misure ipotizzate da parte attrice.
4) I convenuti e costituiti con atti distinti ma con il medesimo difensore, si difendono con CP_2 CP_3 argomenti tra loro sovrapponibili, ed in gran parte analoghi a quelli sviluppati dagli altri convenuti. In particolare, anch'essi osservano di essere stati consiglieri dal 02.10.2015 al 01.08.2017, quando tutte le condotte che - secondo parte attrice - evidenzierebbero l'agire in spregio allo scopo mutualistico, erano state già deliberate ed eseguite, e i lavori di costruzione quasi del tutto completati. Evidenziano anche che in realtà il CDA di cui hanno fatto parte ha conseguito ottimi risultati di gestione, provvedendo all'assegnazione di ben 16 alloggi, in assenza della quale il passivo odierno sarebbe ancora maggiore, ed infine che il 1.8.2017, accertata l'impossibilità di procedere a nuove assegnazioni e la mancanza di volontà dei soci di ripianare le perdite, ha deliberato l'avvio della procedura di liquidazione. In aggiunta, anch'essi contestano i criteri di quantificazione del danno immaginati dalla parte attrice.
5) Infine, analoghe sono le difese del costituitosi da solo. Pt_5
pagina 6 di 11 Anch'egli, infatti, in estrema sintesi osserva che, anche ove per ipotesi fossero fondati gli addebiti di cattiva gestione mossi dalla Cooperativa, egli non ne sarebbe responsabile, posto che, come allegato dalla stessa attrice, è stato in carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017.
6) In prima memoria 183, la ha in certa misura precisato la domanda, anche alla luce delle CP_4 contestazioni mosse dai convenuti sul fatto che gli addebiti si riferissero a fatti precedenti al loro insediamento. Dunque, i rilievi mossi agli ex amministratori sono illustrati essenzialmente nei seguenti passaggi della prima memoria:
- “In realtà, come abbiamo ampiamente evidenziato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. atto di citazione pag. pag. 9 e ss.), il vecchio CdA ha avviato il programma edilizio in mancanza di soci realmente interessati alla realizzazione/assegnazione di alloggi e il nuovo CdA, nonostante la diffida ricevuta in data 13.4.2016 dal ministero dello Sviluppo Economico che aveva segnalato la mancanza di soci prenotatari sufficienti ad integrare lo scopo mutualistico (cfr. doc.
1- A9) e i segnali di allarme chiaramente emersi nell'assemblea dei soci del 21.12.2015 (cfr. doc.
1-A8), invece di liquidare la cooperativa si è attivato per reperire fondi per portare a termine i lavori (cfr. comparsa costituzione pag. 15, rigo 2e ss.), spingendo così la ad assumere nuovi e CP_3 CP_4 rilevanti impegni finanziari pur nella consapevolezza che, come poi in effetti accaduto, se non si fossero venduti tutti gli appartamenti la non avrebbe potuto onorare i propri debiti, CP_4 rimanendo insolvente ed esponendo così la stessa al rischio di mercato tipico di una normale impresa commerciale”;
- “….a ciò si aggiunge che a sostegno di tale addebito ed al fine di documentare il ruolo specifico tenuto da ciascun amministratore questa difesa ha prodotto una perizia tecnico-contabile dalla quale risultano, tra l'altro, i nominativi degli amministratori firmatari dei vari Sal che – unitamente al reperimento di un finanziamento di €. 300.000,00 circa - hanno aggravato la posizione debitoria della
(cfr. doc.
1 - pagg. 22 e 23), appare di tutta evidenza la assoluta infondatezza CP_4 dell'eccezione sollevata ex adverso”.
7) Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti non hanno formulato richieste istruttorie, e non è stata ritenuta necessaria la CTU tecnico – contabile sollecitata da parte attrice. Avviata la causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni in udienza cartolare e, con ordinanza del 5.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8) L'eccezione di genericità della domanda non appare fondata, perché, seppure con qualche incertezza, la parte attrice ha individuato in termini sufficientemente precisi gli addebiti mossi agli ex amministratori. Per la verità, è vero che nell'atto di citazione sembrava che ad essi fossero imputate anche le scelte imprenditoriali adottate nei primi anni di vita della Cooperativa, quali il contrarre il mutuo di € 3.800.000, con la e altri debiti che non era in grado di soddisfare, per porre in Controparte_6 essere una operazione immobiliare che aveva scopo lucrativo e non mutualistico, realizzando un pagina 7 di 11 numero di alloggi superiore al numero dei soci interessati all'assegnazione. Ed è anche vero che in prima memoria la indugia ancora in considerazioni sul fatto che i convenuti non si CP_4 sarebbero “posti in discontinuità” con l'operato degli amministratori precedenti, cioè in considerazioni del tutto generiche, tali da poter essere considerate alla stregua di formule di stile. D'altra parte, se davvero si volesse addebitare ai convenuti la responsabilità di decisioni assunte dai precedenti amministratori, è evidente che la domanda sarebbe già a prima vista irrimediabilmente infondata. Però, è anche vero che, soprattutto con le precisazioni contenute nella prima memoria di trattazione, possono essere enucleati in maniera più precisa alcuni addebiti collocati nel periodo in cui sono stati in carica i convenuti. In particolare, con riferimento a questo periodo, la contestazione si concentra sul fatto di aver proseguito l'attività di impresa, sottoscrivendo gli stati di avanzamento lavori cui corrispondeva l'erogazione di nuove tranches del mutuo ed ottenendo un ulteriore finanziamento di € 300.000, e così aggravando la posizione debitoria, quando invece la avrebbe dovuto essere messa in CP_4 liquidazione. Questo, perché – secondo parte attrice - già dal 21.12.15 emergeva l'insufficienza del numero dei soci necessari a perseguire lo scopo sociale, come confermato anche dalla diffida ricevuta in data 13.4.2016 dal MISE.
9) A questo punto, per verificare se effettivamente ai convenuti possa essere mosso questo addebito, è necessario ricostruire le vicende della CP_4
Al riguardo, sebbene l'attrice non individui il momento in cui è stata adottata la decisione di procedere all'intervento edilizio in esame, né produca atti utili a tale fine (ad esempio i verbali del CDA in cui si sono assunte le relative delibere), è pacifico che essa risalga ai primi anni di vita della società, precedenti all'insediamento dei convenuti nelle rispettive cariche. Altrettanto pacifico è che l'indebitamento più significativo risalga alla stessa epoca, derivando dal già citato mutuo contratto con nel 2010 (cfr. doc. A18 attrice) e dai rapporti con La Primula CP_6
s.c.p.a., anch'essi con origine nello stesso anno (cfr. doc. A13 attrice). Anche l'erogazione del mutuo, avvenuta in corrispondenza dell'approvazione dei vari SAL, è avvenuta per la maggior parte in epoca antecedente all'assunzione degli incarichi da parte dei convenuti, salvo che per le ultime rate (cfr. doc. 1 attrice). Il primo fatto che riguarda i convenuti, invece, emerge dal verbale di assemblea ordinaria del 21.12.2015 (cfr. doc. A8 attrice), nel quale viene deliberato di ottenere una finanziamento di 300.000 euro per finanziare l'ultimissima fase dei lavori e di chiedere ulteriori finanziamenti ai soci per pagare i lavori in corso, e che si conclude con il Presidente che “invita tutti i soci a trovare interessate ad acquistare alloggi e/o la nostra Coop, anche senza necessariamente diventare soci”. A seguire, risulta un verbale di revisione redatto dal MISE il 13.4.2016 (doc. 3 di parte convenuta e Altri), nel quale il revisore incaricato, pur accertando la sussistenza di mutualità prevalente e CP_1
l'assenza di indicatori di sofferenza finanziaria, evidenzia, oltre ad altre irregolarità che però non interferiscono neppure in ipotesi con gli addebiti di responsabilità mossi agli amministratori (ad esempio, la mancata nomina del vicepresidente, o la mancata deliberazione su gratuità/onerosità
pagina 8 di 11 dell'incarico di membro del CDA), alcune criticità che la parte attrice ritiene rilevanti. In particolare, nel verbale è segnalato che “permane un certo numero di unità abitative inoptate, e la necessità i soci prenotatari al fine di assegnare le unità abitative realizzate, in virtù dello scambio mutualisitico e dello scopo sociale”. E' anche rilevata la presenza di 3 soci (su 19 complessivi) non prenotatari e l'esigenza che essi fossero diffidati a decidere se prenotare un alloggio, perché in caso contrario essi non avrebbero offerto alcun contributo allo scopo mutualistico. Il verbale di assemblea del 2.5.2016 (cfr. doc.
1-A9 attrice) recepisce i rilievi ispettivi. Nello stesso periodo, i bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016 (cfr. doc.
1-A20 attrice) riportano ancora un patrimonio netto positivo, e non presentano eventuali segnali di squilibrio finanziario, che d'altra neppure sono allegati dall'attrice. In seguito, nei primi mesi del 2017, sono stati assegnati ai soci prenotatari 18 alloggi e 14 box, ai valori di costo. Con verbale di assemblea ordinaria del 13.6.2017 (doc. 4 di parte convenuta , con CDA già CP_2 dimissionario e in regime di prorogatio, la preso atto delle difficoltà di reperire nuovi soci CP_4
e di vendere le unità ancora libere, delibera di riconvocarsi davanti ad un notaio per avviare le procedure di liquidazione, delibera poi adottata nell'assemblea straordinaria del 19.7.2017. Di lì a pochi giorni i consiglieri cessano dalla carica e subentra il Liquidatore, estraneo al presente giudizio. Il 22.5.2018, su istanza di un creditore, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza (cfr. doc. A5 attrice). Successivamente, il MISE ha proceduto a nuova ispezione, conclusa con verbale del 26.6.2018 (doc. 8 di parte convenuta e Altri). Anche in esso, il revisore ha confermato la CP_1 prevalenza dello scopo mutualistico, verificando al contempo la situazione di crisi irreversibile e l'impossibilità di proseguire l'attività in considerazione del patrimonio netto negativo e dell'assenza di volontà di rifinanziare la società da parte dei soci. In seguito il MISE, con DM 24/10/2019 ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.
9) Così ricostruiti gli eventi salienti, si può concludere per l'infondatezza della domanda. Infatti, come anticipato, è evidente che non possono essere addebitate ai convenuti le strategie imprenditoriali impostate da chi ha amministrato la Cooperativa in anni precedenti, e il conseguente indebitamento maturato. Diventa così priva di rilievo ogni contestazione mossa dall'attrice in merito al fatto di aver impegnato la cooperativa in un progetto edilizio sproporzionato rispetto al numero dei soci e non coerente con lo scopo mutualistico. Invece, per quanto riguarda il fatto specifico contestato ai convenuti, in realtà non vi è alcun elemento da cui desumere che già nel 2015 o nel 2016 si fosse verificata una causa di scioglimento non tempestivamente accertata dagli amministratori allora in carica. Al contrario, i bilanci non presentavano indicatori di insolvenza, o segnali di squilibrio comunque allarmanti, e il numero dei soci è sempre stato superiore al numero minimo di 9, previsto dall'art. 2522 c.c.
pagina 9 di 11 L'unica circostanza evidenziata dalla parte attrice, cioè il fatto che sin dall'assemblea del 21.12.2015 fosse nota l'esigenza di trovare nuovi soci assegnatari, non comporta ancora che a quella data la dovesse essere messa in liquidazione. CP_4
Infatti, in quel momento e in quella situazione finanziaria, poteva apparire sicuramente una scelta ragionevole quella di concludere i lavori, per evitare di trovarsi in pancia un'opera incompiuta e del tutto inutilizzabile, e di tentare, prima di avviare la liquidazione, di trovare altri soci interessati all'assegnazione dell'alloggio. Si consideri, infatti, che questa soluzione era la stessa individuata nel citato verbale ispettivo del MISE dell'aprile 2016. D'altra parte, in ordine alla decisione di completare i lavori invece che lasciare l'opera incompiuta, si deve anche osservare come parte attrice non offra alcun elemento concreto e specifico che consenta di ritenere tale scelta imprudente, antieconomica e/o irragionevole. Essa si limita a contestare ai convenuti di aver prodotto, con tale decisione, un aumento dell'indebitamento, ma non allega alcuna analisi finanziaria o considerazione specifica che consenta di ritenere che, se i lavori fossero stati definitivamente interrotti, la situazione finanziaria complessiva della sarebbe migliorata. CP_4
Questo porta a due considerazioni. Primo, l'ipotesi che interrompere definitivamente i lavori fosse la soluzione più corretta è tutt'altro che convincente, ed anzi appare semplicistica, posto che se i lavori fossero stati interrotti la si CP_4 sarebbe trovata in possesso di un edificio incompiuto, quindi non collocabile sul mercato, di valore modesto e destinato a degrado, e con l'unica prospettiva possibile di trovare un investitore che lo acquistasse per completarlo, esito tutt'altro che scontato. Quindi, e in definitiva, se certamente l'attuale indebitamento sarebbe stato minore, perché non sarebbero state riscosse le ultime rate del mutuo del 2010 e non sarebbe stato contratto il nuovo finanziamento di 300.000 euro, però anche il valore dell'attivo sarebbe indubbiamente inferiore, e probabilmente in misura in proporzione ben maggiore. Secondo, in assenza di indicatori concreti che ne denotino la palese irragionevolezza, che – si ripete – non sono stati offerti in alcun modo dall'attrice, la scelta di completare i lavori per cercare di assegnare gli alloggi appare come una delle scelte che erano ragionevolmente possibili, e pertanto rientra nel campo di insindacabilità previsto dalla c.d. business judgment rule, cioè la regola per cui
“all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società” (cfr.. da ultimo, Cass. 8069/2024). Peraltro, effettivamente la prosecuzione dell'attività ha consentito di arrivare anche all'assegnazione di una parte delle unità abitative, al valore di costo, e questo ha consentito certamente di ridurre il passivo della procedura liquidatoria, posto che una delle cause del disavanzo è rappresentata proprio dal fatto che la lievitazione dei costi di costruzione ha portato all'impossibilità di assegnare/vendere gli alloggi rimasti a prezzo corrispondente. In definitiva, per quanto sin qui osservato non vi sono elementi per ritenere che la dovesse CP_4 essere messa in liquidazione alla fine del 2015, e che il non averlo fatto abbia aggravato il passivo. D'altra parte, la liquidazione è stata deliberata dopo circa un anno e mezzo, in termini che appaiono pagina 10 di 11 quindi tempestivi, quando era invece divenuto evidente che non era possibile reperire nuovi soci interessati all'assegnazione degli alloggi.
10) In conclusione, la domanda deve essere integralmente respinta non essendoci elementi per muovere ai convenuti addebiti di cattiva gestione. Ogni altra questione dedotta è assorbita.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura prossima ai parametri medi previsti per il valore della causa, con esclusione della fase di trattazione per cui sono applicati i parametri minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Per le parti assistite dallo stesso difensore, non sono applicati gli aumenti previsti dal d.m. 44/2015, art. 4 co. 2, tenuto conto dell'omogeneità delle difese svolte in favore di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande di
[...]
Parte_1
Condanna Parte_1
a rimborsare a , e le spese di CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite, che liquida unitariamente in € 29.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Condanna Parte_1
a rimborsare a e le spese di lite, che liquida unitariamente in € 29.000 per Controparte_2 Parte_8 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 29.000 per compensi, oltre rimborso Parte_5 spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Torino, 21.7.2025
Giudice rel. Stefano Demontis Presidente Maria Luciana Dughetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Ludovico Sburlati Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 11.7.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
• Parte_1
, con sede in Torino (C.F. , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Antonello Bruno del Foro di Cosenza e Umberto Galasso del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 110 presso e nello studio dell'Avv. Stefano Ponte ATTRICE Contro
• nata a [...] il [...] residente in [...]
Montalcini n. 5 C.f.: ; C.F._1
• nato a [...] il [...], residente in [...] C.so Parte_2
Susa n. 110 C.f.: ; C.F._2
• nato a [...] il [...] residente in [...]
174/2 C.f.: ; C.F._3
• nato a [...] il [...] residente in [...]
121 C.f.: ; C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Vesce ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Novara Via Torelli n.5;
pagina 1 di 11 • C.F. , residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_5
Torino (TO);
• C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_6 del Valles, 25, Scala C, int. 6,; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Palladino e Michele Raniero ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 94;
• nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_5
, residente in [...]; C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Persici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via San Quintino 28 CONVENUTI
OGGETTO: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Rigettare le eccezioni preliminari/pregiudiziali di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione dell'azione nonché le domande di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposte dai convenuti, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e, in accoglimento delle domande proposte da questa difesa con l'atto di citazione accertare, ex artt. 206 L.F. e da 2392 a 2394 bis c.c., la responsabilità dei convenuti in dipendenza delle plurime violazioni della legge e dello statuto sociale nonché per effetto della lesione dell'integrità del patrimonio sociale della L.C.A. - le une e Parte_1
l'altra analiticamente specificate nell'atto introduttivo del presente giudizio - per comportamenti agli stessi imputabili e per l'effetto: condannare tutti i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto sarà ritenuto di propria esclusiva competenza, al pagamento in favore della Parte_1
in L.C.A. della complessiva somma di €. 1.486.818,00 ovvero in quella maggiore o minore
[...] che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, trattandosi di debito di valore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Si chiede che la liquidazione del danno avvenga comunque anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto sarà ritenuto di propria esclusiva competenza, a rifondere a parte attrice le spese e i compensi del procedimento, oltre spese generali, IVA e CNPA, come per legge”.
CONVENUTI CONTE, , : Pt_2 Pt_3 Parte_4
“previo rigetto della CTU richiesta, fra l'altro, solo “per mero scrupolo” da parte attrice, giusti i motivi già esposti in memoria 183 num. 3 da questa parte
pagina 2 di 11 - Dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione oggi promossa da Parte_1
in LCA in persona del Commissario Liquidatore dott. per la responsabilità
[...] Parte_6 di cui agli artt.. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2482 ter, 2484, 2486 cod. civ. e 146 L.F in capo ai sig.ri
, , e , e per l'effetto dichiarare CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 che i citati convenuti nulla devono, per nessun titolo o ragione, alla in LCA in Parte_1 persona del Commissario Liquidatore neanche in solido fra loro o in solido con gli altri convenuti;
In ogni caso: NEL MERITO rigettare ogni richiesta e domanda formulata da parte attrice nei confronti dei sig.ri CP_1 Pt_2
e , in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi espressi in Pt_3 Parte_4 atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre accessori come per legge”.
CONVENUTI PI E CA:
“respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, mandando assolti la sig.ra e l'Ing. da ogni avversaria pretesa;
CP_3 Controparte_2
- in via di estremo subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, determinare la quota di responsabilità gravante su ciascuno dei soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratori della per azioni, e conseguentemente limitare la Parte_1 condanna della sig.ra e dell'Ing. ciascuno per quanto di propria CP_3 Controparte_2 competenza e spettanza, alla sola quota di responsabilità agli stessi riferibile, fatto salvo ogni diritto della sig.ra e dell'Ing. anche eventualmente a titolo di regresso nei CP_3 Controparte_2 confronti degli altri convenuti. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario (15%), CPA, IVA e successive occorrende”
CONVENUTO Pt_5
“In via principale: Previo ogni opportuno accertamento e correlata declaratoria, respingersi le domande formulate da parte attrice, in ragione della loro infondatezza in fatto ed in diritto, assolvendosi il Dr. da ogni avversaria pretesa. Parte_5
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, individuare la responsabilità facente capo ad ogni singolo convenuto, quale amministratore della
[...]
determinandone il relativo quantum risarcitorio, se ritenuti sussistenti i presupposti. Pt_1
In ogni caso: Con il favore delle spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice, a norma degli artt. 206 l.f. e 2393 e 2394 c.c., esercita azione di responsabilità nei confronti dei convenuti per i danni che ritiene di aver subito in conseguenza della cattiva gestione della nel periodo in cui essi ne sono stati amministratori. CP_4
pagina 3 di 11 Nel merito, a sostegno della domanda rappresenta le seguenti circostanze:
• è una società cooperativa edilizia costituita il 17 luglio 2007, con scopo di acquisire, Parte_1 costruire o ristrutturare le case da assegnare ai soci, a vario titolo;
• la gestione, sin dalla costituzione, è stata affidata a un consiglio di amministrazione, e questo è stato composto, nel quinquennio anteriore all'apertura della liquidazione coatta amministrativa, da (Consigliere in carica dal 02.10.2015 al 23.05.2016), CP_1 Parte_2
(Consigliere in carica dal 16.02.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in carica dal Parte_3
30.04.2014 e successivamente Presidente del CdA dal 16.02.2015 al 23.11.2015), Parte_4
(Presidente del CdA in carica dal 30.04.2014 al 19.02.2015),
[...] Parte_5
(Presidente del CdA in carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in Controparte_2 carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017), (Consigliere in carica dal 02.10.2015 al CP_3
01.08.2017);
• la Cooperativa, unitamente a Immobiliare Avigliana 2005 S.r.l., Controparte_5
e ad altri soggetti privati, era proprietaria di terreni edificabili per una superficie catastale
[...] di circa mq. 15.099, compresi in un sito di intervento di recupero ubicato nel territorio del Comune di Rivoli (area ex Stazione Corso Francia - Corso Susa - Via Leumann);
• sull'area, in forza di apposite convenzioni stipulati dai proprietari con il Comune, è stato realizzato un complesso edilizio denominato “Castello di Pianura”;
• tra gli immobili edificati dalla ne sono stati assegnati ai soci soltanto 14, mentre CP_4 sono restati vuoti 15 alloggi e 18 autorimesse;
• la mancata vendita/assegnazione di numerosi alloggi, ed il conseguente mancato incasso dei relativi corrispettivi, ha posto la nell'impossibilità di far fronte al mutuo contratto CP_4 con conducendo prima alla dichiarazione dello stato di insolvenza da Controparte_6 parte del Tribunale di Torino, avvenuta con sentenza del 22.5.18, poi all'apertura della Liquidazione Coatta Amministrativa, intervenuta con successivo D.M. n. 414 del 24.10.2019;
• il passivo accertato nella procedura liquidatoria è pari ad €. 3.667.389,82;
• l'attivo della Procedura (n. 15 unità abitative e n. 18 autorimesse) è stato complessivamente valutato in €. 2.187.752,50;
• un accertamento peritale commissionato dalla Cooperativa ha evidenziato che il dissesto sarebbe addebitabile al fatto che quest'ultima “non ha perseguito lo scopo mutualistico, ma ha agito sul mercato come un normale operatore commerciale tanto da esporsi, come poi in effetti accaduto, al rischio d'impresa”, e che “a fronte di un numero di immobili edificati pari a 34 alloggi e 33 autorimesse la ha proceduto soltanto a 14 assegnazioni nonostante CP_4 nel libro soci fossero presenti ben 43 anagrafiche”, e “che dei primi 12 soci iscritti nessuno è giunto all'assegnazione”;
• il dissesto si è manifestato con evidenza già il 19.5.2017, data del deposito al Registro delle Imprese del bilancio al 31.12.16; Su queste basi, l'attrice sostiene che gli amministratori abbiano agito con negligenza, di fatto impegnandosi in un progetto edilizio del tutto sproporzionato alle reali esigenze mutualistiche dei soci, ed edificando, in assenza di sufficienti prenotazioni, immobili in misura nettamente superiore al pagina 4 di 11 fabbisogno e comunque in eccesso rispetto al numero di soci realmente interessati. Questo, evidentemente, nella speranza di realizzare profitti collocando gli immobili eccedenti sul mercato man mano che venivano reperiti potenziali soggetti interessati all'acquisto. Per effetto di questa linea gestoria, la Cooperativa avrebbe contratto debiti che non era in grado di soddisfare, non solo il mutuo di € 3.800.000,00 con la ma anche altri con Controparte_6 professionisti, imprese appaltatrici e fornitori, “nonostante non vi fossero, nella sostanza, soci cooperatori sufficienti a garantire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti della
[...]
aggravando così la situazione debitoria della Società e contribuendo di fatto al Controparte_6 dissesto”. La prova di questi addebiti, nelle tesi dell'attrice, emergerebbe già dalla diffida ricevuta dalla il 13.4.2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva segnalato la mancanza di CP_4 soci prenotatari di alloggio sufficienti ad integrare lo scopo mutualistico. E proprio per ovviare a questo, la Cooperativa aveva adottato l'artificio di “costituire comunque la Cooperativa con un numero minimo legale di “finti” soci (soci cioè non realmente interessati a divenire assegnatari di immobili), nella speranza - poi risultata vana - di piazzare sul mercato tutti gli immobili che sarebbero stati costruiti”.
2) Il danno risarcibile, nella prospettazione attorea, è stimato in via principale secondo il criterio del differenziale dei netti patrimoniali, e quindi, tenuto conto del fatto che l'attività sociale avrebbe dovuto interrompersi già dal 21.12.15 per insufficienza del numero dei soci necessari a perseguire lo scopo sociale, in misura di € 1.486.818,00 (pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo al momento dell'apertura della procedura, ed il patrimonio netto al 21.12.2025). Esso sarebbe imputabile in solido a tutti gli amministratori succedutisi nel tempo, “considerato il comportamento complessivo ed indistinto degli amministratori”, e “proprio in considerazione della difficoltà della prova del danno direttamente imputabile al singolo responsabile per aver tutti, comunque ed indistintamente: a) cagionato il danno o comunque aggravato la crisi di impresa;
b) tardivamente percepito i sintomi di crisi e non avere ad essi reagito tempestivamente;
c) fatto un cattivo uso degli strumenti per fronteggiare o limitare la crisi”.
3) I convenuti e , costituiti con unico atto, contestano la domanda e i CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 fatti posti a suo fondamento, osservando, in sintesi, che:
• non vi è stata alcuna negligenza nella gestione della cooperativa, che ha sempre rispettato le caratteristiche della mutualità prevalente, come del resto confermato da tutte le ispezioni del MISE effettuate nel corso degli anni;
• l'indebitamento è maturato per venire incontro alle imposizioni del che per il Controparte_7 rilascio dei titoli abilitativi aveva preteso che costruisse un mega parcheggio Parte_1 comunale nelle vicinanze, l'accesso sotterraneo alla metropolitana e la piantumazione di Corso Susa, la Caserma della Polizia a Cascine Vica, tutti lavori forieri di ingenti costi per la Cooperativa;
pagina 5 di 11 • la domanda è generica, perché non specifica “a quale titolo vi sarebbe una responsabilità personale di ognuno degli amministratori chiamati in causa” e “Non viene contestato un solo fatto specifico, un solo episodio compiuto da un amministratore che ha arrecato il pregiudizio di cui alla richiesta di pagamento da parte della ”. Parte_7
Per quanto riguarda più precisamente le singole posizioni:
• è divenuta consigliera di amministrazione il 1.10.2015, quando i lavori di costruzione CP_1 erano già ultimati, e lo è rimasta per appena 8 mesi, fino al 23/05/16;
• è divenuto consigliere nel febbraio 2015, quando i lavori erano ultimati, e lo è rimasto Pt_2 sino al 01/08/17, quando, preso atto della situazione patrimoniale e del rifiuto da parte di tutti i soci di effettuare un versamento per rifinanziare la il CDA di cui faceva parte ha CP_4 deliberato la procedura di messa in liquidazione della società;
• il ha fatto parte del CDA dal 30/04/14 al 19/02/15 e il ha fatto parte del Parte_4 Pt_3
CDA dal 30/04/14 al 23/11/15, quindi anch'essi quando i lavori erano già praticamente ultimati, e l'indebitamento ormai maturato. In ogni caso, l'azione nei confronti di tutti sarebbe prescritta, anche perché “La missiva inviata dal Commissario Liquidatore dott. del 12/4/2021, identica per tutti gli odierni convenuti (mai Parte_6 ricevuta però dal sig. ) – (cfr. ALL. 3 – atto di citazione) non può ritenersi tra l'altro Parte_4 interruttiva della prescrizione, giacché in essa si formula soltanto una generica “accusa” in termini di responsabilità, non supportata da una evidenza debitoria oggettiva, ossia tipologia di debito ed entità economica del medesimo, e manca “oggettivamente”, tanto nella suddetta missiva quanto nell'atto di citazione avversario, che compie un generico richiamo documentale e che non riferisce, analiticamente, la tipologia di debito ed entità economica del medesimo”. Il danno, infine, non sarebbe comunque quantificabile con i criteri e nelle misure ipotizzate da parte attrice.
4) I convenuti e costituiti con atti distinti ma con il medesimo difensore, si difendono con CP_2 CP_3 argomenti tra loro sovrapponibili, ed in gran parte analoghi a quelli sviluppati dagli altri convenuti. In particolare, anch'essi osservano di essere stati consiglieri dal 02.10.2015 al 01.08.2017, quando tutte le condotte che - secondo parte attrice - evidenzierebbero l'agire in spregio allo scopo mutualistico, erano state già deliberate ed eseguite, e i lavori di costruzione quasi del tutto completati. Evidenziano anche che in realtà il CDA di cui hanno fatto parte ha conseguito ottimi risultati di gestione, provvedendo all'assegnazione di ben 16 alloggi, in assenza della quale il passivo odierno sarebbe ancora maggiore, ed infine che il 1.8.2017, accertata l'impossibilità di procedere a nuove assegnazioni e la mancanza di volontà dei soci di ripianare le perdite, ha deliberato l'avvio della procedura di liquidazione. In aggiunta, anch'essi contestano i criteri di quantificazione del danno immaginati dalla parte attrice.
5) Infine, analoghe sono le difese del costituitosi da solo. Pt_5
pagina 6 di 11 Anch'egli, infatti, in estrema sintesi osserva che, anche ove per ipotesi fossero fondati gli addebiti di cattiva gestione mossi dalla Cooperativa, egli non ne sarebbe responsabile, posto che, come allegato dalla stessa attrice, è stato in carica dal 02.10.2015 al 01.08.2017.
6) In prima memoria 183, la ha in certa misura precisato la domanda, anche alla luce delle CP_4 contestazioni mosse dai convenuti sul fatto che gli addebiti si riferissero a fatti precedenti al loro insediamento. Dunque, i rilievi mossi agli ex amministratori sono illustrati essenzialmente nei seguenti passaggi della prima memoria:
- “In realtà, come abbiamo ampiamente evidenziato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. atto di citazione pag. pag. 9 e ss.), il vecchio CdA ha avviato il programma edilizio in mancanza di soci realmente interessati alla realizzazione/assegnazione di alloggi e il nuovo CdA, nonostante la diffida ricevuta in data 13.4.2016 dal ministero dello Sviluppo Economico che aveva segnalato la mancanza di soci prenotatari sufficienti ad integrare lo scopo mutualistico (cfr. doc.
1- A9) e i segnali di allarme chiaramente emersi nell'assemblea dei soci del 21.12.2015 (cfr. doc.
1-A8), invece di liquidare la cooperativa si è attivato per reperire fondi per portare a termine i lavori (cfr. comparsa costituzione pag. 15, rigo 2e ss.), spingendo così la ad assumere nuovi e CP_3 CP_4 rilevanti impegni finanziari pur nella consapevolezza che, come poi in effetti accaduto, se non si fossero venduti tutti gli appartamenti la non avrebbe potuto onorare i propri debiti, CP_4 rimanendo insolvente ed esponendo così la stessa al rischio di mercato tipico di una normale impresa commerciale”;
- “….a ciò si aggiunge che a sostegno di tale addebito ed al fine di documentare il ruolo specifico tenuto da ciascun amministratore questa difesa ha prodotto una perizia tecnico-contabile dalla quale risultano, tra l'altro, i nominativi degli amministratori firmatari dei vari Sal che – unitamente al reperimento di un finanziamento di €. 300.000,00 circa - hanno aggravato la posizione debitoria della
(cfr. doc.
1 - pagg. 22 e 23), appare di tutta evidenza la assoluta infondatezza CP_4 dell'eccezione sollevata ex adverso”.
7) Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti non hanno formulato richieste istruttorie, e non è stata ritenuta necessaria la CTU tecnico – contabile sollecitata da parte attrice. Avviata la causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni in udienza cartolare e, con ordinanza del 5.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8) L'eccezione di genericità della domanda non appare fondata, perché, seppure con qualche incertezza, la parte attrice ha individuato in termini sufficientemente precisi gli addebiti mossi agli ex amministratori. Per la verità, è vero che nell'atto di citazione sembrava che ad essi fossero imputate anche le scelte imprenditoriali adottate nei primi anni di vita della Cooperativa, quali il contrarre il mutuo di € 3.800.000, con la e altri debiti che non era in grado di soddisfare, per porre in Controparte_6 essere una operazione immobiliare che aveva scopo lucrativo e non mutualistico, realizzando un pagina 7 di 11 numero di alloggi superiore al numero dei soci interessati all'assegnazione. Ed è anche vero che in prima memoria la indugia ancora in considerazioni sul fatto che i convenuti non si CP_4 sarebbero “posti in discontinuità” con l'operato degli amministratori precedenti, cioè in considerazioni del tutto generiche, tali da poter essere considerate alla stregua di formule di stile. D'altra parte, se davvero si volesse addebitare ai convenuti la responsabilità di decisioni assunte dai precedenti amministratori, è evidente che la domanda sarebbe già a prima vista irrimediabilmente infondata. Però, è anche vero che, soprattutto con le precisazioni contenute nella prima memoria di trattazione, possono essere enucleati in maniera più precisa alcuni addebiti collocati nel periodo in cui sono stati in carica i convenuti. In particolare, con riferimento a questo periodo, la contestazione si concentra sul fatto di aver proseguito l'attività di impresa, sottoscrivendo gli stati di avanzamento lavori cui corrispondeva l'erogazione di nuove tranches del mutuo ed ottenendo un ulteriore finanziamento di € 300.000, e così aggravando la posizione debitoria, quando invece la avrebbe dovuto essere messa in CP_4 liquidazione. Questo, perché – secondo parte attrice - già dal 21.12.15 emergeva l'insufficienza del numero dei soci necessari a perseguire lo scopo sociale, come confermato anche dalla diffida ricevuta in data 13.4.2016 dal MISE.
9) A questo punto, per verificare se effettivamente ai convenuti possa essere mosso questo addebito, è necessario ricostruire le vicende della CP_4
Al riguardo, sebbene l'attrice non individui il momento in cui è stata adottata la decisione di procedere all'intervento edilizio in esame, né produca atti utili a tale fine (ad esempio i verbali del CDA in cui si sono assunte le relative delibere), è pacifico che essa risalga ai primi anni di vita della società, precedenti all'insediamento dei convenuti nelle rispettive cariche. Altrettanto pacifico è che l'indebitamento più significativo risalga alla stessa epoca, derivando dal già citato mutuo contratto con nel 2010 (cfr. doc. A18 attrice) e dai rapporti con La Primula CP_6
s.c.p.a., anch'essi con origine nello stesso anno (cfr. doc. A13 attrice). Anche l'erogazione del mutuo, avvenuta in corrispondenza dell'approvazione dei vari SAL, è avvenuta per la maggior parte in epoca antecedente all'assunzione degli incarichi da parte dei convenuti, salvo che per le ultime rate (cfr. doc. 1 attrice). Il primo fatto che riguarda i convenuti, invece, emerge dal verbale di assemblea ordinaria del 21.12.2015 (cfr. doc. A8 attrice), nel quale viene deliberato di ottenere una finanziamento di 300.000 euro per finanziare l'ultimissima fase dei lavori e di chiedere ulteriori finanziamenti ai soci per pagare i lavori in corso, e che si conclude con il Presidente che “invita tutti i soci a trovare interessate ad acquistare alloggi e/o la nostra Coop, anche senza necessariamente diventare soci”. A seguire, risulta un verbale di revisione redatto dal MISE il 13.4.2016 (doc. 3 di parte convenuta e Altri), nel quale il revisore incaricato, pur accertando la sussistenza di mutualità prevalente e CP_1
l'assenza di indicatori di sofferenza finanziaria, evidenzia, oltre ad altre irregolarità che però non interferiscono neppure in ipotesi con gli addebiti di responsabilità mossi agli amministratori (ad esempio, la mancata nomina del vicepresidente, o la mancata deliberazione su gratuità/onerosità
pagina 8 di 11 dell'incarico di membro del CDA), alcune criticità che la parte attrice ritiene rilevanti. In particolare, nel verbale è segnalato che “permane un certo numero di unità abitative inoptate, e la necessità i soci prenotatari al fine di assegnare le unità abitative realizzate, in virtù dello scambio mutualisitico e dello scopo sociale”. E' anche rilevata la presenza di 3 soci (su 19 complessivi) non prenotatari e l'esigenza che essi fossero diffidati a decidere se prenotare un alloggio, perché in caso contrario essi non avrebbero offerto alcun contributo allo scopo mutualistico. Il verbale di assemblea del 2.5.2016 (cfr. doc.
1-A9 attrice) recepisce i rilievi ispettivi. Nello stesso periodo, i bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016 (cfr. doc.
1-A20 attrice) riportano ancora un patrimonio netto positivo, e non presentano eventuali segnali di squilibrio finanziario, che d'altra neppure sono allegati dall'attrice. In seguito, nei primi mesi del 2017, sono stati assegnati ai soci prenotatari 18 alloggi e 14 box, ai valori di costo. Con verbale di assemblea ordinaria del 13.6.2017 (doc. 4 di parte convenuta , con CDA già CP_2 dimissionario e in regime di prorogatio, la preso atto delle difficoltà di reperire nuovi soci CP_4
e di vendere le unità ancora libere, delibera di riconvocarsi davanti ad un notaio per avviare le procedure di liquidazione, delibera poi adottata nell'assemblea straordinaria del 19.7.2017. Di lì a pochi giorni i consiglieri cessano dalla carica e subentra il Liquidatore, estraneo al presente giudizio. Il 22.5.2018, su istanza di un creditore, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza (cfr. doc. A5 attrice). Successivamente, il MISE ha proceduto a nuova ispezione, conclusa con verbale del 26.6.2018 (doc. 8 di parte convenuta e Altri). Anche in esso, il revisore ha confermato la CP_1 prevalenza dello scopo mutualistico, verificando al contempo la situazione di crisi irreversibile e l'impossibilità di proseguire l'attività in considerazione del patrimonio netto negativo e dell'assenza di volontà di rifinanziare la società da parte dei soci. In seguito il MISE, con DM 24/10/2019 ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.
9) Così ricostruiti gli eventi salienti, si può concludere per l'infondatezza della domanda. Infatti, come anticipato, è evidente che non possono essere addebitate ai convenuti le strategie imprenditoriali impostate da chi ha amministrato la Cooperativa in anni precedenti, e il conseguente indebitamento maturato. Diventa così priva di rilievo ogni contestazione mossa dall'attrice in merito al fatto di aver impegnato la cooperativa in un progetto edilizio sproporzionato rispetto al numero dei soci e non coerente con lo scopo mutualistico. Invece, per quanto riguarda il fatto specifico contestato ai convenuti, in realtà non vi è alcun elemento da cui desumere che già nel 2015 o nel 2016 si fosse verificata una causa di scioglimento non tempestivamente accertata dagli amministratori allora in carica. Al contrario, i bilanci non presentavano indicatori di insolvenza, o segnali di squilibrio comunque allarmanti, e il numero dei soci è sempre stato superiore al numero minimo di 9, previsto dall'art. 2522 c.c.
pagina 9 di 11 L'unica circostanza evidenziata dalla parte attrice, cioè il fatto che sin dall'assemblea del 21.12.2015 fosse nota l'esigenza di trovare nuovi soci assegnatari, non comporta ancora che a quella data la dovesse essere messa in liquidazione. CP_4
Infatti, in quel momento e in quella situazione finanziaria, poteva apparire sicuramente una scelta ragionevole quella di concludere i lavori, per evitare di trovarsi in pancia un'opera incompiuta e del tutto inutilizzabile, e di tentare, prima di avviare la liquidazione, di trovare altri soci interessati all'assegnazione dell'alloggio. Si consideri, infatti, che questa soluzione era la stessa individuata nel citato verbale ispettivo del MISE dell'aprile 2016. D'altra parte, in ordine alla decisione di completare i lavori invece che lasciare l'opera incompiuta, si deve anche osservare come parte attrice non offra alcun elemento concreto e specifico che consenta di ritenere tale scelta imprudente, antieconomica e/o irragionevole. Essa si limita a contestare ai convenuti di aver prodotto, con tale decisione, un aumento dell'indebitamento, ma non allega alcuna analisi finanziaria o considerazione specifica che consenta di ritenere che, se i lavori fossero stati definitivamente interrotti, la situazione finanziaria complessiva della sarebbe migliorata. CP_4
Questo porta a due considerazioni. Primo, l'ipotesi che interrompere definitivamente i lavori fosse la soluzione più corretta è tutt'altro che convincente, ed anzi appare semplicistica, posto che se i lavori fossero stati interrotti la si CP_4 sarebbe trovata in possesso di un edificio incompiuto, quindi non collocabile sul mercato, di valore modesto e destinato a degrado, e con l'unica prospettiva possibile di trovare un investitore che lo acquistasse per completarlo, esito tutt'altro che scontato. Quindi, e in definitiva, se certamente l'attuale indebitamento sarebbe stato minore, perché non sarebbero state riscosse le ultime rate del mutuo del 2010 e non sarebbe stato contratto il nuovo finanziamento di 300.000 euro, però anche il valore dell'attivo sarebbe indubbiamente inferiore, e probabilmente in misura in proporzione ben maggiore. Secondo, in assenza di indicatori concreti che ne denotino la palese irragionevolezza, che – si ripete – non sono stati offerti in alcun modo dall'attrice, la scelta di completare i lavori per cercare di assegnare gli alloggi appare come una delle scelte che erano ragionevolmente possibili, e pertanto rientra nel campo di insindacabilità previsto dalla c.d. business judgment rule, cioè la regola per cui
“all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società” (cfr.. da ultimo, Cass. 8069/2024). Peraltro, effettivamente la prosecuzione dell'attività ha consentito di arrivare anche all'assegnazione di una parte delle unità abitative, al valore di costo, e questo ha consentito certamente di ridurre il passivo della procedura liquidatoria, posto che una delle cause del disavanzo è rappresentata proprio dal fatto che la lievitazione dei costi di costruzione ha portato all'impossibilità di assegnare/vendere gli alloggi rimasti a prezzo corrispondente. In definitiva, per quanto sin qui osservato non vi sono elementi per ritenere che la dovesse CP_4 essere messa in liquidazione alla fine del 2015, e che il non averlo fatto abbia aggravato il passivo. D'altra parte, la liquidazione è stata deliberata dopo circa un anno e mezzo, in termini che appaiono pagina 10 di 11 quindi tempestivi, quando era invece divenuto evidente che non era possibile reperire nuovi soci interessati all'assegnazione degli alloggi.
10) In conclusione, la domanda deve essere integralmente respinta non essendoci elementi per muovere ai convenuti addebiti di cattiva gestione. Ogni altra questione dedotta è assorbita.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura prossima ai parametri medi previsti per il valore della causa, con esclusione della fase di trattazione per cui sono applicati i parametri minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Per le parti assistite dallo stesso difensore, non sono applicati gli aumenti previsti dal d.m. 44/2015, art. 4 co. 2, tenuto conto dell'omogeneità delle difese svolte in favore di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande di
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Parte_1
Condanna Parte_1
a rimborsare a , e le spese di CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite, che liquida unitariamente in € 29.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Condanna Parte_1
a rimborsare a e le spese di lite, che liquida unitariamente in € 29.000 per Controparte_2 Parte_8 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 29.000 per compensi, oltre rimborso Parte_5 spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva. Torino, 21.7.2025
Giudice rel. Stefano Demontis Presidente Maria Luciana Dughetti
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