Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04901/2025REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- l’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1307/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS- è titolare di un’impresa -OMISSIS- che esercita l’attività di allevamento di bovini e bufalini da carne a -OMISSIS-, nella zona -OMISSIS-.
-OMISSIS- il Prefetto di Foggia ha adottato un’interdittiva antimafia nei confronti della suddetta impresa -OMISSIS-, in ragione del ritenuto pericolo di condizionamento da parte della batteria mafiosa “ -OMISSIS- ” (che è una delle tre articolazioni del sodalizio mafioso “ -OMISSIS- ” operante nella -OMISSIS- insieme alle batterie “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”), storicamente alleata con il clan “ -OMISSIS- ”, operante in -OMISSIS- e nella zona -OMISSIS-, e della batteria mafiosa “ -OMISSIS- ”, affiliata al clan dei “ -OMISSIS- ”, operante in -OMISSIS-.
Il pericolo è stato rinvenuto considerando la significatività criminale della condotta tenuta dal -OMISSIS- della sig.ra -OMISSIS-, -OMISSIS-, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, fra i quali reati contro la persona, falso e ricettazione, nonché destinatario, -OMISSIS-, della misura della prevenzione dell’avviso orale del Questore.
L’Autorità prefettizia ha fondato tale convincimento sugli elementi di fatto che si vengono di seguito a riportare.
In data -OMISSIS-, presso -OMISSIS- di -OMISSIS-, in località “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, è stato rintracciato e catturato il latitante -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, alias “ -OMISSIS- ”, -OMISSIS- di -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, capo dell’omonima batteria mafiosa, -OMISSIS-, come su indicato.
Per tali fatti, il sig. -OMISSIS- è stato deferito all’autorità giudiziaria per favoreggiamento personale, procurata inosservanza di pena, detenzione abusiva di armi ed altro. -OMISSIS- è stato, poi, arrestato a -OMISSIS-, presso -OMISSIS-, sempre alla località “ -OMISSIS- ”, in flagranza del delitto di detenzione illegale di armi da fuoco.
Il coinvolgimento di -OMISSIS- nella latitanza di -OMISSIS- ha indotto il Prefetto a ravvisare una situazione di contiguità compiacente dello stesso a elementi di vertice della -OMISSIS-. Il Prefetto, peraltro, ha tratto conferma della contiguità di -OMISSIS- ad esponenti dell’allora clan “ -OMISSIS- ” (oggi “ -OMISSIS- ”) non solo dal ruolo svolto nella latitanza del -OMISSIS-, ma anche dalle frequentazioni del -OMISSIS- con soggetti ad esso appartenenti e di elevatissimo spessore criminale, quali: -OMISSIS-, ritenuto uno dei reggenti del clan “ -OMISSIS- ”, ora indicato - proprio in relazione al ruolo di vertice del -OMISSIS- - nelle fonti investigative e giudiziarie, come clan “ -OMISSIS- ”; -OMISSIS-, referente del clan a -OMISSIS-; -OMISSIS-, contiguo al clan, con vicende di polizia per associazione di tipo mafioso e reati in materia di armi e di stupefacenti.
Le ulteriori frequentazioni di -OMISSIS- collocano quest’ultimo anche in un contesto mafioso autoctono del territorio di -OMISSIS- (in cui, come detto, esercita l’attività di impresa l’odierna appellante), ovvero quello della batteria “ -OMISSIS- ”, già inserita nel clan dei “ -OMISSIS- ”. -OMISSIS-, infatti, è stato più volte controllato con -OMISSIS- (elemento apicale della batteria), -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, personaggi la cui caratura criminale non risulta contestata.
2. Avverso il provvedimento prefettizio, la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso presso il TAR Puglia (impugnando poi, con motivi aggiunti, anche consequenziali provvedimenti dell’AGEA).
Frattanto la stessa è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34- bis , d.lgs. n. 159 del 2011, per due anni, con provvedimento del Tribunale della Prevenzione di Bari -OMISSIS-.
L’esito del controllo giudiziario è risultato positivo e il giudice della prevenzione ha revocato il controllo con provvedimento -OMISSIS-.
La Prefettura ha, tuttavia, confermato l’interdittiva con provvedimento -OMISSIS-. Avverso tale atto la sig.ra -OMISSIS- ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
3. Il TAR, con sentenza n. 1307 del 2024, ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso originario, rigettando le domande di annullamento proposte con i motivi aggiunti.
Il giudice di primo grado ha dato conto delle valutazioni effettuate dall’Autorità prefettizia in sede di conferma dell’interdittiva e, in particolare, degli ulteriori elementi sopravvenuti o non ancora valutati al momento dell’adozione del primo provvedimento.
Ha quindi ritenuto legittimo il nuovo provvedimento negativo, nonostante l’esito positivo del controllo giudiziario accertato dal Tribunale di Bari.
4. Avverso la suddetta sentenza, la sig.ra -OMISSIS- ha proposto appello.
L’appellante, in sostanza, lamenta che tanto l’Amministrazione, quanto il TAR avrebbero errato nel non considerare le conclusioni del Tribunale della Prevenzione, che ha revocato il controllo giudiziario non riscontrando concreti rischi di infiltrazioni mafiose. I nuovi fatti considerati, posti a base della conferma dell’interdittiva, si sono, infatti, verificati durante la fase del controllo giudiziario o addirittura in precedenza. Peraltro non vi sarebbe comunque la prova dell’influenza del -OMISSIS- nella gestione dell’impresa.
4.1 Con istanza del 14 gennaio 2025, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La competente Commissione, con decreto n. 23/2025, ha respinto l’istanza, considerando manifestamente infondato l’appello.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Quanto ai rapporti tra l’esito del controllo giudiziario e i poteri del Prefetto in sede di riedizione del potere amministrativo, questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare che, a valle del controllo giudiziario, il Prefetto può individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderarli con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo. Potrebbero, infatti, « verificarsi vicende non facilmente intercettabili dall’amministratore giudiziario in quanto destinate a muoversi sul piano dei rapporti personali dell’imprenditore e degli ambienti familiari e sociali nel quale egli opera e che, viceversa, più agevolmente si prestano ad essere vagliate nel quadro di indagini penali o di controlli di polizia che ne disvelino la loro vera natura sostanziale, al di là degli schermi formali prescelti. Le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del “controllo giudiziario” non sono dunque assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l’hanno determinata » (Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912; si veda anche Id., 31 ottobre 2024, n. 8676). Del resto, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che anche dopo la conclusione favorevole del controllo giudiziario il Prefetto possa pur sempre adottare una nuova informativa interdittiva, previa verifica della sussistenza di indizi della perdurante attualità del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4587; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 319).
2. Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio ha tenuto conto, anche alla luce del contraddittorio sviluppato in fase procedimentale, delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale della prevenzione, ma, ciononostante, ha ritenuto prevalenti gli ulteriori elementi emersi in sede istruttoria.
Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, è infatti emerso che -OMISSIS- dell’odierna appellante, -OMISSIS-, è ad oggi considerato come figura emergente e di rilievo della criminalità organizzata -OMISSIS-, ritenuto strettamente legato alla batteria mafiosa “ -OMISSIS- ”, una delle tre articolazioni del sodalizio mafioso -OMISSIS- denominato “ -OMISSIS- ”, ed è in grado di interagire con soggetti di rilievo del panorama criminale -OMISSIS-.
-OMISSIS- risulta, infatti, particolarmente vicino a -OMISSIS-, ritenuto figura strategica negli equilibri criminali e referente della mafia -OMISSIS- in -OMISSIS-, ove opera l’impresa interdetta. -OMISSIS-, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per un’accusa legata a condotte estorsive ai danni di molti imprenditori agricoli, proprietari di coltivazioni ubicate, appunto, in -OMISSIS-. La genesi di tale attività giudiziaria trae origine dal ritrovamento di due taccuini sequestrati proprio nell’abitazione del -OMISSIS- della odierna appellante durante il già riferito sequestro di armi -OMISSIS-.
In data successiva all’adozione dell’interdittiva originaria, -OMISSIS- è stato deferito all’autorità giudiziaria due volte per tentata estorsione e una volta per associazione per delinquere finalizzata all’estorsione; è stato arrestato in -OMISSIS- -OMISSIS- per aver inseguito e poi tentato di tamponare con la propria autovettura, -OMISSIS-, il testimone di un procedimento penale in cui era coinvolto, altresì violando la misura dell’obbligo di dimora cui era stato sottoposto.
-OMISSIS- è stato controllato, unitamente alla -OMISSIS-, titolare dell’impresa interdetta, con -OMISSIS-, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.
-OMISSIS- è stato proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni.
A riprova della caratura criminale del -OMISSIS- si è evidenziato, altresì, che egli è stato deferito all’autorità giudiziaria per tentata estorsione e lesione personali ai danni del titolare dell’impresa presso la quale svolgeva attività lavorativa, come reazione alla contestazione di assenze ingiustificate.
Rispetto a tale quadro indiziario l’appellante si limita a richiamare l’esito del controllo giudiziario, senza offrire alcun elemento che porti ad escludere la possibilità di un coinvolgimento del marito nella gestione dell’impresa o comunque il rischio di una contiguità, quantomeno “soggiacente”, rispetto agli interessi dei clan. Lo stesso provvedimento del Tribunale della Prevenzione di Bari, tuttavia, pur disponendo la revoca del controllo giudiziario, riconosce come spetti all’Amministrazione la verifica sulla persistenza di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
Condivisibilmente, quindi, il TAR, valorizzando il rapporto di convivenza, i legami con una mafia localmente interessata proprio al settore di attività in cui si svolge l’impresa dell’odierna appellante, il controllo del territorio con logiche intimidatorie da parte di tale mafia, la natura clanica della -OMISSIS- e il potere evocativo della spendita del nome, ha ritenuto ragionevole la valutazione prefettizia (peraltro particolarmente approfondita e ben motivata) circa il rischio di condizionamento mafioso.
Del resto, come noto, la verifica della legittimità del provvedimento antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso. Il sistema delle informazioni antimafia è, quindi, estraneo a qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 23 settembre 2024, n. 7728).
3. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione costituita, liquidandole in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.