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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 196/2016 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Andria, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Mario Costa sito in San Pietro al Tanagro (SA), al Corso Umberto I
appellante
e
GIA' (P. IVA , in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gherardo Cappelli, in virtù di mandato a margine della copia notificata del ricorso in riassunzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sala Consilina (SA), alla Via Mezzacapo, n. 29
appellata
1 OGGETTO: Assicurazione privata – appello avverso la sentenza n. 84/2015 del
Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata in data 11.03.2015.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2007 conveniva in Parte_1
giudizio la per chiedere di accertare e dichiarare il diritto Controparte_3
dell'attore di ottenere un indennizzo in virtù della polizza infortuni n. 45135016, previo esperimento di consulenza tecnica.
Esponeva di essersi recato in data 17.11.1995 in Sud Africa per un viaggio di dieci giorni e, dopo circa trenta giorni dal rientro, di avere avvertito una sintomatologia pruriginosa che, a seguito di accertamenti, veniva classificata come “Toxocara canis”, patologia contratta durante il viaggio. A causa di detta patologia era costretto ad un un periodo di invalidità temporanea di 180 giorni riportando postumi invalidanti permanenti del 40-45%.
Deduceva quindi che, pur avendo stipulato una polizza infortuni con la compagnia assicuratrice convenuta, quest'ultima non provvedeva a liquidare il richiesto indennizzo per cui si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 24.10.2007 la chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda di parte attrice o, in subordine, la sua diversa quantificazione.
In particolare, contestava l'operatività della polizza venendo in rilievo una malattia e non già un infortunio ed eccependo, in via preliminare, la mancata denuncia del sinistro nel termine prescritto dal contratto oltre che la prescrizione del diritto all'indennizzo.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale, prova testi e c.t.u., si è concluso con la sentenza n. 84/2015, con cui il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
2 A tal fine, il giudice di prime cure ha valorizzato il tenore dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto in base al quale l'indennizzo contrattualmente pattuito potrebbe maturare a fronte di eventi qualificabili come infortuni e non già, come nel caso di specie, a fronte dell'insorgenza di una malattia.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il chiedendo la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado e la liquidazione dell'indennizzo stipulato con la polizza assicurativa, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio e delle spese di c.t.u.
Le ragioni del gravame si incentrano sulla pretesa errata qualificazione del sinistro de quo alla stregua di malattia. In particolare, l'appellante ha dedotto come il virus contratto non potrebbe qualificarsi quale malattia in quanto la malattia è un evento dannoso che agisce in maniera lenta e progressiva sull'organismo e che ha origine dall'interno di esso.
Al contrario, l'infortunio è originato da un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo. D'altra parte, ha sottolineato, le risultanze della CTU deporrebbero nel senso della qualificazione del sinistro alla stregua di infortunio in considerazione della “causa violenta esterna” benché con la produzione degli effetti pregiudizievoli in un più lungo arco temporale.
Si è costituita la compagnia (già , deducendo CP_1 Controparte_4
l'infondatezza dell'appello e riproponendo le domande e le eccezioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 05.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, il gravame si incentra essenzialmente sulla contestazione della qualificazione dell'evento per cui è causa alla stregua di malattia, qualificazione da cui il primo giudice ha tratto la conseguenza della non indennizzabilità.
Giova richiamare il tenore del contratto intercorso tra le parti. L'art. 1 delle condizioni generali della polizza n. 45135016, con decorrenza dal 15.11.1990 e avente durata di dieci anni, prevedeva l'indennizzo in favore di “(…) ciascuna persona
3 assicurata che, in conseguenza di una causa esterna, violenta e fortuita, subisca lesioni fisiche obiettivamente constatabili provocanti uno degli eventi previsti dal contratto”.
L'appellante mira a qualificare l'infezione contratta alla stregua di infortunio sottolineando il “violento meccanismo di trasmissione della patologia che avviene per mezzo di vettori, o attraverso la veicolazione di agenti patogeni dall'esterno all'interno dell'organismo […]” (pag. 4 atto di citazione in appello).
Cionondimeno, non può mutuarsi nel caso di specie l'approdo della giurisprudenza giuslavoristica che sostanzialmente assimila l'infortunio alla malattia, approdo applicabile nel diverso ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Piuttosto, come recentemente ribadito, nell'ambito delle assicurazioni private, si tratta di nozioni distinte e, pertanto, l'infortunio è configurabile solo a fronte di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (cfr. da ultimo Cass.
n. 3016/2025 secondo cui “In tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”). Proprio la genesi della patologia contratta dall'odierno appellante esclude ex se la possibilità di sussumere il caso di specie nell'ambito dell'infortunio indennizzabile in quanto l'insorgenza della patologia non è dipesa da una causa esterna traumatica. Come costantemente affermato in sede di giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, è il momento genetico che va valutato ai fini della qualificazione del fatto dannoso alla stregua di infortunio o di malattia non potendosi confondere le caratteristiche del momento funzionale della patologia con la causa genetica della stessa (cfr. anche Corte
d'appello di Torino, n.653/2023. Da ultimo anche Cass. n. 3016/2025 in motivazione
4 “Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio.
Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una
“lesione” violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una “lesione” dell'integrità psicofisica, ma da una “alterazione patologica”). Né sono concludenti in tal senso le valutazioni del
CTU avendo questi sempre qualificato la patologia alla stregua di malattia (cfr. p.8 della relazione peritale). D'altra parte, laddove ha statuito che “la patologia in questione può pertanto definirsi come evento fortuito, estremo e violento in cui non si rileva colpa dell'assicurato” (p. 11 della relazione), ha tuttavia puntualizzato che “il CTU ribadisce che la disquisizione è di competenza puramente legale, in senso alle norme assicurative, e ritiene di aver fornito tutti gli elementi medico legali, utili al Giudice, per la comprensione del caso”. Pertanto, proprio il periodo di lunga incubazione pure acclarato dal consulente depone, piuttosto, per quanto fin qui argomentato, nel senso di confermare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
L'appello va perciò rigettato perché infondato con assorbimento di ogni altra questione controversa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.996,90, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 196/2016 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Andria, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Mario Costa sito in San Pietro al Tanagro (SA), al Corso Umberto I
appellante
e
GIA' (P. IVA , in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gherardo Cappelli, in virtù di mandato a margine della copia notificata del ricorso in riassunzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sala Consilina (SA), alla Via Mezzacapo, n. 29
appellata
1 OGGETTO: Assicurazione privata – appello avverso la sentenza n. 84/2015 del
Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata in data 11.03.2015.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2007 conveniva in Parte_1
giudizio la per chiedere di accertare e dichiarare il diritto Controparte_3
dell'attore di ottenere un indennizzo in virtù della polizza infortuni n. 45135016, previo esperimento di consulenza tecnica.
Esponeva di essersi recato in data 17.11.1995 in Sud Africa per un viaggio di dieci giorni e, dopo circa trenta giorni dal rientro, di avere avvertito una sintomatologia pruriginosa che, a seguito di accertamenti, veniva classificata come “Toxocara canis”, patologia contratta durante il viaggio. A causa di detta patologia era costretto ad un un periodo di invalidità temporanea di 180 giorni riportando postumi invalidanti permanenti del 40-45%.
Deduceva quindi che, pur avendo stipulato una polizza infortuni con la compagnia assicuratrice convenuta, quest'ultima non provvedeva a liquidare il richiesto indennizzo per cui si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 24.10.2007 la chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda di parte attrice o, in subordine, la sua diversa quantificazione.
In particolare, contestava l'operatività della polizza venendo in rilievo una malattia e non già un infortunio ed eccependo, in via preliminare, la mancata denuncia del sinistro nel termine prescritto dal contratto oltre che la prescrizione del diritto all'indennizzo.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale, prova testi e c.t.u., si è concluso con la sentenza n. 84/2015, con cui il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
2 A tal fine, il giudice di prime cure ha valorizzato il tenore dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto in base al quale l'indennizzo contrattualmente pattuito potrebbe maturare a fronte di eventi qualificabili come infortuni e non già, come nel caso di specie, a fronte dell'insorgenza di una malattia.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il chiedendo la Pt_1
riforma della sentenza di primo grado e la liquidazione dell'indennizzo stipulato con la polizza assicurativa, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio e delle spese di c.t.u.
Le ragioni del gravame si incentrano sulla pretesa errata qualificazione del sinistro de quo alla stregua di malattia. In particolare, l'appellante ha dedotto come il virus contratto non potrebbe qualificarsi quale malattia in quanto la malattia è un evento dannoso che agisce in maniera lenta e progressiva sull'organismo e che ha origine dall'interno di esso.
Al contrario, l'infortunio è originato da un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo. D'altra parte, ha sottolineato, le risultanze della CTU deporrebbero nel senso della qualificazione del sinistro alla stregua di infortunio in considerazione della “causa violenta esterna” benché con la produzione degli effetti pregiudizievoli in un più lungo arco temporale.
Si è costituita la compagnia (già , deducendo CP_1 Controparte_4
l'infondatezza dell'appello e riproponendo le domande e le eccezioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 05.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, il gravame si incentra essenzialmente sulla contestazione della qualificazione dell'evento per cui è causa alla stregua di malattia, qualificazione da cui il primo giudice ha tratto la conseguenza della non indennizzabilità.
Giova richiamare il tenore del contratto intercorso tra le parti. L'art. 1 delle condizioni generali della polizza n. 45135016, con decorrenza dal 15.11.1990 e avente durata di dieci anni, prevedeva l'indennizzo in favore di “(…) ciascuna persona
3 assicurata che, in conseguenza di una causa esterna, violenta e fortuita, subisca lesioni fisiche obiettivamente constatabili provocanti uno degli eventi previsti dal contratto”.
L'appellante mira a qualificare l'infezione contratta alla stregua di infortunio sottolineando il “violento meccanismo di trasmissione della patologia che avviene per mezzo di vettori, o attraverso la veicolazione di agenti patogeni dall'esterno all'interno dell'organismo […]” (pag. 4 atto di citazione in appello).
Cionondimeno, non può mutuarsi nel caso di specie l'approdo della giurisprudenza giuslavoristica che sostanzialmente assimila l'infortunio alla malattia, approdo applicabile nel diverso ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Piuttosto, come recentemente ribadito, nell'ambito delle assicurazioni private, si tratta di nozioni distinte e, pertanto, l'infortunio è configurabile solo a fronte di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (cfr. da ultimo Cass.
n. 3016/2025 secondo cui “In tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”). Proprio la genesi della patologia contratta dall'odierno appellante esclude ex se la possibilità di sussumere il caso di specie nell'ambito dell'infortunio indennizzabile in quanto l'insorgenza della patologia non è dipesa da una causa esterna traumatica. Come costantemente affermato in sede di giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, è il momento genetico che va valutato ai fini della qualificazione del fatto dannoso alla stregua di infortunio o di malattia non potendosi confondere le caratteristiche del momento funzionale della patologia con la causa genetica della stessa (cfr. anche Corte
d'appello di Torino, n.653/2023. Da ultimo anche Cass. n. 3016/2025 in motivazione
4 “Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio.
Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una
“lesione” violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una “lesione” dell'integrità psicofisica, ma da una “alterazione patologica”). Né sono concludenti in tal senso le valutazioni del
CTU avendo questi sempre qualificato la patologia alla stregua di malattia (cfr. p.8 della relazione peritale). D'altra parte, laddove ha statuito che “la patologia in questione può pertanto definirsi come evento fortuito, estremo e violento in cui non si rileva colpa dell'assicurato” (p. 11 della relazione), ha tuttavia puntualizzato che “il CTU ribadisce che la disquisizione è di competenza puramente legale, in senso alle norme assicurative, e ritiene di aver fornito tutti gli elementi medico legali, utili al Giudice, per la comprensione del caso”. Pertanto, proprio il periodo di lunga incubazione pure acclarato dal consulente depone, piuttosto, per quanto fin qui argomentato, nel senso di confermare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
L'appello va perciò rigettato perché infondato con assorbimento di ogni altra questione controversa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.996,90, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
5 Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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