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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1442/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Riccio (c.f. ) come da C.F._1 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale Avv. ( ), come da procura speciale ai Controparte_2 CodiceFiscale_2 rogiti dott. notaio in in data 6 giugno 2018 repertorio n. 36893 raccolta Persona_1 CP_1
n.18357 registrata in il 7 giugno 2018 al n.3323, serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. CP_1
Ivan Filippelli (c.f. ) in virtù di procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 20/11/2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato l'11.10.2005, conveniva in giudizio, davanti il Parte_1
Tribunale di NA, la prospettando che, a partire dal Controparte_3
1986, tra la società (successivamente acquistata dall'attrice) e la Parte_2 convenuta (prima ) si costituiva, presso la filiale di NA, un Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 27297 (successivamente 38326K), che non era stato stipulato per iscritto. L'attrice, quindi, deduceva la violazione degli artt. 1283, 1284 e 1852 c.c. e che, per tutta la durata del rapporto, dal 5.3.1986 al 14.3.1996, la le aveva messo a disposizione la CP_3 somma di euro 63.662,94 (definita scopertura media) ed aveva percepito interessi passivi per la somma di euro 107.344,46 che, in ossequio alla percentuale del tasso annuale bancario, costituiva, in rapporto al capitale, il 16,802%. La depositava, poi, una perizia di Parte_1
1 parte dalla quale risultava che, ricalcolando i rapporti di dare ed avere, estrapolando tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, di c.m.s. e di spese, e pure tenendo conto delle competenze derivanti da altri conti, la scopertura media in linea capitale era di euro 16.327,68, somma corrispondente al reale importo del quale l'attrice aveva goduto, ma le somme percepite dalla convenuta ammontavano ad euro 121.197,79, integranti, in percentuale t.e.g., il 73,965% annuo. L'attrice, inoltre, lamentava, che la condotta della resistente aveva violato il suo diritto all'esercizio di impresa cagionando anche un danno esistenziale. Sulla base di queste premesse la chiedeva all'adito giudice: Parte_1
- di accertare, in ragione degli elaborati peritali, che essa era creditrice della convenuta per la somma di euro 133.559,79;
- di riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali;
di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle c.m.s., dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, se non si rinvenivano norme di riferimento;
- di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca, per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e tutela dell'affidamento ex art.1175 c.c. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, contestando il difetto di prova in ordine alla successione della nel rapporto Parte_1 contrattuale dedotto in giudizio e facente capo alla società e, nel Parte_2 merito, la fondatezza degli assunti di controparte. Dopo aver istruito la causa mediante ctu contabile, il Tribunale di NA, con sentenza n. 262/ 2012, pubblicata in data 10.1.2012, rigettava la domanda condannando la al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore della controparte. In sintesi, il Tribunale, dopo aver chiarito che l'accertamento della prova del dedotto fenomeno successorio, presupposto determinante ai fini dell'eventum litis, lungi dal costituire condizione dell'azione, sub specie di legitimatio ad causam, riguardava al merito della pretesa, riteneva che l'attrice non avesse dimostrato la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure evidenziava che l'attrice, nonostante le contestazioni della convenuta, si era limitata a prospettare, nel proprio atto introduttivo, di avere “assorbito” (cosi in citazione) il soggetto giuridico — la società – che, in Parte_2 origine, aveva costituito con la il menzionato rapporto Controparte_4 bancario. Il primo Giudice rilevava, altresì, che l'affermazione contenuta nella perizia di parte prodotta dall'attrice, secondo cui “la predetta società originaria fu successivamente “assorbita dalla che, con atti del 2107/98, si trasforma nell'attuale in liquidazione CP_5 Parte_1 dal 12/09/01” non era suffragata da nessuno dei documenti prodotti in giudizio posto che:
- gli estratti-conto, che si riferivano al periodo di tempo compreso tra il 31.3.1986 (data del primo degli estratti depositati) ed il 30.9.1990, concernevano il rapporto di conto corrente n. 27297 ed erano indirizzati alla società “Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas
- gli estratti-conto del periodo compreso tra il 31.1.1991 ed il 31.3.92 erano indirizzati alla società “La Barbera sas di TO Di VI e C.”.
2 - gli estratti-conto del lasso di tempo compreso tra il 30.6.1992 ed il 31.3.1994 erano, invece, indirizzati alla società .”. Controparte_6
- gli estratti-conto relativi al rapporto di conto corrente n. 38326/K, relativi al periodo tra il 30.6.1994 ed il 31.12.1995, erano indirizzati alla società alla quale era CP_5 stata rivolta anche la corrispondenza inviata dalla . CP_3 Controparte_4
Inoltre, il Tribunale riteneva infondato l'assunto che il rapporto di conto corrente sul quale la aveva fondato la domanda (27297), fosse stato solo modificato, successivamente, Parte_1 con altri riferimenti numerici (38326 K), poiché, dalla relazione di c.t.u., si ricavava che esistevano due conti correnti bancari recanti questi numeri, sorti in capo a soggetti diversi, l'Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas (27297) e la (38326 K)”. CP_5
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la prospettando l'erroneità Parte_1 della decisione in relazione all'accertamento della propria titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite e prospettando che, diversamente da quanto indicato nella pronuncia impugnata, i conti correnti non erano due ed appartenenti a società diverse, ma uno solo, con la particolarità che, nel tempo, il rapporto aveva assunto una numerazione diversa, come affermato dallo stesso CTU, in ragione degli estratti conti esaminati, secondo cui: “Il rapporto con la NA -fu iniziato dalla soc Ist. successivamente Controparte_7 Controparte_8 assorbita dalla che con atto del 21/07/98, si trasforma nell'attuale poi in Controparte_5 Parte_1 liquidazione dal 12/09/01. Il rapporto di conto corrente analizzato è il n. 27297, che successivamente prende il n. 38326K”. Inoltre, l'appellante, al fine di dimostrare la successione nel rapporto di conto corrente inizialmente istaurato dalla società Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas, depositava la seguente documentazione: a) Cessione di Azienda del 12/07/1993, con cui la società Controparte_9 aveva venduto l'azienda alla (poi
[...] Controparte_10 Parte_1
b) delibera di assemblea straordinaria del 1993, redatta per Notar in NA Persona_2
(rep. 190.617, racc. 20.787), con cui si assumeva la decisione di modificare la ragione sociale da Controparte_11 CP_5
Inoltre, l'appellante, sulla scorta di quanto premesso, richiamava la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso giudizio di primo grado, dalla quale risultava un rilevante credito a favore della ovvero un saldo creditore di € 128.542,41, cui andava aggiunto un danno Parte_1 subito pari ad € 27.236,67, per un totale di € 155.779,08 e formulava le seguenti conclusioni: 1) vagliare come, nella specie, non sussiste dubbio alcuno, anche alla luce della documentazione che legittimamente si acclude all'odierno appello, circa la legittimazione ad agire della Parte_1
2) considerare, pertanto, le determinazioni cui era pervenuto il CTU nel corso del giudizio di primo grado, che aveva quantificato un credito della appellante, comprensivo del danno subito, di € 155.779,08. Per l'effetto,
3) condannare il (già a Controparte_1 Controparte_3 corrispondere alla la somma di €155.779,08 oltre interessi legali dalla domanda sino Parte_1 all'emananda sentenza.
4) Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio, da riconoscere allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
3 Tuttavia, con sentenza n. 3168/18, pubblicata in data 26 giugno 2018, la Corte di Appello di NA rigettava il gravame ritenendo non dimostrata in primo grado, e non dimostrabile in appello in via documentale, la titolarità del diritto azionato in giudizio, anche perché gli estratti conto risultavano indirizzati dalla banca alla e non alla CP_5 CP_12
3. Avverso tale pronuncia la proponeva ricorso in Cassazione denunciando la
[...] Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 345 c.p.c. e 2948 c.c., per avere ritenuto contestato ciò che era incontestato circa la titolarità del rapporto sostanziale relativo al conto corrente e la Suprema Corte, con Ordinanza n. 29189/2020, depositata in data 21.12.2020, cassava la predetta sentenza rinviando alla Corte di Appello di NA in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte di Cassazione, in particolare, riteneva errata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di appello perché in contrasto “senza argomentazioni di dissenso con quanto riferito dal c.t.u., e riportato nel motivo, secondo cui «il rapporto con la — filiale di NA — fu iniziato dalla CP_7 [...]
, successivamente assorbita dalla , che con atto del 21.7.1998, si trasforma Parte_3 CP_5 in poi in liquidazione dal 12.9.2001. Il rapporto di conto corrente analizzato è il n. 27297, che Parte_1 successivamente prende il n. 38326K». Nell'ordinanza della Suprema Corte si legge che “Avere ignorato questo fatto processuale vizia la sentenza impugnata perché ne incrina il fondamento logico giuridico circa la necessità che fosse la ad Pt_1 avere l'onere di dimostrare il subingresso nel rapporto di conto corrente intrattenuto da altra società, quando invece se il fatto è pacifico o incontroverso — ad esempio perché risultante dalla consulenza tecnica — tale onere probatorio non sussisteva in considerazione dell'effetto vincolante della non contestazione per il Giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in merito al fatto stesso, spettando piuttosto all'altra parte l'onere di fornire la prova contraria. In tal senso la sentenza impugnata è venuta meno al dovere di considerare i fatti non contestati e dunque non bisognosi di prova (Cass. SU n. 20867 del 2020), caricando la parte di un onere probatorio che non aveva e contraddicendo implicitamente la regola posta dall'art. 115 c.p.c. Con riguardo ai rapporti tra la e la è noto che la trasformazione di una società da CP_5 Parte_1 un tipo ad un altro, ancorché connotata di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (Cass. n. 18373 del 2018, n. 16556 del 2013).
4. Quindi, con atto notificato alla controparte in data 22.3.2021, la provvedeva a Parte_1 riassumere il presente giudizio richiamando l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione nonché le motivazioni e le conclusioni dell'atto di appello già sopra indicati. La si costituiva anche nel presente giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello perché sfornito dei requisiti richiesti dall'art. 434 cpc e per violazione dell'art. 348 bis cpc. Nel merito, l'appellata prospettava l'inutilizzabilità della documentazione depositata in giudizio soltanto in grado di appello dalla ed evidenziava che, nonostante le precise Parte_1 contestazioni già contenute nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, la controparte non aveva mai dimostrato la propria legittimazione ad agire.
4 Sotto altro aspetto la riteneva nulla o annullabile la CTU espletata Controparte_1 nel corso del giudizio di primo grado perché effettuata sulla base di mere copie fotostatiche degli estratti conto depositati da controparte e perché tali estratti non coprivano l'intera durata del rapporto dedotto in giudizio. All'udienza del 20.11.2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è, in parte, fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati. Quanto alla titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla Parte_1 appare sufficiente evidenziare che, come già indicato anche nell'ordinanza di rinvio pronunciata dalla Suprema Corte, il CTU, in corso di causa, aveva accertato che “oggetto della controversia sono il conto corrente bancario n. 027297/E intestato inizialmente a Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas, divenuta poi dal 31/01/1991 La Barbera sas di TO Di VI e C. e poi , nonché il conto corrente bancario n. Controparte_13
038326/K intestato inizialmente a la quale aveva acquisito il saldo debitore CP_5 finale del conto corrente bancario n. 027297/E di Lit. 157.858.864, con data dell'operazione 22/04/1994 e data di valuta 31/03/1994” In sostanza, è proprio l'operazione di giroconto del saldo negativo del c.c. n. 027297/E sul nuovo c.c. 038326/K che consente di ritenere accertato che, indipendentemente dall'intestazione del rapporto alla nuova società, si tratta sempre del medesimo conto corrente originariamente costituito dalla società Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas. Evidentemente, poi, non incide sulla titolarità del predetto rapporto di conto corrente la trasformazione della in che configura una vicenda meramente CP_5 Parte_1 evolutiva e modificativa del medesimo soggetto senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Passando, invece, all'esame del merito della domanda proposta dalla va rilevato Parte_1 che il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, dott. Persona_3 indicava che “in relazione alla documentazione in atti, parte attrice ha depositato copia degli estratti di conto corrente bancario n°27297/E, (nonché per alcuni periodi schede contabili) per il periodo dal 31/03/1986 fino al 31/03/1994, nonchè copia degli estratti del conto corrente bancario n°38326/K per il periodo al
30/06/1994 fino al 31/12/1995 e lettere del 15/02/1996 e del 14/03/1996” precisando, altresì, che: il saldo iniziale del primo estratto conto del 31.3.1986 era pari a zero e la prima scrittura relative a spese per Lit.
3.300 era datata 06/03/1986 e valuta 05/03/1986; che la prima scrittura del primo estratto del corrente bancario n°38326/K aveva come scrittura iniziale “disposizione di giro conto” a debito di Lit.157.858.864 con data dell'operazione 22/04/1994 e valuta
31/03/1994.
Inoltre, il CTU accertava che in relazione a nessuno dei rapporti di conto corrente oggetto di causa era stata depositata una convenzione scritta nè eventuale lettere di concessione di fido e che, ancora, su “entrambi i rapporti di conto corrente risultano numerose operazioni di giroconto con la conseguenza che sono stata addebitate ed accreditate operazioni derivanti da altri rapporti in essere sia di conto/i corrente/i che di eventuali conto/i anticipi la cui origine non si evince dalla causale genetica dell'operazione addebitata o accreditata”.
5 Pertanto sulla base di tali premesse, il CTU provvedeva ad estrapolare il totale delle competenze trimestrali addebitate dalla banca convenuta, sia per quanto riguarda il conto corrente bancario n. 027297/E che il conto corrente bancario n. 038326/K, al fine di quantificare l'ammontare complessivo delle competenze trimestrali addebitate, accertando che il totale delle competenze trimestrali addebitate sui conti correnti bancari n. 27297/E e n. 38326/K, per il periodo 31/03/1986 al 31/12/1995, era di Lit. 232.416.881 pari ad euro 120.033,30 comprensivo degli interessi debitori pari a Lit. 207.900.856, delle spese bancarie trimestrali pari a Lit.
7.969.600 e della c.m.s. addebitata per Lit. 16.609.120 ed al netto degli interessi netti creditori pari a Lit. 62.695. Posto che per entrambi i rapporti di conto corrente non risultava depositata alcuna convenzione scritta circa la pattuizione degli interessi in misura ultralegale, delle commissioni e delle spese e inoltre gli interessi debitori, per tutta la durata dei rapporti, erano stati determinati con capitalizzazione trimestrale, il CTU, in relazione al primo rapporto di conto corrente (n.27297lE), sorto prima della legge 17 febbraio 1992 n. 154, applicava l'art. 1284 u.c. del codice civile che, in mancanza di alcuna convenzione scritta per quanto riguarda gli interessi, sia attivi che passivi, prevede che essi devono determinarsi nella misura legale. Inoltre, per il periodo successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n.154, il Consulente effettuava due conteggi applicando, in un primo caso, il criterio sostitutivo di determinazione del saggio di interesse, riformulato poi dall'art.117 comma 7 del D. lgs 1 settembre 1993, n.385 e, in un secondo caso, anche successivamente alla data del 09/07/1992, i tassi in misura legale, ritenendo che i tassi sostitutivi previsti dall'art.117 c.7 del D.Lgs.385/93 trovano applicazione solo nel caso in cui la mancata previsione per iscritto riguardi la misura dei tassi e non il contratto nella sua integrità. Inoltre il CTU procedeva a rideterminare il saldo dei conti correnti unificati provvedendo a depurarli di spese, commissioni e commissione di massimo scoperto e degli interessi anatocistici precisando anche che, in relazione alle operazioni accreditate e addebitate sui conti correnti procedeva ad effettuare le rettifiche delle valute, imputando in tal luogo non la valuta delle operazioni ma la "data delle operazioni", riguardano essenzialmente le operazioni di versamento accreditate sui rapporti di conto corrente, dove l'istituto di credito, a seguito di versamenti di assegni bancari su piazza e fuori piazza, imputava alle somme accreditate ulteriori giorni di valuta in relazione alla data di versamento dell'operazione. L'ausiliario verificava, inoltre, che su entrambi i rapporti di conto corrente bancario, risultavano numerose operazioni di giroconto con la conseguenza che erano state addebitate ed accreditate operazioni derivanti da altri rapporti in essere sia di conti corrente che di eventuali conti anticipi la cui origine, tuttavia, non risultava dalla causale generica dell'operazione addebitata o accreditata. Ebbene, l'analisi condotta dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado appare condivisibile e scevra da errori logici quanto alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente. Ritiene il Collegio, sul punto, che il secondo criterio di computo degli interessi indicato dal CTU sia corretto anche in relazione al rapporto di c.c. n. 038326/K, sorto in epoca successiva alla previsione dell'obbligo della forma scritta per i contratti bancari imposto dalla L. 154/92.
6 A seguito della instaurazione di un rapporto di conto corrente in mancanza di un contratto scritto, infatti, discende, anzitutto, l'impossibilità di ritenere valide tutte le operazioni di addebito effettuate dalla banca sul conto corrente in questione e ricondotte alle condizioni regolatrici del rapporto stesso. Nè è possibile integrare tale deficit facendo ricorso ai criteri sostitutivi contemplati dall'art. 117 T.U.B. L'art. 7 di tale testo unico prevede infatti che l'applicazione dei criteri in questione sia disposta "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6", e pertanto quando il contratto non abbia indicato "... il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (comma 4) e nei casi di nullità per effetto di "...clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" (comma 6). Non è invece preso in considerazione il comma 3 del medesimo art. 7, secondo il quale "Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo". Dunque, nelle ipotesi di nullità tout court del contratto, per difetto di forma scritta, non è data la possibilità di integrazione/sostituzione contemplata dal citato art. 117 comma 7 Pt_4
In conclusione, quindi, appare corretto il secondo conteggio effettuato dal CTU nel quale il saldo del conto corrente bancario unificato (conto corrente n. 027297/E + conto corrente n. 38326/K), è stato elaborato applicando, per tutta la durata del rapporto, il tasso legale di interesse, pervenendo ad individuare un saldo creditore di Lit. 248.892.813 (pari a € 128.542,41) comprensivo degli interessi creditori ed al netto della ritenuta fiscale del 30% sugli interessi creditori e degli interessi debitori. D'altra parte, costituendosi nel giudizio di appello la si è limitata Controparte_1 ad eccepire l'illegittimità dell'accertamento peritale perché eseguito sulla base di documenti prodotti soltanto in copia e perché gli estratti di c.c. prodotti dall'attrice non erano relativi all'intera durata dal rapporto. Quanto, tuttavia, alla prima circostanza appare sufficiente rilevare che le contestazioni della convenuta rispetto ai documenti prodotti in copia fotostatica dalla controparte risultano quantomai generiche in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/08/2024, n. 22149). In relazione, invece, alla completezza della documentazione prodotta dalla va Parte_1 rilevato che, come sopra evidenziato, il CTU ha precisato di aver rielaborato il rapporto di conto corrente intercorso, originariamente, con la Istituto Ottico Italiano Carlo La Barbera sas e, successivamente, con la sulla scorta degli estratti di c.c. relativi a tutta la durata Parte_1 del rapporto ovvero dal marzo del 1986 – a cui risale il primo estratto con saldo iniziale zero – e fino al 31.12.1995. D'altra parte, nemmeno in questo grado di giudizio l'appellata ha precisato per quali periodi la non avrebbe prodotto la documentazione necessaria per Pt_1 ricostruire il rapporto di conto corrente.
7 Consegue a quanto premesso che, certamente, il rapporto di dare/avere intercorso, originariamente con la società " e poi con la Parte_2 CP_5
(attualmente deve essere rideterminato nel senso di prevedere un saldo positivo Parte_1 per la correntista di Lit. 248.892.813 (pari ad € 128.542,41) in luogo di quello - negativo – risultante dall'ultimo estratto conto prodotto dalla Banca e pari a Lire 192.846.766 e, quindi, la deve essere condannata a restituire all'appellante il predetto Controparte_1 importo di € 128.542,41 oltre interessi al tasso legale dalla domanda (11.10.2005) e fino al soddisfo. Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni formulata dalla in relazione alle somme di cui non aveva potuto godere per Parte_1 effetto della condotta dall'Istituto di Credito. E' stato, infatti, chiarito in giurisprudenza che ove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex articolo 1224 del codice civile, comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del maggior danno. Il creditore non può, pertanto, limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito) (cfr. Cassazione civile , sez. I , 10/05/2022 , n. 14837). Nel caso di specie la non Parte_1 ha mai specificato quali sarebbero i danni – ulteriori – subiti per effetto dell'addebito sul c.c. di poste illegittime e, quindi, tale domanda deve essere rigettata.
5. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Biagio Riccio, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) e il riconoscimento, per i giudizi di appello, del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Infine, devono essere poste definitivamente a carico della le Controparte_1 spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 262/ 2012, pubblicata dal Tribunale di NA in data Controparte_1
10.1.2012, così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza:
8 2. accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 38326/K (su cui era confluito il saldo del c.c. n. 027297/E) intestato alla (oggi presso la convenuta CP_5 Parte_1 CP_3 era, al 31.12.1995, positivo a credito del correntista per Lit. 248.892.813 (pari a € 128.542,41);
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_1 in favore di dell'importo di € 128.542,41 Parte_1
(centoventottomilacinquecentoquarantadue/41), oltre interessi al tasso legale dalla domanda (11.10.2005) e fino al soddisfo.
4. condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano: per il giudizio di primo grado in: € 700,00 (settecento/00) per spese ed
€ 14.103,00 (quattordicimilacentotre/00) per onorari;
per il giudizio di appello concluso con la sentenza n. 3168/18 del 26 giugno 2018 in: € 1138,00 (millecentotrentotto/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquaquattro/00) per onorari;
per il giudizio di legittimità in: € 1518,00 (millecinquecentodiciotto/00) per spese ed € 7.655,00 (settemilaseicentocinquantacinque/00) per onorari e, per il presente giudizio di appello in: € 1138,00 (millecentotrentotto/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquaquattro/00) per onorari;
oltre, per tutti i giudizi, al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Biagio Riccio, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
5. pone definitivamente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado a carico della Controparte_1
Così deciso in NA, il 16/4/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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