Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
2468/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 208 presso lo studio dell'avv.
Nicola Orrico, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Annunziata (NA) ed elettivamente domiciliato in Pompei alla Via San Giovanni Battista de La Salle
n. 16 presso lo studio dell'avv. Edoardo De Simone, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione tra i coniugi, recependo le condizioni concordate dalle parti.
Il Pubblico Ministero, in data 11.04.2025, ha espresso parere favorevole.
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Con ricorso depositato in data 24.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in Torre Annunziata (NA) il 16.12.1996, nel corso del quale nascevano due figlie, Maria, in data 12.05.1997, e , in data 5.01.2001, esponeva che era venuta meno la Per_1
comunione materiale e spirituale che caratterizza l'unione matrimoniale, sostenendo che era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Aggiungeva di essere inoccupata e di non aver mai svolto attività lavorativa e che entrambe le figlie erano con lei residenti, non economicamente autosufficienti ed in cerca di attività lavorativa.
Fatte queste premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, determinarsi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 250,00, nonché porsi a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda di separazione e rappresentava di essere disponibile ad una soluzione concordata della controversia, pertanto, preliminarmente chiedeva verificarsi la possibilità di raggiungere un accordo per una separazione consensuale tra i coniugi, e in subordine rigettarsi le richieste di mantenimento avanzate dalla ricorrente in favore suo e delle figlie, per essere economicamente autosufficienti.
All'udienza del 23.10.2024, le parti comparivano personalmente, venivano sentite e, fallito il tentativo di conciliazione, rappresentavano che pendevano trattative di bonario componimento, pertanto chiedevano rinvio al fine di depositare l'eventuale accordo raggiunto;
il giudice delegato, preso atto della richiesta delle parti, rinviava all'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025, visto l'accordo depositato dalle parti in data 18.02.2025, rilevata la superfluità della pattuizione relativa al diritto di visita del padre, essendo le figlie maggiorenni, e ritenuto opportuno che le parti indicassero anche la previsione delle spese straordinarie necessarie per le figlie, invitava le parti a modificare/integrare gli accordi e rinviava all'udienza del 02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con provvedimento reso all'esito del deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e i loro rapporti venivano regolati, in via urgente e provvisoria, in modo conforme agli accordi raggiunti;
dunque, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
2 Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Con riferimento alle statuizioni accessorie, le parti hanno nel corso del giudizio raggiunto un accordo, le cui condizioni, così come integrate a seguito dei rilievi del Tribunale, non contrastano con norme imperative e, pertanto, possono essere poste alla base della presente decisione.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accordo raggiunto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 257, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996);
3) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti secondo le seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza;
- la sig.ra ad oggi lavora saltuariamente, pertanto, può momentaneamente Pt_1
provvedere ai propri bisogni primari e non chiede in questa sede assegno di mantenimento;
- il sig. si obbliga a versare mensilmente la somma di euro Controparte_1
200,00 per il mantenimento delle figlie e Persona_2 Persona_3
, in quanto attualmente prive di reddito, fin quando le stesse non saranno
[...]
economicamente autonome, nonché a concorrere al pagamento della metà di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio.
3 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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