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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3948/2021
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 3 luglio
2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3948/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Aquino giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Terzigno (Na) alla via Diaz n. 54;
-appellante
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Napolitano, giusta procura in atti, elett.te domiciliata in Nola, presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 5 Francesco Saverio Di Nuzzo alla Via Abate Minichini n. 9;
-appellata nonchè
Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2291/2020 con Parte_1
la quale il Giudice di Pace di NTAN ha rigettato la domanda proposta nei confronti di CP_2
e della per il risarcimento dei danni alla vettura riportati in
[...] Controparte_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 28.06.2011, alle ore 18.00 circa, in NTAN
(Na), alla Via Atellana, avvenuto tra il furgone Ford tg. BW941TT di proprietà dell'istante e la Fiat
Punto tg. AB670HT di proprietà di ed assicurata con la società convenuta. Controparte_2 CP_1
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha resistito al gravame. CP_1
Non si è costituita in giudizio l'appellata e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di pace, oggettivamente lacunose, dovendosi dare atto che dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può dirsi raggiunta la prova piena dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 2 di 5 In particolare, si osserva che il giudice di pace ha rigettato la domanda sulla base della riscontrata
“palese contraddizione riguardo le ragioni in fatto della domanda prospettata nell'atto di citazione
(causa petendi) ed il risultato della prova testimoniale, nonché rispetto alla documentazione versata in
atti dalla stessa parte attrice” (p. 4 sentenza 2291/2020), valorizzando, in particolare, la circostanza che l' attore in primo grado abbia indicato in citazione quale luogo del sinistro il Comune di NT
AN, laddove il teste ha riferito (coerentemente a quanto indicato nella missiva stragiudiziale e nel modello CAI) che lo stesso si sarebbe verificato in Arzano.
Al riguardo, l' appellante ha insistito affermando che la discrasia sia imputabile ad un mero errore materiale, rettificato dallo stesso in prima udienza (v. verbali di causa), allorquando lo stesso ha precisato la domanda, indicando, appunto, in Arzano invece di NTAN il luogo in cui si è
verificato il sinistro.
In merito, sebbene debba darsi atto della evidente anomalia di tale circostanza, ciò tanto più ove si consideri che analoga rettifica era stata operata dalla attrice nel precedente analogo giudizio, conclusosi con sentenza in rito davanti al medesimo giudice di pace (giudizio Rg. n. 1001/c/13, conclusosi con la sentenza di improponibilità della domanda n. 3299/2014, prodotta telematicamente dall' appellante:
nello stesso giudizio l' appellante aveva indicato NT AN quale Comune del sinistro in citazione, salvo rettificare l' indicazione alla prima udienza con Arzano, al pari di quanto effettuato in questo giudizio), deve darsi atto che tale circostanza non può da sola condurre al rigetto della domanda.
Ed invero, sebbene tale circostanza, di indubbio rilievo, possa aver inciso negativamente sul radicamento della competenza per territorio (elemento, tuttavia, che non può essere oggetto di sindacato da parte del Tribunale, in difetto di tempestiva eccezione della parte convenuta), non può ex se condurre al rigetto della domanda.
pagina 3 di 5 E', piuttosto, da rilevare che in ogni caso la domanda non poteva trovare accoglimento sulla base degli elementi probatori offerti, tenuto conto che le deposizioni rese dall' unico teste escusso appaiono generiche e lacunose (sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro), e che non sono stati offerti ulteriori elementi per corroborare la verificazione del sinistro.
Quanto al primo aspetto, a fronte di una descrizione della dinamica del sinistro effettuata in citazione già in via piuttosto generica (è riferito solo che il sinistro si verificava in quanto la autovettura Fiat
Punto tamponava l'autocarro, incolonnato nel traffico, che lo precedeva) il teste Testimone_1
ha riferito di aver assistito al sinistro in quanto seguiva la vettura dell'appellante, suo cognato, a bordo di altra vettura, salvo poi precisare che si trovava “dietro, ma in un' altra fila”, ed ha descritto la dinamica del sinistro in maniera piuttosto vaga: ha rappresentato che l'urto avveniva da tergo (“la Fiat
Punto ha tamponato il furgone alla parte posteriore destra”), ma ha aggiunto che il veicolo sopraggiunto a gran velocità nel tentativo di evitare l'impatto avrebbe sterzato a destra determinando danni al furgone anche nella parte laterale destra e non solo posteriormente, come dedotto in citazione
(verbale di udienza del 4 giugno 2018).
Il teste non ha, poi, fornito ulteriori precisazioni dettagliate, ad esempio in ordine al punto della carreggiata in cui si trovava, né ha reso dichiarazioni particolareggiate circa il luogo dell'evento o la presenza di altre vettura, tutti elementi che unitamente vagliati consentirebbero di ritenere attendibile la deposizione del teste.
A fronte della sostanziale genericità dell'unica deposizione relativa alla modalità di verificazione del sinistro, deve riscontrarsi la totale carenza di ulteriori elementi probatori;
ed infatti, sul posto non sono intervenute autorità e nessun pregio può riconoscersi al modulo CAI, tenuto conto che nel caso di specie lo stesso risulta privo di sottoscrizioni, riportando unicamente i nomi della parti (in carattere stampatello) sotto la dicitura firme.
pagina 4 di 5 Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, e conducono al rigetto dell' appello.
La necessità di integrare le motivazioni addotte dal giudice di pace a sostegno della pronuncia di rigetto costituisce grave motivo ex art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n.
77 del 2018) per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 3 luglio
2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3948/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Aquino giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Terzigno (Na) alla via Diaz n. 54;
-appellante
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Napolitano, giusta procura in atti, elett.te domiciliata in Nola, presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 5 Francesco Saverio Di Nuzzo alla Via Abate Minichini n. 9;
-appellata nonchè
Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2291/2020 con Parte_1
la quale il Giudice di Pace di NTAN ha rigettato la domanda proposta nei confronti di CP_2
e della per il risarcimento dei danni alla vettura riportati in
[...] Controparte_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 28.06.2011, alle ore 18.00 circa, in NTAN
(Na), alla Via Atellana, avvenuto tra il furgone Ford tg. BW941TT di proprietà dell'istante e la Fiat
Punto tg. AB670HT di proprietà di ed assicurata con la società convenuta. Controparte_2 CP_1
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha resistito al gravame. CP_1
Non si è costituita in giudizio l'appellata e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di pace, oggettivamente lacunose, dovendosi dare atto che dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può dirsi raggiunta la prova piena dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 2 di 5 In particolare, si osserva che il giudice di pace ha rigettato la domanda sulla base della riscontrata
“palese contraddizione riguardo le ragioni in fatto della domanda prospettata nell'atto di citazione
(causa petendi) ed il risultato della prova testimoniale, nonché rispetto alla documentazione versata in
atti dalla stessa parte attrice” (p. 4 sentenza 2291/2020), valorizzando, in particolare, la circostanza che l' attore in primo grado abbia indicato in citazione quale luogo del sinistro il Comune di NT
AN, laddove il teste ha riferito (coerentemente a quanto indicato nella missiva stragiudiziale e nel modello CAI) che lo stesso si sarebbe verificato in Arzano.
Al riguardo, l' appellante ha insistito affermando che la discrasia sia imputabile ad un mero errore materiale, rettificato dallo stesso in prima udienza (v. verbali di causa), allorquando lo stesso ha precisato la domanda, indicando, appunto, in Arzano invece di NTAN il luogo in cui si è
verificato il sinistro.
In merito, sebbene debba darsi atto della evidente anomalia di tale circostanza, ciò tanto più ove si consideri che analoga rettifica era stata operata dalla attrice nel precedente analogo giudizio, conclusosi con sentenza in rito davanti al medesimo giudice di pace (giudizio Rg. n. 1001/c/13, conclusosi con la sentenza di improponibilità della domanda n. 3299/2014, prodotta telematicamente dall' appellante:
nello stesso giudizio l' appellante aveva indicato NT AN quale Comune del sinistro in citazione, salvo rettificare l' indicazione alla prima udienza con Arzano, al pari di quanto effettuato in questo giudizio), deve darsi atto che tale circostanza non può da sola condurre al rigetto della domanda.
Ed invero, sebbene tale circostanza, di indubbio rilievo, possa aver inciso negativamente sul radicamento della competenza per territorio (elemento, tuttavia, che non può essere oggetto di sindacato da parte del Tribunale, in difetto di tempestiva eccezione della parte convenuta), non può ex se condurre al rigetto della domanda.
pagina 3 di 5 E', piuttosto, da rilevare che in ogni caso la domanda non poteva trovare accoglimento sulla base degli elementi probatori offerti, tenuto conto che le deposizioni rese dall' unico teste escusso appaiono generiche e lacunose (sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro), e che non sono stati offerti ulteriori elementi per corroborare la verificazione del sinistro.
Quanto al primo aspetto, a fronte di una descrizione della dinamica del sinistro effettuata in citazione già in via piuttosto generica (è riferito solo che il sinistro si verificava in quanto la autovettura Fiat
Punto tamponava l'autocarro, incolonnato nel traffico, che lo precedeva) il teste Testimone_1
ha riferito di aver assistito al sinistro in quanto seguiva la vettura dell'appellante, suo cognato, a bordo di altra vettura, salvo poi precisare che si trovava “dietro, ma in un' altra fila”, ed ha descritto la dinamica del sinistro in maniera piuttosto vaga: ha rappresentato che l'urto avveniva da tergo (“la Fiat
Punto ha tamponato il furgone alla parte posteriore destra”), ma ha aggiunto che il veicolo sopraggiunto a gran velocità nel tentativo di evitare l'impatto avrebbe sterzato a destra determinando danni al furgone anche nella parte laterale destra e non solo posteriormente, come dedotto in citazione
(verbale di udienza del 4 giugno 2018).
Il teste non ha, poi, fornito ulteriori precisazioni dettagliate, ad esempio in ordine al punto della carreggiata in cui si trovava, né ha reso dichiarazioni particolareggiate circa il luogo dell'evento o la presenza di altre vettura, tutti elementi che unitamente vagliati consentirebbero di ritenere attendibile la deposizione del teste.
A fronte della sostanziale genericità dell'unica deposizione relativa alla modalità di verificazione del sinistro, deve riscontrarsi la totale carenza di ulteriori elementi probatori;
ed infatti, sul posto non sono intervenute autorità e nessun pregio può riconoscersi al modulo CAI, tenuto conto che nel caso di specie lo stesso risulta privo di sottoscrizioni, riportando unicamente i nomi della parti (in carattere stampatello) sotto la dicitura firme.
pagina 4 di 5 Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, e conducono al rigetto dell' appello.
La necessità di integrare le motivazioni addotte dal giudice di pace a sostegno della pronuncia di rigetto costituisce grave motivo ex art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n.
77 del 2018) per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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