Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
TE
Con l'avv. BENEDETTA GUIDICINI e l'avv. ALESSANDRA BONCIMINO
e
NS FELIX PAUL KUSCH
Con l'avv. BARBARA BOTTECCHIA e l'avv. CHIARA CURCULESCU ricorrenti ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 28/08/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 135, P. 2, S. A, Anno 1993 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 08/05/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota di trattazione scritta, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e posto che nulla è dovuto per il figlio
(nt. il 21/02/1995), in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1. Il figlio maggiorenne non autonomo Per_1 economicamente, si è già trasferito nell'immobile di San Polo, Corte dei Preti n. 1267, ove risiede.
2. Il padre e la madre sin da ottobre 2024 contribuiscono al mantenimento di Per_1 corrispondendo al medesimo l'importo mensile di € 500,00 ciascuno per complessivi € 1.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente personale di L'importo sarà soggetto a Per_1 rivalutazione di legge. I genitori si fanno e faranno inoltre carico delle spese extra assegno, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia che dichiarano di conoscere, al 50% ciascuno, spese che verranno concordate anche con 3. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi Per_1 sono addivenuti, tutti funzionali alla separazione, i signori e US dovendo definire le TE questioni patrimoniali, convengono che i trasferimenti immobiliari di seguito previsti sono risolutivi della crisi familiare e che gli impegni verranno formalizzati innanzi il notaio nel termine previsto di
120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Inoltre, le parti chiedono, agli effetti fiscali,
l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. F della tariffa parte prima, allegata alla legge di registro, DPR 26 aprile 1986 n.131 nonché ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.176, della sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2003
n.202 così come chiarite con la circolare n.2E del 21 febbraio 2014, dei trasferimenti immobiliari in quanto ricompresi quale attribuzione avente causa nella presente separazione.
4. Pertanto,
l'immobile sito in Venezia, Sestiere Santa Croce, Calle Vissiga n. 791, già di proprietà esclusiva del signor US, di seguito meglio individuato, resta di proprietà esclusiva del marito, trattasi di appartamento al quarto piano confinante da Nord girando in senso orario con: Calle della Vissiga, mappale 495, cortili di proprietà di terzi, mappale 496. L'immobile è identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Venezia come segue: Comune di Venezia - Foglio 11 - Mappale numero
1.482 sub. 9, Sestiere Santa Croce Calle della Vissiga n. 791, piano 4, zona censuaria 1, cat. A/3, cl.
4, vani 6,0, R.C. Euro 940,78. 5. L'immobile sito in Venezia, Sestiere San Polo n. 2702/A, di proprietà esclusiva della signora di seguito meglio individuato, diverrà di esclusiva proprietà del TE marito. Pertanto, la signora si impegna a cedere la proprietà del suddetto immobile al TE marito, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con costi notarili a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno. Trattasi di immobile ad uso ufficio in piano terra, sito in Comune di Venezia, Sestiere di San Polo n. 2702/A, con ingresso esclusivo da Calle della Malvasia, confinante da Nord girando in senso orario con: proprietà di terzi su due lati, Calle della Malvasia, proprietà di terzi. L'immobile è dentificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia come segue: Comune di Venezia - Foglio
13 - Mappale numero 2.352, sub. 1, Sestiere San Polo n. 2702/A, zona censuaria 1, cat. A/10, cl. 2, vani 2,0, R.C. Euro 777,68. 6. L'immobile sito in Venezia, San Polo, Corte dei Preti n. 1267, in comproprietà tra i coniugi, di seguito meglio individuato, diverrà di proprietà esclusiva della moglie.
Pertanto, il signor US, si impegna a cedere la propria quota del 50% del suddetto immobile alla moglie, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con costi notarili a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno. . Trattasi di appartamento al quarto piano, confinante da Nord girando in senso orario con: prospetto su Rio Terà S. Aponal, proprietà di terzi, prospetto su Corte dei Preti, proprietà di terzi. L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia come segue: Comune di Venezia - Foglio 13 - Mappale numero 1.167 sub. 5, Sestiere San Polo, Corte dei Preti n. 1267, piano 4, zona censuaria 1, cat. A/3, cl. 3, vani 2,0, R.C. Euro 272,69. 7. Gli immobili siti in Dovadola
(FC), Podere Busca, via dei Greppi, in comproprietà tra i coniugi, di seguito meglio individuati, diverranno di proprietà esclusiva della moglie. Pertanto, il signor US, si impegna a cedere la propria quota del 50% dei suddetti immobili alla moglie, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con costi notarili a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Trattasi di fabbricato con corte scoperta pertinenziale esclusiva, e appezzamento di terreno circostante, siti in Comune di Dovadola. Il fabbricato e la corte fanno parte del podere "Busca", insistenti su area che, fra coperta e scoperta pertinenziale, risulta distinta al Catasto Terreni del Comune di Dovadola, al Foglio 29, Mappale 6, mq. 1.890 (ente urbano). L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Dovadola come segue: Foglio 29 - Mappale numero 6, Podere Ca' Busca, piano T-1, cat. A/3, cl. 1, vani 5,0, superficie catastale totale mq 119, R.C. Euro 296,96. L'appezzamento di terreno circostante senza fabbricati risulta distinto al Catasto Terreni del Comune di Dovadola come segue: Foglio 29 -
Mappale 9, mq. 220 gelseto, R.D. Euro 0,57 R.A. Euro 0,34; Mappale 128, mq. 6.581, seminativo,
R.D. Euro 20,39 R.A. Euro 23,79; Mappale 130, mq. 9372 Ha 0.93.72, bosco ceduo, R.D. Euro 3,39,
R.A. Euro 1,94. Il tutto forma un sol corpo avente una superficie catastale complessiva di mq. 18.603, confinante da Nord girando in senso orario con: mappali 121, 133, 129, 127, 131, 113. 8. Gli immobili siti in Dovadola (FO), via Montepaolo n. 11, in comproprietà tra i coniugi, di seguito meglio individuati, diverranno di proprietà esclusiva del marito. Pertanto, la signora si TE impegna a cedere la propria quota del 50% dei suddetti immobili al marito, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con costi notarili a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Trattasi di fabbricato da cielo a terra con corte esclusiva e appezzamento di terreno circostante, siti in Comune di Dovadola. Il tutto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dovadola come segue: Foglio
11 - Mappale numero 108 sub. 1, Via Montepaolo n. 11, piano terra, primo e secondo, cat. A/4, cl.
2, vani 7,5, R.C. Euro 484,18 (appartamento); Mappale 108 sub. 2, Via Montepaolo n. 11, piano terra, cat. D/10, R.C. Euro 174,00 (deposito); Mappale 108 sub. 3, Via Montepaolo n. 11, piano terra, bene comune non censibile ai subb. 1 e 2. L'area di terreno coperta e scoperta sulla quale sorgono i fabbricati, nella cui consistenza è ricompresa la corte, è distinta al Catasto Terreni del
Comune di Dovadola – Foglio 11 – Mappale numero 108, ente urbano di mq 620. L'appezzamento di terreno senza fabbricati è distinto al Catasto Terreni del Comune di Dovadola come segue: Foglio
11 - Mappale numero 109, mq. 730, seminativo, R.D. Euro 1,13, R.A. Euro 2,26; Mappale numero
110, mq. 480, pascolo cespugliato, R.D. Euro 0,10 R.A. Euro 0,37; Mappale numero 220, mq. 13.256, seminativo, R.D. Euro 41,08, R.A. Euro 47,92; Mappale numero 223, mq. 176, seminativo arborato,
R.D. Euro 0,50, R.A. Euro 0,64. Il fabbricato e gli appezzamenti di terreno confinano nell'insieme, da Nord girando in senso orario, con: mappali 191, 96, 98, Via Montepaolo, mappali 221, 222, 201,
111, 202, 115, 91. 9. L'immobile sito a Parigi, rue Surcouf, in comproprietà tra i coniugi, di seguito meglio individuato, diverrà di proprietà esclusiva della moglie. Pertanto, il signor US, si impegna a cedere la propria quota del 50% del suddetto immobile alla moglie, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con costi notarili a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Trattasi dei lotti 9 e 45 del complesso immobiliare sito a Parigi, settimo Arrondissement, 75007, 31 Rue Surcouf e 51 Rue Saint
Dominique, con i seguenti estremi catastali: Sezione CL, n. 61, Località 52 Rue Saint Dominique,
Superficie 437 mq. Descrizione dei beni: il lotto 9 è un appartamento sito nell'edificio A, al secondo piano, con porta sul lato destro, composto da entrata, cucina, due camere, bagno, wc;
il lotto 45 è costituito da una cantina contrassegnata dal numero 21 al piano interrato. 10. I coniugi concordano di dividere al 50% ciascuno i costi dovuti e i risarcimenti da ricevere relativi ai danni da alluvione patiti nel comune di Dovadola e che hanno interessato gli immobili di loro proprietà. Allo stesso modo i coniugi concordano la suddivisione al 50% ciascuno dei costi e delle spese relativi a progetti e lavori già programmati e decisi alla sottocrizione del presente ricorso nelle case di proprietà di
Venezia, Dovadola e Parigi. 11. In ragione della comunione dei beni e del relativo scioglimento, in relazione ai risparmi monetari i coniugi hanno convenuto quanto segue. La signora TE resterà titolare esclusiva del conto personale acceso presso Banque Postale e del conto personale presso Bred Banque Populaire, oltre al conto presso Banco Posta di Venezia aperto successivamente alla chiusura di quello comune, mentre il signor US resterà titolare esclusivo dei conti presso la
BNL Paribas, presso ING Conto AR e presso la Deutsche Bank in Germania, oltre al conto presso Banco Posta di Venezia aperto successivamente alla chiusura di quello comune. Quanto ai conti Banco Posta e Banque Postale cointestati, i coniugi hanno già provveduto alla divisione del contenuto al 50% ciascuno e contestuale estinzione dei conti stessi. 12. I coniugi hanno altresì concordato quanto segue. In conseguenza di accordi tra padre e figli, la signora TE provvederà entro il 30 agosto 2025 a trasferire presso l'immobile di Dovadola, via Montepaolo 11,
i mobili e gli oggetti del attualmente depositati in un magazzino, essendo questi provenienti CP_1 dall'eredità diretta dai genitori del signor US”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison