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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17515 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41615 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. GERARDI LUCIANA per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. LALLI NICOLETTA per Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 18.9.2023 - premesso che in data 20.5.2002 aveva contratto Parte_1
matrimonio con dalla quale aveva avuto i figli (il 31.07.2007) e CP_1 CP_1 Per_1
(il 31.12.2014) e dalla quale si era separato in virtù di accordo di negoziazione Per_2
assistita in data 8.6.2021 – ha chiesto all'adito Tribunale di “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra di cui sopra, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore comunicazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei minori, e con collocazione presso la madre, sita in Monte Porzio Catone, Via Per_3 Per_2
Due Giugno 12D, e con diritto del padre di stare con i propri figli secondo il seguente piano, riportato nel Piano Genitoriale ( allegato al presente atto): • il padre terrà i minori con sé almeno due pomeriggi a settimana, e trascorrere con loro due week end al mese, dalla mattina del sabato e fino alle 20.30 della domenica, compatibilmente con le condizioni di salute, le esigenze scolastiche ed il tempo libero dei ragazzi, salvo accordi diversi tra i coniugi. Qualora i figli fossero ammalati o impegnati nei giorni in cui dovrebbero essere con l'altro genitore, quest'ultimo recupererà la visita successivamente. •
Inoltre, i genitore potrà avere con sé i figli, durante le festività natalizie e di capodanno alternando i giorni con l'altro genitori;
i bambini inoltre trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta sempre alternativamente con il padre o con la madre salvo diversi accordi tra le parti, che avranno facoltà anche di cumulare i giorni di festività natalizia o pasquale. e trascorreranno, le Per_1 Per_2 festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno del 1° novembre e dell'8 dicembre, sempre ad anni alterni, con uno o l'altro dei genitori, fatti salvi diversi ammissibili accordi tra le parti. • Il padre inoltre potrà avere con sé i figli 7 giorni continuativi durante le vacanze estive, fermo restando la facoltà dello stesso di prolungare la vacanza con i propri figli per ulteriori giorni, fino ad un massimo di 7, previo accordo con la Sig. comunicando all'altro coniuge luoghi e date del soggiorno CP_1 entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni, le comunioni, cresime e cerimonie simili saranno trascorse possibilmente con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso di ferie settimanali di un genitore i bambini saranno con l'altro con condizione di assoluta reciprocità.
3. Disporre a carico del
Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio dell'importo di € 150,00 Parte_1 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, comprensivo del 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative.
4. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare ulteriori testimoni, nei prefiggendi termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha dedotto all'uopo: che gli accordi di separazione avevano previsto l'affidamento congiunto dei due figli minori con prevalente collocamento degli stessi presso la madre, disciplinato il diritto di visita del padre e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento della prole, un assegno mensile dell'importo di 300 euro mensili complessivi, oltre alle spese straordinarie in misura paritetica;
che successivamente alla separazione era stato licenziato ed attualmente percepiva solo la er l'importo di circa CP_2
600 euro mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente, che, aderendo alla domanda di divorzio, ha invece chiesto: di “…2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre, nell'immobile locato dalla stessa in Roma Via dei Glicini n. 124 piano terzo interno
12 secondo il piano genitoriale presentato da controparte che qui si riporta: • il padre terrà i minori con sé almeno due pomeriggi a settimana e trascorrerà con loro due week end al mese, dalla mattina de1 sabato e fino alle 20.30 della domenica, compatibilmente con le condizioni di salute, le esigenze scolastiche ed il tempo libero dei ragazzi, salvo accordi diversi tra i coniugi. Qualora i figli fossero ammalati o impegnati hei giorni in cui dovrebbero essere con l'altro genitore, quest'ultimo recupererà la visita successivamente. • Inoltre, il genitore potrà avere con sé i figli, durante le festività natalizie e di capodanno alternando i giorni con l'altro genitore;
i bambini inoltre trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta sempre alternativamente con il padre o con la madre salvo diversi accordi tra le parti, che avranno facoltà anche di cumulare i giorni di festività natalizia o pasquale. e Per_1 Per_2 trascorreranno, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno del 1° novembre e del1'8 dicembre, sempre ad anni alterni, con uno o l'altro dei genitori, fatti salvi diversi ammissibili accordi tra le parti. • Il padre inoltre potrà avere con sé i figli 7 giorni continuativi durante le vacanze estive, fermo restando la facoltà dello stesso di prolungare la vacanza con i propri figli per ulteriori giorni, fino ad un massimo di 7, previo accordo con la Sig. comunicando all'altro coniuge luoghi CP_1
e date del soggiorno entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni, le comunioni, cresime e cerimonie simili saranno trascorse possibilmente con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso di ferie settimanali di un genitore i bambini saranno con l'altro con condizione di assoluta reciprocità. 3)
Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Parte_1 del1'importo di €. 200,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla
Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili e delle spese ricreative, sportive e scolastiche. 4) Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
Ha dedotto all'uopo: che il ricorrente non aveva corrisposto l'adeguamento ISTAT relativo all'assegno di mantenimento per i figli ed ostacolava tutte le spese straordinarie;
che inoltre il ricorrente lavorava stabilmente e quand'anche fosse stato licenziato aveva certamente percepito il trattamento di fine rapporto;
che il conviveva attualmente con la nuova Pt_1
compagna e con la stessa condivideva le spese, mentre ella viveva da sola con i due figli e doveva far fronte agli oneri di locazione pari ad 800 euro mensili per la casa di abitazione che condivideva con i figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc il ricorrente ha dichiarato di lavorare come magazziniere, di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.200 euro e di essere proprietario al
50% di un appartamento in Roma nel quale viveva la madre. Ha inoltre dichiarato di sostenere unitamente alla nuova compagna un canone di locazione mensile pari a 900 euro.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis. 22 cpc il ha dedotto di Pt_1
essere stato nuovamente licenziato e di aver reperito un altro lavoro con una retribuzione notevolmente ridotta rispetto a quanto dedotto all'udienza di comparizione.
Instaurato il contraddittorio sulla dedotta sopravvenienza, alla successiva udienza del
14.1.2025 il ricorrente ha dichiarato: “ … facevo il commesso presso un ingrosso di calzature fino ad agosto 2023, da sedici anni;
sono stato licenziato per calo del lavoro, poi ho lavorato con le Pompe funebri Cof Service a chiamata per tre mesi, poi mi hanno licenziato perchè ha chiuso e sono stato assunto dalla Funeraria srl con contratto a tempo determinato , part-time per 3 ore e mezza al giorno dal lunedì al sabato , non ricordo la scadenza;
percepisco mensilmente circa 900/950 euro netti;
quando lavoravo come commesso percepivo circa 1150 euro;
nei pomeriggi sto a casa, non è facile trovare lavoro. Attualmente non pago l'affitto in quanto vivo in una casa che mi è stata donata da mia nonna. Pagavo un canone di locazione di 900 euro mensili da agosto 2023 (prima vivevo con mia madre); in affitto vivevo con la mia compagna con cui dividevo il canone di locazione, ora vivo da solo. Ho percepito a titolo di trattamento di fine rapporto la somma di 10.000,00 euro che ho speso per assicurazione auto e scooter e per affitto della abitazione. L'appartamento donatomi era stato donato al 50% anche a mia sorella, la quale mi ha donato la sua quota ma io le pago 300 euro al mese per i mobili che mi ha lasciato in casa. Io vedo tutti i fine settimana, durante la settimana Per_2 poche volte, dal venerdì sera alla domenica, mentre mio figlio ma non vuole venire da me a Per_1 casa, neanche a Natale è voluto venire. Io però frequento entrambi, lo accompagno e lo Per_1 riprendo agli allenamenti di calcio in alcune occasioni, ma a casa non vuole venire.”
Le parti, invitate ad addivenire ad un accordo, hanno concordato “un assegno paterno per i due figli dell'importo complessivo di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”, convenendo altresì “che , ormai quasi maggiorenne, potrà frequentare il Per_1 padre accordandosi direttamente con lo stesso, mentre salvi diversi accordi tra i genitori, Per_2 frequenterà il padre ogni fine settimana dalle 20 del venerdì sino alle 21,30 della domenica e un ulteriore pomeriggio a settimana il martedì dall'uscita da scuola sino alle 20,30, nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o l' gennaio, con possibilità di pernotto e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché durante il periodo estivo una settimana, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.”.
Espletata l'audizione del figlio maggiore, i difensori hanno concluso come da accordo delle parti riportato a verbale e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Orbene, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di accordo di negoziazione assistita in data 8.6.2021. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori statuizioni, rilevato che nelle more del giudizio il figlio primogenito,
(nato il [...]), è divenuto maggiorenne, deve dichiararsi cessata la materia del Per_1
contendere in ordine all'affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso con i genitori, mentre nulla osta al recepimento delle concordate condizioni relative al collocamento e frequentazione del figlio , ferma la richiesta conferma del suo Per_2
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, al quale non v'è motivo per derogare.
Del pari nulla osta, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti quali emerse, alla conferma delle concordate condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli conviventi con la madre, a far data dalla mensilità successiva al raggiungimento dell'accordo (febbraio
2025), ferma la corresponsione dell'assegno alla madre entro il 5 di ogni mese e la sua rivalutazione secondo gli indici Istat come per legge, fatte salve per il pregresso le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita.
Stante il raggiunto accordo va disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma
(RM), il 20.5.2006 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (anno 2006, atto n. 00588, serie A01, p.2);
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori, il figlio minore Per_2
frequenterà il padre ogni fine settimana dalle 20 del venerdì sino alle 21,30 della domenica e un ulteriore pomeriggio a settimana il martedì dall'uscita da scuola sino alle 20,30, nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o l' gennaio, con possibilità di pernotto e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché durante il periodo estivo una settimana, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre, a decorrere dal febbraio 2025 e ferme per il pregresso le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita, un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli e , dell'importo Per_1 Per_2
complessivo di 350,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
5) spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41615 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. GERARDI LUCIANA per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. LALLI NICOLETTA per Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 18.9.2023 - premesso che in data 20.5.2002 aveva contratto Parte_1
matrimonio con dalla quale aveva avuto i figli (il 31.07.2007) e CP_1 CP_1 Per_1
(il 31.12.2014) e dalla quale si era separato in virtù di accordo di negoziazione Per_2
assistita in data 8.6.2021 – ha chiesto all'adito Tribunale di “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra di cui sopra, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore comunicazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei minori, e con collocazione presso la madre, sita in Monte Porzio Catone, Via Per_3 Per_2
Due Giugno 12D, e con diritto del padre di stare con i propri figli secondo il seguente piano, riportato nel Piano Genitoriale ( allegato al presente atto): • il padre terrà i minori con sé almeno due pomeriggi a settimana, e trascorrere con loro due week end al mese, dalla mattina del sabato e fino alle 20.30 della domenica, compatibilmente con le condizioni di salute, le esigenze scolastiche ed il tempo libero dei ragazzi, salvo accordi diversi tra i coniugi. Qualora i figli fossero ammalati o impegnati nei giorni in cui dovrebbero essere con l'altro genitore, quest'ultimo recupererà la visita successivamente. •
Inoltre, i genitore potrà avere con sé i figli, durante le festività natalizie e di capodanno alternando i giorni con l'altro genitori;
i bambini inoltre trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta sempre alternativamente con il padre o con la madre salvo diversi accordi tra le parti, che avranno facoltà anche di cumulare i giorni di festività natalizia o pasquale. e trascorreranno, le Per_1 Per_2 festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno del 1° novembre e dell'8 dicembre, sempre ad anni alterni, con uno o l'altro dei genitori, fatti salvi diversi ammissibili accordi tra le parti. • Il padre inoltre potrà avere con sé i figli 7 giorni continuativi durante le vacanze estive, fermo restando la facoltà dello stesso di prolungare la vacanza con i propri figli per ulteriori giorni, fino ad un massimo di 7, previo accordo con la Sig. comunicando all'altro coniuge luoghi e date del soggiorno CP_1 entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni, le comunioni, cresime e cerimonie simili saranno trascorse possibilmente con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso di ferie settimanali di un genitore i bambini saranno con l'altro con condizione di assoluta reciprocità.
3. Disporre a carico del
Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio dell'importo di € 150,00 Parte_1 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, comprensivo del 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative.
4. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare ulteriori testimoni, nei prefiggendi termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha dedotto all'uopo: che gli accordi di separazione avevano previsto l'affidamento congiunto dei due figli minori con prevalente collocamento degli stessi presso la madre, disciplinato il diritto di visita del padre e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento della prole, un assegno mensile dell'importo di 300 euro mensili complessivi, oltre alle spese straordinarie in misura paritetica;
che successivamente alla separazione era stato licenziato ed attualmente percepiva solo la er l'importo di circa CP_2
600 euro mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente, che, aderendo alla domanda di divorzio, ha invece chiesto: di “…2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre, nell'immobile locato dalla stessa in Roma Via dei Glicini n. 124 piano terzo interno
12 secondo il piano genitoriale presentato da controparte che qui si riporta: • il padre terrà i minori con sé almeno due pomeriggi a settimana e trascorrerà con loro due week end al mese, dalla mattina de1 sabato e fino alle 20.30 della domenica, compatibilmente con le condizioni di salute, le esigenze scolastiche ed il tempo libero dei ragazzi, salvo accordi diversi tra i coniugi. Qualora i figli fossero ammalati o impegnati hei giorni in cui dovrebbero essere con l'altro genitore, quest'ultimo recupererà la visita successivamente. • Inoltre, il genitore potrà avere con sé i figli, durante le festività natalizie e di capodanno alternando i giorni con l'altro genitore;
i bambini inoltre trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta sempre alternativamente con il padre o con la madre salvo diversi accordi tra le parti, che avranno facoltà anche di cumulare i giorni di festività natalizia o pasquale. e Per_1 Per_2 trascorreranno, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno del 1° novembre e del1'8 dicembre, sempre ad anni alterni, con uno o l'altro dei genitori, fatti salvi diversi ammissibili accordi tra le parti. • Il padre inoltre potrà avere con sé i figli 7 giorni continuativi durante le vacanze estive, fermo restando la facoltà dello stesso di prolungare la vacanza con i propri figli per ulteriori giorni, fino ad un massimo di 7, previo accordo con la Sig. comunicando all'altro coniuge luoghi CP_1
e date del soggiorno entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni, le comunioni, cresime e cerimonie simili saranno trascorse possibilmente con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso di ferie settimanali di un genitore i bambini saranno con l'altro con condizione di assoluta reciprocità. 3)
Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Parte_1 del1'importo di €. 200,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla
Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili e delle spese ricreative, sportive e scolastiche. 4) Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
Ha dedotto all'uopo: che il ricorrente non aveva corrisposto l'adeguamento ISTAT relativo all'assegno di mantenimento per i figli ed ostacolava tutte le spese straordinarie;
che inoltre il ricorrente lavorava stabilmente e quand'anche fosse stato licenziato aveva certamente percepito il trattamento di fine rapporto;
che il conviveva attualmente con la nuova Pt_1
compagna e con la stessa condivideva le spese, mentre ella viveva da sola con i due figli e doveva far fronte agli oneri di locazione pari ad 800 euro mensili per la casa di abitazione che condivideva con i figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc il ricorrente ha dichiarato di lavorare come magazziniere, di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.200 euro e di essere proprietario al
50% di un appartamento in Roma nel quale viveva la madre. Ha inoltre dichiarato di sostenere unitamente alla nuova compagna un canone di locazione mensile pari a 900 euro.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis. 22 cpc il ha dedotto di Pt_1
essere stato nuovamente licenziato e di aver reperito un altro lavoro con una retribuzione notevolmente ridotta rispetto a quanto dedotto all'udienza di comparizione.
Instaurato il contraddittorio sulla dedotta sopravvenienza, alla successiva udienza del
14.1.2025 il ricorrente ha dichiarato: “ … facevo il commesso presso un ingrosso di calzature fino ad agosto 2023, da sedici anni;
sono stato licenziato per calo del lavoro, poi ho lavorato con le Pompe funebri Cof Service a chiamata per tre mesi, poi mi hanno licenziato perchè ha chiuso e sono stato assunto dalla Funeraria srl con contratto a tempo determinato , part-time per 3 ore e mezza al giorno dal lunedì al sabato , non ricordo la scadenza;
percepisco mensilmente circa 900/950 euro netti;
quando lavoravo come commesso percepivo circa 1150 euro;
nei pomeriggi sto a casa, non è facile trovare lavoro. Attualmente non pago l'affitto in quanto vivo in una casa che mi è stata donata da mia nonna. Pagavo un canone di locazione di 900 euro mensili da agosto 2023 (prima vivevo con mia madre); in affitto vivevo con la mia compagna con cui dividevo il canone di locazione, ora vivo da solo. Ho percepito a titolo di trattamento di fine rapporto la somma di 10.000,00 euro che ho speso per assicurazione auto e scooter e per affitto della abitazione. L'appartamento donatomi era stato donato al 50% anche a mia sorella, la quale mi ha donato la sua quota ma io le pago 300 euro al mese per i mobili che mi ha lasciato in casa. Io vedo tutti i fine settimana, durante la settimana Per_2 poche volte, dal venerdì sera alla domenica, mentre mio figlio ma non vuole venire da me a Per_1 casa, neanche a Natale è voluto venire. Io però frequento entrambi, lo accompagno e lo Per_1 riprendo agli allenamenti di calcio in alcune occasioni, ma a casa non vuole venire.”
Le parti, invitate ad addivenire ad un accordo, hanno concordato “un assegno paterno per i due figli dell'importo complessivo di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”, convenendo altresì “che , ormai quasi maggiorenne, potrà frequentare il Per_1 padre accordandosi direttamente con lo stesso, mentre salvi diversi accordi tra i genitori, Per_2 frequenterà il padre ogni fine settimana dalle 20 del venerdì sino alle 21,30 della domenica e un ulteriore pomeriggio a settimana il martedì dall'uscita da scuola sino alle 20,30, nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o l' gennaio, con possibilità di pernotto e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché durante il periodo estivo una settimana, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.”.
Espletata l'audizione del figlio maggiore, i difensori hanno concluso come da accordo delle parti riportato a verbale e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Orbene, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di accordo di negoziazione assistita in data 8.6.2021. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori statuizioni, rilevato che nelle more del giudizio il figlio primogenito,
(nato il [...]), è divenuto maggiorenne, deve dichiararsi cessata la materia del Per_1
contendere in ordine all'affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso con i genitori, mentre nulla osta al recepimento delle concordate condizioni relative al collocamento e frequentazione del figlio , ferma la richiesta conferma del suo Per_2
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, al quale non v'è motivo per derogare.
Del pari nulla osta, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti quali emerse, alla conferma delle concordate condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli conviventi con la madre, a far data dalla mensilità successiva al raggiungimento dell'accordo (febbraio
2025), ferma la corresponsione dell'assegno alla madre entro il 5 di ogni mese e la sua rivalutazione secondo gli indici Istat come per legge, fatte salve per il pregresso le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita.
Stante il raggiunto accordo va disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma
(RM), il 20.5.2006 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (anno 2006, atto n. 00588, serie A01, p.2);
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori, il figlio minore Per_2
frequenterà il padre ogni fine settimana dalle 20 del venerdì sino alle 21,30 della domenica e un ulteriore pomeriggio a settimana il martedì dall'uscita da scuola sino alle 20,30, nonché durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o l' gennaio, con possibilità di pernotto e durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché durante il periodo estivo una settimana, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre, a decorrere dal febbraio 2025 e ferme per il pregresso le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita, un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli e , dell'importo Per_1 Per_2
complessivo di 350,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
5) spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi