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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL PA Presidente
CE RI Giudice
ZA FO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOCASA ROBERTA giusta procura Parte_1 in atti;
ricorrente contro
. rappresentata e difesa dall'avv. ROMANDINI ELETTRA giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
depositava ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale spiegando Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 23.04.1992 e che, con sentenza n.174 del Controparte_1
30.01.2007, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la citata sentenza il Tribunale poneva a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della minore, dell'assegno di mantenimento di euro 362,00 mensili, oltre all'onere di provvedere alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, allora minorenne, . Continuava spiegando Persona_1 che, con ordinanza dell'8.10.2008, emessa in sede di reclamo, la Corte di Appello di Ancona aumentava l'importo dell'assegno di mantenimento ad euro 700,00 mensili e successivamente, con decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 13.03.2014 emesso in sede di revisione degli accordi di divorzio, lo stesso veniva ridotto ad euro 600,00. Aggiungeva di aver sempre provveduto a versare regolarmente il suddetto assegno – consentendo così alla figlia di terminare gli studi scolastici, conseguire la patente di guida e raggiungere un certo grado di autonomia personale - ma che “negli ultimi anni il reddito è andato via via sempre scemando
a causa della crisi che ha colpito il settore immobiliare anche a seguito dell'emergenza Covid”, per cui la sua attuale condizione economica e reddituale non gli consentiva di continuare a versare l'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Deduceva, poi, che la figlia aveva più di trent'anni e che la stessa non si era mai adoperata per la ricerca di un posto di lavoro, né aveva accettato le proposte in tal senso da parte del padre, che le aveva offerto di lavorare presso la sua agenzia immobiliare o presso la ditta Favali s.r.l.s., operante nell'attività di ristorazione.
Affermando, dunque, l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e personali, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, modificare le condizioni del divorzio intervenuto con la Sig.ra , come già Controparte_1 modificate dal decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 13/03/2014, depositato in data 10/04/2014, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 366/2013 V.G., e, per l'effetto: 1) in via principale, revocare l'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. alla figlia Sig.ra Parte_1 Persona_1
per i motivi sopra esposti;
2) in via subordinata, ridurre l'importo del suddetto assegno di
[...] mantenimento ad un importo di € 200,00 mensili, da versare direttamente alla figlia Sig.ra Persona_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
[...]
Si costituiva in giudizio , adducendo l'assenza di proprie fonti di reddito e la Controparte_1 propria precaria situazione economica, tanto da aver subito lo sfratto esecutivo dall'alloggio che essa e la figlia avevano in locazione. Spiegava di essere invalida al 67% e che che la figlia, benché maggiorenne, era dichiarata inabile al lavoro al 100% in via permanente, ragion per cui non aveva mai trovato un'attività lavorativa né aveva accettato le proposte del padre.
Lamentava, inoltre, la violazione da parte del ricorrente dei propri obblighi nei confronti della figlia, spiegando che lo stesso aveva subito diverse condanne penali e che risultava debitore di essa resistente del complessivo importo di euro 57.083,72.
Contestando la sussistenza dei presupposti di legge per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio – stente il non provato mutamento delle condizioni economiche del ricorrente – e ritenendo, altresì, legittima la richiesta di un assegno divorzile a carico del in suo favore in ragione Per_1 del peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute, concludeva chiedendo di
“rigettare la domanda avversaria e , per l'effetto , confermare l'entità del contributo del Per_1 al mantenimento della figlia adeguandolo con la rivalutazione mai corrisposta Persona_1 sin dal 2014, e l'obbligo dello stesso di versarlo nelle mani della sig.ra considerate le CP_1 condizioni di salute fisica e psichica della sig.ra , giacché è la madre che, attesa Persona_1
l'incapacità della prima di autogestirsi (si pensi anche solo ai suoi attacchi di shopping compulsivo!), si prende concretamente cura di lei, giorno dopo giorno, da oltre trent'anni ; - riconoscere a favore della istante un assegno divorzile pari ad euro 300,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a carico del sig. . In via subordinata e salvo gravame, Parte_1 riconoscere l'obbligo di alla corresponsione di un assegno alimentare a favore Parte_1 della figlia e della moglie. Con il favore delle spese da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, istruita mediante indagini demandate alla Guardia di Finanza, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 21.11.2025.
Com'è noto, in sede modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial-reddituale accertata (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017,
n. 787). Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. Sent. n.
7168/2016). Pertanto il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso che ci occupa occorre indagare se, dopo il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno n. 4345/2014 del 10.04.2014 – di modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 174 del 2007 - siano intervenute modificazioni delle situazioni di fatto legittimanti le richieste formulate dal ovvero la revoca o, in subordine, la riduzione Per_1 dell'assegno di mantenimento versato a favore della figlia.
Ebbene, dall'esame della documentazione complessivamente prodotta emerge che Persona_1
– già affetta da diabete, bulimia, dermatite e disturbi del comportamento alimentare (comparsa di costituzione, doc. 14, 15 e 16; ricorso, doc. 2) - a seguito di accertamento sanitario obbligatorio, in data 7.12.2020 veniva dimessa dall'ospedale di San Benedetto del Tronto con diagnosi di “psicosi di tipo paranoideo, oligofrenia, DCA, Ipotiroidismo” e che, da allora, per tali patologie veniva seguita dal Dipartimento di Salute Mentale di San Benedetto del Tronto (comparsa di costituzione, doc. 4, 5
e 6). Inoltre, dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 20.12.2021 agli atti (comparsa di costituzione, doc. 7) risulta che la stessa è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% ex art. 2 e 12 L 118/1971 e che, con verbale del 19.02.2025, la commissione medica per l'accertamento dell'handicap riconosceva ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992, Persona_1
“portatore di handicap in situazione di gravità” (fascicolo della resistente, doc. 28).
In tale contesto, il mancato inserimento lavorativo di non può imputarsi ad una Persona_1 sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche sopra indicate, restando irrilevante il fatto le stesse possano portare all'ottenimento di un sussidio previdenziale in quanto, in ogni caso, “la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica
e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337-ter c.c.” (Cassazione civile, sez. I, n. 10423/2023).
E neppure rappresentano una circostanza decisiva i lavori offerti dal padre e rifiutati dalla figlia, in considerazione della accertata e permanente inabilità al lavoro della stessa. In definitiva, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale è dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute, che hanno di fatto impedito alla ragazza di svolgere attività lavorativa, per cui non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della figlia.
Passando, ora, alla disamina della domanda di riduzione dell'importo dell'assegno proposta in via subordinata dal ricorrente, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Il ricorrente, allegando una diminuzione del proprio reddito a seguito del Covid – 19, ha prodotto un'autocertificazione sulla sua situazione reddituale in cui dichiarava che nell'anno 2021, 2022, 2023
e 2024 non ha avuto un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (e risulta, dunque, inferiore a 7.500,00 euro annui). Dovendo, pertanto, questo giudice fondare la propria valutazione su quanto emerso dalle emergenze documentali, tra l'altro confermate dagli accertamenti della Guardia di Finanza effettuati, si ritiene di accogliere, seppur in minima parte, l'istanza di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia in ragione della Persona_1 diminuzione del reddito del padre, odierno ricorrente. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, infatti, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., occorre, tra l'altro, considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, non potendosi non tener conto delle menzionate contrazioni reddituali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'assegno di mantenimento da porre a carico di nei confronti della figlia andrà ridotto alla somma che si reputa Parte_1 Persona_1 equo quantificare in complessivi euro 550,00 mensili.
Passando, infine, alla domanda del riconoscimento di un assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla ricorrente, la stessa non potrà trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È utile premettere che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali
(si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova
“del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 108/2014; Cass. civ.,
25327/2017 e Cass. civ., n. 5055/2021) al quale questo Collegio intende dare continuità,
l'assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 legge n. 898 del 1970. L'indagine dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalla Cassazione sopra richiamati (Cass. civ., sezioni unite, n.
18287/2018), pur con gli adattamenti che si rendono necessari in relazione ad alcune peculiarità tipiche del giudizio di revisione che, come precisato, è di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. civ., n. 354/2023; Cass. civ., n. 1645/2023).
La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi”, ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. civ. n. 354/2023). E infatti, “la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma,
e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni” (Cass. civ., n. 4170/2024).
E tuttavia, l'accertamento del prerequisito fattuale nei termini precisati si configura con connotazioni peculiari nel giudizio di revisione, ove la disparità economica sia allegata quale fatto sopravvenuto, ossia non sussistente all'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale. In tal caso, l'accertamento del nesso causale tra la sproporzione reddituale di non modesta entità e le dinamiche familiari di rilevanza presenta profili di particolare delicatezza.
Ancora più particolare risulta tale accertamento nel presente procedimento che è il secondo giudizio di revisione delle condizioni di divorzio fra le parti (dopo quello del 2013), in cui la resistente asserisce l'esistenza di una sproporzione esistente fra le parti sin dal tempo dei precedenti giudizi.
Ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, così come per la modifica delle altre previsioni di natura personale regolanti lo stato divorzile, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto in via riconvenzionale domanda per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile (di euro 300 mensili), dopo circa diciassette anni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e dopo circa dieci anni dalla pronuncia di revisione delle relative condizioni. A sostegno della propria richiesta, la resistente ha prospettato, come visto, un peggioramento delle proprie situazioni reddituale e patrimoniale.
Orbene, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, la domanda andrà rigettata poiché la ricorrente non ha dimostrato la sopravvenuta rilevante disparità tra la propria situazione economico- patrimoniale e quella dell'ex partner (che, come visto, si è comunque deteriorata rispetto all'ultimo giudizio di modifica instaurato tra le parti), analisi comparativa che sia l'art. 5 della L. 898/1970, sia l'interpretazione costante dei tribunali, richiedono come primo “filtro” per il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. dichiarazione dei redditi della per gli anni 2022 e 2023 di cui alla CP_1 comparsa di costituzione, doc. 23).
Il peggioramento della condizione della resistente costituito dal riconoscimento dell'invalidità parziale del 67% - che, di per sé, non comporta l'impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa, seppur con limitazioni relative ad alcune tipologie di attività (comparsa di costituzione, doc. 2 e 3) – va dunque valutato comparativamente con il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente
– così come pure accertate all'esito delle indagini demandate alla GdF - con la conseguenza che le due contemporanee modificazioni, non permettono un giudizio di prevalenza del peggioramento della situazione della ricorrente rispetto a quella del resistente.
Le spese di lite andranno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica del decreto n. 4345/2014 del 10.04.2014 di modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra le parti dall'intestato Tribunale n. 174 del
30.01.2007 dispone che l'assegno di mantenimento che dovrà versare mensilmente Parte_1 alla figlia va stabilito nella misura di euro 550,00 mensili a decorrere dalla data Persona_1 di deposito del ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
ZA FO
Il Presidente
AL PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL PA Presidente
CE RI Giudice
ZA FO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOCASA ROBERTA giusta procura Parte_1 in atti;
ricorrente contro
. rappresentata e difesa dall'avv. ROMANDINI ELETTRA giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
depositava ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale spiegando Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 23.04.1992 e che, con sentenza n.174 del Controparte_1
30.01.2007, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la citata sentenza il Tribunale poneva a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della minore, dell'assegno di mantenimento di euro 362,00 mensili, oltre all'onere di provvedere alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, allora minorenne, . Continuava spiegando Persona_1 che, con ordinanza dell'8.10.2008, emessa in sede di reclamo, la Corte di Appello di Ancona aumentava l'importo dell'assegno di mantenimento ad euro 700,00 mensili e successivamente, con decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 13.03.2014 emesso in sede di revisione degli accordi di divorzio, lo stesso veniva ridotto ad euro 600,00. Aggiungeva di aver sempre provveduto a versare regolarmente il suddetto assegno – consentendo così alla figlia di terminare gli studi scolastici, conseguire la patente di guida e raggiungere un certo grado di autonomia personale - ma che “negli ultimi anni il reddito è andato via via sempre scemando
a causa della crisi che ha colpito il settore immobiliare anche a seguito dell'emergenza Covid”, per cui la sua attuale condizione economica e reddituale non gli consentiva di continuare a versare l'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Deduceva, poi, che la figlia aveva più di trent'anni e che la stessa non si era mai adoperata per la ricerca di un posto di lavoro, né aveva accettato le proposte in tal senso da parte del padre, che le aveva offerto di lavorare presso la sua agenzia immobiliare o presso la ditta Favali s.r.l.s., operante nell'attività di ristorazione.
Affermando, dunque, l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e personali, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, modificare le condizioni del divorzio intervenuto con la Sig.ra , come già Controparte_1 modificate dal decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 13/03/2014, depositato in data 10/04/2014, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 366/2013 V.G., e, per l'effetto: 1) in via principale, revocare l'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. alla figlia Sig.ra Parte_1 Persona_1
per i motivi sopra esposti;
2) in via subordinata, ridurre l'importo del suddetto assegno di
[...] mantenimento ad un importo di € 200,00 mensili, da versare direttamente alla figlia Sig.ra Persona_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
[...]
Si costituiva in giudizio , adducendo l'assenza di proprie fonti di reddito e la Controparte_1 propria precaria situazione economica, tanto da aver subito lo sfratto esecutivo dall'alloggio che essa e la figlia avevano in locazione. Spiegava di essere invalida al 67% e che che la figlia, benché maggiorenne, era dichiarata inabile al lavoro al 100% in via permanente, ragion per cui non aveva mai trovato un'attività lavorativa né aveva accettato le proposte del padre.
Lamentava, inoltre, la violazione da parte del ricorrente dei propri obblighi nei confronti della figlia, spiegando che lo stesso aveva subito diverse condanne penali e che risultava debitore di essa resistente del complessivo importo di euro 57.083,72.
Contestando la sussistenza dei presupposti di legge per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio – stente il non provato mutamento delle condizioni economiche del ricorrente – e ritenendo, altresì, legittima la richiesta di un assegno divorzile a carico del in suo favore in ragione Per_1 del peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute, concludeva chiedendo di
“rigettare la domanda avversaria e , per l'effetto , confermare l'entità del contributo del Per_1 al mantenimento della figlia adeguandolo con la rivalutazione mai corrisposta Persona_1 sin dal 2014, e l'obbligo dello stesso di versarlo nelle mani della sig.ra considerate le CP_1 condizioni di salute fisica e psichica della sig.ra , giacché è la madre che, attesa Persona_1
l'incapacità della prima di autogestirsi (si pensi anche solo ai suoi attacchi di shopping compulsivo!), si prende concretamente cura di lei, giorno dopo giorno, da oltre trent'anni ; - riconoscere a favore della istante un assegno divorzile pari ad euro 300,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a carico del sig. . In via subordinata e salvo gravame, Parte_1 riconoscere l'obbligo di alla corresponsione di un assegno alimentare a favore Parte_1 della figlia e della moglie. Con il favore delle spese da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, istruita mediante indagini demandate alla Guardia di Finanza, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 21.11.2025.
Com'è noto, in sede modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial-reddituale accertata (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017,
n. 787). Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. Sent. n.
7168/2016). Pertanto il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso che ci occupa occorre indagare se, dopo il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno n. 4345/2014 del 10.04.2014 – di modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 174 del 2007 - siano intervenute modificazioni delle situazioni di fatto legittimanti le richieste formulate dal ovvero la revoca o, in subordine, la riduzione Per_1 dell'assegno di mantenimento versato a favore della figlia.
Ebbene, dall'esame della documentazione complessivamente prodotta emerge che Persona_1
– già affetta da diabete, bulimia, dermatite e disturbi del comportamento alimentare (comparsa di costituzione, doc. 14, 15 e 16; ricorso, doc. 2) - a seguito di accertamento sanitario obbligatorio, in data 7.12.2020 veniva dimessa dall'ospedale di San Benedetto del Tronto con diagnosi di “psicosi di tipo paranoideo, oligofrenia, DCA, Ipotiroidismo” e che, da allora, per tali patologie veniva seguita dal Dipartimento di Salute Mentale di San Benedetto del Tronto (comparsa di costituzione, doc. 4, 5
e 6). Inoltre, dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 20.12.2021 agli atti (comparsa di costituzione, doc. 7) risulta che la stessa è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% ex art. 2 e 12 L 118/1971 e che, con verbale del 19.02.2025, la commissione medica per l'accertamento dell'handicap riconosceva ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992, Persona_1
“portatore di handicap in situazione di gravità” (fascicolo della resistente, doc. 28).
In tale contesto, il mancato inserimento lavorativo di non può imputarsi ad una Persona_1 sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche sopra indicate, restando irrilevante il fatto le stesse possano portare all'ottenimento di un sussidio previdenziale in quanto, in ogni caso, “la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica
e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337-ter c.c.” (Cassazione civile, sez. I, n. 10423/2023).
E neppure rappresentano una circostanza decisiva i lavori offerti dal padre e rifiutati dalla figlia, in considerazione della accertata e permanente inabilità al lavoro della stessa. In definitiva, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale è dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute, che hanno di fatto impedito alla ragazza di svolgere attività lavorativa, per cui non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della figlia.
Passando, ora, alla disamina della domanda di riduzione dell'importo dell'assegno proposta in via subordinata dal ricorrente, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Il ricorrente, allegando una diminuzione del proprio reddito a seguito del Covid – 19, ha prodotto un'autocertificazione sulla sua situazione reddituale in cui dichiarava che nell'anno 2021, 2022, 2023
e 2024 non ha avuto un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (e risulta, dunque, inferiore a 7.500,00 euro annui). Dovendo, pertanto, questo giudice fondare la propria valutazione su quanto emerso dalle emergenze documentali, tra l'altro confermate dagli accertamenti della Guardia di Finanza effettuati, si ritiene di accogliere, seppur in minima parte, l'istanza di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia in ragione della Persona_1 diminuzione del reddito del padre, odierno ricorrente. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, infatti, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., occorre, tra l'altro, considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, non potendosi non tener conto delle menzionate contrazioni reddituali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'assegno di mantenimento da porre a carico di nei confronti della figlia andrà ridotto alla somma che si reputa Parte_1 Persona_1 equo quantificare in complessivi euro 550,00 mensili.
Passando, infine, alla domanda del riconoscimento di un assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla ricorrente, la stessa non potrà trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È utile premettere che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali
(si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova
“del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 108/2014; Cass. civ.,
25327/2017 e Cass. civ., n. 5055/2021) al quale questo Collegio intende dare continuità,
l'assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 legge n. 898 del 1970. L'indagine dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalla Cassazione sopra richiamati (Cass. civ., sezioni unite, n.
18287/2018), pur con gli adattamenti che si rendono necessari in relazione ad alcune peculiarità tipiche del giudizio di revisione che, come precisato, è di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. civ., n. 354/2023; Cass. civ., n. 1645/2023).
La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi”, ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. civ. n. 354/2023). E infatti, “la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma,
e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni” (Cass. civ., n. 4170/2024).
E tuttavia, l'accertamento del prerequisito fattuale nei termini precisati si configura con connotazioni peculiari nel giudizio di revisione, ove la disparità economica sia allegata quale fatto sopravvenuto, ossia non sussistente all'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale. In tal caso, l'accertamento del nesso causale tra la sproporzione reddituale di non modesta entità e le dinamiche familiari di rilevanza presenta profili di particolare delicatezza.
Ancora più particolare risulta tale accertamento nel presente procedimento che è il secondo giudizio di revisione delle condizioni di divorzio fra le parti (dopo quello del 2013), in cui la resistente asserisce l'esistenza di una sproporzione esistente fra le parti sin dal tempo dei precedenti giudizi.
Ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, così come per la modifica delle altre previsioni di natura personale regolanti lo stato divorzile, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto in via riconvenzionale domanda per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile (di euro 300 mensili), dopo circa diciassette anni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e dopo circa dieci anni dalla pronuncia di revisione delle relative condizioni. A sostegno della propria richiesta, la resistente ha prospettato, come visto, un peggioramento delle proprie situazioni reddituale e patrimoniale.
Orbene, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, la domanda andrà rigettata poiché la ricorrente non ha dimostrato la sopravvenuta rilevante disparità tra la propria situazione economico- patrimoniale e quella dell'ex partner (che, come visto, si è comunque deteriorata rispetto all'ultimo giudizio di modifica instaurato tra le parti), analisi comparativa che sia l'art. 5 della L. 898/1970, sia l'interpretazione costante dei tribunali, richiedono come primo “filtro” per il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. dichiarazione dei redditi della per gli anni 2022 e 2023 di cui alla CP_1 comparsa di costituzione, doc. 23).
Il peggioramento della condizione della resistente costituito dal riconoscimento dell'invalidità parziale del 67% - che, di per sé, non comporta l'impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa, seppur con limitazioni relative ad alcune tipologie di attività (comparsa di costituzione, doc. 2 e 3) – va dunque valutato comparativamente con il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente
– così come pure accertate all'esito delle indagini demandate alla GdF - con la conseguenza che le due contemporanee modificazioni, non permettono un giudizio di prevalenza del peggioramento della situazione della ricorrente rispetto a quella del resistente.
Le spese di lite andranno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica del decreto n. 4345/2014 del 10.04.2014 di modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra le parti dall'intestato Tribunale n. 174 del
30.01.2007 dispone che l'assegno di mantenimento che dovrà versare mensilmente Parte_1 alla figlia va stabilito nella misura di euro 550,00 mensili a decorrere dalla data Persona_1 di deposito del ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
ZA FO
Il Presidente
AL PA