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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12000/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dall'avv. Gesuito Vito, attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Frascati Giuseppe;
CP_1 convenuta, attrice in riconvenzionale
, con il patrocinio dell'avv. Frascati Giuseppe, Controparte_2 convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha agito nei confronti Parte_1 della e del geom. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di CP_1 Controparte_2 seguito riportate: “in via principale, accertare e dichiarare che nel corso dell'anno 2022 il GE.
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 CP_1 unitamente al GE. , congiuntamente tra di loro ovvero ciascuno per quanto Controparte_2 di propria competenza, in forza di autonomo, concorrente e/o collegato incarico professionale o contratto verbale o scritto, hanno curato ed eseguito, per conto della Parte_1 attività di carattere burocratico-tecnico-amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche indicate specificatamente nel presente libello introduttivo, nelle quali sono state riscontrate anomalie importanti, verosimilmente gravemente pregiudizievoli per la società attrice, dal punto di vista tecnico, fiscale, amministrativo e contabile;
per l'effetto, accertare e determinare equo il compenso richiesto dall'Ing. incaricato al fine di rivisitare tutte le pratiche indicate Persona_1 nel libello introduttivo e/o determinare, alla luce degli interventi da svolgersi di rivisitazione e rimodulazione dei calcoli di aggiornamento, la somma spettante al professionista, onde consentire alla società attrice di regolarizzare le stesse al fine di evitare l'erogazione di sanzioni amministrative e/o fiscali dal parte degli organi accertatori;
accertare e dichiarare non dovute le somme reclamate dalla società per le motivazioni di cui sopra, oltre che per fatto e colpa del professionista CP_1 all'uopo incaricato da quest'ultima, GE. che nella predisposizione e redazione delle CP stesse, e nella parte tecnica, non ha rispettato la conformità agli standard tecnici e di legge;
in via gradata, nella denegata e residuale ipotesi in cui la società attrice dovesse essere tenuta a corrispondere somme a qualunque titolo nei confronti della società si chiede che, CP_1 accertati i fatti esposti, il tecnico preposto GE. in proprio, venga condannato a CP manlevare o comunque a tener indenne la da ogni e qualsivoglia Parte_1 esborso patrimoniale per le ragioni precisate […]; il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze legali, con maggiorazione ex art. 4 D.M. n. 55/2014 co.1 bis.”
A sostegno della domanda, la società ha allegato: di aver gestito, nel corso Parte_1 degli ultimi anni e nella qualità di “General Contractor”, numerosi interventi edilizi e di efficientamento energetico ricadenti nell'attività di c.d. “superbonus”; di aver svolto una considerevole parte di attività, che necessitava di conoscenze burocratico-tecnico-amministrativo, mediante devoluzione alla società che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione del CP_1 suo tecnico, amministratore unico e legale rappresentante p.t., GE. Controparte_2 incaricato dell'espletamento della riferita attività. A seguito di una verifica dettagliata effettuata ex post, propedeutica all'archiviazione delle singole attività svolte ed al completamento dei lavori, la rilevava anomalie importanti sicché procedeva ad incaricare l'ing. Parte_1 Per_1 el compito di rivisitare le pratiche come elencate nell'atto introduttivo. Preso atto di quanto
[...] sopra, le parti (dott. e geom. ) si incontravano e stabilivano Controparte_3 Controparte_2 che, da una parte, la avrebbe provveduto ad effettuare il versamento Parte_1 di un acconto di euro 47.160,00 (pari all'ultima nota pro forma n. 4 della – adempimento CP_1 effettuato il 22.06.2023), dall'altra, la ed il geom. avrebbero provveduto a CP_1 CP dar corso al riesame di dette pratiche ovvero a definire a saldo e stralcio il pagamento di quanto richiesto (con nota pro forma n. 2 del 26.10.2022 di euro 87.980,00 e con nota pro forma n. 3 del
26.10.2022 di euro 95.900,00), tenuto conto del costo che la società avrebbe dovuto Parte_1 sopportare per la regolarizzazione. Contravvenendo a quanto concordato, in data 25.09.2023 la
[...] riceveva missiva di messa in mora, formulata dall'avv. nell'interesse Parte_1 CP_4 della con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 183.880,00 a titolo di CP_1 provvigioni per l'attività svolta con l'intervento del geom. Con nota pec del 07.10.2023, CP la contestava le richieste rivoltele sia dalla che dal Parte_1 CP_1 professionista geom. Veniva, dunque, incardinato il presente giudizio. CP
Con comparsa depositata in data 29.04.2024, si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 chiesto: “1) rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile [perché rivolta alla determinazione dell'equo compenso spettante a soggetto estraneo al giudizio] e non provata;
2) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1 complessiva somma di euro 183.880,00, oltre interessi moratori dalla richiesta, dovuta per aver curato ed eseguito, per conto della società attività di carattere burocratico-tecnico- Parte_1 amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche di cui alle note pro forma sub 2 e 3 del 26.10.22 con gli allegati elenchi;
3) condannare altresì l'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore anticipatario.”
La convenuta ha dedotto di essersi, invero, occupata, giusta incarico verbale, di curare ed eseguire per conto della attività di carattere burocratico-tecnico-amministrativo Parte_1 di predisposizione e compilazione delle pratiche edilizie per clienti, dal mese di marzo a quello di giugno dell'anno 2022. Per le pratiche espletate – in ogni caso distinte da quelle elencate in citazione
- e per le provvigioni maturate nel suddetto lasso temporale emetteva le fatture n. 2 del 15.04.2022,
n. 3 del 21.04.2022 e n. 4 del 12.07.2022, regolarmente pagate dall'attrice; per le pratiche relative ai mesi di maggio e giugno 2022, la emetteva le sole note pro forma nn. 2, 3 e 4 del 26.10.2022 CP_1 con allegato l'elenco clienti, attendendo il relativo pagamento per la emissione della fattura. La CP_1 chiedeva il pagamento delle dette note con pec del 22.08.2022 e dopo lungo silenzio con pec del
29.04.2023. L'attrice versava il saldo della sola nota pro forma n. 4 e la emetteva la relativa CP_1 fattura n. 2 del 19.06.2023. Seguiva, quindi, messa in mora dell'avv. , formulata per il CP_4 saldo delle pro forma nn. 2 e 3 per euro 183.800,00. In relazione al pagamento di detto importo non sarebbe intervenuta alcuna transazione con la attrice;
la somma è, stata, dunque, oggetto di richiesta di pagamento avanzata in questa sede.
Con comparsa depositata in data 29.04.2024, si è costituito in giudizio il geom. CP , il quale ha chiesto rigettarsi ogni domanda proposta nei propri confronti per non essere
[...] intercorso alcun rapporto diretto con la e, per altro verso, perché volta Parte_1 alla determinazione dell'equo compenso spettante a soggetto estraneo al giudizio. Ha domandato, dunque, la condanna della attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuire al difensore anticipatario, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
Il geom. ha precisato di aver svolto quasi tutta l'attività elencata in citazione dall'attrice CP
(ad esclusione dell'ultima pratica), ma di averla curata ed eseguita per conto di una società terza, estranea al presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento dell'11.09.2024, è stata rigettata la richiesta, formulata con la memoria ex art. 171 ter
n. 3) c.p.c., di estensione del contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., nei confronti della Controparte_5
.
[...]
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata cartolarmente il
17.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, le istanze istruttorie formulate dall'attrice sono inammissibili [l'interpello deferito all'ing. in quanto contrastante con la stessa ricostruzione della vicenda contrattuale resa CP dalla attrice, quello deferito al l.r.p.t. della società convenuta in quanto in parte vertente su circostanze non contestate, in altra parte ed in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione;
la prova testimoniale del dott. in quanto documentale (a, c, d – come ritualmente eccepito da controparte), Tes_1 valutativa (b), generica (b); la prova testimoniale dell'ing. in quanto documentale (a, d), Per_1 valutativa – generica (b, c); la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto vertente su documentazione estranea ai fatti oggetto di causa;
la richiesta di CTU in quanto esplorativa].
Scendendo al merito, non meritevole di accoglimento è la domanda principale, mentre lo è quella riconvenzionale.
La General Contractor nell'ambito dell'attività relativa al c.d. Parte_1 superbonus, al momento della proposizione del giudizio ha fornito la seguente ricostruzione della vicenda “la società ha svolto una considerevole parte di attività che Parte_1 necessitava conoscenze ed attività di carattere burocratico / tecnico /amministrativo devolute alla società , corrente in Triggiano (BA) (…) con la collaborazione del suo tecnico, CP_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ed il GE. Controparte_6 cfr. pag. 2 dell'atto di citazione].
Dunque, secondo la versione di parte attorea, il vincolo negoziale sarebbe sorto con la che CP_1 avrebbe dato esecuzione allo stesso per il tramite del geom. , amministratore Controparte_2 unico e l.r.p.t. Detta ricostruzione non è stata modificata neanche a seguito della costituzione dei convenuti, venendo, di fatto, ribadita nei termini perentori destinati al completamento dell'attività assertiva [cfr. prima memoria istruttoria].
Con il deposito della terza memoria istruttoria la società attorea ha allegato “ (…) Contrariamente a quanto controparte, abilmente, voglia indurre a credere, l'unico e vero interlocutore (e professionista incaricato) a cospetto della è stato il GE. , Parte_1 Controparte_2 che per evidenti e manifeste ragioni di convenienza fiscale ed incompatibilità professionale ha utilizzato nel tempo (e continua ad utilizzare) diverse società di capitali per incassare i compensi della propria attività professionale” ed aggiunto che, in epoca precedente alla costituzione della detto CP_1 convenuto avrebbe agito per il tramite della ed Controparte_7 avrebbe “interposto fittiziamente società di capitali alla propria figura professionale” [“(…) in considerazione della domanda riconvenzionale spiegata dalla società che ha chiesto il CP_8 pagamento di prestazioni intellettuali effettuate nel mese di Febbraio 2022 (periodo in cui la stessa società era inattiva come da visura CCIAA), affidate al professionista GE. , Controparte_2 che ne aveva iniziato l'esecuzione con la suindicata società chiamata ( oggi in Controparte_5 liquidazione)” cfr. pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c.]. Salvo aggiungere: “in relazione alla posizione processuale della convenuta (…) La difesa di parte attrice si oppone alla CP_1 produzione documentale ex adverso formulata attesa l'inconferenza e l'inidoneità della stessa a fondare la domanda riconvenzionale spiegata dalla la quale non ha assolto all'onere CP_8 probatorio cui era tenuta, omettendo di produrre e/o provare il contratto inter partes (e relativi termini e condizioni). Al contrario, dall'esame della documentazione prodotta da controparte emerge chiaramente che l'opera professionale effettuata (sempre) dal professionista GE.
[...]
è stata eseguita su incarico dei consumatori finali, come da lettera d'incarico - “sfuggita” CP
– nel file prodotto da controparte”.
Infine, in sede di note conclusive autorizzate la ha rappresentato “ (…) la difesa di Parte Parte_1
Attrice (il 30/07/2024) impugnava e contestava integralmente quanto dedotto e prodotto dall'Avv.
Frascati fornendo prova contraria documentale circa la legittimazione passiva del GE. CP rispetto al contenzioso de quo, evidenziando che il professionista aveva espletato (ed espletava)
l'opera mediante interposizione fittizia di persona (giuridica: prima;
e poi) CP_9 CP_1 per evidenti ragioni d'opportunità fiscale”.
Tanto premesso, le pratiche oggetto di inadempimento risalgono tutte [ad eccezione della 57, invero oggetto di espressa contestazione ad opera delle parti costituite] all'anno 2021; sono, dunque, precedenti alla stessa costituzione della intervenuta il 25.2.2022 (cfr. visura in atti). CP_1
E', dunque, documentalmente dimostrato che detta attività mai sia stata affidata alla società convenuta.
Ora, la prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni (ex multis Cass. 1792/2017; Cass. 20902/2023).
Nel caso in esame – ed esclusa la titolarità del rapporto in capo alla – è la stessa a CP_1 Parte_1 precisare che il geom. avrebbe precedentemente operato per il tramite della CP CP_9
– soggetto estraneo al presente giudizio –adottando lo schema della interposizione fittizia di
[...] persona.
Che le prestazioni rese nell'anno 2021 fossero state erogate dalla era circostanza CP_9 sicuramente nota alla in epoca precedente alla introduzione del presente giudizio [cfr. Parte_1 documentazione fiscale in atti]; questo, dunque, si sarebbe potuto direttamente introdurre nei confronti di detta società.
Tanto la quanto la , società di capitali, sono peraltro dotate di personalità giuridica. CP_9 CP_1
Né è condivisibile il richiamo alla interposizione fittizia di persona che avrebbe consentito al di limitare la propria responsabilità patrimoniale. E' la stessa ad aver CP Parte_1 allegato, nei termini destinati a tale onere, di aver attribuito attività di “carattere burocratico-tecnico- amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche” alla quest'ultima le avrebbe CP_1 eseguite avvalendosi del professionista convenuto [“la società ha Parte_1 svolto una considerevole parte di attività che necessitava conoscenze ed attività di carattere burocratico / tecnico / amministrativo devolute alla società , corrente in Triggiano (BA) CP_1
Piazza della Croce n. 24 CF/P.IVA con la collaborazione del suo tecnico, P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ed il GE. (…) Controparte_2 quale incaricato dell'espletamento della riferita attività – cfr. pag. 2 § II dell'atto di citazione].
Né una qualche invalidità contrattuale può dedursi dalla circostanza che dette società abbiano operato incaricando della esecuzione il geom. munito dei necessari titoli professionali. CP
Preme aggiungere che, pur prescindendo da quanto premesso, la non ha in alcun modo Parte_2 precisato in cosa sarebbe consistito l'inadempimento imputabile ai convenuti;
né a tanto si sarebbe potuto sopperire mediante espletamento di CTU, all'evidenza esplorativa.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla – relativa al pagamento di euro 183.880,00 CP_1 per l'espletamento delle attività di cui alle note pro forma nn. 2 e 3 del 26.10.2022 (rispettivamente euro 87.980,00 ed euro 95.900,00) - è fondata.
Lo svolgimento dell'attività da parte della in favore della società nonostante le CP_1 Parte_1 contestazioni sul punto mosse dalla attrice, è invero dimostrato dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni aventi ad oggetto la intervenuta transazione fra le parti, volta al ridimensionamento del dovuto dalla a fronte della prestazione professionale erogatale Parte_1 dalla [cfr. pag. 9 primo alinea dell'atto di citazione]. CP_1
Di detto accordo la convenuta in riconvenzionale non ha fornito prova.
Ne consegue la condanna della al pagamento dell'importo di euro Parte_1
183.880,00 in favore della oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002 decorrenti dalla CP_1 richiesta ex art. 4.
Sulla scorta di quanto premesso ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda o delle difese, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, in ragione della ridotta attività difensiva, in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tab. 2; finca n. 5), applicato l'aumento previsto dall'art. 4 co. 2 nella misura del 30% e con vincolo di distrazione nei confronti del procuratore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento, a favore della . della somma di euro 183.880,00, oltre interessi di mora come CP_1 CP_1 indicati in parte motiva;
- condanna l'attrice alla rifusione nei confronti dei convenuti, ma con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Frascati Giuseppe ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
9.166,95 per compensi professionali ed in euro 759,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12000/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dall'avv. Gesuito Vito, attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Frascati Giuseppe;
CP_1 convenuta, attrice in riconvenzionale
, con il patrocinio dell'avv. Frascati Giuseppe, Controparte_2 convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha agito nei confronti Parte_1 della e del geom. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di CP_1 Controparte_2 seguito riportate: “in via principale, accertare e dichiarare che nel corso dell'anno 2022 il GE.
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 CP_1 unitamente al GE. , congiuntamente tra di loro ovvero ciascuno per quanto Controparte_2 di propria competenza, in forza di autonomo, concorrente e/o collegato incarico professionale o contratto verbale o scritto, hanno curato ed eseguito, per conto della Parte_1 attività di carattere burocratico-tecnico-amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche indicate specificatamente nel presente libello introduttivo, nelle quali sono state riscontrate anomalie importanti, verosimilmente gravemente pregiudizievoli per la società attrice, dal punto di vista tecnico, fiscale, amministrativo e contabile;
per l'effetto, accertare e determinare equo il compenso richiesto dall'Ing. incaricato al fine di rivisitare tutte le pratiche indicate Persona_1 nel libello introduttivo e/o determinare, alla luce degli interventi da svolgersi di rivisitazione e rimodulazione dei calcoli di aggiornamento, la somma spettante al professionista, onde consentire alla società attrice di regolarizzare le stesse al fine di evitare l'erogazione di sanzioni amministrative e/o fiscali dal parte degli organi accertatori;
accertare e dichiarare non dovute le somme reclamate dalla società per le motivazioni di cui sopra, oltre che per fatto e colpa del professionista CP_1 all'uopo incaricato da quest'ultima, GE. che nella predisposizione e redazione delle CP stesse, e nella parte tecnica, non ha rispettato la conformità agli standard tecnici e di legge;
in via gradata, nella denegata e residuale ipotesi in cui la società attrice dovesse essere tenuta a corrispondere somme a qualunque titolo nei confronti della società si chiede che, CP_1 accertati i fatti esposti, il tecnico preposto GE. in proprio, venga condannato a CP manlevare o comunque a tener indenne la da ogni e qualsivoglia Parte_1 esborso patrimoniale per le ragioni precisate […]; il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze legali, con maggiorazione ex art. 4 D.M. n. 55/2014 co.1 bis.”
A sostegno della domanda, la società ha allegato: di aver gestito, nel corso Parte_1 degli ultimi anni e nella qualità di “General Contractor”, numerosi interventi edilizi e di efficientamento energetico ricadenti nell'attività di c.d. “superbonus”; di aver svolto una considerevole parte di attività, che necessitava di conoscenze burocratico-tecnico-amministrativo, mediante devoluzione alla società che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione del CP_1 suo tecnico, amministratore unico e legale rappresentante p.t., GE. Controparte_2 incaricato dell'espletamento della riferita attività. A seguito di una verifica dettagliata effettuata ex post, propedeutica all'archiviazione delle singole attività svolte ed al completamento dei lavori, la rilevava anomalie importanti sicché procedeva ad incaricare l'ing. Parte_1 Per_1 el compito di rivisitare le pratiche come elencate nell'atto introduttivo. Preso atto di quanto
[...] sopra, le parti (dott. e geom. ) si incontravano e stabilivano Controparte_3 Controparte_2 che, da una parte, la avrebbe provveduto ad effettuare il versamento Parte_1 di un acconto di euro 47.160,00 (pari all'ultima nota pro forma n. 4 della – adempimento CP_1 effettuato il 22.06.2023), dall'altra, la ed il geom. avrebbero provveduto a CP_1 CP dar corso al riesame di dette pratiche ovvero a definire a saldo e stralcio il pagamento di quanto richiesto (con nota pro forma n. 2 del 26.10.2022 di euro 87.980,00 e con nota pro forma n. 3 del
26.10.2022 di euro 95.900,00), tenuto conto del costo che la società avrebbe dovuto Parte_1 sopportare per la regolarizzazione. Contravvenendo a quanto concordato, in data 25.09.2023 la
[...] riceveva missiva di messa in mora, formulata dall'avv. nell'interesse Parte_1 CP_4 della con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 183.880,00 a titolo di CP_1 provvigioni per l'attività svolta con l'intervento del geom. Con nota pec del 07.10.2023, CP la contestava le richieste rivoltele sia dalla che dal Parte_1 CP_1 professionista geom. Veniva, dunque, incardinato il presente giudizio. CP
Con comparsa depositata in data 29.04.2024, si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 chiesto: “1) rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile [perché rivolta alla determinazione dell'equo compenso spettante a soggetto estraneo al giudizio] e non provata;
2) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1 complessiva somma di euro 183.880,00, oltre interessi moratori dalla richiesta, dovuta per aver curato ed eseguito, per conto della società attività di carattere burocratico-tecnico- Parte_1 amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche di cui alle note pro forma sub 2 e 3 del 26.10.22 con gli allegati elenchi;
3) condannare altresì l'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore anticipatario.”
La convenuta ha dedotto di essersi, invero, occupata, giusta incarico verbale, di curare ed eseguire per conto della attività di carattere burocratico-tecnico-amministrativo Parte_1 di predisposizione e compilazione delle pratiche edilizie per clienti, dal mese di marzo a quello di giugno dell'anno 2022. Per le pratiche espletate – in ogni caso distinte da quelle elencate in citazione
- e per le provvigioni maturate nel suddetto lasso temporale emetteva le fatture n. 2 del 15.04.2022,
n. 3 del 21.04.2022 e n. 4 del 12.07.2022, regolarmente pagate dall'attrice; per le pratiche relative ai mesi di maggio e giugno 2022, la emetteva le sole note pro forma nn. 2, 3 e 4 del 26.10.2022 CP_1 con allegato l'elenco clienti, attendendo il relativo pagamento per la emissione della fattura. La CP_1 chiedeva il pagamento delle dette note con pec del 22.08.2022 e dopo lungo silenzio con pec del
29.04.2023. L'attrice versava il saldo della sola nota pro forma n. 4 e la emetteva la relativa CP_1 fattura n. 2 del 19.06.2023. Seguiva, quindi, messa in mora dell'avv. , formulata per il CP_4 saldo delle pro forma nn. 2 e 3 per euro 183.800,00. In relazione al pagamento di detto importo non sarebbe intervenuta alcuna transazione con la attrice;
la somma è, stata, dunque, oggetto di richiesta di pagamento avanzata in questa sede.
Con comparsa depositata in data 29.04.2024, si è costituito in giudizio il geom. CP , il quale ha chiesto rigettarsi ogni domanda proposta nei propri confronti per non essere
[...] intercorso alcun rapporto diretto con la e, per altro verso, perché volta Parte_1 alla determinazione dell'equo compenso spettante a soggetto estraneo al giudizio. Ha domandato, dunque, la condanna della attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuire al difensore anticipatario, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
Il geom. ha precisato di aver svolto quasi tutta l'attività elencata in citazione dall'attrice CP
(ad esclusione dell'ultima pratica), ma di averla curata ed eseguita per conto di una società terza, estranea al presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento dell'11.09.2024, è stata rigettata la richiesta, formulata con la memoria ex art. 171 ter
n. 3) c.p.c., di estensione del contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., nei confronti della Controparte_5
.
[...]
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata cartolarmente il
17.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, le istanze istruttorie formulate dall'attrice sono inammissibili [l'interpello deferito all'ing. in quanto contrastante con la stessa ricostruzione della vicenda contrattuale resa CP dalla attrice, quello deferito al l.r.p.t. della società convenuta in quanto in parte vertente su circostanze non contestate, in altra parte ed in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione;
la prova testimoniale del dott. in quanto documentale (a, c, d – come ritualmente eccepito da controparte), Tes_1 valutativa (b), generica (b); la prova testimoniale dell'ing. in quanto documentale (a, d), Per_1 valutativa – generica (b, c); la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto vertente su documentazione estranea ai fatti oggetto di causa;
la richiesta di CTU in quanto esplorativa].
Scendendo al merito, non meritevole di accoglimento è la domanda principale, mentre lo è quella riconvenzionale.
La General Contractor nell'ambito dell'attività relativa al c.d. Parte_1 superbonus, al momento della proposizione del giudizio ha fornito la seguente ricostruzione della vicenda “la società ha svolto una considerevole parte di attività che Parte_1 necessitava conoscenze ed attività di carattere burocratico / tecnico /amministrativo devolute alla società , corrente in Triggiano (BA) (…) con la collaborazione del suo tecnico, CP_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ed il GE. Controparte_6 cfr. pag. 2 dell'atto di citazione].
Dunque, secondo la versione di parte attorea, il vincolo negoziale sarebbe sorto con la che CP_1 avrebbe dato esecuzione allo stesso per il tramite del geom. , amministratore Controparte_2 unico e l.r.p.t. Detta ricostruzione non è stata modificata neanche a seguito della costituzione dei convenuti, venendo, di fatto, ribadita nei termini perentori destinati al completamento dell'attività assertiva [cfr. prima memoria istruttoria].
Con il deposito della terza memoria istruttoria la società attorea ha allegato “ (…) Contrariamente a quanto controparte, abilmente, voglia indurre a credere, l'unico e vero interlocutore (e professionista incaricato) a cospetto della è stato il GE. , Parte_1 Controparte_2 che per evidenti e manifeste ragioni di convenienza fiscale ed incompatibilità professionale ha utilizzato nel tempo (e continua ad utilizzare) diverse società di capitali per incassare i compensi della propria attività professionale” ed aggiunto che, in epoca precedente alla costituzione della detto CP_1 convenuto avrebbe agito per il tramite della ed Controparte_7 avrebbe “interposto fittiziamente società di capitali alla propria figura professionale” [“(…) in considerazione della domanda riconvenzionale spiegata dalla società che ha chiesto il CP_8 pagamento di prestazioni intellettuali effettuate nel mese di Febbraio 2022 (periodo in cui la stessa società era inattiva come da visura CCIAA), affidate al professionista GE. , Controparte_2 che ne aveva iniziato l'esecuzione con la suindicata società chiamata ( oggi in Controparte_5 liquidazione)” cfr. pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c.]. Salvo aggiungere: “in relazione alla posizione processuale della convenuta (…) La difesa di parte attrice si oppone alla CP_1 produzione documentale ex adverso formulata attesa l'inconferenza e l'inidoneità della stessa a fondare la domanda riconvenzionale spiegata dalla la quale non ha assolto all'onere CP_8 probatorio cui era tenuta, omettendo di produrre e/o provare il contratto inter partes (e relativi termini e condizioni). Al contrario, dall'esame della documentazione prodotta da controparte emerge chiaramente che l'opera professionale effettuata (sempre) dal professionista GE.
[...]
è stata eseguita su incarico dei consumatori finali, come da lettera d'incarico - “sfuggita” CP
– nel file prodotto da controparte”.
Infine, in sede di note conclusive autorizzate la ha rappresentato “ (…) la difesa di Parte Parte_1
Attrice (il 30/07/2024) impugnava e contestava integralmente quanto dedotto e prodotto dall'Avv.
Frascati fornendo prova contraria documentale circa la legittimazione passiva del GE. CP rispetto al contenzioso de quo, evidenziando che il professionista aveva espletato (ed espletava)
l'opera mediante interposizione fittizia di persona (giuridica: prima;
e poi) CP_9 CP_1 per evidenti ragioni d'opportunità fiscale”.
Tanto premesso, le pratiche oggetto di inadempimento risalgono tutte [ad eccezione della 57, invero oggetto di espressa contestazione ad opera delle parti costituite] all'anno 2021; sono, dunque, precedenti alla stessa costituzione della intervenuta il 25.2.2022 (cfr. visura in atti). CP_1
E', dunque, documentalmente dimostrato che detta attività mai sia stata affidata alla società convenuta.
Ora, la prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni (ex multis Cass. 1792/2017; Cass. 20902/2023).
Nel caso in esame – ed esclusa la titolarità del rapporto in capo alla – è la stessa a CP_1 Parte_1 precisare che il geom. avrebbe precedentemente operato per il tramite della CP CP_9
– soggetto estraneo al presente giudizio –adottando lo schema della interposizione fittizia di
[...] persona.
Che le prestazioni rese nell'anno 2021 fossero state erogate dalla era circostanza CP_9 sicuramente nota alla in epoca precedente alla introduzione del presente giudizio [cfr. Parte_1 documentazione fiscale in atti]; questo, dunque, si sarebbe potuto direttamente introdurre nei confronti di detta società.
Tanto la quanto la , società di capitali, sono peraltro dotate di personalità giuridica. CP_9 CP_1
Né è condivisibile il richiamo alla interposizione fittizia di persona che avrebbe consentito al di limitare la propria responsabilità patrimoniale. E' la stessa ad aver CP Parte_1 allegato, nei termini destinati a tale onere, di aver attribuito attività di “carattere burocratico-tecnico- amministrativo di predisposizione e compilazione delle pratiche” alla quest'ultima le avrebbe CP_1 eseguite avvalendosi del professionista convenuto [“la società ha Parte_1 svolto una considerevole parte di attività che necessitava conoscenze ed attività di carattere burocratico / tecnico / amministrativo devolute alla società , corrente in Triggiano (BA) CP_1
Piazza della Croce n. 24 CF/P.IVA con la collaborazione del suo tecnico, P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ed il GE. (…) Controparte_2 quale incaricato dell'espletamento della riferita attività – cfr. pag. 2 § II dell'atto di citazione].
Né una qualche invalidità contrattuale può dedursi dalla circostanza che dette società abbiano operato incaricando della esecuzione il geom. munito dei necessari titoli professionali. CP
Preme aggiungere che, pur prescindendo da quanto premesso, la non ha in alcun modo Parte_2 precisato in cosa sarebbe consistito l'inadempimento imputabile ai convenuti;
né a tanto si sarebbe potuto sopperire mediante espletamento di CTU, all'evidenza esplorativa.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla – relativa al pagamento di euro 183.880,00 CP_1 per l'espletamento delle attività di cui alle note pro forma nn. 2 e 3 del 26.10.2022 (rispettivamente euro 87.980,00 ed euro 95.900,00) - è fondata.
Lo svolgimento dell'attività da parte della in favore della società nonostante le CP_1 Parte_1 contestazioni sul punto mosse dalla attrice, è invero dimostrato dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni aventi ad oggetto la intervenuta transazione fra le parti, volta al ridimensionamento del dovuto dalla a fronte della prestazione professionale erogatale Parte_1 dalla [cfr. pag. 9 primo alinea dell'atto di citazione]. CP_1
Di detto accordo la convenuta in riconvenzionale non ha fornito prova.
Ne consegue la condanna della al pagamento dell'importo di euro Parte_1
183.880,00 in favore della oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002 decorrenti dalla CP_1 richiesta ex art. 4.
Sulla scorta di quanto premesso ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda o delle difese, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, in ragione della ridotta attività difensiva, in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tab. 2; finca n. 5), applicato l'aumento previsto dall'art. 4 co. 2 nella misura del 30% e con vincolo di distrazione nei confronti del procuratore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento, a favore della . della somma di euro 183.880,00, oltre interessi di mora come CP_1 CP_1 indicati in parte motiva;
- condanna l'attrice alla rifusione nei confronti dei convenuti, ma con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Frascati Giuseppe ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
9.166,95 per compensi professionali ed in euro 759,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco