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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veneroso Bernardo, con il quale elettivamente domicilia in Marina di Pisciotta (SA), alla via C. Colombo n. 33;
PARTE OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dagli avv.ti D'Amato Francesco e Tambasco Fedelina, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Caprioli di Pisciotta, alla via Ortale n. 5;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, al fine di Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2008, notificato in data 7/4/2008, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,54, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto per l'attività professionale espletata su incarico dell'opponente e consistente nella realizzazione di interventi di varia natura sul fabbricato riportato in catasto al foglio n. 31, p.lla n.
1 576 e relativo fondo rustico - p.lle n. 617 e 620 - sito alla località Pietralata del Comune di Pisciotta
(SA) e per il quale allegava d non aver mai ricevuto una formale richiesta di pagamento. In particolare, l'opponente rappresentava che il ZI, successivamente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione di sospensione dei lavori n. 57/2007, comunicava, in data
12/9/2007, il proprio recesso dall'incarico di direttore dei lavori senza addurre una giusta causa
- non potendosi ritenere tale l'omessa informativa in ordine alle dimissioni dell'impresa esecutrice dei lavori – e comunque facendo conseguire al committente, dall'opera parzialmente prestata, un pregiudizio e non un “risultato utile”. Il sig. contestava anche l'effettivo espletamento Pt_1 delle singole prestazioni riportate nella parcella professionale (1. rilievo topografico per rettifica confini;
2. rilievo topografico strumentale per piano quotato;
3. progettazione complessiva con rilascio di Permesso a Costruire, compresa Variante in corso d'opera con incremento volumetrico;
4. calcolo strutturale in c.a., depositato al Genio Civile di Salerno;
5. Direzione lavori parziale;
6. pratica di svincolo idrogeologico e pratica smaltimento liquami e acque reflue) e l'inidoneità delle stesse, con particolare riferimento alle attività relative alla “Progettazione complessiva con rilascio di
Permesso di Costruire” e alla successiva variante in corso d'opera. Contestava, ancora, l'importo preteso dall'opposto, all'uopo deducendo di aver già corrisposto la somma complessiva di €
8.764,50, di cui € 6.500,00 a mezzo assegni (€ 1.500,00 a mezzo assegno n. 0011832791-09 del
16.03.2004, € 2,000,00 a mezzo assegno n. 3049812732-05 del 20.05.2004; € 1.500,00 a mezzo assegno n. 3049814181-11 del 17.09.2004; € 1.000,00 a mezzo assegno n. 0012220934-11 del
11.03.2006; € 500,00 a mezzo assegno n. 0012220940-11 del 11.05.2007) ed € 2.264,40 in contanti e che soltanto per i versamenti in contanti venivano emesse le fatture nn. 03 del 03.10.2005 e 04 del 24.05.2006. L'opponente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto – e nella misura eccedente la retribuzione delle effettive prestazioni professionali svolte, commisurate al risultato utile derivato – nonché il risarcimento dei danni arrecati al cliente in conseguenza dei commessi errori e delle omissioni da parte del direttore dei lavori, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale insisteva per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L'opposto, in particolare, contestava la dedotta mancanza di risultati utili conseguente alle attività svolte, essendo stata realizzata, con l'approvazione degli enti
2 competenti, buona parte delle opere commissionate ed evidenziava, ad ogni modo, che mai, prima della presente opposizione, il sig. aveva mosso contestazioni, rilevando eventuali vizi o Pt_1 difformità. Precisava, poi, come la rinuncia all'incarico fosse sorretta da una giusta causa, consistente quest'ultima nel comportamento tenuto dall'opponente, il quale, senza consultare il proprio tecnico, in violazione della sospensione estiva dei lavori di edilizia privata disposta dal
Comune di Pisciotta, aveva fatto realizzare opere nel cantiere all'insaputa del direttore dei lavori
- al quale non aveva neppure comunicato le dimissioni dell'impresa edile incaricata - esponendolo così a grave rischi professionali. Rappresentava, infine, che nell'ultimo colloquio personale avuto con il nell'annunciargli le dimissioni motivandole, chiedeva il pagamento delle spettanze Pt_1 maturate, ottenendo un netto rifiuto da parte dell'odierno opponente e che, per tale motivo, si rivolgeva direttamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per la liquidazione della parcella, il quale, sulla base della documentazione allegata, riconosceva come dovuta, la somma di €
12.882,90 oltre oneri - per un totale di € 1.333,79 - ed IVA.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio e rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata da parte opposta in quanto vertente su valutazioni tecniche, la causa, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, in data 5/12/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Si premette, in generale, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti.
Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
3 adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Tanto premesso va rilevato che, nella fattispecie concreta, non vi è alcuna contestazione sull'incarico conferito dall'odierno opponente all'opposto, pacificamente riconosciuto da entrambe le parti del presente giudizio.
Occorre pertanto valutare i fatti estintivi dell'altrui pretesa posti a fondamento della presente opposizione.
Ebbene, per quanto attiene, in primis, al contestato recesso dell'odierno opposto, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, sembra potersi desumere la sussistenza di una “giusta causa” ex art. 2237 c.c., laddove per “giusta causa” deve intendersi, secondo l'interpretazione proposta in dottrina, la sopravvenienza di un fatto che, in relazione alla natura continuativa e fiduciaria del rapporto, non ne consenta la prosecuzione. Appare allora ragionevole ritenere che sia la realizzazione di opere in assenza del direttore dei lavori durante il periodo estivo di sospensione – ammessa dalla stessa parte opponente laddove afferma “questi non si presentava più sul cantiere fino alla data del 11.09.2007” “È ipotizzabile che per l'assenza del D.L., la ditta esecutrice possa essere incorsa in lievi difformità dovute a problematiche tecniche” (v. pag. 3 atto di opposizione a decreto ingiuntivo) – sia l'omessa informazione sulle dimissioni della ditta esecutrice dei lavori – a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico dovere incombente sul committente – abbiano minato il rapporto di fiducia intercorrente tra le parti, turbandone il proseguimento ed inducendo il professionista a cambiare radicalmente atteggiamento rispetto ad una iniziale disponibilità a prestare la sua opera in forza dell'incarico ricevuto, tenuto conto anche dei paventati rischi professionali in cui lo stesso sarebbe potuto incorrere.
Per quanto riguarda le prestazioni effettivamente eseguite da parte opposta, va osservato, innanzitutto, che “mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa” (v. Cass. n.
5884/2006).
Sul punto parte opposta, in aggiunta alla parcella professionale n. 3/08 e alle fatture n. 3 del
03.10.05 e n. 4 del 24.05.06, onde provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate, ha prodotto i seguenti documenti: Richiesta di permesso a costruire del 18.03.04; Rilascio autorizzazione movimenti di terra del 07.09.04; Permesso di costruire n. 138/04 del 20.12.04;
4 Richiesta variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 138/04 del 24.04.06; Denuncia inizio lavori del 29.06.2005; Denuncia inizio attività edilizia del 19.05.06; Permesso a costruire del
10.01.2007; Denuncia di inizio lavori del 14.06.07; Relazione tecnica per lo smaltimento delle acque reflue.
Esaminata la documentazione prodotta, si è reso opportuno, nel corso del presente giudizio, il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
Come è noto, invero, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce uno strumento di integrazione delle conoscenze scientifiche del giudice e di valutazione specialistica degli elementi già acquisiti, ovvero uno strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. lav. n. 1149/2011).
Ebbene, dall'elaborato peritale in atti, che questo giudice ritiene di condividere in quanto sufficientemente chiaro, esaustivo e rispondente ai quesiti posti, è emerso l'effettivo svolgimento delle attività rappresentate dall'arch. nel procedimento monitorio, con la sola CP_1 incertezza in ordine all'attività di rilievi topografici dei confini, non essendo stato possibile accertare se la stessa “sia stata o meno effettuata dall'opposto”; non sono emersi, invece, errori da parte del committente nell'espletamento dell'incarico e tanto è sufficiente, ad avviso della scrivente, a rigettare la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni.
Ciononostante, il ctu ha rideterminato e ridimensionato in € 7.542,23 l'importo spettante al professionista per le opere effettivamente espletate, facendo applicazione dei criteri di cui alla L.
143 del 2/3/1949.
La predetta somma risulta inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo n. 150/2008, che andrà pertanto revocato.
Da tale importo va inoltre detratto quello già versato dal committente a titolo di acconto e che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, ammonterebbe ad € 6.000,00. Per contro, parte opponente sostiene di aver corrisposto la maggior somma di € 8.764,40, all'uopo spiegando domanda riconvenzionale per la ripetizione di quanto in eccedenza versato.
Ebbene, al riguardo, non appare necessario procedere alla valutazione del materiale probatorio offerto dall'opponente, rinvenendosi, nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto, soltanto un generico richiamo alle somme liquidate dal competente Consiglio dell'Ordine e non una espressa e specifica contestazione, sicché, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., tale circostanza va ritenuta ammessa.
Onde fugare ogni dubbio, considerato l'anno di instaurazione del presente procedimento, preme
5 a questo giudice precisare che il citato “principio di non contestazione”, formalmente sancito dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., entrato in vigore il 4/7/2009, era tuttavia già presente nella disciplina del processo civile, essendo esso “diritto vivente” derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 167, comma primo, c.p.c., il quale nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, rende la non contestazione del fatto medesimo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cfr. Cass. S.U. n. 761/2002).
In definitiva, qualora il convenuto – nella comparsa di costituzione e risposta – non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (Cfr. Cass. nn.
31837/2021, 26908/2020 e 19896/2015).
Va pertanto accolta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato e, precisamente, della somma di € 1.222,17 (€ 8.764,40 – € 7.542,23).
Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda trattata e della soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale della domanda, si ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 150/2008 emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania in data 20/3/2008;
2) condanna l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.222,17 indebitamente percepita a titolo di acconto;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio.
Vallo della Lucania, 11/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veneroso Bernardo, con il quale elettivamente domicilia in Marina di Pisciotta (SA), alla via C. Colombo n. 33;
PARTE OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dagli avv.ti D'Amato Francesco e Tambasco Fedelina, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Caprioli di Pisciotta, alla via Ortale n. 5;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, al fine di Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2008, notificato in data 7/4/2008, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,54, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto per l'attività professionale espletata su incarico dell'opponente e consistente nella realizzazione di interventi di varia natura sul fabbricato riportato in catasto al foglio n. 31, p.lla n.
1 576 e relativo fondo rustico - p.lle n. 617 e 620 - sito alla località Pietralata del Comune di Pisciotta
(SA) e per il quale allegava d non aver mai ricevuto una formale richiesta di pagamento. In particolare, l'opponente rappresentava che il ZI, successivamente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione di sospensione dei lavori n. 57/2007, comunicava, in data
12/9/2007, il proprio recesso dall'incarico di direttore dei lavori senza addurre una giusta causa
- non potendosi ritenere tale l'omessa informativa in ordine alle dimissioni dell'impresa esecutrice dei lavori – e comunque facendo conseguire al committente, dall'opera parzialmente prestata, un pregiudizio e non un “risultato utile”. Il sig. contestava anche l'effettivo espletamento Pt_1 delle singole prestazioni riportate nella parcella professionale (1. rilievo topografico per rettifica confini;
2. rilievo topografico strumentale per piano quotato;
3. progettazione complessiva con rilascio di Permesso a Costruire, compresa Variante in corso d'opera con incremento volumetrico;
4. calcolo strutturale in c.a., depositato al Genio Civile di Salerno;
5. Direzione lavori parziale;
6. pratica di svincolo idrogeologico e pratica smaltimento liquami e acque reflue) e l'inidoneità delle stesse, con particolare riferimento alle attività relative alla “Progettazione complessiva con rilascio di
Permesso di Costruire” e alla successiva variante in corso d'opera. Contestava, ancora, l'importo preteso dall'opposto, all'uopo deducendo di aver già corrisposto la somma complessiva di €
8.764,50, di cui € 6.500,00 a mezzo assegni (€ 1.500,00 a mezzo assegno n. 0011832791-09 del
16.03.2004, € 2,000,00 a mezzo assegno n. 3049812732-05 del 20.05.2004; € 1.500,00 a mezzo assegno n. 3049814181-11 del 17.09.2004; € 1.000,00 a mezzo assegno n. 0012220934-11 del
11.03.2006; € 500,00 a mezzo assegno n. 0012220940-11 del 11.05.2007) ed € 2.264,40 in contanti e che soltanto per i versamenti in contanti venivano emesse le fatture nn. 03 del 03.10.2005 e 04 del 24.05.2006. L'opponente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto – e nella misura eccedente la retribuzione delle effettive prestazioni professionali svolte, commisurate al risultato utile derivato – nonché il risarcimento dei danni arrecati al cliente in conseguenza dei commessi errori e delle omissioni da parte del direttore dei lavori, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale insisteva per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L'opposto, in particolare, contestava la dedotta mancanza di risultati utili conseguente alle attività svolte, essendo stata realizzata, con l'approvazione degli enti
2 competenti, buona parte delle opere commissionate ed evidenziava, ad ogni modo, che mai, prima della presente opposizione, il sig. aveva mosso contestazioni, rilevando eventuali vizi o Pt_1 difformità. Precisava, poi, come la rinuncia all'incarico fosse sorretta da una giusta causa, consistente quest'ultima nel comportamento tenuto dall'opponente, il quale, senza consultare il proprio tecnico, in violazione della sospensione estiva dei lavori di edilizia privata disposta dal
Comune di Pisciotta, aveva fatto realizzare opere nel cantiere all'insaputa del direttore dei lavori
- al quale non aveva neppure comunicato le dimissioni dell'impresa edile incaricata - esponendolo così a grave rischi professionali. Rappresentava, infine, che nell'ultimo colloquio personale avuto con il nell'annunciargli le dimissioni motivandole, chiedeva il pagamento delle spettanze Pt_1 maturate, ottenendo un netto rifiuto da parte dell'odierno opponente e che, per tale motivo, si rivolgeva direttamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per la liquidazione della parcella, il quale, sulla base della documentazione allegata, riconosceva come dovuta, la somma di €
12.882,90 oltre oneri - per un totale di € 1.333,79 - ed IVA.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio e rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata da parte opposta in quanto vertente su valutazioni tecniche, la causa, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, in data 5/12/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Si premette, in generale, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti.
Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
3 adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Tanto premesso va rilevato che, nella fattispecie concreta, non vi è alcuna contestazione sull'incarico conferito dall'odierno opponente all'opposto, pacificamente riconosciuto da entrambe le parti del presente giudizio.
Occorre pertanto valutare i fatti estintivi dell'altrui pretesa posti a fondamento della presente opposizione.
Ebbene, per quanto attiene, in primis, al contestato recesso dell'odierno opposto, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, sembra potersi desumere la sussistenza di una “giusta causa” ex art. 2237 c.c., laddove per “giusta causa” deve intendersi, secondo l'interpretazione proposta in dottrina, la sopravvenienza di un fatto che, in relazione alla natura continuativa e fiduciaria del rapporto, non ne consenta la prosecuzione. Appare allora ragionevole ritenere che sia la realizzazione di opere in assenza del direttore dei lavori durante il periodo estivo di sospensione – ammessa dalla stessa parte opponente laddove afferma “questi non si presentava più sul cantiere fino alla data del 11.09.2007” “È ipotizzabile che per l'assenza del D.L., la ditta esecutrice possa essere incorsa in lievi difformità dovute a problematiche tecniche” (v. pag. 3 atto di opposizione a decreto ingiuntivo) – sia l'omessa informazione sulle dimissioni della ditta esecutrice dei lavori – a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico dovere incombente sul committente – abbiano minato il rapporto di fiducia intercorrente tra le parti, turbandone il proseguimento ed inducendo il professionista a cambiare radicalmente atteggiamento rispetto ad una iniziale disponibilità a prestare la sua opera in forza dell'incarico ricevuto, tenuto conto anche dei paventati rischi professionali in cui lo stesso sarebbe potuto incorrere.
Per quanto riguarda le prestazioni effettivamente eseguite da parte opposta, va osservato, innanzitutto, che “mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa” (v. Cass. n.
5884/2006).
Sul punto parte opposta, in aggiunta alla parcella professionale n. 3/08 e alle fatture n. 3 del
03.10.05 e n. 4 del 24.05.06, onde provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate, ha prodotto i seguenti documenti: Richiesta di permesso a costruire del 18.03.04; Rilascio autorizzazione movimenti di terra del 07.09.04; Permesso di costruire n. 138/04 del 20.12.04;
4 Richiesta variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 138/04 del 24.04.06; Denuncia inizio lavori del 29.06.2005; Denuncia inizio attività edilizia del 19.05.06; Permesso a costruire del
10.01.2007; Denuncia di inizio lavori del 14.06.07; Relazione tecnica per lo smaltimento delle acque reflue.
Esaminata la documentazione prodotta, si è reso opportuno, nel corso del presente giudizio, il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
Come è noto, invero, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce uno strumento di integrazione delle conoscenze scientifiche del giudice e di valutazione specialistica degli elementi già acquisiti, ovvero uno strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. lav. n. 1149/2011).
Ebbene, dall'elaborato peritale in atti, che questo giudice ritiene di condividere in quanto sufficientemente chiaro, esaustivo e rispondente ai quesiti posti, è emerso l'effettivo svolgimento delle attività rappresentate dall'arch. nel procedimento monitorio, con la sola CP_1 incertezza in ordine all'attività di rilievi topografici dei confini, non essendo stato possibile accertare se la stessa “sia stata o meno effettuata dall'opposto”; non sono emersi, invece, errori da parte del committente nell'espletamento dell'incarico e tanto è sufficiente, ad avviso della scrivente, a rigettare la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni.
Ciononostante, il ctu ha rideterminato e ridimensionato in € 7.542,23 l'importo spettante al professionista per le opere effettivamente espletate, facendo applicazione dei criteri di cui alla L.
143 del 2/3/1949.
La predetta somma risulta inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo n. 150/2008, che andrà pertanto revocato.
Da tale importo va inoltre detratto quello già versato dal committente a titolo di acconto e che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, ammonterebbe ad € 6.000,00. Per contro, parte opponente sostiene di aver corrisposto la maggior somma di € 8.764,40, all'uopo spiegando domanda riconvenzionale per la ripetizione di quanto in eccedenza versato.
Ebbene, al riguardo, non appare necessario procedere alla valutazione del materiale probatorio offerto dall'opponente, rinvenendosi, nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto, soltanto un generico richiamo alle somme liquidate dal competente Consiglio dell'Ordine e non una espressa e specifica contestazione, sicché, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., tale circostanza va ritenuta ammessa.
Onde fugare ogni dubbio, considerato l'anno di instaurazione del presente procedimento, preme
5 a questo giudice precisare che il citato “principio di non contestazione”, formalmente sancito dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., entrato in vigore il 4/7/2009, era tuttavia già presente nella disciplina del processo civile, essendo esso “diritto vivente” derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 167, comma primo, c.p.c., il quale nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, rende la non contestazione del fatto medesimo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cfr. Cass. S.U. n. 761/2002).
In definitiva, qualora il convenuto – nella comparsa di costituzione e risposta – non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (Cfr. Cass. nn.
31837/2021, 26908/2020 e 19896/2015).
Va pertanto accolta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato e, precisamente, della somma di € 1.222,17 (€ 8.764,40 – € 7.542,23).
Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda trattata e della soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale della domanda, si ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 150/2008 emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania in data 20/3/2008;
2) condanna l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.222,17 indebitamente percepita a titolo di acconto;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio.
Vallo della Lucania, 11/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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