Articolo 1 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 2
Versione
30 giugno 1970
Art. 1.
Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970