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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 3526/2023
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: ; CP_1 Parte_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
• l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente è invalida nella misura del 60% e, pertanto, non presenta il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto,
DICHIARA
la insussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
rilevato che parte ricorrente ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, dichiarando tuttavia un reddito superiore al limite fissato per la concessione del beneficio;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Termini Imerese, 07/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: ; CP_1 Parte_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
• l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente è invalida nella misura del 60% e, pertanto, non presenta il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto,
DICHIARA
la insussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
rilevato che parte ricorrente ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, dichiarando tuttavia un reddito superiore al limite fissato per la concessione del beneficio;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Termini Imerese, 07/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)