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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/05/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2023/987
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Avezzano
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 987 dell'anno 2023 e vertente
TRA
AVV. ( ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 medesima ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Contumace Oggetto: Ricorso ex art. 281 c.p.c.
Conclusioni: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 c.p.c., ritualmente notificato parte ricorrente evocava in giudizio la resistente al fine di impugnare il decreto di rigetto di liquidazione del 13 luglio 2023, depositato e notificato in data 14 luglio 2023, a definizione del procedimento penale relativo alla difesa d'ufficio di , per accertare e dichiarare l'illegittimità del P_ decreto impugnato e per effetto disporre il suo annullamento procedendo alla liquidazione dei diritti ed onorari come indicati nella griglia allegata all'istanza di liquidazione. Parte resistente non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia alla prima udienza. All'udienza del 4 marzo 2024 parte ricorrente si riportava alle proprie note conclusionali depositate come da ordinanza disposta da questo Giudice e la causa veniva trattenuta in decisione.
Dalla completa documentazione in atti è emerso che parte ricorrente ha svolto attività di difesa d'ufficio nei confronti di per il procedimento penale R.G. N.R. P_
2693/2014. Successivamente ha provveduto al recupero delle proprie spettanze professionali sino al pignoramento mobiliare presso l'abitazione di quest'ultimo, effettuando più accessi in loco. Dalla visura catastale in atti è emerso che l'immobile non fosse di proprietà di P_
, né che questi avesse altri possedimenti.
[...]
Gli Ufficiali Giudiziari si sono recati presso il luogo di residenza del debitore più volte trovando lo stesso chiuso. Orbene è di indiscussa evidenza che ricorrere all'ausilio della forza pubblica, presso un'abitazione ove ha la residenza ma non è di sua proprietà, sarebbe stato P_ gravoso per l'odierno ricorrente esponendo lo stesso all'eventuale rischio di dover risarcire l'effettivo proprietario dell'immobile per aver fatto forzare la serratura da persona incaricata all'uopo. Copiosa giurisprudenza ha precisato che per farsi pagare il difensore non doveva portare a termine e in sequenza tutte le attività previste per il recupero del proprio credito, infatti, egli
è tenuto a dimostrare la non abbienza o completa impossidenza del debitore/assistito, essendo così sufficienti decreto ingiuntivo e precetto per richiedere allo Stato il compenso dovuto (Cass. Civ. 3673/2019).
Nel caso di specie, la documentazione in atti, visura pra negativa , perdita di possesso relativamente ad un veicolo, provvedimento di fermo amministrativo relativamente ad un altro veicolo da parte della visura catastale negativa, denotano la non abbienza del Pt_2 debitore, motivo per cui l'avvocato si sarebbe potuto limitare a tale attività, tenuto pure conto che ogni ulteriore attività ricade sulle casse dello Stato. L'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico. Questo giudice pertanto accoglie il ricorso proposto dal ricorrente. In considerazioni di quanto sopra, si dichiara l'illegittimità del decreto impugnato e se ne dispone l'annullamento dovendo procedere alla liquidazione come da griglia in atti, più precisamente, la somma di € 24,66 (parere di congruità), € 1.656,00 attività relativa alla difesa d'ufficio espletata, € 523,53 (competenze per recupero credito già comprensive maggiorazione 15%), e così la somma di € 2.204,19. Lo stesso difensore avrà diritto a vedersi riconosciuti anche i compensi professionali relativi a questa fase, l'art. 91 c.p.c. precisa che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, siffatto principio opera anche nelle ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace ovvero decida di non costituirsi in giudizio (Cass. 7292/2018).
Ogni ulteriore questione, viene assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore della parte ricorrente la somma di € 2.470,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie così come espressamente previsto dal decreto.
PQM
Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 987/2023 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara l'illegittimità del decreto impugnato e ne dispone l'annullamento e condanna parte resistente, al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 3
pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 2.204,19 (oltre iva e cpa come per legge);
2) condanna la parte resistente, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.470,00 per compensi professionali oltre 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
3) manda alla cancelleria di dare comunicazione della emanata sentenza all'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Avezzano.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano il 10.5.2024 .
Il Giudice
(Dott.ssa Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Avezzano
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 987 dell'anno 2023 e vertente
TRA
AVV. ( ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 medesima ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Contumace Oggetto: Ricorso ex art. 281 c.p.c.
Conclusioni: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 c.p.c., ritualmente notificato parte ricorrente evocava in giudizio la resistente al fine di impugnare il decreto di rigetto di liquidazione del 13 luglio 2023, depositato e notificato in data 14 luglio 2023, a definizione del procedimento penale relativo alla difesa d'ufficio di , per accertare e dichiarare l'illegittimità del P_ decreto impugnato e per effetto disporre il suo annullamento procedendo alla liquidazione dei diritti ed onorari come indicati nella griglia allegata all'istanza di liquidazione. Parte resistente non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia alla prima udienza. All'udienza del 4 marzo 2024 parte ricorrente si riportava alle proprie note conclusionali depositate come da ordinanza disposta da questo Giudice e la causa veniva trattenuta in decisione.
Dalla completa documentazione in atti è emerso che parte ricorrente ha svolto attività di difesa d'ufficio nei confronti di per il procedimento penale R.G. N.R. P_
2693/2014. Successivamente ha provveduto al recupero delle proprie spettanze professionali sino al pignoramento mobiliare presso l'abitazione di quest'ultimo, effettuando più accessi in loco. Dalla visura catastale in atti è emerso che l'immobile non fosse di proprietà di P_
, né che questi avesse altri possedimenti.
[...]
Gli Ufficiali Giudiziari si sono recati presso il luogo di residenza del debitore più volte trovando lo stesso chiuso. Orbene è di indiscussa evidenza che ricorrere all'ausilio della forza pubblica, presso un'abitazione ove ha la residenza ma non è di sua proprietà, sarebbe stato P_ gravoso per l'odierno ricorrente esponendo lo stesso all'eventuale rischio di dover risarcire l'effettivo proprietario dell'immobile per aver fatto forzare la serratura da persona incaricata all'uopo. Copiosa giurisprudenza ha precisato che per farsi pagare il difensore non doveva portare a termine e in sequenza tutte le attività previste per il recupero del proprio credito, infatti, egli
è tenuto a dimostrare la non abbienza o completa impossidenza del debitore/assistito, essendo così sufficienti decreto ingiuntivo e precetto per richiedere allo Stato il compenso dovuto (Cass. Civ. 3673/2019).
Nel caso di specie, la documentazione in atti, visura pra negativa , perdita di possesso relativamente ad un veicolo, provvedimento di fermo amministrativo relativamente ad un altro veicolo da parte della visura catastale negativa, denotano la non abbienza del Pt_2 debitore, motivo per cui l'avvocato si sarebbe potuto limitare a tale attività, tenuto pure conto che ogni ulteriore attività ricade sulle casse dello Stato. L'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico. Questo giudice pertanto accoglie il ricorso proposto dal ricorrente. In considerazioni di quanto sopra, si dichiara l'illegittimità del decreto impugnato e se ne dispone l'annullamento dovendo procedere alla liquidazione come da griglia in atti, più precisamente, la somma di € 24,66 (parere di congruità), € 1.656,00 attività relativa alla difesa d'ufficio espletata, € 523,53 (competenze per recupero credito già comprensive maggiorazione 15%), e così la somma di € 2.204,19. Lo stesso difensore avrà diritto a vedersi riconosciuti anche i compensi professionali relativi a questa fase, l'art. 91 c.p.c. precisa che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, siffatto principio opera anche nelle ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace ovvero decida di non costituirsi in giudizio (Cass. 7292/2018).
Ogni ulteriore questione, viene assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore della parte ricorrente la somma di € 2.470,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie così come espressamente previsto dal decreto.
PQM
Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 987/2023 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara l'illegittimità del decreto impugnato e ne dispone l'annullamento e condanna parte resistente, al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 3
pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 2.204,19 (oltre iva e cpa come per legge);
2) condanna la parte resistente, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.470,00 per compensi professionali oltre 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
3) manda alla cancelleria di dare comunicazione della emanata sentenza all'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Avezzano.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano il 10.5.2024 .
Il Giudice
(Dott.ssa Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 3