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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 11.6.25 con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 565/2017 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Alessandro Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Gustavo Origlia, n. 75;
- ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar in Persona_1 data 11.10.2016 (Rep. 4506 e Racc. 3234), dall'Avv. Alfredo Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Matteotti, n. 46;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 11.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2.2.17, il sig. ha evocato in giudizio Parte_1 il sig. proprietario dell'automobile Fiat Punto tg. BB183RC, nonché la società Controparte_2
quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, al fine di sentirli Controparte_1
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente patiti – all'uopo quantificati nell'importo di euro 45.000,00 – in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in Angri, in data 4.11.14, intorno alle ore 10:30. Segnatamente, la difesa del ricorrente ha dedotto: che nell'indicato frangente quest'ultimo sarebbe stato intento a percorrere, alla guida del motociclo tg.
AD93246, di proprietà della sig.ra , via Canneto Prima, in direzione di via Nazario Sauro, Parte_2
allorquando la conducente della vettura di proprietà del sig. sig.ra CP_2 CP_3 nell'occasione intenta a procedere lungo via Canneto Prima nel senso di marcia opposto rispetto a quello tenuto dal motociclo, avrebbe “improvvisamente perso il controllo dell'auto” ed invaso la corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto dall'odierno istante, in tal guisa impattandolo “con la sua parte anteriore sinistra nella parte postero - laterale sinistra”; che, per l'effetto del testé descritto urto, il motociclo Piaggio SP sarebbe rovinato “a terra sul lato destro”, subendo “notevoli danni materiali”; che, in conseguenza del sinistro de quo, il sig. avrebbe riportato lesioni personali, che ne Pt_1
avrebbero reso necessario il trasporto presso il P.S. del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari gli avrebbero diagnosticato la “frattura dell'estremità distale dell'omero” sinistro;
che presso il luogo teatro del sinistro non sarebbe “intervenuta alcuna autorità”; che i danni subiti dal motociclo, stimati in euro 660,00, sarebbero “stati interamente risarciti dalla . Controparte_1
A suffragio della spiegata domanda, il ricorrente ha sostenuto che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della conducente dell'automobile del sig. la quale avrebbe “improvvisamente perso il controllo” ed invaso la corsia riservata al CP_2 transito dei veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.
Fissata l'udienza di comparizione, all'esito della stessa il G.U. cui il presente giudizio era stato ab origine assegnato, rilevata la nullità dell'atto introduttivo in ragione della mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, III comma, n. 7), c.p.c., ha disposto la rinnovazione dello stesso, non avendo i convenuti provveduto a costituirsi.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.3.18, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine sollevato eccezione d'inammissibilità della domanda, assumendo che il ricorrente non avrebbe dovuto optare per il rito di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., giacché la presente controversia, “per delicatezza della vicenda e per la diversa e più che contestata versione dei fatti
pagina 3 di 12 emersa nella fase stragiudiziale”, richiederebbe un'istruzione non sommaria;
sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; ancora in limine, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, evidenziando che il sinistro si fosse verificato nell'anno 2014 e che il sig. non avrebbe prodotto Pt_1
alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Quanto al merito, ha contestato l'effettiva verificazione del sinistro, assumendo che la ricostruzione offerta dall'odierno istante sarebbe infirmata ab imis da plurimi elementi e, segnatamente: dalla circostanza, secondo la convenuta altamente inverosimile, per la quale il ricorrente, ad onta della subita frattura dell'omero, sarebbe recatosi “presso il Pronto Soccorso con mezzi propri senza intervento di
118”; dalle dichiarazioni rese dal sig. ai sanitari del nosocomio di Nocera Inferiore, in quanto Pt_1
l'istante avrebbe loro riferito, dapprima, che le lesioni riscontrate fossero conseguenza di un “incidente domestico” e, poi, che fossero state causate da un “infortunio sportivo (partita di pallone)”, come risulterebbe dal referto nel frangente stilato;
dalle risultanze della consulenza medico legale approntata dal fiduciario dell'impresa assicuratrice, che avrebbe escluso la compatibilità causale tra le lesioni sofferte dal sig. e la dinamica del sinistro da questi prospettata. Pt_1
Di là dall'aver recisamente contestato l'effettiva verificazione del sinistro, la convenuta compagnia ha sostenuto che, se anche lo stesso fosse occorso, la responsabilità per l'evento lesivo de quo dovrebbe essere ascritta in via esclusiva al conducente del motociclo, il quale sarebbe stato intento a circolare
“contra legem, senza cioè la obbligatoria copertura assicurativa come risulta dal modello CAI”.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non ha provveduto a costituirsi. CP_2
All'udienza celebrata in data 18.4.18, è stato disposto il mutamento dal rito sommario di cognizione a quello ordinario di cognizione;
concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione la difesa dell'attore ha dedotto – onde replicare alle argomentazioni addotte dall'impresa assicuratrice a sostegno dell'invocata reiezione della domanda risarcitoria – che il sig. , all'epoca Pt_1
di verificazione del sinistro diciannovenne, avrebbe in un primo momento dichiarato ai sanitari del P.O. di essersi “fatto male durante una partita di pallone” soltanto in ragione “di panico ed ansia che lo hanno colpito subito dopo l'incidente”, evidenziando che, in data 5.11.14, lo stesso sig. avrebbe Pt_1 espressamente ammesso, “sotto la propria responsabilità”, al responsabile del Pronto Soccorso “di aver reso una falsa dichiarazione per timore di dire al padre di aver riportato lesioni mentre viaggiava su un motorino”.
pagina 4 di 12 Ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del sig.
il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_2
Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. La stessa non è meritevole di accoglimento, atteso che dal contenuto del libello introduttivo del giudizio si evincono con nitore sia il petitum
(risarcimento del danno asseritamente patito) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa
(inosservanza di norme dettate in materia di circolazione stradale). In proposito, deve osservarsi che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12; Cass. n. 18783/09; Cass. n. 4828/06). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano presumere con elevato grado di nitore che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
Ancora in limine, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione di prescrizione del diritto azionato dal sig.
, a suffragio della quale l'impresa assicuratrice ha dedotto che l'attore non avrebbe prodotto Pt_1
alcun atto idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine.
Siffatta eccezione è destituita di fondamento dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, risultando dalla stessa che diversi sono stati gli atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione posti in essere dal sig. : infatti, quest'ultimo, dopo aver costituito in mora la con Pt_1 Controparte_1
raccomandata a.r. dalla medesima ricevuta in data 23.12.14 (cfr. allegato n. 1 alla produzione attorea),
pagina 5 di 12 ha, in data 3.6.16, inoltrato alla predetta società un'ulteriore missiva di messa in mora, recapitata in data 7.6.16 (cfr. allegato n. 9 alla produzione attorea). Di talché, atteso che tra i diversi atti interruttivi – il primo dei quali ricevuto dall'impresa assicuratrice dopo circa 45 giorni dal dì in cui il sinistro per cui
è disputa sarebbe occorso – è decorso un termine più breve di quello prescrizionale, l'avanzata eccezione non può che essere rigettata.
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere pagina 6 di 12 osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”). pagina 7 di 12 3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata, non essendo il sig. riuscito a dimostrare – nemmeno alla luce dello standard probatorio Pt_1 del “più probabile che non” cui è informato il processo civile – l'effettiva verificazione del sinistro.
Ebbene, il principale elemento addotto dall'attore a suffragio dell'avanzata pretesa è rappresentato dalle dichiarazioni rese dai due testi indicati dall'odierno istante. Muovendo dalla deposizione del sig.
, questi, premesso che nel frangente spazio-temporale nel quale si è verificato il sinistro si Testimone_1 trovasse alla guida della propria automobile, nell'occasione “preceduta dal motociclo condotto dal sig.
”, a distanza di “circa 15 metri”, ha confermato che il predetto motociclo, mentre era intento a Pt_1 percorrere “via Canneto Prima, con direzione verso via Nazario Sauro, […] giunto al bivio con via
Canneto est”, fosse stato “urtato violentemente dalla vettura Fiat Punto tg. BB183RC, che proveniva da via Canneto con direzione opposta a quella dell'attore e diretto verso via Nazionale”, precisando che la conducente della testé citata vettura avesse “improvvisamente” perso “il controllo dell'auto ed invaso la corsia di marcia opposta, dove regolarmente viaggiava il motociclo Piaggio” , urtando “con la sua parte anteriore sinistra nella parte postero - laterale sinistra”; inoltre, ha riferito che avesse arrestato la marcia del proprio veicolo per accertarsi delle condizioni di salute dell'odierno istante, rovinato al suolo per l'effetto della testé descritta collisione, aggiungendo che nell'occasione quest'ultimo lamentasse “forti dolori al braccio destro”; ancora, ha affermato che al momento della collisione l'odierno istante indossasse il casco;
infine, ha dichiarato che l'attore fosse stato trasportato presso il nosocomio di Nocera Inferiore da “un signore di nome , anch'egli intervenuto per Per_2 prestare soccorso al sig. ”, aggiungendo che avesse indicato le proprie generalità al sig. , Pt_1 Per_2 che “conosceva l'odierno istante”.
Di tenore non completamente sovrapponibile la deposizione resa dall'ulteriore teste escusso, sig.
il quale, preliminarmente evidenziato che, “mentre si verificava il sinistro”, stesse Testimone_2
“uscendo dal ristorante la Cantina” , presso il quale si era recato per effettuare delle misurazioni, alla guida della propria vettura, nell'occasione seguita da una Fiat Punto di colore rosso, ha riferito che tale ultimo veicolo, “nell'intento di svoltare a destra, prendeva la curva molto larga, invadendo la corsia di marcia opposta, mentre stava transitando il motociclo condotto dal sig. Parte_1
impattandolo con la parte anteriore sinistra in corrispondenza della parte posteriore sinistra del motociclo”, precisando di aver notato che la conducente della Fiat Punto fosse nell'occasione “distratta in quanto al telefono”; inoltre, ha dichiarato che, dopo la caduta, il sig. lamentasse “dolori al Pt_1 gomito sinistro”, dando atto che “lo stesso indossasse il casco”; infine, ha riferito che “successivamente
pagina 8 di 12 all'accaduto” si fosse fermato a soccorrere il conducente del motociclo un'auto di colore scuro, il cui guidatore “affermò di essere un amico di famiglia del sig. e che lo avrebbe condotto lui in Pt_1 ospedale”.
Ebbene, le narrazioni offerte dai due testi escussi non sono tra loro pienamente aderenti, appaiono in taluni passaggi inverosimili e confliggono con altre emergenze probatorie.
Con riguardo al primo profilo, non può tacersi che il teste ha riferito – puntualizzando, Testimone_1
però, di non esserne certo – che l'attore non indossasse il casco, mentre l'altro teste ha dichiarato che il centauro lo indossasse;
ancora, il sig. ha affermato che, dopo l'incidente, il sig. Tes_1 Pt_1 lamentasse “forti dolori al braccio destro” e, invece, il sig. ha asserito che ad esser dolente Tes_2 fosse “il gomito sinistro” dell'odierno istante.
Di là dall'esser connotate da tali patenti incongruenze, le deposizioni rese dai due testi sono anche in parte incompatibili sotto il profilo logico, in quanto, ancorché entrambi i testi abbiano dichiarato – o, comunque, lasciato chiaramente intendere – di aver arrestato la marcia dei veicoli a bordo dei quali stessero viaggiando per sincerarsi delle condizioni di salute del sig. , nessuno ha dato atto della Pt_1 presenza dell'altro, avendo, invece, entrambi riferito che sul luogo del sinistro fosse giunto, a bordo di
“un'auto di colore scuro”, un amico dell'attore – che il teste ha precisato chiamarsi Testimone_1
” –, il quale avrebbe provveduto a trasportarlo presso il nosocomio di Nocera Inferiore. Per_2
Appare, poi, inverosimile che, pur essendo il motociclo – come confermato dal sig. – rovinato, Tes_2 per l'effetto della collisione con la vettura, “a terra sul lato destro”, il sig. non avesse subito Pt_1
alcuna lesione né escoriazione alla parte destra del corpo.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, confliggono insanabilmente con le risultanze del verbale di accettazione stilato dai sanitari del P.O. del nosocomio di Nocera Inferiore, presso cui il sig. era Pt_1
giunto alle ore 11:35 del 4.11.14, dalle quali emerge che l'attore avesse nel frangente riferito al personale medico che le lesioni riscontrate fossero conseguenza – non già di un incidente stradale, bensì – di un “incidente domestico” e, in anamnesi, precisato che causa delle stesse fosse stato un
“infortunio sportivo (partita di pallone)”.
In ordine al valore probatorio di tale documento, non può tacersi che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. ord. n. 27288/22).
pagina 9 di 12 Tale efficacia probatoria, fino a querela di falso, come per ogni altro atto pubblico, riguarda il contenuto estrinseco del referto – ovvero tutte le attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l'avvenuto rilascio di dichiarazioni – e non anche il contenuto intrinseco, ossia la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. Apertis verbis, soltanto i fatti e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale abbia attestato essere avvenuti al proprio cospetto sono assistiti da pubblica fede, mentre le circostanze non direttamente percepite dall'ufficiale rogante non sono sottratte all'area della libera valutabilità da parte del giudice, non estendendosi, invece, la testé descritta efficacia probatoria “al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (in tal senso, ex multis, Cass. 326/62;
Cass. ord. n. 20214/19; Cass. ord. n. 22903/17).
Ebbene, nel caso in esame – premesso che il contenuto del referto non sembri poter essere ascritto ad un eventuale stato confusionale del sig. ipoteticamente indotto dalle lesioni dallo stesso patite, Pt_1
tenuto conto sia del tipo di traumi lamentati sia della circostanza per la quale nel verbale redatto dai sanitari del P.O. non si fa menzione di una condizione di disorientamento o, comunque, di scarsa lucidità – gli elementi di prova addotti dall'odierno istante a sostegno dell'avanzata pretesa non risultano sufficienti ad infirmare le risultanze del referto redatto dai sanitari del P.O., attese le plurime incongruenze che connotano la deposizione resa dai due testi escussi.
Né la circostanza per la quale il sig. avesse, il giorno successivo al dì nel quale aveva fatto Pt_1 accesso al P.O., espressamente dichiarato, “sotto la propria responsabilità”, al responsabile del Pronto
Soccorso “di esser stato investito mentre viaggiava sul motorino”, chiarendo che “la precedente dichiarazione era stata resa al fine di occultare il fatto al padre”, risulta idonea ad infirmare l'approdo cui si è pervenuti, atteso, da un lato, che pare irrefutabile che le dichiarazioni fornite nell'immediatezza del fatto siano, di norma, dotate di un maggior grado di genuinità ed attendibilità rispetto a quelle rilasciate successivamente (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 13910/01); dall'altro, che all'epoca nella quale il sinistro de quo sarebbe occorso il sig. già avesse compiuto la maggiore età e che, Pt_1
dunque, verosimilmente già fosse dotato di una capacità di discernimento tale da consentirgli di comprendere – quantomeno – l'inopportunità di rendere una dichiarazione mendace ai sanitari.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n. 26926/09), deve concludersi che il sig. non abbia fornito adeguata dimostrazione dell'effettiva verificazione Pt_1
del sinistro stradale.
Né tale conclusione potrebbe essere destituita di fondamento sostenendo che la fondatezza della pagina 10 di 12 domanda risarcitoria emergerebbe dalle risultanze del modello CAI compilato dalla conducente della vettura e dal sig. , dalle quali potrebbe arguirsi una ricostruzione della dinamica dell'incidente Pt_1 sostanzialmente sovrapponile a quella fornita nell'atto introduttivo. A tale argomentazione risulta agevole replicare che, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (Cass. n. 19327/17). Sicché, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 C.A.P., deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, non anche – come nel caso in esame – dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. n.
8214/13).
All'esito del tracciato iter argomentativo, la proposta domanda non può che essere rigettata.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'attore e la convenuta compagnia, devono essere – in ossequio al principio della soccombenza – poste a carico del sig. . Pt_1
Con riguardo, invece, al rapporto fra l'odierno istante ed il sig. nulla deve essere disposto, CP_2 essendo quest'ultimo rimasto contumace e non risultando il medesimo soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta la domanda attorea;
3. condanna il al pagamento, in favore della convenuta impresa, delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione del convenuto contumace;
pagina 11 di 12 5. pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte attrice.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 12 di 12