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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1547/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maio Roberto dell'ufficio legale dell'Istituto Pt_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gussoni Controparte_1 P.IVA_2
Giacomo del Foro di Busto Arsizio
PARTE CONVENUTA
INVERNIZZI (C.F. ), CP_2 C.F._1
e contro
CF ) Controparte_3 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Varese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare solidalmente Il Sig. e a versare all' Controparte_4 Controparte_1 [...]
, la somma di € 45.218,97, oltre interessi legali dalla Controparte_5
mora al saldo, a titolo di rivalsa per il Sinistro stradale per cui è causa.
Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta CP_1
pagina 1 di 4 Respingere la domanda risarcitoria proposta dall' contro per ottenere la sua condanna Pt_1 CP_1
a rifonderle €. 45.218,87 perché' destituita di fondamento e condannare l' a rifondere a Pt_1
le spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio Pt_1 CP_4
e la chiedendo che, previo accertamento della
[...] Controparte_1
esclusiva responsabilità dei convenuti, nella causazione del sinistro stradale del giorno 12.3.2016 verificatosi in Varese, Via Magenta, venissero condannati in solido al pagamento a suo favore a titolo di rivalsa, nella sua qualità di datore di lavoro di danneggiata nel sinistro de quo, Controparte_6
della somma di Euro 45.218,97, oltre interessi legali, erogata alla danneggiata per retribuzioni e contribuzione previdenziale per prestazioni non fruite nel periodo di malattia conseguente ai danni derivanti dal sinistro, oltre al danno, equitativamente determinato, per il disagio organizzativo derivante dalla prolungata assenza della lavoratrice.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda risarcitoria dell'attore, in quanto promossa contro l'assicuratore e contro il conducente del mezzo, ma non contro la proprietaria del detto mezzo
[...]
litisconsorte necessaria ex art. 144, 3° comma c.d.a.; nel merito, Controparte_7
chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, non sussistendo, né la prova del nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato, né il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, non essendo stato provato il pagamento delle somme e che la ricorrente avesse dovuto ricorrere alla sostituzione della danneggiata per l'espletamento del suo lavoro.
Il Giudice concedeva termine alla ricorrente per integrare il contraddittorio con la proprietaria del mezzo e, preso atto della sua mancata costituzione in giudizio, la dichiarava contumace.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice disponeva la nomina di un
C.T.U. per accertare la sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati, nonché quale fosse la natura e l'entità delle lesioni subite dalla danneggiata/dipendente nel sinistro. Dopo il giuramento il perito richiedeva una serie di proroghe del termine per il deposito del suo elaborato, in quanto, da un lato, la perizianda, più volte invitata, non compariva per essere sottoposta a visita e, dall'altro lato, la ricorrente non provvedeva a consegnare parte della documentazione formalmente prodotta, ma non presente in atti.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc l'udienza del 14.3.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 4 - ° - ° -
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , in quanto Controparte_4
tale provvedimento non è stato assunto in corso di causa, pur sussistendo i presupposti di legge.
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande della parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
All'esito dell'istruttoria non è stata provata la sussistenza del diritto dell'attrice a richiedere il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale, atteso che non è stata provata l'esistenza del nesso causale tra l'evento ed i danni fisici causati alla lavoratrice, a seguito dei quali l'attrice aveva assunto di aver dovuto rinunciare per parecchi mesi alla prestazione lavorativa della sua dipendente.
Il CTU nominato, infatti, non ha potuto accertare il detto presupposto mediante visita medico-legale della danneggiata, in quanto la predetta, pur essendo stata più volte invitata a sottoporsi alla visita, non era mai comparsa, rendendosi irreperibile, come, per altro, affermato in atti dalla stessa attrice.
Il perito, inoltre, ha affermato che neppure dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice è possibile determinare la sussistenza del detto nesso, attesa la contraddittorietà degli stessi quanto alla determinazione o meno della traumaticità del danno lamentato e l'incomprensibilità della criteriologia di definizione sia di malattia post-traumatica utilizzata dal certificatore che della continuità della malattia stessa.
Pertanto, se anche dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc.1 attrice) si può desumere cha la dipendente dell'attrice sia stata coinvolta nel sinistro stradale del 12.3.2016, non vi è alcuna prova che le conseguenze dannose derivanti dal detto sinistro abbiano determinato l'indisponibilità della lavoratrice a svolgere la sua prestazione per il periodo indicato dal datore di lavoro, determinando a sua volta il danno lamentato dall'attrice nel presente giudizio.
Si ribadisce, pertanto, che le domande attoree dovranno essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, considerando i valori medi di tariffa dello scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ridotti del 50% in considerazione della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta;
a carico della parte soccombente dovranno, altresì, essere poste le spese della CTU nella misura liquidata all'Ausiliario in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Pt_1
di , di , e di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_7
el contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
[...]
pagina 3 di 4 RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice e, per l'effetto,
CONDANNA
La parte attrice a rifondere alla le spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in € 4.380,00, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge, ponendo, altresì, a carico della detta attrice le spese della CTU nella misura liquidata al detto Ausiliario in corso di causa.
Varese, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1547/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maio Roberto dell'ufficio legale dell'Istituto Pt_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gussoni Controparte_1 P.IVA_2
Giacomo del Foro di Busto Arsizio
PARTE CONVENUTA
INVERNIZZI (C.F. ), CP_2 C.F._1
e contro
CF ) Controparte_3 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Varese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare solidalmente Il Sig. e a versare all' Controparte_4 Controparte_1 [...]
, la somma di € 45.218,97, oltre interessi legali dalla Controparte_5
mora al saldo, a titolo di rivalsa per il Sinistro stradale per cui è causa.
Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta CP_1
pagina 1 di 4 Respingere la domanda risarcitoria proposta dall' contro per ottenere la sua condanna Pt_1 CP_1
a rifonderle €. 45.218,87 perché' destituita di fondamento e condannare l' a rifondere a Pt_1
le spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio Pt_1 CP_4
e la chiedendo che, previo accertamento della
[...] Controparte_1
esclusiva responsabilità dei convenuti, nella causazione del sinistro stradale del giorno 12.3.2016 verificatosi in Varese, Via Magenta, venissero condannati in solido al pagamento a suo favore a titolo di rivalsa, nella sua qualità di datore di lavoro di danneggiata nel sinistro de quo, Controparte_6
della somma di Euro 45.218,97, oltre interessi legali, erogata alla danneggiata per retribuzioni e contribuzione previdenziale per prestazioni non fruite nel periodo di malattia conseguente ai danni derivanti dal sinistro, oltre al danno, equitativamente determinato, per il disagio organizzativo derivante dalla prolungata assenza della lavoratrice.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda risarcitoria dell'attore, in quanto promossa contro l'assicuratore e contro il conducente del mezzo, ma non contro la proprietaria del detto mezzo
[...]
litisconsorte necessaria ex art. 144, 3° comma c.d.a.; nel merito, Controparte_7
chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, non sussistendo, né la prova del nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato, né il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, non essendo stato provato il pagamento delle somme e che la ricorrente avesse dovuto ricorrere alla sostituzione della danneggiata per l'espletamento del suo lavoro.
Il Giudice concedeva termine alla ricorrente per integrare il contraddittorio con la proprietaria del mezzo e, preso atto della sua mancata costituzione in giudizio, la dichiarava contumace.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice disponeva la nomina di un
C.T.U. per accertare la sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati, nonché quale fosse la natura e l'entità delle lesioni subite dalla danneggiata/dipendente nel sinistro. Dopo il giuramento il perito richiedeva una serie di proroghe del termine per il deposito del suo elaborato, in quanto, da un lato, la perizianda, più volte invitata, non compariva per essere sottoposta a visita e, dall'altro lato, la ricorrente non provvedeva a consegnare parte della documentazione formalmente prodotta, ma non presente in atti.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc l'udienza del 14.3.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 4 - ° - ° -
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , in quanto Controparte_4
tale provvedimento non è stato assunto in corso di causa, pur sussistendo i presupposti di legge.
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande della parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
All'esito dell'istruttoria non è stata provata la sussistenza del diritto dell'attrice a richiedere il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale, atteso che non è stata provata l'esistenza del nesso causale tra l'evento ed i danni fisici causati alla lavoratrice, a seguito dei quali l'attrice aveva assunto di aver dovuto rinunciare per parecchi mesi alla prestazione lavorativa della sua dipendente.
Il CTU nominato, infatti, non ha potuto accertare il detto presupposto mediante visita medico-legale della danneggiata, in quanto la predetta, pur essendo stata più volte invitata a sottoporsi alla visita, non era mai comparsa, rendendosi irreperibile, come, per altro, affermato in atti dalla stessa attrice.
Il perito, inoltre, ha affermato che neppure dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice è possibile determinare la sussistenza del detto nesso, attesa la contraddittorietà degli stessi quanto alla determinazione o meno della traumaticità del danno lamentato e l'incomprensibilità della criteriologia di definizione sia di malattia post-traumatica utilizzata dal certificatore che della continuità della malattia stessa.
Pertanto, se anche dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc.1 attrice) si può desumere cha la dipendente dell'attrice sia stata coinvolta nel sinistro stradale del 12.3.2016, non vi è alcuna prova che le conseguenze dannose derivanti dal detto sinistro abbiano determinato l'indisponibilità della lavoratrice a svolgere la sua prestazione per il periodo indicato dal datore di lavoro, determinando a sua volta il danno lamentato dall'attrice nel presente giudizio.
Si ribadisce, pertanto, che le domande attoree dovranno essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, considerando i valori medi di tariffa dello scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ridotti del 50% in considerazione della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta;
a carico della parte soccombente dovranno, altresì, essere poste le spese della CTU nella misura liquidata all'Ausiliario in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Pt_1
di , di , e di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_7
el contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
[...]
pagina 3 di 4 RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice e, per l'effetto,
CONDANNA
La parte attrice a rifondere alla le spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in € 4.380,00, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge, ponendo, altresì, a carico della detta attrice le spese della CTU nella misura liquidata al detto Ausiliario in corso di causa.
Varese, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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