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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1054, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. G. Pat ino), Parte_1
e
(Avv. R . Longobardi ), Controparte_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUN ALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 19.02.2025, i ri correnti premesso:
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il fi glio (i l 11.04.2012), ri conosciut o da entram bi i genitori;
Persona_1
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento del fi glio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell o st es so).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno d ichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
17.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici del m inore (nato da una rel azione t ra i s uoi Persona_1
genitori non fondat a sul m at rimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare al la regol a pri vil egi at a dal l egislat ore.
Il m inore presso ent ram bi i geni tori con t empi pari tet ici, st ant e comunque Per_2 la possibilità di incontrare liberamente l'altro genitore in qualsiasi momento, nel rispett o degl i im pegni e dell e necessit à di ognuno.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti, che si impegnano a corris pondersi reciprocam ent e € 180,00 mensili (con adeguam ent o annual e IS TAT e i l 50% delle spese straordi nari e), è equo e cons ent e al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana, permanendo l'obbligo di m antenim ento d iretto del m inore nei periodi di perm anenza presso l 'uno o l 'altro genitore.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo d elle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 12.12.2024, deposi tat o tel em aticam ente il 19.02.2025, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a se zione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1054, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. G. Pat ino), Parte_1
e
(Avv. R . Longobardi ), Controparte_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUN ALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 19.02.2025, i ri correnti premesso:
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il fi glio (i l 11.04.2012), ri conosciut o da entram bi i genitori;
Persona_1
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento del fi glio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell o st es so).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno d ichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
17.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici del m inore (nato da una rel azione t ra i s uoi Persona_1
genitori non fondat a sul m at rimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare al la regol a pri vil egi at a dal l egislat ore.
Il m inore presso ent ram bi i geni tori con t empi pari tet ici, st ant e comunque Per_2 la possibilità di incontrare liberamente l'altro genitore in qualsiasi momento, nel rispett o degl i im pegni e dell e necessit à di ognuno.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti, che si impegnano a corris pondersi reciprocam ent e € 180,00 mensili (con adeguam ent o annual e IS TAT e i l 50% delle spese straordi nari e), è equo e cons ent e al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana, permanendo l'obbligo di m antenim ento d iretto del m inore nei periodi di perm anenza presso l 'uno o l 'altro genitore.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo d elle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 12.12.2024, deposi tat o tel em aticam ente il 19.02.2025, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a se zione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O