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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in camera di consiglio in persona di:
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano CONSIGLIERE
Avv. Donato Vigezzi GIUDICE AUSILIARIO - relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'appello iscritto al ruolo al n.33/2023 R.G.A.C., trattenuto in decisione all'udienza del 21/05/2024
e promosso da:
CF. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Rainusso 90, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giacchetti ed elettivamente domiciliata presso pagina 1 di 13 lo studio legale della medesima Modena, Viale Trento e Trieste 25, come da delega in calce all'atto di appello
-appellante-
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Serramazzoni (MO) via Estense 10101, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Menani,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Modena, viale Martiri della Libertà, 6, ha eletto domicilio, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e difesa depositata per il giudizio di appello
appellato-
In punto: appello avverso l'ordinanza emessa ex art.702-bis c.p.c. in data 29/11/2022 rep. n.3729/2022
dal Tribunale di Modena, non notificata, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
30.11.2022.
Conclusioni della parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare parzialmente il provvedimento impugnato siccome incongruo, per l'effetto
NEL MERITO
Previa conferma del diritto del geom. a vedersi corrispondere da parte del sig. Parte_1 CP_1
l'importo liquidato nel provvedimento impugnato a titolo di compenso professionale Accertare e
dichiarare che il sig. è tenuto a corrispondere al EO. , in relazione Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 13 all'attività svolta nell'incarico professionale di cui è causa, ad integrazione dell'importo già liquidato
dal Tribunale di Modena con l'ordinanza oggetto di impugnazione, a titolo di compenso di cui al c.d.
progetto esecutivo, l'ulteriore importo di € 12.917,84 oltre accessori di legge, con corresponsione di
interessi moratori (in subordine, al tasso legale ex art. 1284 c.c.) e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al saldo effettivo sulla sola somma capitale di € 12.917,84, ovvero la diversa somma che
dovesse emergere nel corso della espletanda istruttoria, anche per effetto di una CTU, ovvero che
dovesse risultare dovuta per equità; per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. CP_1
come sopra identificato, a corrispondere al EO. , come sopra identificato, in
[...] Parte_1
relazione all'attività svolta nell'incarico professionale di cui è causa, ad integrazione dell'importo già
liquidato dal Tribunale di Modena con l'ordinanza oggetto di impugnazione, a titolo di compenso di
cui al c.d. progetto esecutivo, l'ulteriore importo di € 12.917,84 oltre accessori di legge, con
corresponsione di interessi moratori (in subordine, al tasso legale ex art. 1284 c.c.) e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo sulla sola somma capitale di € 12.917,84 ovvero la
diversa somma che dovesse emergere nel corso della espletanda istruttoria, anche per effetto di una
CTU, ovvero che dovesse risultare dovuta per equità;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di causa, anche con riferimento alle spese e
competenze connesse all'espletamento di una CTU, oltre rimborso spese generali nella misura di
legge, CPA ed IVA se ed in quanto dovuta, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni della parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
pagina 3 di 13 respingere integralmente l'appello e tutte le domande, di merito e istruttorie, formulate dal signor
Per l'effetto, condannare il signor a restituire al signor quanto pagato in Parte_1 Pt_1 CP_1
virtù della sentenza di primo grado, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. (15%), come per legge, per entrambi i
gradi di giudizio oppure, in via subordinata, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb.
Forf. (15%), come per legge, di questo grado di giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere avv. Donato Vigezzi;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.02.2021, il geometra conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, per ottenere la condanna del Controparte_1 CP_1
all'erogazione del compenso dovuto per l'incarico professionale conferito dal pari ad CP_1
€.22.354,04 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo sulla somma di €.18.354,04, calcolata al netto dell'acconto di €.6.000,00 versato dal in data 22.7.2010 CP_1
Allegava il ricorrente che in data 01.12.2009 il gli aveva affidato un incarico professionale CP_1
avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, sismica e la gestione delle pratiche catastali finalizzato alla ristrutturazione di due complessi residenziali denominati “La TA” e “Vecchio Borgo”, posto in località Serramazzoni in Via Estense n. 10101.
pagina 4 di 13 Il ricorrente sosteneva di aver svolto l'attività professionale commissionata per alcuni anni, senza ricevere altri acconti dal rispetto a quello di €.6.000,00 ricevuto in data 22.07.2010. A causa del CP_1
protrarsi dell'inadempimento del il ricorrente riferiva che le parti decidevano, nel corso del CP_1
2015, di risolvere consensualmente il rapporto professionale. Il ricorrente chiedeva pertanto il pagamento dell'opera svolta sino alla risoluzione del rapporto, comprese le spese vive sostenute, e presentava in data 10.03.2015 al notula professionale quantificando i propri compensi, CP_1
comprensivi delle spese, per un importo complessivo di 24.354,04 oltre iva, predisposta secondo i tariffari professionali all'epoca in vigore.
Si costituiva in giudizio che contestava le allegazioni avverse, ritenendole infondate Controparte_1
in fatto e diritto e comunque non provate, con riguardo all'attività professionale asseritamente svolta.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, in via riconvenzionale, Pt_1
domandava la risoluzione del contratto per inadempimento del geometra a decorrere dal Pt_1
20.5.2019, data di cancellazione del ricorrente dall'albo dei EOetri.
La causa veniva istruita mediante CTU tecnica, in esito alla quale il perito nominato dal Tribunale
accertava che il geometra aveva svolto solo alcune delle attività professionali commissionate, in particolare, le seguenti:
-relazione paesaggistica per variante al piano di recupero;
-relazione per intervento in zona telata, mappale 32;
-progetto presentato per la costruzione di n. 4 appartamenti, mappali 56 – 57, per un fabbricato denominato “La TA”;
-progetto non presentato per la costruzione di n. 8 appartamenti, mappale 32, per un fabbricato denominato “Vecchio Borgo”.
pagina 5 di 13 Il CTU quantificava in €.5.335,33 il compenso residuo dovuto al geometra ricorrente per l'attività
svolta, a fronte di un importo complessivo accertato, comprensivo dell'acconto percepito di 6.000 euro,
pari ad €.11.335,33.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza emessa in data 29.11.2022 rep.3729/2022, recepiva le risultanze della CTU ed accoglieva parzialmente le domande proposte dal geometra condannando Pt_1 CP_1
a corrispondere al geometra ricorrente l'importo di €.5.335,33, oltre accessori di legge,
[...]
nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di compenso professionale per le prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico, ricevuto in data 1.12.2009. Il
Tribunale condannava il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite, nella misura del 70%, compensando il restante del 30%, spese che liquidava per l'intero in euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, iva e cpa come per legge, oltre spese di CTU.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello con unico motivo, contestando la Parte_1
motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il perito nominato dal Tribunale
aveva illegittimamente escluso dal compenso dovuto tutta l'attività (asseritamente) svolta dal geometra per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alle opere commissionate. Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e diritto. Chiedeva inoltre la restituzione di quanto versato in esecuzione dell'ordinanza appellata, nonché la revisione della statuizione in tema di spese legali e peritali operata dal Tribunale.
All'udienza del 21/05/2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett.h) DL.
n.18/2020, la Corte dava atto del deposito ad opera delle parti del giudizio delle note scritte con la pagina 6 di 13 precisazione delle rispettive conclusioni e tratteneva in decisione la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con unico motivo, il geometra censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale Pt_1
ha respinto le critiche formulate alla CTU nelle note difensive ed all'udienza di discussione della causa in primo grado, tenuta in data 29.11.2022. Critiche con le quali il geometra aveva censurato Pt_1
l'elaborato peritale nella parte in cui l'ausiliario del giudice di prime cure aveva escluso dalle prestazioni rese dal ricorrente la redazione del progetto esecutivo per entrambi i progetti immobiliari commissionati, pur sussistendone i presupposti. Tale censura viene riproposta nel giudizio di appello “e
costituisce, di fatto, l'unico motivo di gravame avverso la decisione di cui è causa” (pag.19 atto di appello).
Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento sull'integrale ed acritico recepimento delle risultanze dell'elaborato peritale, che evidenzia alcuni aspetti contraddittori non rilevati dal Tribunale.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha erroneamente ratificato l'operato del CTU al fine di quantificare il compenso dovuto per l'opera professionale svolta, in quanto “ha preso in considerazione solo il
progetto di massima ed il c.d. preventivo sommario, ed ha escluso completamente il c.d. progetto
esecutivo, e, così facendo, è incorso….in un macroscopico error in procedendo” (pag.20 atto di appello).
L'appellante evidenzia come l'opera professionale commissionata si riferisse alla stesura di due distinti progetti immobiliari, il primo, costituito da un fabbricato ad uso abitativo denominato “La TA”,
pagina 7 di 13 composto da 4 appartamenti;
il secondo, costituito da un fabbricato ad uso abitazione civile,
denominato “Vecchio Borgo”, entrambi ubicati presso il Comune di Serramazzoni, composto da otto appartamenti. Si duole del fatto che il giudice di prime cure, quanto al progetto “La TA” non abbia ritenuto predisposto anche il progetto esecutivo, nonostante lo stesso CTU, a pagina n.20 della perizia abbia riconosciuto che il progetto edilizio presentato fosse stato già approvato dall'Amministrazione
del Comune di Serramazzoni e non fosse stato eseguito unicamente a causa del fatto che il committente avesse (colpevolmente) fatto scadere il termine per dare esecuzione al progetto stesso (cfr. CP_1
pag.21 atto di appello). Secondo l'appellante, l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione non può che significare che il geometra aveva presentato un progetto di Pt_1
edilizia abitativa completo di tutte le specifiche tecniche necessarie all'esecuzione, quindi pronto per essere messo in esecuzione. Diversamente, l'Amministrazione non lo avrebbe approvato.
L'appellante richiama l'art.56 L.144/1949, applicabile ratione temporis, a mente del quale il progetto esecutivo deve contenere “disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione e, per la
costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul
terreno” (pag.22 atto di appello). Secondo il geometra la scelta di non includere nel conteggio Pt_1
del compenso dovuto anche il progetto esecutivo è irragionevole, dal momento che, in ossequio alla disposizione di legge applicabile anche secondo il CTU (ed il Tribunale), vale a dire l'art.56
L.144/1949, “nel progetto La TA gli elementi di cui sopra erano presenti, anche perché, se così non
fosse stato, il progetto non avrebbe ottenuto l'approvazione da parte della PA competente” (pag.23 atto di appello).
Per quanto concerne invece il progetto immobiliare denominato “Vecchio Borgo”, l'appellante nel richiamare quanto indicato dal CTU a pagina n.21 dell'elaborato peritale, circa la sostanziale somiglianza con l'attività svolta per il progetto immobiliare “La TA”, riconosce che, a differenza di quest'ultimo, il progetto in questione non è stato depositato in Comune. Aggiunge, a pagina 27 dell'atto pagina 8 di 13 di appello, che “gli elementi di cui al c.d. progetto esecutivo sono stati allegati al ricorso di primo
grado, e non utilmente contestati e/o smentiti né da parte avversaria né da parte del perito nominato”.
La tesi riproposta in appello non convince.
Ed in effetti, il CTU, facendo applicazione dell'art.56 L.144/1949, ha ben chiarito, per entrambi i progetti immobiliari esaminati (La TA e ), che “Non si è ritenuto adeguata Parte_2
l'applicazione del progetto esecutivo, poiché dall'analisi degli elaborati progettuali, non si è ritenuto
che possano essere progetti atti all'esecuzione del progetto. Sono infatti carenti dei calcoli, dei profili
quotati, delle indicazioni degli elementi costruttivi necessari alla messa in esecuzione del progetto”.
Si tratta di valutazioni tecniche trasfuse in un giudizio che contrasta apertamente con quanto allegato in appello dal geometra circa l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art.56 L.144/1949 per Pt_1
l'accertamento dell'esistenza e dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale non riconosciuta
(progetto esecutivo).
E' chiaro che il CTU non ha ravvisato nella documentazione acquisita ed esaminata in sede peritale l'esistenza dei presupposti tecnici che l'art.56 L.144/1949, richiamato anche dall'appellante quale norma applicabile, atti a considerare effettuata l'attività progettuale esecutiva che l'appellante lamenta non essere stata ingiustamente compensata.
In proposito, va rilevato come nessuna obiezione o censura all'operato del CTU sia stata formulata dal consulente tecnico di parte ricorrente in prime cure, che ne ha, evidentemente, condiviso il giudizio, poi contestato in appello dalla difesa del ricorrente. Facoltà che non risulta processualmente preclusa neppure in appello, in linea con le soluzioni sostanziali e processuali fissate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art.
pagina 9 di 13 procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei
suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle
parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel
subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la
mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte
di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e,
quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello» (Cass. Civ. SS.UU. n.5624/2022).
Invero, le contestazioni mosse in appello all'elaborato peritale riguardo all'esistenza o meno dei due progetti esecutivi relativi ai due distinti progetti immobiliari commissionati, non paiono convincere del tutto neppure lo stesso appellante. Questi, infatti, dopo aver accettato in sede peritale, nel giudizio di prime cure, le conclusioni rese sul punto dal CTU, ha poi richiesto in appello la rimessione della causa in istruttoria per un supplemento di CTU, per stabilire se entrambi i progetti edili comprendano o meno anche il progetto esecutivo (cfr. pag.32 atto di appello).
E ciò l'appellante ha fatto senza contrapporre all'esito della CTU neppure una perizia o nota tecnica di parte, ma limitandosi ad eccepire l'avvenuta approvazione comunale del progetto “La TA” ad asserita riprova dell'esistenza di un progetto esecutivo che, secondo l'appellante, in caso contrario non sarebbe stato approvato;
oppure, per il progetto Vecchio Borgo, la diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in atti rispetto a quella effettuata dal perito nominato dal Tribunale. Circostanze
che non paiono sufficienti a modificare il convincimento assunto dal Tribunale in prime cure.
Come è noto, i motivi di contestazione delle valutazioni espresse dal CTU devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dal momento che la pagina 10 di 13 parte ed il suo eventuale consulente sono chiamati ad evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente, allegando e specificando gli elementi e le controdeduzioni per cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione da parte del CTU.
Nel caso in esame, l'appellante si limita a contestare genericamente le valutazioni espresse dal CTU,
senza entrare nel merito delle considerazioni tecniche espresse dal perito del Tribunale, che ha ravvisato l'assenza degli elementi atti ad individuare nell'attività svolta dal geometra anche Pt_1
l'esistenza di progetti esecutivi.
Ed infatti, l'appellante non è entrato nel merito del giudizio espresso dal CTU, sulla base dell'applicazione della disposizione di riferimento (art.56 L.144/1949), a mente del quale i progetti rinvenuti nella documentazione “Sono infatti carenti dei calcoli, dei profili quotati, delle indicazioni
degli elementi costruttivi necessari alla messa in esecuzione del progetto”. Egli si è limitato genericamente a rilevare che se il progetto immobiliare “La TA” è stato approvato dal CP_2
come è avvenuto nel caso di specie, allora conteneva senz'altro un progetto esecutivo. O ancora a definire cosa debba intendersi per progetto esecutivo e cosa lo stesso debba contenere (pagg.24-25 atto di appello), senza dimostrare se quelli esaminati dal CTU, contrariamente alle specifiche osservazioni e valutazioni del perito del Tribunale, presentassero in modo specifico tali elementi, o dove tali elementi potessero essere rinvenuti nell'ambito della documentazione versata ed acquisita in atti da parte del
CTU anche in seguito a specifico accesso presso gli uffici comunali.
Sul punto, va altresì rilevata l'asserita insufficienza della documentazione prodotta, che l'appellante segnala, sia pure ipoteticamente, laddove, nell'istanza istruttoria, sostiene che la natura esecutiva dei due progetti “potrebbe emergere da un ulteriore accesso del nominando CTU presso la PA
competente” (pag.32 atto di appello). Si osserva in proposito che il CTU a pagina n.18 della perizia,
evidenzia di aver “analizzato il materiale contenuto negli atti di causa” e di aver “svolto un accesso
pagina 11 di 13 agli atti presso il Comune di Serramazzoni” “al fine di rispondere esaustivamente a questa parte di
quesito”, avente ad oggetto l'accertamento dell'opera resa dal ricorrente in prime cure sino alla risoluzione del contratto.
Invero, la richiesta dell'appellante di un nuovo accesso presso gli uffici comunali per accertare l'esistenza della natura e del contenuto (anche) di progetto esecutivo dell'attività svolta dal geometra da un lato prova l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, che non risulta osservato dal Pt_1
ricorrente in prime cure ai fini dell'accertamento del fondamento della pretesa creditoria agìta in giudizio, per la parte non riconosciuta nella sentenza impugnata;
dall'altro evidenzia l'insufficienza della tesi sostenuta nell'unico motivo di appello a provare quanto dedotto in atti, fermo restando la genericità della richiesta istruttoria di un nuovo accesso presso gli uffici comunali, che si coglie nell'assenza di elementi specifici dai quali possa essere rinvenuta la natura esecutiva dei progetti de
quibus in esito al nuovo accesso richiesto.
L'unico motivo di impugnazione va pertanto respinto in quanto infondato.
Quanto infine alla domanda proposta da parte appellata solo in sede di precisazione delle conclusioni,
volta ad ottenere la ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, tale domanda, oltreché tardiva, risulta inammissibile e del tutto infondata, attesa l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata e la mancata presentazione dell'appello incidentale entro il termine di cui all'art.343 c.p.c.., vale a dire 20 giorni prima della data fissata per la prima udienza nell'atto di citazione (14.4.2023), poi differita d'ufficio al 18.4.2023
quest'ultimo che comporta l'inammissibilità ed il conseguente rigetto della domanda proposta Pt_3
dall'appellato per ottenere la revisione della statuizione di prime cure relativa alla regolazione delle spese legali e peritali.
pagina 12 di 13 Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente di parte appellante, e vanno liquidate in favore della parte appellata secondo i valori minimi di cui al DM.55/2014, tenuto conto dell'inammissibilità
delle domande proposte da quest'ultima, oltre contributo spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal geometra nei confronti di , per la riforma dell'ordinanza emessa ex art.702-bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. in data 29/11/2022 rep. n.3729/2022 dal Tribunale di Modena:
1. Rigetta l'appello
2. Condanna il geometra a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida in €.2.906,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello
di Bologna del 3 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Donato Vigezzi. Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in camera di consiglio in persona di:
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano CONSIGLIERE
Avv. Donato Vigezzi GIUDICE AUSILIARIO - relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'appello iscritto al ruolo al n.33/2023 R.G.A.C., trattenuto in decisione all'udienza del 21/05/2024
e promosso da:
CF. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Rainusso 90, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giacchetti ed elettivamente domiciliata presso pagina 1 di 13 lo studio legale della medesima Modena, Viale Trento e Trieste 25, come da delega in calce all'atto di appello
-appellante-
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Serramazzoni (MO) via Estense 10101, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Menani,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Modena, viale Martiri della Libertà, 6, ha eletto domicilio, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e difesa depositata per il giudizio di appello
appellato-
In punto: appello avverso l'ordinanza emessa ex art.702-bis c.p.c. in data 29/11/2022 rep. n.3729/2022
dal Tribunale di Modena, non notificata, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
30.11.2022.
Conclusioni della parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare parzialmente il provvedimento impugnato siccome incongruo, per l'effetto
NEL MERITO
Previa conferma del diritto del geom. a vedersi corrispondere da parte del sig. Parte_1 CP_1
l'importo liquidato nel provvedimento impugnato a titolo di compenso professionale Accertare e
dichiarare che il sig. è tenuto a corrispondere al EO. , in relazione Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 13 all'attività svolta nell'incarico professionale di cui è causa, ad integrazione dell'importo già liquidato
dal Tribunale di Modena con l'ordinanza oggetto di impugnazione, a titolo di compenso di cui al c.d.
progetto esecutivo, l'ulteriore importo di € 12.917,84 oltre accessori di legge, con corresponsione di
interessi moratori (in subordine, al tasso legale ex art. 1284 c.c.) e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al saldo effettivo sulla sola somma capitale di € 12.917,84, ovvero la diversa somma che
dovesse emergere nel corso della espletanda istruttoria, anche per effetto di una CTU, ovvero che
dovesse risultare dovuta per equità; per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. CP_1
come sopra identificato, a corrispondere al EO. , come sopra identificato, in
[...] Parte_1
relazione all'attività svolta nell'incarico professionale di cui è causa, ad integrazione dell'importo già
liquidato dal Tribunale di Modena con l'ordinanza oggetto di impugnazione, a titolo di compenso di
cui al c.d. progetto esecutivo, l'ulteriore importo di € 12.917,84 oltre accessori di legge, con
corresponsione di interessi moratori (in subordine, al tasso legale ex art. 1284 c.c.) e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo sulla sola somma capitale di € 12.917,84 ovvero la
diversa somma che dovesse emergere nel corso della espletanda istruttoria, anche per effetto di una
CTU, ovvero che dovesse risultare dovuta per equità;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di causa, anche con riferimento alle spese e
competenze connesse all'espletamento di una CTU, oltre rimborso spese generali nella misura di
legge, CPA ed IVA se ed in quanto dovuta, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni della parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
pagina 3 di 13 respingere integralmente l'appello e tutte le domande, di merito e istruttorie, formulate dal signor
Per l'effetto, condannare il signor a restituire al signor quanto pagato in Parte_1 Pt_1 CP_1
virtù della sentenza di primo grado, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. (15%), come per legge, per entrambi i
gradi di giudizio oppure, in via subordinata, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb.
Forf. (15%), come per legge, di questo grado di giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere avv. Donato Vigezzi;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.02.2021, il geometra conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, per ottenere la condanna del Controparte_1 CP_1
all'erogazione del compenso dovuto per l'incarico professionale conferito dal pari ad CP_1
€.22.354,04 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo sulla somma di €.18.354,04, calcolata al netto dell'acconto di €.6.000,00 versato dal in data 22.7.2010 CP_1
Allegava il ricorrente che in data 01.12.2009 il gli aveva affidato un incarico professionale CP_1
avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, sismica e la gestione delle pratiche catastali finalizzato alla ristrutturazione di due complessi residenziali denominati “La TA” e “Vecchio Borgo”, posto in località Serramazzoni in Via Estense n. 10101.
pagina 4 di 13 Il ricorrente sosteneva di aver svolto l'attività professionale commissionata per alcuni anni, senza ricevere altri acconti dal rispetto a quello di €.6.000,00 ricevuto in data 22.07.2010. A causa del CP_1
protrarsi dell'inadempimento del il ricorrente riferiva che le parti decidevano, nel corso del CP_1
2015, di risolvere consensualmente il rapporto professionale. Il ricorrente chiedeva pertanto il pagamento dell'opera svolta sino alla risoluzione del rapporto, comprese le spese vive sostenute, e presentava in data 10.03.2015 al notula professionale quantificando i propri compensi, CP_1
comprensivi delle spese, per un importo complessivo di 24.354,04 oltre iva, predisposta secondo i tariffari professionali all'epoca in vigore.
Si costituiva in giudizio che contestava le allegazioni avverse, ritenendole infondate Controparte_1
in fatto e diritto e comunque non provate, con riguardo all'attività professionale asseritamente svolta.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, in via riconvenzionale, Pt_1
domandava la risoluzione del contratto per inadempimento del geometra a decorrere dal Pt_1
20.5.2019, data di cancellazione del ricorrente dall'albo dei EOetri.
La causa veniva istruita mediante CTU tecnica, in esito alla quale il perito nominato dal Tribunale
accertava che il geometra aveva svolto solo alcune delle attività professionali commissionate, in particolare, le seguenti:
-relazione paesaggistica per variante al piano di recupero;
-relazione per intervento in zona telata, mappale 32;
-progetto presentato per la costruzione di n. 4 appartamenti, mappali 56 – 57, per un fabbricato denominato “La TA”;
-progetto non presentato per la costruzione di n. 8 appartamenti, mappale 32, per un fabbricato denominato “Vecchio Borgo”.
pagina 5 di 13 Il CTU quantificava in €.5.335,33 il compenso residuo dovuto al geometra ricorrente per l'attività
svolta, a fronte di un importo complessivo accertato, comprensivo dell'acconto percepito di 6.000 euro,
pari ad €.11.335,33.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza emessa in data 29.11.2022 rep.3729/2022, recepiva le risultanze della CTU ed accoglieva parzialmente le domande proposte dal geometra condannando Pt_1 CP_1
a corrispondere al geometra ricorrente l'importo di €.5.335,33, oltre accessori di legge,
[...]
nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di compenso professionale per le prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico, ricevuto in data 1.12.2009. Il
Tribunale condannava il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite, nella misura del 70%, compensando il restante del 30%, spese che liquidava per l'intero in euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, iva e cpa come per legge, oltre spese di CTU.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello con unico motivo, contestando la Parte_1
motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il perito nominato dal Tribunale
aveva illegittimamente escluso dal compenso dovuto tutta l'attività (asseritamente) svolta dal geometra per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alle opere commissionate. Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e diritto. Chiedeva inoltre la restituzione di quanto versato in esecuzione dell'ordinanza appellata, nonché la revisione della statuizione in tema di spese legali e peritali operata dal Tribunale.
All'udienza del 21/05/2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett.h) DL.
n.18/2020, la Corte dava atto del deposito ad opera delle parti del giudizio delle note scritte con la pagina 6 di 13 precisazione delle rispettive conclusioni e tratteneva in decisione la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con unico motivo, il geometra censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale Pt_1
ha respinto le critiche formulate alla CTU nelle note difensive ed all'udienza di discussione della causa in primo grado, tenuta in data 29.11.2022. Critiche con le quali il geometra aveva censurato Pt_1
l'elaborato peritale nella parte in cui l'ausiliario del giudice di prime cure aveva escluso dalle prestazioni rese dal ricorrente la redazione del progetto esecutivo per entrambi i progetti immobiliari commissionati, pur sussistendone i presupposti. Tale censura viene riproposta nel giudizio di appello “e
costituisce, di fatto, l'unico motivo di gravame avverso la decisione di cui è causa” (pag.19 atto di appello).
Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento sull'integrale ed acritico recepimento delle risultanze dell'elaborato peritale, che evidenzia alcuni aspetti contraddittori non rilevati dal Tribunale.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha erroneamente ratificato l'operato del CTU al fine di quantificare il compenso dovuto per l'opera professionale svolta, in quanto “ha preso in considerazione solo il
progetto di massima ed il c.d. preventivo sommario, ed ha escluso completamente il c.d. progetto
esecutivo, e, così facendo, è incorso….in un macroscopico error in procedendo” (pag.20 atto di appello).
L'appellante evidenzia come l'opera professionale commissionata si riferisse alla stesura di due distinti progetti immobiliari, il primo, costituito da un fabbricato ad uso abitativo denominato “La TA”,
pagina 7 di 13 composto da 4 appartamenti;
il secondo, costituito da un fabbricato ad uso abitazione civile,
denominato “Vecchio Borgo”, entrambi ubicati presso il Comune di Serramazzoni, composto da otto appartamenti. Si duole del fatto che il giudice di prime cure, quanto al progetto “La TA” non abbia ritenuto predisposto anche il progetto esecutivo, nonostante lo stesso CTU, a pagina n.20 della perizia abbia riconosciuto che il progetto edilizio presentato fosse stato già approvato dall'Amministrazione
del Comune di Serramazzoni e non fosse stato eseguito unicamente a causa del fatto che il committente avesse (colpevolmente) fatto scadere il termine per dare esecuzione al progetto stesso (cfr. CP_1
pag.21 atto di appello). Secondo l'appellante, l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione non può che significare che il geometra aveva presentato un progetto di Pt_1
edilizia abitativa completo di tutte le specifiche tecniche necessarie all'esecuzione, quindi pronto per essere messo in esecuzione. Diversamente, l'Amministrazione non lo avrebbe approvato.
L'appellante richiama l'art.56 L.144/1949, applicabile ratione temporis, a mente del quale il progetto esecutivo deve contenere “disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione e, per la
costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul
terreno” (pag.22 atto di appello). Secondo il geometra la scelta di non includere nel conteggio Pt_1
del compenso dovuto anche il progetto esecutivo è irragionevole, dal momento che, in ossequio alla disposizione di legge applicabile anche secondo il CTU (ed il Tribunale), vale a dire l'art.56
L.144/1949, “nel progetto La TA gli elementi di cui sopra erano presenti, anche perché, se così non
fosse stato, il progetto non avrebbe ottenuto l'approvazione da parte della PA competente” (pag.23 atto di appello).
Per quanto concerne invece il progetto immobiliare denominato “Vecchio Borgo”, l'appellante nel richiamare quanto indicato dal CTU a pagina n.21 dell'elaborato peritale, circa la sostanziale somiglianza con l'attività svolta per il progetto immobiliare “La TA”, riconosce che, a differenza di quest'ultimo, il progetto in questione non è stato depositato in Comune. Aggiunge, a pagina 27 dell'atto pagina 8 di 13 di appello, che “gli elementi di cui al c.d. progetto esecutivo sono stati allegati al ricorso di primo
grado, e non utilmente contestati e/o smentiti né da parte avversaria né da parte del perito nominato”.
La tesi riproposta in appello non convince.
Ed in effetti, il CTU, facendo applicazione dell'art.56 L.144/1949, ha ben chiarito, per entrambi i progetti immobiliari esaminati (La TA e ), che “Non si è ritenuto adeguata Parte_2
l'applicazione del progetto esecutivo, poiché dall'analisi degli elaborati progettuali, non si è ritenuto
che possano essere progetti atti all'esecuzione del progetto. Sono infatti carenti dei calcoli, dei profili
quotati, delle indicazioni degli elementi costruttivi necessari alla messa in esecuzione del progetto”.
Si tratta di valutazioni tecniche trasfuse in un giudizio che contrasta apertamente con quanto allegato in appello dal geometra circa l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art.56 L.144/1949 per Pt_1
l'accertamento dell'esistenza e dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale non riconosciuta
(progetto esecutivo).
E' chiaro che il CTU non ha ravvisato nella documentazione acquisita ed esaminata in sede peritale l'esistenza dei presupposti tecnici che l'art.56 L.144/1949, richiamato anche dall'appellante quale norma applicabile, atti a considerare effettuata l'attività progettuale esecutiva che l'appellante lamenta non essere stata ingiustamente compensata.
In proposito, va rilevato come nessuna obiezione o censura all'operato del CTU sia stata formulata dal consulente tecnico di parte ricorrente in prime cure, che ne ha, evidentemente, condiviso il giudizio, poi contestato in appello dalla difesa del ricorrente. Facoltà che non risulta processualmente preclusa neppure in appello, in linea con le soluzioni sostanziali e processuali fissate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art.
pagina 9 di 13 procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei
suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle
parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel
subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la
mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte
di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e,
quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello» (Cass. Civ. SS.UU. n.5624/2022).
Invero, le contestazioni mosse in appello all'elaborato peritale riguardo all'esistenza o meno dei due progetti esecutivi relativi ai due distinti progetti immobiliari commissionati, non paiono convincere del tutto neppure lo stesso appellante. Questi, infatti, dopo aver accettato in sede peritale, nel giudizio di prime cure, le conclusioni rese sul punto dal CTU, ha poi richiesto in appello la rimessione della causa in istruttoria per un supplemento di CTU, per stabilire se entrambi i progetti edili comprendano o meno anche il progetto esecutivo (cfr. pag.32 atto di appello).
E ciò l'appellante ha fatto senza contrapporre all'esito della CTU neppure una perizia o nota tecnica di parte, ma limitandosi ad eccepire l'avvenuta approvazione comunale del progetto “La TA” ad asserita riprova dell'esistenza di un progetto esecutivo che, secondo l'appellante, in caso contrario non sarebbe stato approvato;
oppure, per il progetto Vecchio Borgo, la diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in atti rispetto a quella effettuata dal perito nominato dal Tribunale. Circostanze
che non paiono sufficienti a modificare il convincimento assunto dal Tribunale in prime cure.
Come è noto, i motivi di contestazione delle valutazioni espresse dal CTU devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dal momento che la pagina 10 di 13 parte ed il suo eventuale consulente sono chiamati ad evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente, allegando e specificando gli elementi e le controdeduzioni per cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione da parte del CTU.
Nel caso in esame, l'appellante si limita a contestare genericamente le valutazioni espresse dal CTU,
senza entrare nel merito delle considerazioni tecniche espresse dal perito del Tribunale, che ha ravvisato l'assenza degli elementi atti ad individuare nell'attività svolta dal geometra anche Pt_1
l'esistenza di progetti esecutivi.
Ed infatti, l'appellante non è entrato nel merito del giudizio espresso dal CTU, sulla base dell'applicazione della disposizione di riferimento (art.56 L.144/1949), a mente del quale i progetti rinvenuti nella documentazione “Sono infatti carenti dei calcoli, dei profili quotati, delle indicazioni
degli elementi costruttivi necessari alla messa in esecuzione del progetto”. Egli si è limitato genericamente a rilevare che se il progetto immobiliare “La TA” è stato approvato dal CP_2
come è avvenuto nel caso di specie, allora conteneva senz'altro un progetto esecutivo. O ancora a definire cosa debba intendersi per progetto esecutivo e cosa lo stesso debba contenere (pagg.24-25 atto di appello), senza dimostrare se quelli esaminati dal CTU, contrariamente alle specifiche osservazioni e valutazioni del perito del Tribunale, presentassero in modo specifico tali elementi, o dove tali elementi potessero essere rinvenuti nell'ambito della documentazione versata ed acquisita in atti da parte del
CTU anche in seguito a specifico accesso presso gli uffici comunali.
Sul punto, va altresì rilevata l'asserita insufficienza della documentazione prodotta, che l'appellante segnala, sia pure ipoteticamente, laddove, nell'istanza istruttoria, sostiene che la natura esecutiva dei due progetti “potrebbe emergere da un ulteriore accesso del nominando CTU presso la PA
competente” (pag.32 atto di appello). Si osserva in proposito che il CTU a pagina n.18 della perizia,
evidenzia di aver “analizzato il materiale contenuto negli atti di causa” e di aver “svolto un accesso
pagina 11 di 13 agli atti presso il Comune di Serramazzoni” “al fine di rispondere esaustivamente a questa parte di
quesito”, avente ad oggetto l'accertamento dell'opera resa dal ricorrente in prime cure sino alla risoluzione del contratto.
Invero, la richiesta dell'appellante di un nuovo accesso presso gli uffici comunali per accertare l'esistenza della natura e del contenuto (anche) di progetto esecutivo dell'attività svolta dal geometra da un lato prova l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, che non risulta osservato dal Pt_1
ricorrente in prime cure ai fini dell'accertamento del fondamento della pretesa creditoria agìta in giudizio, per la parte non riconosciuta nella sentenza impugnata;
dall'altro evidenzia l'insufficienza della tesi sostenuta nell'unico motivo di appello a provare quanto dedotto in atti, fermo restando la genericità della richiesta istruttoria di un nuovo accesso presso gli uffici comunali, che si coglie nell'assenza di elementi specifici dai quali possa essere rinvenuta la natura esecutiva dei progetti de
quibus in esito al nuovo accesso richiesto.
L'unico motivo di impugnazione va pertanto respinto in quanto infondato.
Quanto infine alla domanda proposta da parte appellata solo in sede di precisazione delle conclusioni,
volta ad ottenere la ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, tale domanda, oltreché tardiva, risulta inammissibile e del tutto infondata, attesa l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata e la mancata presentazione dell'appello incidentale entro il termine di cui all'art.343 c.p.c.., vale a dire 20 giorni prima della data fissata per la prima udienza nell'atto di citazione (14.4.2023), poi differita d'ufficio al 18.4.2023
quest'ultimo che comporta l'inammissibilità ed il conseguente rigetto della domanda proposta Pt_3
dall'appellato per ottenere la revisione della statuizione di prime cure relativa alla regolazione delle spese legali e peritali.
pagina 12 di 13 Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente di parte appellante, e vanno liquidate in favore della parte appellata secondo i valori minimi di cui al DM.55/2014, tenuto conto dell'inammissibilità
delle domande proposte da quest'ultima, oltre contributo spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal geometra nei confronti di , per la riforma dell'ordinanza emessa ex art.702-bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. in data 29/11/2022 rep. n.3729/2022 dal Tribunale di Modena:
1. Rigetta l'appello
2. Condanna il geometra a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida in €.2.906,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello
di Bologna del 3 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Donato Vigezzi. Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei