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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1358 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 23/05/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Massimiliano Lo Presti, in sostituzione dell'avv.
Impeduglia Vanessa e per di Siracusa l'avv. Tommaso Serra, in sostituzione l'avv. CP_1
Marcedone Ivano che richiama i precedenti della sezione su fattispecie analoghe a quella in esame.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:15 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 23/05/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1358/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Impeduglia Vanessa, per procura in calce al ricorso introduttivo,,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito. Reddito di Emergenza
Si dà atto che con provvedimento del 09.05.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.05.2023 il signor ha dedotto che con Parte_1 nota raccomandata ricevuta il 18.04.2023 l' lo ha informato di avere erroneamente CP_1
corrisposto a titolo di reddito di emergenza (prestazione n. 1641365) le ulteriori quote marzo, aprile e maggio 2021 per emergenza covid 19 – art 12 comma 1 del decreto lege 22 marzo 2021 n. 41 per la 3 complessiva somma di euro 2240,00 , non spettante per
2 mancanza dei requisiti di legge, e ne ha richiesto la restituzione. Ciò dedotto il ricorrente ha chiesto al tribunale di “accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi debito nei CP_ confronti dell' e per l'effetto annullare i provvedimenti di indebito comunicati al ricorrente in data 18.04.2023”. A sostegno del ricorso ha eccepito: 1. “illegittimità delle richieste dell' di restituzione dell'indebito per violazione del principio CP_1 dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” evidenziando che l'indebito sarebbe stato determinato da un errore dell' che non viene specificato nella nota impugnata e che la richiesta è pervenuta CP_2
soltanto nell'aprile 2023 per somme erogate nel 2021, senza che previamente l'Ente abbia disposto la sospensione della prestazione. Ha eccepito altresì: 2. “illegittimità del provvedimento di indebito per incompletezza e genericità della pretesa creditoria”, e la violazione delle norme sul giusto procedimento sostenendo che nel provvedimento l' CP_1
avrebbe dovuto indicare le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.
CP_ Costituitosi ritualmente l' ha dedotto che la prestazione revocata è relativa alla REM 4 prevista dal DL 41 del 22/03/2021; che come previsto da tale norma nonché da quella istitutiva della misura (DL 34/2020 art 82) il rem è riconosciuto solo se l'importo spettante
è inferiore al reddito familiare del periodo di riferimento e cioè in questo caso febbraio
2021 e che il ricorrente ha inoltrato domanda ad aprile 2021 e quindi non poteva non sapere che quanto aveva percepito come reddito da lavoro a febbraio 2021 era superiore
Cont CP_ all'importo percepito da e che l' ha preso contezza solo successivamente all'esito della trasmissione dei AG da parte del datore di lavoro. Allegava documentazione a corredo delle affermazioni. Con riferimento alle eccezioni del ricorrente ha sostenuto la ripetibilità di quanto indebitamente erogato, la inapplicabilità dei principi di buona fede e di affidamento incolpevole al caso in esame e la irrilevanza della giurisprudenza citata dal ricorrente perché riguardante la diversa fattispecie di invalidità civile.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 82 del DL n. 34/2020 statuisce che << 1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito 4
3 straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il
Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile
2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.>>
Il successivo comma 5 dell'art. 82 citato aggiunge: <<
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.>>
4 Dall'istruttoria è emerso che l' ha revocato al ricorrente la prima prestazione revocata CP_1
è relativa alla misura REM 4 prevista dal DL 41 del 22 marzo 2021 (art. 12), la quale prevedeva che la prestazione venisse riconosciuta solo se il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, fosse inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio incrementata (cfr. art. 12, lettera a: un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Come previsto da tale norma, nonché da quella istitutiva della misura (DL 34/2020 art 82) e come specificato nel messaggio Hermes 24/06/2021 n. 2406, il reddito d'emergenza è riconosciuto solo se l'importo spettante è inferiore al reddito familiare del periodo di riferimento e cioè nella prima misura (REM 4) febbraio e nella seconda (REM 5) aprile
2021.
Si deve rilevare che per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in caso di contestazione dell'indebito assistenziale incombe sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr. Cass. Sent. N.
15550/2019; Cass. Sent. N. 2739/2016; Cass. Sent. N. 18046/2010) e, quindi, nel caso in esame incombeva su provare di essere stato in possesso dei requisiti per Parte_1
percepire la prestazione di REM. Tuttavia, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere CP_ probatorio. L' ha prodotto documentazione attestante i redditi da lavoro percepiti dal ricorrente e dichiarati dal datore di lavoro del ricorrente con i AG (denunce mensili trimestrali agricole) trasmessi. In tal modo ha provato che il ricorrente nel periodo in CP_1
contestazione ha percepito reddito superiore a quello percepito e percepibile a titolo di reddito di emergenza e pertanto non possedeva i requisiti di legge. A fronte delle affermazioni dell' e della documentazione allegata da attestante redditi che CP_1 CP_1
superano il limite di legge il ricorrente nulla ha contestato. Pertanto, deve ritenersi pacifico oltre che provato documentalmente che il ricorrente non aveva diritto a percepire il reddito di emergenza avendo un reddito superiore al limite previsto dalla normativa di settore.
Sussistendo l'indebito occorre accertare la fondatezza delle eccezioni del ricorrente di irripetibilità in base ai principi di affidamento e di irripetibilità per illegittimità della nota di comunicazione di indebito per carenza di motivazione e genericità. Entrambe le eccezioni
Cont sono infondate. Dall'istruttoria è risultato provato che la prestazione di è stata corrisposta al ricorrente a seguito delle sue domande e sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese che però sono risultate in conflitto con il dato reale. Infatti, se egli avesse dichiarato di avere percepito le somme dichiarate dal suo datore di lavoro le sue domande
5 non sarebbero state accolte. Pertanto, sorvolando sull'applicabilità alla fattispecie in esame del principio irripetibilità per affidamento e buona fede del percipiente, deve evidenziarsi che il ricorrente era consapevole di avere percepito reddito di emergenza non spettante per mancanza del requisito reddituale e in particolare avendo egli percepito retribuzione superiore al limite fissato. Di tale mancanza di requisito l' ha potuto avere CP_1
consapevolezza soltanto dopo la trasmissione dei AG (denunce mensili trimestrali agricole) da parte del datore di lavoro ed ha tempestivamente provveduto a notificare la richiesta di restituzione. Pertanto, la prima eccezione del ricorrente è infondata non sussistendo nel caso in esame né affidamento incolpevole né buona fede. Anche la seconda eccezione proposta dal ricorrente è infondata. Infatti, la nota con cui l' ha informato CP_1 dell'accertamento dell'indebito ha consentito al ricorrente di proporre ricorso e, a fronte della precisazione con la memoria difensiva dell' dei dati reddituali emersi, il CP_1
ricorrente non ha dedotto o eccepito nulla di più di quanto già dedotto ed eccepito in ricorso.
Alla luce delle considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza esse sono tuttavia irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c. stante la dichiarazione di cui all'art. 42 comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 , convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 resa dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 23/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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