Art. 42.
Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.
Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.