Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 21/06/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2025
N. 02383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Roccioletti, Mariarosa Carisano e Valentina Borgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA-CANNETO PAVESE-CASTANA-MONTESCANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento sanzionatorio di ripristino n. -OMISSIS-/2021 del 23 giugno 2021 a firma del Responsabile del Servizio Territorio, notificato in data 28 giugno 2021, con il quale l’Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina-Canneto Pavese-Castana-Montescano ha ordinato a -OMISSIS- e in solido all’Azienda agricola “-OMISSIS-” il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, l’Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina-Canneto Pavese-Castana-Montescano ha ordinato al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, il ripristino di un’area boscata – sita nel territorio del Comune di -OMISSIS-, censita al Fg. n. -OMISSIS-, mappali -OMISSIS- e avente superficie pari a mq 8.210 – che si ritiene essere stata trasformata in vigneto in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
L’Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina-Canneto Pavese-Castana-Montescano e il Comune di -OMISSIS-, sebbene evocati in giudizio, non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 29 maggio 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura contenuta nel primo motivo, prospettante il vizio più radicale ed avente perciò carattere assorbente, con la quale il ricorrente sostiene che l’area oggetto del provvedimento impugnato non potrebbe essere qualificata come area boschiva e che, per questa ragione, per procedere alla sua trasformazione non sarebbe necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
In proposito si osserva quanto segue.
L’art. 146, secondo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico non possono introdurvi modificazione se non a seguito dell’ottenimento di apposita autorizzazione. L’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, primo e secondo comma, stabilisce a sua volta che, in caso di interventi realizzati senza autorizzazione, colui che risulta esserne l’autore è obbligato alla rimessione in pristino da eseguire a sue spese entro il termine fissato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il precedente art. 142 individua le aree che sono ritenute per legge di interesse paesaggistico e che, quindi, sono comunque tutelate anche in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo che le dichiari tali. La lett. g) di tale articolo contempla le aree boscate.
La definizione di area boscata è contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. -OMISSIS-4 del 2018 e nell’art. 42, comma 1, lett. a) della legge regionale n. -OMISSIS- del 2008. In base a quest’ultima disposizione, sono considerati bosco le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: a) presenza di vegetazione arborea o arbustiva; b) copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento; c) superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri.
Ciò chiarito, va ora osservato che il ricorrente, in data 25 gennaio 2023, ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale di Pavia n. -OMISSIS- del 17 giugno 2022, passata in giudicato in data 28 luglio 2022, che lo ha assolto dal reato di cui all’art. 181, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, contestatogli proprio per aver trasformato in vigneto l’area di cui si discute. L’assoluzione è stata disposta in quanto <<non vi è prova certa […] che esistesse un bosco nella zona in questione e, di conseguenza, della trasformazione dell’area da bosco in vigneto>>.
Ora, è pur vero che la giurisprudenza, applicando l’art. 654 cod. proc. pen., ritiene che, nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo, la regola tendenziale sia quella dell'autonomia e della separazione, e che la sentenza di assoluzione ha effetto che trascende il giudizio penale solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2023, n. 17708; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 22 ottobre 2024, n. 2898). Va però osservato che, in base all’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’illecito amministrativo grava pur sempre sull’amministrazione, e che, nell’atto impugnato, non si sono messi in evidenza elementi diversi da quelli emersi in sede penale che possano portare a ritenere che l’aera oggetto del presente giudizio possedesse effettivamente i requisiti indicati dalla legge per poter essere considerata area boschiva.
La mancata dimostrazione dell’esistenza del bosco fa venir meno il presupposto necessario per poter considerare di interesse paesaggistico l’area di cui si discute, e fa conseguentemente venir meno il presupposto dell’ordine di ripristino qui impugnato, impartito, come detto, per la ritenuta trasformazione di un’area tutelata paesaggisticamente in assenza della necessaria autorizzazione.
Da ultimo, vale la pena rilevare che anche la Regione OM ha dato decisivo rilievo alle conclusioni cui è giunto il giudice penale; quest’ultima infatti, con provvedimento dell’8 aprile 2024 (depositato in giudizio dal ricorrente in data 22 maggio 2024), dopo aver preso atto della sentenza del Tribunale di Pavia n. -OMISSIS- del 17 giugno 2022 , ha deciso di revocare la sanzione amministrativa pecuniaria in precedenza irrogata allo stesso ricorrente ai sensi dell’art. 61, comma 2, della legge regionale n. -OMISSIS- del 2008 per sanzionare i medesimi fatti posti a fondamento dell’ordine di ripristino qui gravato.
Per tutte queste ragioni deve essere ribadita la fondatezza della censura in esame.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.