Articolo 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 95
Versione
12 aprile 1981
Art. 1. Articolo unico

Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della provincia di Bolzano, i quali prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-81 abbiano svolto almeno due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e' determinato tenendo conto anche del precedente servizio prestato in qualita' di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare.

Entrata in vigore il 12 aprile 1981