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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2388/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
15.11.2024
da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avvocati BORDONE ANDREA e FRANCESCHINIS LORENZO,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Varese, via Robbioni n. 39
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati CAPPELLETTO MARCO e CONTI MARIA
GIOVANNA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via G. Pepe 6, Venezia
O G G ETTO : retri buzi one.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016
laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati.
B) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), e “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo
Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e
2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
C) Conseguentemente condannare a corrispondere a ciascun ricorrente un CP_1
importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2023 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito:
1. euro 5.874,67 Parte_1
2. euro 11.632,88 Parte_2
3. euro 15.847,66 Parte_3
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo,
nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda.
2 D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato di euro 259,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
Per parte resistente:
in via pregiudiziale
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti.
nel merito
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, dipendenti di con mansioni di Macchinisti, lamentavano Controparte_1
che nel corso del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità percepite ad integrazione della retribuzione secondo le previsioni del CCNL - in particolare l'indennità di utilizzazione
(condotta/chilometrica/riserva) ed il compenso per l'assenza dalla residenza -,
percependo in luogo di queste l'importo fisso di € 12,80 al giorno. Sostenevano che un tanto, pur previsto dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta
di Nizza), per come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, dal quale ricavavano il principio che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte debbano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, anche per evitare che il lavoratore rinunci a fruirne;
desumevano dalla normativa e giurisprudenza comunitaria necessarie indicazioni interpretative della normativa interna in punto ferie, di cui all'art. 36 Cost.
ed all'art. 10 D.Lgs. 66/03. Individuavano nello specifico le indennità da ricomprendere anche nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie quelle di utilizzazione professionale
3 (IUP) e l'indennità di riserva (art.34 punti 8.3 e 8.4 del Contratto integrativo FS del
2003 ed art. 31, punti 4 e 5 del contratto Integrativo Gruppo FS) nonché l'indennità di assenza dalla residenza (art. 72, punto, 2, CCNL 20023 ed art. 77, punto 2 del CCNL).
Concludevano dunque per la condanna di al pagamento delle differenze CP_1
retributive, quantificate in relazione alla media degli importi percepiti per dette voci accessorie nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie quanto alle indennità in parola, rispetto ai giorni di presenza in servizio, detratto l'importo di € 12,80 corrisposto nei giorni di ferie dalla datrice di lavoro. Formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe, sulla base di conteggi redatti con riferimento al periodo da agosto 2007
(quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/12).
2. in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
allegazione e prova;
sempre in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto. Nel merito sosteneva che l'inclusione o meno di determinate voci retributive nella retribuzione dei giorni di ferie operata dalle parti sociali, come nel caso di specie, e ribadita anche di recente nell'intesa del 22.3.2022, non potesse essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non potesse costituire, di per sé, violazione del disposto dell'art. 36 Cost., e comunque negava che con riferimento alle indennità indicate in ricorso sussistessero i presupposti ricavati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie,
in particolare quanto all'indennità di assenza dalla residenza per il suo carattere indennitario, e in via generale il carattere dissuasivo della minore retribuzione corrisposta in corrispondenza dei giorni di ferie. In ordine al quantum contestava la modalità di quantificazione adottate in ricorso e sosteneva che eventualmente occorresse farsi riferimento solo al periodo di ferie garantito dall'ordinamento comunitario, pari a 20 giorni per il personale ferroviario impiegato, come i ricorrenti, in turni da 5 giorni lavorativi a settimana.
4 3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive. All'udienza parte resistente formalizzava proposta conciliativa nei termini riprodotti a verbale, che peraltro non veniva accettata da parte ricorrente.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di parte ricorrente permette infatti di ricostruire con chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie.
5. Nel merito, dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13932/24;
Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso fondato, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
6. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni ad personam
pensionabili, nonché dalle voci variabili date dal salario professionale e dall'indennità
di turno;
ad essa si aggiunge l'importo fisso di € 12,80 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.
7.
Considerato che
la retribuzione concretamente corrisposta ai Macchinisti, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da svariate altre voci variabili,
la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le
condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
5 Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a
quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o
dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro”]. Le pretese svolte in ricorso per altro verso troverebbero fondamento direttamente nell'art. 31, co. 2, della Carta di Nizza che statuisce il diritto del lavoratore a un periodo di ferie “retribuito”.
Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione,
in cui si legge: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20
luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_1
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere
effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del
12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più
specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle
ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due
aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa Per_2
6 To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La
presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai
periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare
prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di
lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali
più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di
un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_3
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.
7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie
annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve
percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche
sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto CP_2
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Controparte_3 Per_4
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...]
pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata,
in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del
lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle
disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere
7 sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del
suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo
intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da
versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del
lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che
sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al
lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri
cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli
elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del
lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di
retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva
giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si
ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche
professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata,
per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella
retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie
annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore
di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero
del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
8 Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale,
nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque,
affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore
durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come
sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione
deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore
di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia,
recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi
come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di
funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la
retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al
suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del
diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione
corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente
a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
8. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria,
e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni delle ricorrenti, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la
9 retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass.,
14089/24 utilizza la nozione di “sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che
è invece irrinunciabile.
9. Come già affermato in analoghi precedenti, non si ha valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti;
la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.
10. In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte ai Macchinisti per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- indennità di utilizzazione professionale (IUP), nelle sue diverse tipologie di indennità
di condotta, chilometrica (punto 4 dell'art.31, Tabella B) e di riserva (punto 5);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2 del CCNL).
10.1 La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei Macchinisti, in primis l'attività di condotta dei treni, ed
è modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di condotta richiesto e distanza chilometrica percorsa, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai Macchinisti
in specifici turni, in particolare durante la cd. riserva - che il CCNL definisce attività
di lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) -, quando il Macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei
Macchinisti, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31, co. 4 e 5, del
10 contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione, nonché incidenti in maniera significativa sul complessivo importo della retribuzione;
la circostanza che esse siano declinate per importi variabili non è ragione sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Anche l'indennità di assenza della residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 è intrinsecamente legata alla mansione dei Macchinisti, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del giudicante, che si tratti di indennità
che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente parte della retribuzione, secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese cui possa fare fronte il lavoratore assente dalla propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.
10.2 In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto nonché da ultimo, con specifico riferimento a controversia nei confronti della medesima , Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24. CP_1
11. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più
volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-
514/20 DS c/ Koch -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione “ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
11 11.1 Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni.
Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
11.2 In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché
intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva.
Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è
potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata
(CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr.
sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/
già citata) che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i Per_5
lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie
annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il
beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza
12 e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente
un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del
lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali
retribuite”; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che, mensilmente, incidono anche più del
20% sulla retribuzione - il confronto va effettuato su base mensile confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass., Cass., 14089/24, par. 19) -. Una
percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente, nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie, comunque, il lavoratore già non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario.
12. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane,
corrispondenti in caso di fruizione continuativa a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi, e dunque nel caso concreto a 20 giorni, essendo pacifico che i ricorrenti svolgano attività lavorativa su 5 giorni alla settimana. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie,
come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a 20, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
13. Conclusivamente, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenute nei Contratti
Aziendali FS e nel CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie rispetto a quanto sopra indicato,
13 i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a far data da agosto 2007, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 20 giorni annuali, di una retribuzione media comprensiva delle indennità: di utilizzazione professionale (IUP) - di condotta, chilometrica e di riserva -,
e di assenza dalla residenza. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata,
come in ricorso, sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo,
detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80.
14. È invero infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, se si considera che l'azione svolta in ricorso è riferita alla condanna di a far data CP_1
da agosto 2007, posto che dall'entrata in vigore della L. 92/12 opera anche nelle aziende di maggiori dimensioni la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
(Cass., 26246/22).
15. La convenuta va quindi condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, calcolate sui giorni di ferie fruiti come da buste paga nei limiti di 20 giorni annuali, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto anche della serialità, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
A) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nei Contratti Aziendali FS e nel
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie rispetto a quanto sopra indicato;
B) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie,
nei limiti di 20 giorni all'anno, con una retribuzione comprensiva anche degli
14 emolumenti variabili “assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva”;
C) condanna a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti CP_1
differenze retributive maturate da agosto 2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere ai procuratori dei ricorrenti – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 06/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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