Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 844 / 2022
promossa da
C.F. nella qualità di Agente Generale Parte_1 C.F._1
di Generali INA Assitalia, rappresentato e difeso dall'avv. DANILE GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. FARO ARNALDO, giusta procura in atti,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022, l'opponente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il d.i. n. 9/2022 del 5 gennaio 2022 di importo pari ad euro 16.250,00,
oltre interessi legali, chiesto da per il mancato pagamento delle Controparte_1
provvigioni maturate e non pagate, nonché per gli emolumenti aventi causale “Gara sett-
Si costituiva che chiedeva di dichiarare infondata l'opposizione Controparte_1
proposta dal , argomentando la fondatezza delle proprie pretese. Parte_1
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'opposizione deve essere accolta.
In punto di diritto giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma, in via principale, la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede;
l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto,
con il relativo onere probatorio.
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4
ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Nel dettaglio, in tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente - al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d. lgs. n.
303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate - ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente.
Invero, “la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di
agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che,
di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a
consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente.” (cfr. Cass. Ord.
n. 23345/2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha allegato di avere svolto, quale intermediario assicurativo, dal mese di settembre 2011 e fino al gennaio 2019, senza soluzione di continuità, attività di subagente assicurativo presso l'Agenzia gestita da
[...]
per conto di Ina Assitalia Spa, oggi Agenzia Generali Italia spa;
che, stante Parte_1
l'interruzione del rapporto di lavoro, non ha ricevuto i premi gara dovuti dal mese di settembre a dicembre 2013, nonché quelli dovuti dall'aprile sino al giugno 2014 ed il premio di produzione annuale a partire dal 2014, essendo creditrice del pagamento delle fatture nr.
9, 10 ed 11 emesse in data 31.12.2018.
Orbene, le richieste avanzate, anche in merito al mancato pagamento dei premi, sono articolate in modo generico, non facendosi riferimento né agli affari andati a buon fine né
all'importo del mancato pagamento.
Nel dettaglio, con riferimento ai crediti asseritamente maturati per le gare di settembre/dicembre 2013, nonché quelli dovuti dall'aprile/giugno 2014, parte opposta non ha dedotto alcunché, né indicando l'oggetto della gara, né l'eventuale raggiungimento di obiettivi, né l'importo eventualmente dovuto;
parimenti, anche con riferimento agli ulteriori premi asseritamente non pagati, la lavoratrice non ha offerto di fornire prova, se non allegando che l'agente avrebbe utilizzato criteri anomali ed inveritieri per il calcolo degli stessi, imputando in negativo importi senza alcuna giustificazione.
Tuttavia, tali allegazioni sono generiche e rimaste priva di supporto probatorio anche in seguito all'ordine di esibizione fatto dei fogli cassa, al fine di consentire alla stessa di verificare se le provvigioni fossero state o meno calcolate nel modo corretto.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata secondo cui i documenti non sarebbero originali,
atteso che gli stessi avrebbero dovuto essere prodotti dalla Direzione avendo la Pt_2
stessa comunicato con missiva che non possiede i fogli cassa dai quali emergono le reali competenze spettanti alla in quanto quest'ultima non ha alcun rapporto diretto con CP_1
la Compagnia, trattandosi di collaboratrice dell' . Parte_3 Pertanto, qualsiasi altra istanza probatoria risulta allo stato esplorativa.
Dunque, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo emesso n. 9/2022.
Le spese vengono poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 9/2022;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano complessivamente in euro 2.109,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo