TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 863/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo Maggi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 66;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Enrico Controparte_2 C.F._1
Volpicelli elettivamente domiciliato in Nocera Superiore alla via Nazionale n. 805;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 21.11.2024 la parte appellante concludeva riportandosi al rispettivo atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 434/2021 Pt_1 Controparte_2
(r.g. n. 157/2021) depositata il 13.08.2021 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino.
1 In primo grado aveva chiesto dichiararsi l'estinzione dei crediti di cui alla Controparte_2
cartella di pagamento n. 0162011000668772 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare tassa smaltimento rifiuti) risalente all'anno 2009, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto dichiarato la prescrizione del credito impugnato.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito e condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo valutato l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante la rituale notificazione della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione ed il mancato decorso del termine di prescrizione non avendo il giudice di prime cure considerato nel computo dei termini prescrizionali la sospensione prevista dal decreto legge n.41/2021 art.4 c.d. “Decreto
Sostegni”.
Con comparsa depositata in data 05.06.2022 si è costituito , la quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito la tardività dell'appello per essere stato proposto oltre il termine cd. breve d'impugnazione ex art. 325 c.p.c., attesa la possibilità di equiparare – ai fini della decorrenza del citato termine - l'estrazione della copia della sentenza uso appello alla notificazione della sentenza ad opera della parte processuale, ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt.113, 339 e 342
c.p.c, ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è tempestivo, atteso che la sentenza
è stata depositata il 13.08.2021, che quest'ultima non è stata notificata dalla parte appellata e che l'atto di appello è stato notificato in data 11.02.2022, dunque nel termine cd. lungo di sei mesi dal deposito della pronuncia.
Ad una diversa conclusione non induce la circostanza che l' abbia ottenuto copia Pt_1
conforme della sentenza impugnata, l'appello risulta notificato in data antecedente il 14.02.2022, giacché l'unica attività processualmente rilevante ai fini della decorrenza del termine cd. breve è la sola notificazione della sentenza di primo grado, sicché altre circostanze (es. comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, acquisizione della copia uso appello, etc.) non fanno decorrere il termine breve (cfr. artt. 325 e 326 c.p.c. nonché, tra le altre, Cass. civ. n. 14429/2021).
2 L'ente creditore non si è costituito, sicché va dichiarato contumace.
Tanto premesso, giova preliminarmente osservare che, pur avendo la controversia ad oggetto un credito di natura tributaria (il cui esame, dunque, spetta al giudice speciale), sul punto si è formato il giudicato interno, atteso che il giudice di primo grado ha espressamente affermato di avere giurisdizione che la relativa decisione non è stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.
Passando all'esame dell'impugnazione, occorre ricordare che in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
3 l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi
4 pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.).
L'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire opera non soltanto quando il ruolo viene impugnato unitamente ad una cartella della quale si assuma l'omessa e/o invalida notificazione ma anche quando, come nel caso di specie, l'attore deduca il decorso della prescrizione relativamente ad una cartella notificata molti anni addietro, senza che nelle more alcuna minaccia di azione esecutiva sia stata ricevuta dal concessionario per la riscossione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
5 2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, lì 14.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 863/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo Maggi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 66;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Enrico Controparte_2 C.F._1
Volpicelli elettivamente domiciliato in Nocera Superiore alla via Nazionale n. 805;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 21.11.2024 la parte appellante concludeva riportandosi al rispettivo atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 434/2021 Pt_1 Controparte_2
(r.g. n. 157/2021) depositata il 13.08.2021 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino.
1 In primo grado aveva chiesto dichiararsi l'estinzione dei crediti di cui alla Controparte_2
cartella di pagamento n. 0162011000668772 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare tassa smaltimento rifiuti) risalente all'anno 2009, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto dichiarato la prescrizione del credito impugnato.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito e condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo valutato l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante la rituale notificazione della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione ed il mancato decorso del termine di prescrizione non avendo il giudice di prime cure considerato nel computo dei termini prescrizionali la sospensione prevista dal decreto legge n.41/2021 art.4 c.d. “Decreto
Sostegni”.
Con comparsa depositata in data 05.06.2022 si è costituito , la quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito la tardività dell'appello per essere stato proposto oltre il termine cd. breve d'impugnazione ex art. 325 c.p.c., attesa la possibilità di equiparare – ai fini della decorrenza del citato termine - l'estrazione della copia della sentenza uso appello alla notificazione della sentenza ad opera della parte processuale, ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt.113, 339 e 342
c.p.c, ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è tempestivo, atteso che la sentenza
è stata depositata il 13.08.2021, che quest'ultima non è stata notificata dalla parte appellata e che l'atto di appello è stato notificato in data 11.02.2022, dunque nel termine cd. lungo di sei mesi dal deposito della pronuncia.
Ad una diversa conclusione non induce la circostanza che l' abbia ottenuto copia Pt_1
conforme della sentenza impugnata, l'appello risulta notificato in data antecedente il 14.02.2022, giacché l'unica attività processualmente rilevante ai fini della decorrenza del termine cd. breve è la sola notificazione della sentenza di primo grado, sicché altre circostanze (es. comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, acquisizione della copia uso appello, etc.) non fanno decorrere il termine breve (cfr. artt. 325 e 326 c.p.c. nonché, tra le altre, Cass. civ. n. 14429/2021).
2 L'ente creditore non si è costituito, sicché va dichiarato contumace.
Tanto premesso, giova preliminarmente osservare che, pur avendo la controversia ad oggetto un credito di natura tributaria (il cui esame, dunque, spetta al giudice speciale), sul punto si è formato il giudicato interno, atteso che il giudice di primo grado ha espressamente affermato di avere giurisdizione che la relativa decisione non è stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.
Passando all'esame dell'impugnazione, occorre ricordare che in merito alla annosa questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato
(impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
3 l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n.
602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi
4 pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 2617/2023, n.
743/2023, n. 6857/2023, etc.).
L'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire opera non soltanto quando il ruolo viene impugnato unitamente ad una cartella della quale si assuma l'omessa e/o invalida notificazione ma anche quando, come nel caso di specie, l'attore deduca il decorso della prescrizione relativamente ad una cartella notificata molti anni addietro, senza che nelle more alcuna minaccia di azione esecutiva sia stata ricevuta dal concessionario per la riscossione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
5 2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, lì 14.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6