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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/08/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Davide Naldi Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale promossa da
, nata a [...], il [...], (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Troina;
-ricorrente- contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Castelferrato (En) in via San Nicola n. 89, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria
Antonietta Laura Mazzola;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
08.01.2025, previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Gagliano Castelferrato (EN) il 9.08.2006 e dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione è addebitabile al resistente, in considerazione della sua morbosa gelosia, della sua dipendenza dal gioco, nonché dall'abbandono della casa coniugale da parte dello stesso.
La ricorrente ha altresì dedotto di essersi sempre dedicata alla cura delle figlie, del marito e della casa coniugale e di non avere quindi mai esercitato attività lavorativa.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito: (i) l'addebito della separazione al marito;
(ii)
l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) la previsione dell'obbligo a carico del marito di versarle un assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento e di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie, (iv) l'assegnazione in suo favore della casa familiare.
Si è costituito il resistente, confermando la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ma contestando la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Inoltre, il resistente non si è opposto alla domanda di affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre e di regolamentazione del proprio diritto di visita, dichiarandosi altresì disponibile a versare un assegno mensile a titolo di contributo esclusivamente per il mantenimento della prole nella misura di un importo complessivo pari ad € 250,00.
In particolare, il resistente ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale, sarebbe da ascriversi al comportamento della moglie che, nel periodo compreso tra la fine dell'anno
2019 e il mese di maggio 2020, spesso nelle ore pomeridiane, ossia più precisamente nella fascia oraria compresa tra le 15.30 e le 20.00, era solita allontanarsi da casa senza fornire alcuna giustificazione.
Il resistente ha altresì dedotto, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, di non avere abbandonato la casa coniugale, bensì di essere stato allontanato dalla stessa ricorrente in conseguenza
2 della sua decisione, assunta unilateralmente, di porre fine alla loro vita coniugale, essendo ormai venuto meno ogni sentimento nei suoi riguardi.
Proprio a causa di ciò, l'odierno resistente è stato costretto a trovare sistemazione presso altra abitazione appartenente a sua madre.
Il resistente ha altresì precisato che dopo essere stato costretto a lasciare la casa coniugale, gli è stato anche impedito di recarsi presso l'abitazione per asportare i propri effetti personali, il cui recupero parziale è stato possibile solo grazie all'intervento della cognata, alla quale la ricorrente ha permesso di prelevare davanti all'ingresso di casa i sacchetti nei quali gli indumenti erano stati riposti.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici, il resistente ha dedotto che le proprie condizioni economiche non gli consentono di erogare l'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura richiesta dalla ricorrente, dichiarando di percepire, quale manovale, la somma di €
1.000,00 mensili, dando altresì atto di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente nel corso dell'anno svolge attività lavorativa (c.d. attività per 90 ore) presso il Comune di Gagliano
Castelferrato. Il resistente si è quindi opposto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie anche in considerazione della giovane età della stessa e della sua piena capacità lavorativa specifica e generica.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 24.03.2021 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di € 500,00 mensili, di cui € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 100,00 quale contributo al mantenimento della moglie, nonché il 75% delle spese straordinarie delle figlie;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in
3 generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…)” (cfr. Cass. civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto prove atte a dimostrare l'imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente addotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte ricorrente imputa la crisi dell'unione familiare alla gelosia morbosa del marito ed alla sua dedizione al gioco che – secondo la prospettazione della ricorrente – lo avrebbero portato ad abbandonare la casa coniugale.
4 Ebbene, sebbene questo aspetto potrebbe astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che esso ne sia stato effettivamente la causa determinante.
Ed invero, nel caso di specie, non è stato provato che l'abbandono della casa coniugale da parte del marito sia stato posto in essere per sua scelta e non per volontà della ricorrente, come dedotto invece dal resistente.
In conclusione, dunque, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre della figlia minore nonché in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, Per_2 prendendosi atto della maggiore età raggiunta dalla figlia Per_1
In considerazione della convivenza della prole con la madre, va altresì disposta l'assegnazione a della casa familiare, sita in Gagliano Castelferrato, via San Nicola n.89. Parte_1
Invero, l'assegnazione della casa familiare ha come presupposto quello di tutelare i figli minori o i figli maggiorenni non ancora autonomi, in modo da evitare loro, quando interviene la separazione dei genitori, di dover mutare anche le loro abitudini di vita (cfr. Cass. n. 1491/2011; Cass. n. 2134/2013).
Anche in punto di oneri economici per il mantenimento della prole, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, deve trovare conferma la misura del contributo posto a carico del resistente in sede presidenziale pari ad € 400,00 mensili, non essendovi alcuna ragione per ridurre la somma ivi stabilita - come richiesto dal resistente - all'irrisorio importo complessivo di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia).
Invero, non può essere accolta l'istanza del resistente di riduzione del predetto assegno di mantenimento, atteso che, pur avendo prodotto le ultime buste paga contenenti importi più bassi di quelli emersi nella precedente produzione documentale, per stessa ammissione di parte resistente “la fisiologica variabilità degli emolumenti mensili riportati nelle buste paga è dovuta alla natura stessa della retribuzione del Sig. , il quale svolge l'attività di manovale edile. La sua retribuzione è CP_1 contrattualmente prevista su base oraria ed è, pertanto, intrinsecamente soggetta a fluttuazioni dipendenti da fattori esterni (condizioni meteorologiche, sospensione temporanea dei cantieri, etc.)”.
Ne consegue che si deve ritenere che la retribuzione del resistente sia soltanto temporaneamente diminuita.
Non si rinvengono quindi motivi per modificare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale del
24.03.2021, riconoscendosi, pertanto, in capo al resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento di entrambe le figlie, mediante versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00
5 per ciascuna figlia (somma complessiva mensile di € 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 75% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Infine, con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, pur considerata la giovane età della ricorrente e la sua capacità ed idoneità a trovare un lavoro adeguatamente remunerato, non può non tenersi conto della notevole differenza reddituale tra le parti, nonché della pacifica circostanza che la ricorrente non ha mai intrapreso un'attività lavorativa stabile, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e dei figli.
Invero, l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, in linea con quanto già disposto con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e in difetto di elementi ulteriori - non acquisiti nel corso del giudizio – si ritiene congruo riconoscere un contributo economico in favore della moglie, ravvisandosi una sperequazione economica tra i coniugi.
Si conferma, pertanto, quanto statuito in seno alla citata ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie, determinato nella misura di €
100,00.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, attesa la natura del giudizio,
l'esito complessivo della lite ed il contegno processuale di entrambe le parti.
***
P. Q. M.
6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gagliano Castelferrato di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n.
3 - P. 2 – Serie A
- Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta la domanda di parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione;
4) affida ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minorenne (nata a [...] il Per_2
20.01.2011), che colloca prevalentemente presso la madre;
5) assegna a la casa familiare sita in sita in Gagliano Castelferrato, via Parte_1
San Nicola n.89;
6) dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore salvo diversi Controparte_1 Per_2 accordi tra i coniugi:
1. il pomeriggio di sabato dalle 18,00 fino alle 21,00;
2. a fine settimana alterni, per tutto il week end (da sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 20,00;
3. per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno ad anni alterni (il primo periodo corre dal 24 al 31 dicembre, il secondo pe-riodo corre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'inizio del primo periodo è fissa-to al 24 dicembre alle ore 15,00 fino al giorno 31 dicembre alle ore 11,00; il secondo periodo si prolungherà dalle ore 11,01 del 31 dicembre fino al 6 gennaio dell'anno successivo alle ore 20,00);
4. per tre giorni nel periodo pasquale alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'NG (con inizio del periodo di permanenza dal venerdì alle ore 16,00 e fine della stessa la domenica o il lunedì dell'NG entro e non oltre le ore 20,00);
5. per due settimane continuative nel periodo estivo, indicandole alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza esti va, fermo il vincolo delle due settimane, anche non continuative;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 75% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente sentenza (valendo per il pregresso l'importo stabilito nell'ordinanza presidenziale);
8) dispone che che versi a , l'importo di € 100,00 a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
8) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione;
7 9) compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 26/08/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Davide Naldi Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale promossa da
, nata a [...], il [...], (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Troina;
-ricorrente- contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Castelferrato (En) in via San Nicola n. 89, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria
Antonietta Laura Mazzola;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
08.01.2025, previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Gagliano Castelferrato (EN) il 9.08.2006 e dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione è addebitabile al resistente, in considerazione della sua morbosa gelosia, della sua dipendenza dal gioco, nonché dall'abbandono della casa coniugale da parte dello stesso.
La ricorrente ha altresì dedotto di essersi sempre dedicata alla cura delle figlie, del marito e della casa coniugale e di non avere quindi mai esercitato attività lavorativa.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito: (i) l'addebito della separazione al marito;
(ii)
l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) la previsione dell'obbligo a carico del marito di versarle un assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento e di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie, (iv) l'assegnazione in suo favore della casa familiare.
Si è costituito il resistente, confermando la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ma contestando la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Inoltre, il resistente non si è opposto alla domanda di affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre e di regolamentazione del proprio diritto di visita, dichiarandosi altresì disponibile a versare un assegno mensile a titolo di contributo esclusivamente per il mantenimento della prole nella misura di un importo complessivo pari ad € 250,00.
In particolare, il resistente ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale, sarebbe da ascriversi al comportamento della moglie che, nel periodo compreso tra la fine dell'anno
2019 e il mese di maggio 2020, spesso nelle ore pomeridiane, ossia più precisamente nella fascia oraria compresa tra le 15.30 e le 20.00, era solita allontanarsi da casa senza fornire alcuna giustificazione.
Il resistente ha altresì dedotto, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, di non avere abbandonato la casa coniugale, bensì di essere stato allontanato dalla stessa ricorrente in conseguenza
2 della sua decisione, assunta unilateralmente, di porre fine alla loro vita coniugale, essendo ormai venuto meno ogni sentimento nei suoi riguardi.
Proprio a causa di ciò, l'odierno resistente è stato costretto a trovare sistemazione presso altra abitazione appartenente a sua madre.
Il resistente ha altresì precisato che dopo essere stato costretto a lasciare la casa coniugale, gli è stato anche impedito di recarsi presso l'abitazione per asportare i propri effetti personali, il cui recupero parziale è stato possibile solo grazie all'intervento della cognata, alla quale la ricorrente ha permesso di prelevare davanti all'ingresso di casa i sacchetti nei quali gli indumenti erano stati riposti.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici, il resistente ha dedotto che le proprie condizioni economiche non gli consentono di erogare l'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura richiesta dalla ricorrente, dichiarando di percepire, quale manovale, la somma di €
1.000,00 mensili, dando altresì atto di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente nel corso dell'anno svolge attività lavorativa (c.d. attività per 90 ore) presso il Comune di Gagliano
Castelferrato. Il resistente si è quindi opposto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie anche in considerazione della giovane età della stessa e della sua piena capacità lavorativa specifica e generica.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 24.03.2021 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di € 500,00 mensili, di cui € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 100,00 quale contributo al mantenimento della moglie, nonché il 75% delle spese straordinarie delle figlie;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in
3 generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…)” (cfr. Cass. civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto prove atte a dimostrare l'imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente addotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte ricorrente imputa la crisi dell'unione familiare alla gelosia morbosa del marito ed alla sua dedizione al gioco che – secondo la prospettazione della ricorrente – lo avrebbero portato ad abbandonare la casa coniugale.
4 Ebbene, sebbene questo aspetto potrebbe astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che esso ne sia stato effettivamente la causa determinante.
Ed invero, nel caso di specie, non è stato provato che l'abbandono della casa coniugale da parte del marito sia stato posto in essere per sua scelta e non per volontà della ricorrente, come dedotto invece dal resistente.
In conclusione, dunque, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre della figlia minore nonché in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, Per_2 prendendosi atto della maggiore età raggiunta dalla figlia Per_1
In considerazione della convivenza della prole con la madre, va altresì disposta l'assegnazione a della casa familiare, sita in Gagliano Castelferrato, via San Nicola n.89. Parte_1
Invero, l'assegnazione della casa familiare ha come presupposto quello di tutelare i figli minori o i figli maggiorenni non ancora autonomi, in modo da evitare loro, quando interviene la separazione dei genitori, di dover mutare anche le loro abitudini di vita (cfr. Cass. n. 1491/2011; Cass. n. 2134/2013).
Anche in punto di oneri economici per il mantenimento della prole, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, deve trovare conferma la misura del contributo posto a carico del resistente in sede presidenziale pari ad € 400,00 mensili, non essendovi alcuna ragione per ridurre la somma ivi stabilita - come richiesto dal resistente - all'irrisorio importo complessivo di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia).
Invero, non può essere accolta l'istanza del resistente di riduzione del predetto assegno di mantenimento, atteso che, pur avendo prodotto le ultime buste paga contenenti importi più bassi di quelli emersi nella precedente produzione documentale, per stessa ammissione di parte resistente “la fisiologica variabilità degli emolumenti mensili riportati nelle buste paga è dovuta alla natura stessa della retribuzione del Sig. , il quale svolge l'attività di manovale edile. La sua retribuzione è CP_1 contrattualmente prevista su base oraria ed è, pertanto, intrinsecamente soggetta a fluttuazioni dipendenti da fattori esterni (condizioni meteorologiche, sospensione temporanea dei cantieri, etc.)”.
Ne consegue che si deve ritenere che la retribuzione del resistente sia soltanto temporaneamente diminuita.
Non si rinvengono quindi motivi per modificare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale del
24.03.2021, riconoscendosi, pertanto, in capo al resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento di entrambe le figlie, mediante versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00
5 per ciascuna figlia (somma complessiva mensile di € 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 75% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Infine, con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, pur considerata la giovane età della ricorrente e la sua capacità ed idoneità a trovare un lavoro adeguatamente remunerato, non può non tenersi conto della notevole differenza reddituale tra le parti, nonché della pacifica circostanza che la ricorrente non ha mai intrapreso un'attività lavorativa stabile, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e dei figli.
Invero, l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, in linea con quanto già disposto con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e in difetto di elementi ulteriori - non acquisiti nel corso del giudizio – si ritiene congruo riconoscere un contributo economico in favore della moglie, ravvisandosi una sperequazione economica tra i coniugi.
Si conferma, pertanto, quanto statuito in seno alla citata ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie, determinato nella misura di €
100,00.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, attesa la natura del giudizio,
l'esito complessivo della lite ed il contegno processuale di entrambe le parti.
***
P. Q. M.
6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gagliano Castelferrato di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n.
3 - P. 2 – Serie A
- Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta la domanda di parte ricorrente in ordine all'addebito della separazione;
4) affida ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minorenne (nata a [...] il Per_2
20.01.2011), che colloca prevalentemente presso la madre;
5) assegna a la casa familiare sita in sita in Gagliano Castelferrato, via Parte_1
San Nicola n.89;
6) dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore salvo diversi Controparte_1 Per_2 accordi tra i coniugi:
1. il pomeriggio di sabato dalle 18,00 fino alle 21,00;
2. a fine settimana alterni, per tutto il week end (da sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 20,00;
3. per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno ad anni alterni (il primo periodo corre dal 24 al 31 dicembre, il secondo pe-riodo corre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'inizio del primo periodo è fissa-to al 24 dicembre alle ore 15,00 fino al giorno 31 dicembre alle ore 11,00; il secondo periodo si prolungherà dalle ore 11,01 del 31 dicembre fino al 6 gennaio dell'anno successivo alle ore 20,00);
4. per tre giorni nel periodo pasquale alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'NG (con inizio del periodo di permanenza dal venerdì alle ore 16,00 e fine della stessa la domenica o il lunedì dell'NG entro e non oltre le ore 20,00);
5. per due settimane continuative nel periodo estivo, indicandole alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza esti va, fermo il vincolo delle due settimane, anche non continuative;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 75% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente sentenza (valendo per il pregresso l'importo stabilito nell'ordinanza presidenziale);
8) dispone che che versi a , l'importo di € 100,00 a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
8) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione;
7 9) compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 26/08/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
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