Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 441/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NN - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa IA PI PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] l'[...] – cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata Striano alla via Caionche n. 39, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Lucia de Filippo, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 1787/2018 del 13.11.2018 del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di TO
NN;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in TO NN alla via F. S. Mascia C.F._2
n. 4, presso lo studio dell'avv. Catello Matrone, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 616/2019 del 02.04.2019 del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di TO NN;
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Graziella Silvetti con studio in TO del Greco alla P.zza S. Croce, C.F._3
4 – quale curatore speciale della predetta minore giusta nomina ex art. 80 cpc e 336 ult.co. c.c. del Tribunale di TO NN del 13 febbraio 2023, e relativo deposito delibera n. 749/2023 per la concessione del patrocinio a spese dello stato presentata al
Coa di TO NN;
INTERVENTORE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di TO NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, parte ricorrente , preso atto delle Parte_1 risultanze di causa ed in particolare degli esiti della ctu e dei percorsi prescritti presso i servizi sociali, ha chiesto dichiararsi la decadenza dalla potestà genitoriale del resistente in ragione del completo disinteresse manifestato da quest'ultimo rispetto alle esigenze della minore, o, in subordine, l'affido super esclusivo della minore con collocazione presso la madre e fissazione di un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 mensili;
Parte resistente ha evidenziato di non aver avuto nessuna Controparte_1 convocazione dai servizi sociali i quali mai hanno inviato una missiva a mezzo lettera raccomandata A/R o servizio di Polizia Municipale, al fine di poter iniziare gli incontri protetti per recuperare il rapporto con la GL. Sottolineava come allo stato la GL, ormai dodicenne, dopo un lungo periodo di separazione dal padre a causa delle burrascose vicende della separazione sicuramente si mostrava restia ad incontrare il genitore, avendo nel tempo anche sostituito alla figura paterna quella del nuovo compagno della ricorrente. Lamentava altresì la mancanza di interlocuzione fra i servizi sociali dei comuni di residenza i quali, invece, avrebbero dovuto operare in rete al fine di garantire il ripristino dei rapporti. Tanto dedotto chiedeva riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. rigettando la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale e disponendo l'affido esclusivo della minore con regolamentazione delle visite compatibilmente con le esigenze della minore e fissazione di un assegno di mantenimento in misura non superiore ad e 150,00 mensili;
L'avv. Graziella Silvetti, quale curatrice speciale della minore, preso atto delle relazioni dei servizi sociali dalle quali, per un verso, è possibile evincere il completo disinteresse del e per altro verso la serenità della minore, la quale peraltro CP_1 soffre anche di delicate patologie, ha chiesto accogliersi la domanda di decadenza o, in subordine, disporsi l'affido super esclusivo della minore, disponendo eventualmente visite in ambiente protetto fra padre e GL.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2019, premetteva Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in TO NN (NA) Controparte_1 in data 02.04.2011; che dalla predetta unione nasceva una GL, (nata a Controparte_2
Boscotrecase in data 13.09.2011), ancora minorenne;
che la vita coniugale diveniva ben presto intollerabile tanto da indurre i coniugi a separarsi giudizialmente;
che, infatti, con sentenza n. 916/2017 pubblicata il 29.03.2017 il Tribunale di TO NN pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso della GL minore con collocazione presso la residenza materna, disciplinava il diritto CP_2 di visita paterno per due pomeriggi a settimana, oltre week-end alterni, e poneva a carico del l'obbligo di versare alla moglie l'importo mensile di € 350,00 ( di cui € 250,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento della minore ed € 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, tuttavia, il resistente si sottraeva completamente ai propri obblighi di cura, assistenza e mantenimento della minore, non esercitando mai il diritto di visita, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, non prestando il proprio consenso alle visite mediche ed alle cure della piccola , affetta da difficoltà del linguaggio e neurofibromatosi;
che, in CP_2 ragione di tali inadempienze, con sentenza n. 2471/2017 del Tribunale di Nola, il CP_1 veniva condannato per violazione dell'art 570, commi 1 e 2 c.p.; che, nonostante tale condanna, lo stesso sebbene sollecitato, non prestava il dovuto consenso affinchè la minore potesse percepire l'indennità di frequenza alla stessa spettante per le cure necessarie alla sua patologia, né per la sottoposizione a visita medica, necessaria per il sostegno scolastico;
che a far data dalla separazione, l'unione coniugale non si era più ricostituita, ricorrendo pertanto le condizioni per la pronuncia di divorzio. Tanto premesso e ritenute le gravi violazioni dei doveri genitoriali espressione di una incapacità del di esercitare il proprio ruolo genitoriale ed, in ogni caso, produttive di CP_1 nocumento alla serenità e benessere della minore, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con pronuncia della decadenza dalla della responsabilità genitoriale del Controparte_1 o, in subordine, disponendosi l'affido super esclusivo della minore alla madre, ponendo a carico del padre l'obbligo di versamento della somma mensile di € 350,00 – di cui €
100,00 a titolo di assegno divorzile ed € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la minore – oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, si costituiva con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2019, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla sig.ra , e Parte_1 deducendo che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta della ricorrente la quale, subito dopo il matrimonio, diveniva nervosa ed irascibile a causa della lontananza dalla propria famiglia di origine;
che la situazione peggiorava ulteriormente dopo la nascita della piccola , affetta da problemi di crescita, la cui cura era fonte CP_2 di continui litigi fra i coniugi;
che il rapporto fra i coniugi non era mai stato sereno a causa anche della pressante presenza dei genitori della , i quali si intromettevano CP_1 nelle decisioni del nucleo familiare;
che, inoltre, la situazione economica della coppia non era mai stata florida e ciò aveva alimentato i conflitti dei coniugi (infatti il menage familiare veniva alimentato dai soli redditi del , il quale svolgeva lavoretti saltuari CP_1 come elettricista con un modesto reddito sufficiente a malapena a coprire le sole spese di vitto e locazione); che la , a causa di tali contrasti aveva, nell'anno 2014, Parte_1 abbandonato il tetto coniugale trasferendosi presso i suoi genitori ed impedendo qualsiasi forma di contatto con la piccola , nonostante i tentavi di riavvicinamento CP_2 del , ostacolati dalla condotta ostile della stessa e del suo nucleo CP_1 Parte_1 familiare;
che tale condotta, iniziata già al momento della separazione, si era protratta sino all'attualità; che, infatti, al ricorrente veniva di fatto impedita la frequentazione padre – GL, frapponendo ostacoli di ogni tipo a tale diritto e sostituendo progressivamente la figura paterna del con quella del nuovo compagno con il quale CP_1 la aveva intrapreso una nuova relazione, allietata dalla nascita di una nuova Parte_1 GL;
che, infatti, la minore non aveva alcuna familiarità non solo con il padre, ma anche con i nonni paterni che, per volontà della madre, non aveva mai frequentato;
che il ricorrente non si era volontariamente sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, non essendo riuscito a versare gli importi di cui alla sentenza di separazione a causa della crisi economica che aveva negativamente inciso sulla sua condizione reddituale, già precaria;
che, in ragione di tali circostanza, il cadeva in CP_1 una forte sindrome depressiva, tale da non consentirgli più di lavorare. Tanto dedotto,
concludeva chiedendo: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Controparte_1
c) disporsi l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, CP_2 consentendo alla piccola di abitare con la madre e stabilendo che il sig. possa CP_1 vederla e farle visita in qualsiasi momento della giornata previa telefonata;
d) porre a carico di entrambi i coniugi le spese mediche, di vestiario e quanto altro necessario per la GL;
e) stabilire l'assegno di mantenimento da corrispondere da parte del a CP_1 beneficio della sola GL nell'importo di massimo euro 150,00 mensili, considerate le attuali condizioni di difficoltà economiche del resistente.
Celebratasi l'udienza presidenziale in data 24.04.2019 e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza emessa in pari data, confermava temporaneamente i provvedimenti di cui alla separazione e rimetteva la causa dinanzi all'istruttore, per l'udienza del 18.11.2019, per la verifica dei presupposti per la eventuale pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale di o per Controparte_1 accogliere la domanda di affido super – esclusivo della minore;
nel contempo disponeva accertamenti da parte dei Servizi Sociali competenti allo scopo di verificare il contesto abitativo, familiare e sociale della piccola ed i rapporti della stessa con entrambi i CP_2 genitori.
Alla predetta udienza innanzi all'istruttore, parte ricorrente rappresentava che il resistente non aveva dato il proprio consenso alla visita neuropsichiatrica della GL minore ai fini del rinnovo del sostegno a scuola né si era recato presso l'ASL di TO
NN per dare l'assenso alla visita medica necessaria ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza alla stessa spettante;
chiedeva, quindi, in via preliminare, al giudice di autorizzare la ricorrente a prestare in via esclusiva il consenso ai trattamenti sanitari ed agli adempimenti burocratici sopra menzionati, tenendo luogo del mancato consenso del resistente, e chiedeva concedersi i termini di cui all'art 183, comma VI
c.p.c. Il procuratore di parte resistente rappresentava che avrebbe sollecitato il proprio assistito al fine di sbloccare la situazione nell'interesse della minore e chiedeva che il giudice sollecitasse l'intervento dei servizi sociali. Il Giudice, in data 27.11.2019, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2019: concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., mandava ai servizi sociali per le relazioni richieste, rigettava allo stato la richiesta di affido esclusivo della minore e rinviava all'udienza del
06.04.2020.
Risultati infruttuosi i tentativi di coinvolgimento del , a seguito di apposita CP_1 istanza depositata dalla ricorrente in data 21.01.2020, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza fissava l'udienza del 03.02.2020 e verificata la perdurante inadempienza del , con ordinanza del 03.02.2020 disponeva che CP_1
potesse, senza il consenso dell'altro genitore, prestare il Parte_1 consenso allo svolgimento delle visite mediche e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla percezione dell'indennità di frequenza e del sostegno scolastico da parte della stessa, nonché chiedere il cambio residenza della piccola presso la nuova CP_2 abitazione della madre in TO NN al fine di iscrivere la piccola ad un plesso scolastico più vicino alla nuova residenza;
rinviava, quindi, all'udienza già fissata per il
06.04.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori;
udienza rinviata poi, a causa delle note norme relative al contenimento della infezione da Covid-19 alla successiva udienza del
15-10-2020. Quindi a tale udienza, l'istruttore disponeva procedersi a CTU psicologica volta a valutare l'idoneità genitoriale delle parti prevedendo, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.06.2019, che il padre potesse vedere la GL almeno una volta a settimana presso i servizi sociali di TO NN, secondo orari e giorni dagli stessi fissati, previa verifica della situazione psicologica della minore, al fine di favorire un progressivo riavvicinamento alla figura paterna;
disponeva, inoltre, che i suddetti servizi sociali redigessero relazione, con cadenza trimestrale, sull'andamento di tali incontri e rinviava all'udienza del 18.02.2021 per il conferimento dell'incarico CTU.
Quindi, conferito l'incarico al CTU e vista la richiesta della ricorrente di emissione di sentenza parziale relativa al solo status, la causa veniva rinviata all'udienza del
20.09.2021 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola questione di status ed alla predetta udienza, viste le richieste delle parti, il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ridotti della metà, con decorrenza dal 25.09.2021. Il Pm esprimeva parere favorevole 12.01.2022
Con sentenza n. 958/2022 resa in data 14.03.2022 e pubblicata in data
3.05.2022 il Tribunale di TO NN pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con in data Parte_1 Controparte_1
2.04.2011 in TO NN;
con ordinanza resa in pari data, poi, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'adozione dei provvedimenti relativi alla GL minore,
. Controparte_2
Con ordinanza del 24.02.2023 il collegio, rilevato che parte ricorrente aveva proposto domanda di decadenza dalla della responsabilità genitoriale del sulla CP_1 GL minore , procedeva alla nomina di un curatore speciale nell'interesse della CP_2 minore, nella persona dell'avv. Graziella Silvetti e fissava la successiva udienza dell'8 maggio 2023 innanzi al giudice istruttore per consentire la costituzione di quest'ultima.
Quindi, costituitosi con comparsa depositata in data 17.04.2023 l'avv. Silvetti nella qualità di curatrice speciale della piccola , con ordinanza depositata Controparte_2 in data 14.06.2023 il giudice istruttore disponeva che i servizi sociali di TO NN
(successivamente Servizi Sociali di Trecase), luogo di residenza della minore e della madre , prendessero in carica il nucleo familiare avviando, Parte_1 per un verso, la piccola ad un percorso psicologico individuale, eventualmente CP_2 presso l'UOMI, affinchè potesse affrontare il tema relativo alla figura paterna e per altro verso, un percorso di sostegno alla genitorialità della stessa affinchè Parte_1 supportasse la minore in un processo di riavvicinamento alla figura paterna;
allo stesso modo, disponeva la presa in carico del da parte dei servizi sociali di ANIO CP_1
BA ( successivamente ), al fine di seguire un percorso di sostegno alla Parte_2 genitorialità per rafforzare le sue competenze genitoriali nonché un percorso psicologico individuale che lo supportasse sul lavoro emotivo relativo al rapporto con la GL. Infine, disponeva che i servizi sociali di Trecase, di concerto con i servizi sociali di ANIO
BA (rectius , valutato l'andamento dei percorsi disposti, solo ove ne Parte_2 avessero ritenuto ricorrenti i presupposti, creassero uno spazio neutro nel quale supportare la coppia padre-GL nella costruzione e rinforzo della loro relazione, e verificassero la presenza di miglioramenti della capacità di comunicazione del e di CP_1 rispettare quanto stabilito nel tempo.
Avviati i percorsi disposti dal Tribunale ed acquisite le periodiche relazioni dei
Servizi Sociali incaricati, con ordinanza del 16.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal
21.11.2022 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al PM – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 11.11.2024 esprimeva parere favorevole.
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 958/2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
02.04.2011 in TO NN da e , in Parte_1 Controparte_1 questa sede, il Collegio è chiamato ad emettere solo le statuizioni di carattere economico e gli ulteriori provvedimenti accessori, e dunque a stabilire se possa essere riconosciuto in capo alla il diritto all'assegno di divorzio, nonché a determinare la misura Parte_1 dell'assegno di mantenimento, a carico del , della GL della coppia ed a valutare CP_1 se debba essere dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del o, in CP_1 subordine, prevedere il regime di affidamento e di visite della GL . CP_2
In punto di diritto va rilevato che sono due i presupposti previsti dall'art. 330 c.c. per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori;
tale diritto è riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale affermando all'art. 30 che "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità";
Gli artt. 330 e 333 c.c. poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore riconoscono quindi al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie.
Dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore sia idonea a cagionare un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo.
Tali essendo i presupposti per la declaratoria della decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale, gli stessi si ritengono senza dubbio sussistenti nella fattispecie in esame.
Invero, da quanto emerge nella relazione della CTU dott.ssa Persona_1 depositata in data 12.03.2022 e, in particolare, dai colloqui individuali con il , CP_1 quest'ultima ha provato in più momenti ad “ad aprire, durante il colloquio, uno spazio dedicato alla relazione con la GL , ma il signor si chiude completamente.” Il CP_2 CP_1
, durante il colloquio, “aggiunge che sono 8 anni in cui non ha sostenuto nessuna CP_1 spesa della GL e lo trova coerente con il fatto che non gli è stato più permesso di frequentarla.”. Dai colloqui clinici effettuati dalla CTU, inoltre, “non si evidenziano segni di disturbi formali del pensiero, ma tratti depressivi”, mentre “i livelli di attività risultano non adeguati e ben diretti verso il raggiungimento degli scopi, per una difficoltà e/o conflittualità che interessa l'area delle energie aggressive e delle energie libidiche, rendendolo incapace di riversare le proprie energie nel processo di adattamento. Collegate probabilmente all'esistenza di un certo grado o livello di ambivalenza collocati nell'inconscio. Per l'esaminato sembra prioritario il rapporto con sé stesso, nonostante sia presente un certo livello di ambivalenza e di accentuata conflittualità, non riconosciuta a livello cosciente. Ciò sembra essere legato ad un difficile rapporto con la figura materna e tale conflittualità, uniti ai nuclei problematici attivi ne condizionano in modo latente e ne determinano tutto il suo comportamento.”. Per ciò che riguarda più approfonditamente la personalità del , “l'esaminato presenta un pensiero poco produttivo, coartato, inibito CP_1
e tendenzialmente adinamico, con una probabile chiusura dell'Io, importanti disturbi depressivi e un posizionamento evitante. Il soggetto di fronte a situazioni nuove o sconosciute reagisce con timore e paura, è presente soprattutto ansia legata al futuro. I processi ideativi sono caratterizzati da un pensiero perseverante, focalizzato su tematiche ripetitive, con possibili alterazioni psichiche e parziali compromissioni ideative, dovute da possibili inferenze di un disturbo depressivo e/o ritardo cognitivo. […] L'approccio mentale del soggetto ai problemi e alle situazioni di vita quotidiana è caratterizzato da un approccio prevalentemente orientato verso le astrazioni, verso il mondo reale di chi non sa rivolgersi verso le cose concrete, con la presenza di un'inibizione dell'intelligenza e del pensiero che può essere dovuta o a fattori organico-cerebrali o a un tono dell'umore orientato in senso depressivo.”.
Per ciò che riguarda, in particolare, la relazione con la GL minore , CP_2 dall'approfondimento psicodiagnostico e neurocognitivo sul Cirillo, si può evidenziare che, probabilmente, il disinteresse e l'apparente assenza di responsabilità ai bisogni emotivi-relazionali-economici della minore , sono da ascrivere ad un probabile CP_2 deficit neurocognitivo in un quadro di personalità in cui appare strutturato un disturbo evitante, con la presenza di un'ansia diffusa e un tono dell'umore depressivo.
In conclusione, riportando le risposte sintetiche della CTU ai quesiti a lei richiesti, rileva che “in seguito al lavoro peritale svolto, alla raccolta della loro storia individuale e di coppia, e alla valutazione psicodiagnostica dei signori e agli incontri con Controparte_3 la minore , la RA appare in grado di svolgere il proprio ruolo di CP_2 Parte_1 genitore, mentre il sig. non sembra esserne in grado.”. In seguito al lavoro svolto, CP_1 dunque, il “non risulta idoneo all'espletamento del suo ruolo genitoriale, facendo CP_1 emergere un totale disinteresse e assenza nel prendersi in carico, insieme alla RA
, dei bisogni emotivi-relazionali-economici della GL .”. Parte_1 CP_2
Tali considerazioni risultano corroborate dalla condotta osservata dal CP_1 durante tutto il corso del procedimento, per come emergente dagli atti di causa e dalle relazioni dei Servizi Sociali.
Invero va, in primo luogo, osservato come il predetto pur a fronte della urgente esigenza per la minore di una visita neuropsichiatra per l'assegnazione di un sostegno scolastico ( alla piccola infatti verrà diagnostica una “neurofibromatosi”, patologia CP_2 che le provoca problemi di linguaggio ed un ritardo cognitivo medio – lieve), immotivatamente non prestava il proprio consenso alla visita neuropsichiatrica delle GL minore, ai fini del rinnovo del sostegno a scuola, né si recava presso l'ASL di TO
NN ed adempiva a quanto previsto per ottenere il beneficio dell'indennità di frequenza, così creando grave pregiudizio alla minore, impossibilitata a fruire del sostegno scolastico. Analoga condotta di completo disinteresse il manifestava CP_1 anche nel prosieguo del giudizio, evitando di partecipare ai percorsi disposti dal tribunale sebbene consapevole della domanda di decadenza proposta nei suoi confronti e delle gravi conseguenze legate a tali condotte di disinteresse. Come relazionato dai Servizi Sociali di Trecase, infatti, il resistente sebbene più volte contattato dal Servizio si rendeva di fatto irreperibile e, pur visualizzando i messaggi inviati, non rispondeva agli stessi negando ogni forma di collaborazione.
Per altro verso, dalle relazioni dei Servizi Sociali di emerge che la Parte_2
“gode di una buona rete familiare, composta in particolar modo dai suoi genitori Parte_1
e da suo fratello, che l'hanno sempre sostenuta e supportata. Ad oggi ha costituito un nuovo nucleo familiare, composto da un nuovo compagno, una seconda GL di sei anni circa e da , perfettamente integrata in questa nuova configurazione” CP_2
La stessa si è mostrata sin da subito collaborativa ed aperta ad accogliere le opportunità alla stessa offerte dal servizio per il supporto al suo ruolo genitoriale e per il sostegno alla piccola . CP_2
Quanto alla minore, la stessa è apparsa serena, perfettamente inserita nel nuovo nucleo familiare, mostrando di avere un buon rapporto affettivo con sua madre ed il nuovo compagno di quest'ultima “che diviene per lei un buon sostituto genitoriale”.
Durante l'accesso domiciliare ed il colloquio con la minore, infatti, emerge come quest'ultima descriva la sua famiglia naturale rivolgendosi ai sigg.ri e Parte_1 CP_4 con l'appellativo di mamma e papà; “in effetti si è potuto verificare una ottima relazione fra
e la sua famiglia ed, in particolare, il riconoscimento da parte della stessa della CP_2 figura genitoriale paterna in capo al sig. A tal proposito la bambina dichiara CP_4 apertamente che le piacerebbe poter sostituire il suo cognome da a CP_1 CP_4
Quanto al rapporto con il padre, invece, la piccola durante i colloqui non è apparsa emotivamente pronta a recuperare ricordi del passato relativi allo stesso, che d'altronde non vede da svariati anni;
“tuttavia non si mostra, ad oggi, turbata per CP_2 gli accadimenti che lo riguardano. Sicuramente la rete familiare globale ha svolto un'importante funzione di contenimento, supporto e sintonizzazione con le sue esigenze psico-affettive”.
E' a dirsi che gli stessi servizi sociali, a fronte della condotta di completo disinteresse del e della inadempienza dello stesso rispetto ai percorsi prescritti dal CP_1
Tribunale, hanno ritenuto pregiudizievoli per la minore incontri, seppur in spazio neutro ed in forma protetta, con il padre;
ciò in ragione sia della completa assenza da lunghi anni di rapporti e la sostanziale estraneità della figura paterna, sia dell' indifferenza manifesta dal e dalla mancanza di interventi volti al rafforzamento delle CP_1 competenze genitoriali, cui lo stesso si era sottratto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la reiterazione di condotte pregiudizievoli per la minore e il suo manifesto disinteresse nei confronti della stessa possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti della GL , come richiesta da parte ricorrente. CP_1 CP_2 Va disposta, quindi, la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, rivelatasi genitore idoneo ed accudente, presso la quale la minore avrà collocazione.
In ordine al diritto di visita, la gravità della situazione emersa dagli atti del giudizio impone, altresì, di non prevedere, allo stato, alcuna disciplina del diritto di visita della GL da parte del padre, in ragione del potenziale pregiudizio che dette visite, mai esercitate dall'epoca della separazione tra i coniugi e in corso di causa - e che, sulla scorta del quadro indiziario emerso, il non ha mai mostrato un reale interesse ad CP_1 esercitare - possano avere sulla minore, anche tenuto conto della patologia che affligge la GL . CP_2
In riferimento alla minore, infatti, la relazione del CTU rilevava in “una CP_2 chiusura totale verso la figura paterna, al dialogo e ansia da prestazione, unita anche alle problematiche già precedentemente diagnosticatele (NFI tipo 1 e una disabilità intellettiva lieve) che non le facilitano il rapporto con il padre”.
L'eventuale ripresa dei rapporti fra padre e GL, quindi, potrà avvenire soltanto qualora il decida di seguire con positivi risultati un percorso psicologico CP_1 individuale ed un percorso volto al rafforzamento delle proprie competenze genitoriali e sempre previa verifica della condizione psicologica della minore, in spazio neutro presso la sede dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza della minore.
A tal fine, quindi, va disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Trecase e di , i quali avranno cura di Parte_2 relazionare ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi, al G.T presso questo Tribunale sull'eventuale avvio dei percorsi di sostengo da parte del e sull'andamento degli CP_1 stessi, evidenziando l'eventuale insorgere delle condizioni che possano favorire una ripresa dei rapporti padre – GL.
Gli atti vanno pertanto trasmessi alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo della vigilanza innanzi al giudice tutelare.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della GL . CP_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età della GL (di anni 11) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso CP_2 delle situazioni reddituali delle parti (il resistente svolge lavori saltuari come elettricista), il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 300,00 (somma rivalutata secondo gli indici ISTAT rispetto all'epoca della separazione) quale contributo da garantire alla minore per il suo sostentamento, difatti confermando quanto statuito in sede di separazione.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n.
11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d.
«comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni
Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che per come dalla stessa chiaramente riconosciuto in sede di visita domiciliare dei Servizi Sociali di , la ricorrente Parte_2 convive ormai da tempo con un nuovo compagno (con il quale, peraltro, ha avuto una GL nel gennaio del 2018), il che fa venir meno il presupposto del diritto al mantenimento in proprio favore, la cui domanda in tal senso formulata va, dunque, rigettata.
Sul punto il Tribunale condivide, infatti, la granitica opinione giurisprudenziale in base alla quale “l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale. Il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” (Cass. n. 16982/2018; Cass. n. 2466/2016, n.
6855/2015). Ciò non senza considerare che, nel caso che ne occupa, l'unione coniugale è durata appena tre anni, giacchè la convivenza cessava già a far data dall'anno 2014 allorchè i coniugi si recavano a vivere in dimore autonome.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, rimangono parimenti a carico di entrambe le parti in lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta dichiara la Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale di , nato a [...] Controparte_1
NN il 06.05.1988, nei confronti della GL minore , nata a Controparte_2 nata a [...] il [...];
Dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata dalla sola madre presso la quale la piccola avrà collocazione prevalente;
CP_2
Nulla dispone quanto al diritto di visita paterno, rimettendo l'eventuale ripresa dei rapporti padre – GL, da effettuarsi in spazio neutro presso la sede dei
Servizi Sociali competenti territorialmente in relazione al luogo di residenza della minore, all'effettivo avvio ed alla favorevole valutazione dei percorsi indicati al , nonché al riscontro della positiva condizione psicologica della CP_1 minore;
Dispone che, a tal fine, i Servizi Sociali del Comune di Trecase e di Parte_2 relazionino ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi, al G.T presso questo Tribunale sull'effettivo avvio ed andamento dei suddetti percorsi psicologici, evidenziando l'eventuale verificarsi delle positive condizioni per una ripresa dei rapporti padre
- GL;
Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo della vigilanza innanzi al giudice tutelare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento della GL minore , l'assegno mensile di
[...] CP_2 euro 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'1.03.2025;
pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% Controparte_1 alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, ludiche e/o ricreative) relative ai due figli, purché previamente concordate e documentate;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio, ivi incluse quelle di ctu, come liquidate da separato decreto in atti.
Così deciso in TO NN nella Camera di Consiglio del 3.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa IA PI