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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/10/2024, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 2625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2625/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANI EMANUELE per Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO per procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDI RICCARDO per procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 2.10.2024: “A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1958/2017 pubblicata il 12.12.2017 resa dal Tribunale di
Ancona all'esito del giudizio R.G. 3978/201 e con la sentenza 635/2024 della Corte di Appello di
Ancona, pubbl. il 19/04/2024 in seno al procedimento n. RG n. 920/2022, le parti convengono
pagina 1 quanto segue: a far data dal corrente mese di ottobre 2024 il Sig. verserà Controparte_1
direttamente al figlio la somma dovuta quale contributo al suo Parte_1
mantenimento (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico sul conto corrente intestato al figlio presso l'istituto bancario Credit Agricole di Ancona, coordinate bancarie IBAN [...]; per il periodo pregresso, il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra entro il 15/10/2024 l'assegno dovuto per il mese di giugno 2024 e al CP_2 figlio la somma di € 1.800,00 € quale saldo di quanto dovuto per i mesi di Parte_1 luglio, agosto e settembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite da ultimo dalla Corte d'Appello di Ancona nell'ambito del procedimento di divorzio tra i suoi genitori, e Controparte_1 Controparte_2
Ha rappresentato in particolare di non essere ancora economicamente autosufficiente, benché maggiorenne, e di avere l'esigenza di gestire autonomamente le somme messegli a disposizioni dai genitori per il suo mantenimento, in particolare quelle che il padre è tenuto a Controparte_1
versare alla madre, sig.ra come rideterminate dalla Corte d'Appello di Ancona nel CP_2
giudizio di secondo grado del procedimento di divorzio.
Il padre del ragazzo, si è costituito aderendo alla richiesta del figlio;
la madre, Controparte_1
pur evidenziando una situazione personale e patrimoniale della famiglia diversa da Controparte_2
come rappresentato dal ricorrente, ha chiesto anch'ella l'accoglimento della domanda formulata da nel ricorso introduttivo. Parte_1
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 2.10.2024, il ricorrente ha precisato di essersi nelle more trasferito dall'abitazione familiare (“perché dopo la separazione avevo bisogno di allontanarmi un po' dai miei genitori e dalle tensioni della loro separazione”) presso una zia paterna (“che è la persona che più mi ha aiutato durante le fasi della separazione dei miei genitori”), aggiungendo di aver lavorato come cameriere al Fortino Napoleonico, per la stagione estiva, e di avere intenzione di lavorare presso lo stesso ristorante con contratto a chiamata per il fine settimana fino a dicembre, al contempo riprendendo gli studi presso la facoltà di Scienze Ambientali e Protezione civile, interrotti dopo un periodo di difficoltà e la bocciatura al primo esame.
All'udienza, sentite le altre parti, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (v. verbale) e le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata e di farla propria ed hanno chiesto che il Tribunale si pronunci in conformità alla stessa, rinunciando a termini per memorie.
pagina 2 La domanda può essere accolta.
La soluzione concordata – che prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. direttamente al figlio maggiorenne – ha trovato l'adesione di tutte le parti, CP_1
che hanno concordato sul fatto che essa rappresenta una tutela dei diritti e degli interessi del figlio, il quale da parte sua ha mostrato senso di responsabilità nel voler contribuire con un'attività lavorativa stagionale al proprio mantenimento e alle spese di istruzione, impegnandosi a proseguire e completare gli studi.
Le parti hanno con l'occasione disciplinato i rispettivi rapporti patrimoniali in riferimento al periodo intercorrente tra il deposito del ricorso, il trasferimento del ricorrente presso la zia e l'udienza, così che non residuino profili di incertezza sui rapporti di debito/credito.
Il Collegio può prendere atto del contenuto dell'accordo, che non è lesivo degli interessi di alcuna parte, non è contrario all'ordine pubblico e rispetta l'interesse superiore della famiglia.
La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
“A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1958/2017 pubblicata il 12.12.2017 resa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio R.G. 3978/201 e con la sentenza
635/2024 della Corte di Appello di Ancona, pubbl. il 19/04/2024 in seno al procedimento n. RG n.
920/2022, le parti convengono quanto segue: a far data dal corrente mese di ottobre 2024 il Sig. verserà direttamente al figlio la somma dovuta quale Controparte_1 Parte_1
contributo al suo mantenimento (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico sul conto corrente intestato al figlio presso l'istituto bancario Credit Agricole di Ancona, coordinate bancarie IBAN [...]; per il periodo pregresso, il sig. verserà alla sig.ra entro il 15/10/2024 l'assegno dovuto per il mese di Controparte_1 CP_2 giugno 2024 e al figlio la somma di € 1.800,00 € quale saldo di quanto Parte_1
dovuto per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024”.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2024
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2625/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANI EMANUELE per Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. REGNI ROBERTO per procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDI RICCARDO per procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 2.10.2024: “A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1958/2017 pubblicata il 12.12.2017 resa dal Tribunale di
Ancona all'esito del giudizio R.G. 3978/201 e con la sentenza 635/2024 della Corte di Appello di
Ancona, pubbl. il 19/04/2024 in seno al procedimento n. RG n. 920/2022, le parti convengono
pagina 1 quanto segue: a far data dal corrente mese di ottobre 2024 il Sig. verserà Controparte_1
direttamente al figlio la somma dovuta quale contributo al suo Parte_1
mantenimento (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico sul conto corrente intestato al figlio presso l'istituto bancario Credit Agricole di Ancona, coordinate bancarie IBAN [...]; per il periodo pregresso, il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra entro il 15/10/2024 l'assegno dovuto per il mese di giugno 2024 e al CP_2 figlio la somma di € 1.800,00 € quale saldo di quanto dovuto per i mesi di Parte_1 luglio, agosto e settembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite da ultimo dalla Corte d'Appello di Ancona nell'ambito del procedimento di divorzio tra i suoi genitori, e Controparte_1 Controparte_2
Ha rappresentato in particolare di non essere ancora economicamente autosufficiente, benché maggiorenne, e di avere l'esigenza di gestire autonomamente le somme messegli a disposizioni dai genitori per il suo mantenimento, in particolare quelle che il padre è tenuto a Controparte_1
versare alla madre, sig.ra come rideterminate dalla Corte d'Appello di Ancona nel CP_2
giudizio di secondo grado del procedimento di divorzio.
Il padre del ragazzo, si è costituito aderendo alla richiesta del figlio;
la madre, Controparte_1
pur evidenziando una situazione personale e patrimoniale della famiglia diversa da Controparte_2
come rappresentato dal ricorrente, ha chiesto anch'ella l'accoglimento della domanda formulata da nel ricorso introduttivo. Parte_1
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 2.10.2024, il ricorrente ha precisato di essersi nelle more trasferito dall'abitazione familiare (“perché dopo la separazione avevo bisogno di allontanarmi un po' dai miei genitori e dalle tensioni della loro separazione”) presso una zia paterna (“che è la persona che più mi ha aiutato durante le fasi della separazione dei miei genitori”), aggiungendo di aver lavorato come cameriere al Fortino Napoleonico, per la stagione estiva, e di avere intenzione di lavorare presso lo stesso ristorante con contratto a chiamata per il fine settimana fino a dicembre, al contempo riprendendo gli studi presso la facoltà di Scienze Ambientali e Protezione civile, interrotti dopo un periodo di difficoltà e la bocciatura al primo esame.
All'udienza, sentite le altre parti, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (v. verbale) e le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata e di farla propria ed hanno chiesto che il Tribunale si pronunci in conformità alla stessa, rinunciando a termini per memorie.
pagina 2 La domanda può essere accolta.
La soluzione concordata – che prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. direttamente al figlio maggiorenne – ha trovato l'adesione di tutte le parti, CP_1
che hanno concordato sul fatto che essa rappresenta una tutela dei diritti e degli interessi del figlio, il quale da parte sua ha mostrato senso di responsabilità nel voler contribuire con un'attività lavorativa stagionale al proprio mantenimento e alle spese di istruzione, impegnandosi a proseguire e completare gli studi.
Le parti hanno con l'occasione disciplinato i rispettivi rapporti patrimoniali in riferimento al periodo intercorrente tra il deposito del ricorso, il trasferimento del ricorrente presso la zia e l'udienza, così che non residuino profili di incertezza sui rapporti di debito/credito.
Il Collegio può prendere atto del contenuto dell'accordo, che non è lesivo degli interessi di alcuna parte, non è contrario all'ordine pubblico e rispetta l'interesse superiore della famiglia.
La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
“A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1958/2017 pubblicata il 12.12.2017 resa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio R.G. 3978/201 e con la sentenza
635/2024 della Corte di Appello di Ancona, pubbl. il 19/04/2024 in seno al procedimento n. RG n.
920/2022, le parti convengono quanto segue: a far data dal corrente mese di ottobre 2024 il Sig. verserà direttamente al figlio la somma dovuta quale Controparte_1 Parte_1
contributo al suo mantenimento (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico sul conto corrente intestato al figlio presso l'istituto bancario Credit Agricole di Ancona, coordinate bancarie IBAN [...]; per il periodo pregresso, il sig. verserà alla sig.ra entro il 15/10/2024 l'assegno dovuto per il mese di Controparte_1 CP_2 giugno 2024 e al figlio la somma di € 1.800,00 € quale saldo di quanto Parte_1
dovuto per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024”.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2024
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3