CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1371/2023 e promosso da: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ronco, Alice Ronco e Luisa Bergamino - come da procura in atti
- appellante -
Contro
, persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
Controparte_2
[...]
- parti appellate non costituite –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte appellante
Come da memoria depositata in data 08.01.2024:
“La con il prof. avv. Alberto Ronco, l'avv. Alice Parte_1
Ronco e l'avv. Luisa Bergamino, deposita la rinuncia agli atti del giudizio di appello,
pagina 1 di 4 notificata l'8 gennaio 2023 ai difensori dei tre convenuti, attestando che le copie della detta rinuncia, della procura alle liti del 21 gennaio 2020, della relazione di notifica, del messaggio PEC dell'8 gennaio 2024, della ricevuta di accettazione del messaggio e delle ricevute di avvenuta consegna del messaggio stesso sono conformi agli originali presenti nella casella di posta elettronica dalla Email_1 quale sono stati estratti”
*****
Parte appellante, prima della costituzione della convenuta, ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 13.12.2019, nonché Controparte_1
e , proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
1219/2019 con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1 della somma capitale di euro 84.113,37 a titolo di saldo negativo del
[...] conto corrente intestato alla società su cui era stata concessa apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria (prestata da ), argomentando plurimi motivi di Controparte_1 doglianza.
1.1. Con tempestiva comparsa di risposta si costituiva la , Parte_1 contestando le affermazioni e le richieste di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.2. Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 590/2023 pubblicata il 28.08.2023 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_3
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Parte_1 ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma articolando vari motivi di gravame ed insistendo per la dichiarazione di un proprio credito pari a euro 43.373,92 oltre interessi.
2.1. La Corte di Appello ha fissato la prima udienza di comparizione parti al giorno al giorno 11.03.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2.2. Nelle more della trattazione della prima udienza e prima della costituzione della convenuta, in data 8 gennaio 2024, il difensore di parte appellante ha depositato una memoria di rinuncia agli atti del giudizio chiedendone l'estinzione ex art. 306 c.p.c.
pagina 2 di 4 3. I difensori dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta in epoca antecedente alla costituzione della convenuta, non necessita di apposita di accettazione della controparte. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
4. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 590/2023 pubblicata in data 28 agosto 2023 nel procedimento avente numero di R.G. 4185/2019 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore nonché e , Controparte_1 Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 13 marzo 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1371/2023 e promosso da: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ronco, Alice Ronco e Luisa Bergamino - come da procura in atti
- appellante -
Contro
, persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
Controparte_2
[...]
- parti appellate non costituite –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte appellante
Come da memoria depositata in data 08.01.2024:
“La con il prof. avv. Alberto Ronco, l'avv. Alice Parte_1
Ronco e l'avv. Luisa Bergamino, deposita la rinuncia agli atti del giudizio di appello,
pagina 1 di 4 notificata l'8 gennaio 2023 ai difensori dei tre convenuti, attestando che le copie della detta rinuncia, della procura alle liti del 21 gennaio 2020, della relazione di notifica, del messaggio PEC dell'8 gennaio 2024, della ricevuta di accettazione del messaggio e delle ricevute di avvenuta consegna del messaggio stesso sono conformi agli originali presenti nella casella di posta elettronica dalla Email_1 quale sono stati estratti”
*****
Parte appellante, prima della costituzione della convenuta, ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 13.12.2019, nonché Controparte_1
e , proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
1219/2019 con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1 della somma capitale di euro 84.113,37 a titolo di saldo negativo del
[...] conto corrente intestato alla società su cui era stata concessa apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria (prestata da ), argomentando plurimi motivi di Controparte_1 doglianza.
1.1. Con tempestiva comparsa di risposta si costituiva la , Parte_1 contestando le affermazioni e le richieste di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.2. Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 590/2023 pubblicata il 28.08.2023 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_3
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Parte_1 ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma articolando vari motivi di gravame ed insistendo per la dichiarazione di un proprio credito pari a euro 43.373,92 oltre interessi.
2.1. La Corte di Appello ha fissato la prima udienza di comparizione parti al giorno al giorno 11.03.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2.2. Nelle more della trattazione della prima udienza e prima della costituzione della convenuta, in data 8 gennaio 2024, il difensore di parte appellante ha depositato una memoria di rinuncia agli atti del giudizio chiedendone l'estinzione ex art. 306 c.p.c.
pagina 2 di 4 3. I difensori dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta in epoca antecedente alla costituzione della convenuta, non necessita di apposita di accettazione della controparte. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
4. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 590/2023 pubblicata in data 28 agosto 2023 nel procedimento avente numero di R.G. 4185/2019 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore nonché e , Controparte_1 Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 13 marzo 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4