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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n
Registro generale Appello Lavoro n.89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale ST IO
n.503/2024 ( est. La RU ) , e promossa da
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Gullini e C.F._2
Claudio Verga, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in ST IO ,Via
Maino n. 12,
APPELLANTI
Contro (P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ,
Enrico Boursier Niutta e Antonio La Bella, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali di posta elettronica certificata e Email_1
; Email_2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER GLI APPELLANTI
Accertare e Dichiarare il diritto dei ricorrenti, signori e Parte_1 Parte_2
, a percepire durante i 22 giorni di ferie annuali una retribuzione corrispondente a
[...]
quella percepita per i giorni di lavoro ordinario, ossia una retribuzione che comprenda
1 l'indennità di turno, l'indennità di campo, l'indennità giornaliera, l'indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo, nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, Condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle somme già maturate a titolo di differenze retributive per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per il sig.
e quantificate in €. 5.870,91 e per gli anni 2015, 2018, 2019, 2020, Parte_2
2021, 2022, per il sig. quantificate in €. 4.633,77, come da conteggi Parte_1
allegati (doc. 4 - 5 fascicolo di primo grado ), o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e per tutti i conseguenti effetti, Condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., per il proseguo del rapporto di lavoro e quindi dall'anno 2023, sino al termine del rapporto di lavoro con gli odierni appellanti, signori e , al pagamento a favore degli stessi di una Parte_1 Parte_2
retribuzione, per i 22 giorni di ferie annuali, comprensiva delle suddette indennità e maggiorazioni.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
Rigettare l'appello perché integralmente infondato in fatto ed in diritto;
Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma1 bis, del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2018.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ST IO ha respinto il ricorso promosso da e tendente ad accertare il diritto degli stessi a percepire durante i Pt_1 Pt_2
22 giorni di ferie annuali una retribuzione corrispondente a quella percepita per i giorni di lavoro ordinario, ossia una retribuzione che comprenda l'indennità di turno, l'indennità di campo, l'indennità giornaliera, l'indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo, nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro, al pagamento delle somme già Controparte_1
maturate a titolo di differenze retributive per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018,
2 2019, 2020, 2021 e 2022, per il sig. e quantificate in €. 5.870,91 e Parte_2
per gli anni 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per il sig. quantificate Parte_1 in €. 4.633,77.
Gli appellanti deducevano di essere dipendenti della società Controparte_1 presso l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, come impiegato di III Pt_2
livello del CCNL Trasporto aereo, Attività aeroportuali, con qualifica e mansioni di responsabile magazzino movimentazione merci, come operaio di IV livello di Pt_1
cui allo stesso contratto collettivo, con mansioni di referente di magazzino e gestione delle squadre addetto al carico/scarico merci .
Hanno specificato di svolgere un orario di lavoro articolato su tre turni giornalieri
(antimeridiano, pomeridiano e notturno), osservando ogni settimana un turno diverso in base alla programmazione che la società predispone ogni cinque settimane e di effettuare, sin dall'inizio del rapporto, attività di lavoro notturno, straordinario, domenicale e festivo. Agli stessi è stata riconosciuta, per compensare i disagi della turnazione, un'indennità di turno, un'indennità per lavoro notturno, un'indennità di campo e un'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza in servizio, oltre a diverse maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, domenicale e festivo.
Gli appellanti sostenevano di essere contrattualmente obbligati a prestare lavoro notturno, domenicale, festivo e lavoro straordinario e, che dalle buste paga prodotte si evincesse che lo svolgimento di ore di lavoro straordinario si configuri come ampiamente prevedibile ed abituale e che la relativa retribuzione costituisca una quota significativa della retribuzione complessiva, circostanze, tutte, che ne giustificano il riconoscimento anche nella retribuzione feriale annuale.
Il Tribunale ha così statuito ” Nel nostro ordinamento, in mancanza di una nozione omnicomprensiva della retribuzione feriale, la stessa è fissata dalla contrattazione collettiva;
nel caso di specie, il CCNL Trasporto Aereo – Attività Aeroportuali, parte specifica handlers, applicato al rapporto in esame, prevede all'art. H14, in particolare, che “La retribuzione mensile è costituita: “a) stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità più aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare); b) indennità di contingenza;
c) ove non sia diversamente previsto, la retribuzione così stabilita deve essere calcolata ad ogni effetto contrattuale (…)”.
Pertanto, la retribuzione mensile, come indicata, deve essere calcolata anche con riferimento alla retribuzione feriale, non essendo prevista una diversa disciplina e considerato che le indennità indicate dai ricorrenti sono per lo più finalizzate al
3 rimborso delle maggiori spese connesse a determinate modalità di espletamento effettivo della prestazione lavorativa ed hanno carattere omnicomprensivo ed espressamente dichiarate non utilizzabili per il calcolo di altro istituto.
In particolare, l'art. H19 del CCNL prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera
“per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro”. Allo stesso modo, gli artt. H20
(“Indennità di turno”) e H21 (“Indennità di campo”) subordinano la corresponsione delle relative voci a ciascuna giornata “di presenza”.
Né le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno (art. H10) risultano includibili nella retribuzione mensile da corrispondere anche nel periodo feriale. Quanto al lavoro straordinario, lo stesso deve avere “carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea”. Tale maggiorazione esclude, pertanto, che l'emolumento sia erogato al dipendente con carattere di continuità, non potendo pertanto rientrare nel trattamento ordinario percepito dal medesimo e da corrispondersi durante la fruizione delle ferie. Quanto alle somme erogate a titolo di indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo, trattasi di emolumenti riconosciuti e corrisposti solo se ed in quanto la prestazione lavorativa venga di fatto resa, rispettivamente, in orario notturno, notturno domenicale, ovvero in giornata festiva, non spettando laddove tali condizioni non ricorrano, volte al ristoro di un disagio ulteriore derivante dall'espletamento dell'attività in orario diverso da quello normale, ovvero in giornata normalmente destinata al riposo.
L'espresso carattere omnicomprensivo delle suddette indennità e l'espressa non utilizzabilità per il calcolo di altro istituto escludono, pertanto, la loro inclusività nella retribuzione mensile prevista per il periodo di ferie.”
Avverso detta sentenza hanno interposto appello e ritenendo erronea Pt_1 Pt_2
la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e per aver ritenuto che le indennità di campo, di turno, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e che le maggiorazioni per lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo e domenicale), non siano computabili ai fini della determinazione della retribuzione feriale.
Secondo parte appellante la retribuzione feriale deve comprendere tutte le voci retributive intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni proprie del lavoratore, nonché tutti gli elementi retributivi che siano collegati allo “status” personale e professionale del lavoratore, per cui è necessario analizzare le singole voci retributive al fine di stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione
4 delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o se siano, comunque, correlate allo status personale e professionale del dipendente e, a tal fine, si dovrà tener conto della correlazione alle mansioni quando il dipendente è in servizio e non già quando è in ferie, periodo in cui evidentemente non svolge le sue mansioni.
Parimenti errata e non condivisibile è la statuizione del Giudice del Tribunale di ST
IO che ha escluso dal computo della retribuzione feriale le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché le indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo, sebbene sia stata fornita la prova documentale, con la produzione delle buste paga, che dette voci retributive erano erogate con continuità
e sistematicità, ossia mensilmente.
Parte appellante ritiene altresì che il giudice di prime cure abbia errato per aver ritenuto che le differenze retributive dedotte dai ricorrenti, odierni appellanti, non sono tali da provocare, né astrattamente, né concretamente l'effetto disincentivante della fruizione delle ferie .
Ed invero, affinché possa concretamente apprezzarsi il potenziale effetto dissuasivo, il paragone o confronto tra la retribuzione feriale e la retribuzione ordinaria va eseguito avuto riguardo alla retribuzione che il lavoratore percepisce mensilmente e non alla retribuzione annuale, nel senso che la riduzione va accertata su base mensile, atteso che per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Conseguentemente, se questa è la metodologia di confronto o paragone, non vi è chi non veda come una retribuzione feriale di importo inferiore di circa €. 700/800 come analiticamente allegato e documentato (cfr. doc. 4 – 5 fascicolo di primo grado), rispetto ad una retribuzione mensile ordinaria di circa €. 2.000,00, sia potenzialmente idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per non veder drasticamente diminuita la propria capacità di far fronte alle ordinarie esigenze proprie e della sua famiglia.
Con memoria del 21 marzo 2025 resiste difendendo la Controparte_1
sentenza, chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società alla refusione delle spese di lite .
In via subordinata, la società appellata insiste nell'eccezione di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutte le pretese economiche asseritamente
5 riconducibili al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data 16 giugno 2023.
All'udienza del 1° aprile 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La questione controversa ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale, (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n.
814/2022) e su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18160/2023, che ha confermato la pronuncia di questa Corte n. 32/2020, che, sia pure in una controversia ove si trattava di una diversa contrattazione aziendale può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con l'anzidetta sentenza è stato affermato quanto segue:
“
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, Persona_1
ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è CP_2
inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_2
anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le
6 prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
7 efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_3
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_4
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita…….
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Gli argomenti spesi da parte appellante inficiano le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In particolare, avuto riguardo alle voci retributive non considerate dall'appellata nel determinare la retribuzione feriale erogata agli appellanti, si evidenzia che ai sensi dell'art. H19 del CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Handlers, a ciascun dipendente
è riconosciuta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro un'indennità di €. 2,38 giornaliere;
che ai sensi dell'art. H20 al dipendente le cui prestazioni sono regolate da un
8 sistema di turni avvicendati è riconosciuta un'indennità di €. 0,26 per ciascuna giornata di presenza e infine, ai sensi dell'art. H21 al personale che presta servizio in aeroporto è riconosciuta per ogni giornata di presenza un'indennità di €. 0,21 giornaliere, in quanto l'aeroporto di Malpensa dista meno di 20 Km. dal centro abitato.
Il riconoscimento di dette indennità è correlato alle giornate di effettiva presenza in servizio del dipendente, per cui sono tutte intrinsecamente collegate all'espletamento delle mansioni da parte degli appellanti e, pertanto, le relative quote giornaliere devono essere necessariamente comprese o, meglio, conteggiate nella determinazione della retribuzione feriale da riconoscere agli odierni appellanti..
Peraltro si evidenzia che le parti sociali in data 25.10.2023, in sede di rinnovo della parte specifica Sezione Handlers, hanno espressamente previsto la computabilità dell'indennità giornaliera nella retribuzione feriale.
Il nuovo comma 3 dell'art. H19 CCNL Sezione Handlers così dispone: “L'indennità giornaliera di cui sopra sarà incrementata nelle misure di cui alla seguente tabella e sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie...”
Avuto riguardo all'indennità di turno si sottolinea come detta indennità sia volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, indennità che non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione;
l'indennità di campo è volta a compensare l'incomodo legato all'esecuzione delle mansioni in un luogo “scomodo” o “disagiato” e così la difficoltà o l'incomodo nel conciliare la prestazione dell'attività lavorativa in luogo
(aeroporto) ubicato fuori dai centri abitati, con le quotidiane attività extra lavorative proprie di ciascun lavoratore.
E' dunque evidente che l'indennità giornaliera, oggi contemplata nel computo della retribuzione feriale per espressa volontà delle parti, l'indennità di turno e l'indennità di campo siano intrinsecamente collegate all'espletamento delle mansioni degli appellanti e, che le relative quote giornaliere debbano essere conteggiate nella determinazione della retribuzione feriale.
Parimenti errata e non condivisibile è la statuizione del Giudice del Tribunale di ST
IO che ha escluso dal computo della retribuzione feriale le maggiorazioni per lavoro
9 straordinario, festivo e notturno, nonché le indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo.
Gli appellanti, infatti, sono contrattualmente obbligati a prestare lavoro notturno, domenicale, festivo e lavoro straordinario e, dall'esame delle buste paga prodotte ,si evince che lo svolgimento di ore di lavoro straordinario si configuri come prevedibile ed abituale e che la relativa retribuzione costituisca una quota significativa della retribuzione complessiva, circostanze, tutte, che ne giustificano il riconoscimento anche nella retribuzione feriale annuale.
Sul punto, la sentenza della c. , ha statuito che“ si deve Parte_3 Persona_3
rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Dai documenti prodotti si evince la regolare presenza del compenso per lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo e domenicale) e delle indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo in quasi tutti i mesi, per cui i suddetti elementi costituiscono una componente della retribuzione ordinaria.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dagli appellanti, formulata da parte appellata , non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
10 Le argomentazioni spese da a confutazione di detto Controparte_1
principio giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellata, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n.
1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire
l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza
l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina,
“dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019)”.
Per ognuno dei lavoratori appellanti, sono stati prodotti i conteggi che mostrano, per ogni indennità/gruppo di indennità, l'incidenza della media giornaliera percepita rispetto alla retribuzione della giornata di ferie, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.
Pertanto sulla base dei conteggi prodotti va condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorda di €.5.870,91 per dal 2012 al 2022 e Parte_2 di €.4.633,77 per dal 2015 al 2022 ,oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali dal dovuto al saldo .
Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello proposto da e deve essere accolto , con riforma della sentenza Pt_1 Pt_2
gravata.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerati il valore della causa, e l'assenza di attività istruttoria,- vengono liquidati come da dispositivo
PQM
11 In riforma della sentenza n. 503/2024 del Tribunale di ST IO, accerta e dichiara il diritto degli appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di indennità di turno, indennità di campo, indennità giornaliera, indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di €.5.870,91 per dal 2012 Controparte_1 Parte_2 al 2022 e di €.4.633,77 per dal 2015 al 2022 ,oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo .
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.2.600,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 01.04.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
12
Registro generale Appello Lavoro n.89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale ST IO
n.503/2024 ( est. La RU ) , e promossa da
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Gullini e C.F._2
Claudio Verga, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in ST IO ,Via
Maino n. 12,
APPELLANTI
Contro (P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ,
Enrico Boursier Niutta e Antonio La Bella, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali di posta elettronica certificata e Email_1
; Email_2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER GLI APPELLANTI
Accertare e Dichiarare il diritto dei ricorrenti, signori e Parte_1 Parte_2
, a percepire durante i 22 giorni di ferie annuali una retribuzione corrispondente a
[...]
quella percepita per i giorni di lavoro ordinario, ossia una retribuzione che comprenda
1 l'indennità di turno, l'indennità di campo, l'indennità giornaliera, l'indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo, nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, Condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle somme già maturate a titolo di differenze retributive per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per il sig.
e quantificate in €. 5.870,91 e per gli anni 2015, 2018, 2019, 2020, Parte_2
2021, 2022, per il sig. quantificate in €. 4.633,77, come da conteggi Parte_1
allegati (doc. 4 - 5 fascicolo di primo grado ), o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e per tutti i conseguenti effetti, Condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., per il proseguo del rapporto di lavoro e quindi dall'anno 2023, sino al termine del rapporto di lavoro con gli odierni appellanti, signori e , al pagamento a favore degli stessi di una Parte_1 Parte_2
retribuzione, per i 22 giorni di ferie annuali, comprensiva delle suddette indennità e maggiorazioni.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
Rigettare l'appello perché integralmente infondato in fatto ed in diritto;
Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma1 bis, del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2018.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ST IO ha respinto il ricorso promosso da e tendente ad accertare il diritto degli stessi a percepire durante i Pt_1 Pt_2
22 giorni di ferie annuali una retribuzione corrispondente a quella percepita per i giorni di lavoro ordinario, ossia una retribuzione che comprenda l'indennità di turno, l'indennità di campo, l'indennità giornaliera, l'indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo, nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro, al pagamento delle somme già Controparte_1
maturate a titolo di differenze retributive per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018,
2 2019, 2020, 2021 e 2022, per il sig. e quantificate in €. 5.870,91 e Parte_2
per gli anni 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per il sig. quantificate Parte_1 in €. 4.633,77.
Gli appellanti deducevano di essere dipendenti della società Controparte_1 presso l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, come impiegato di III Pt_2
livello del CCNL Trasporto aereo, Attività aeroportuali, con qualifica e mansioni di responsabile magazzino movimentazione merci, come operaio di IV livello di Pt_1
cui allo stesso contratto collettivo, con mansioni di referente di magazzino e gestione delle squadre addetto al carico/scarico merci .
Hanno specificato di svolgere un orario di lavoro articolato su tre turni giornalieri
(antimeridiano, pomeridiano e notturno), osservando ogni settimana un turno diverso in base alla programmazione che la società predispone ogni cinque settimane e di effettuare, sin dall'inizio del rapporto, attività di lavoro notturno, straordinario, domenicale e festivo. Agli stessi è stata riconosciuta, per compensare i disagi della turnazione, un'indennità di turno, un'indennità per lavoro notturno, un'indennità di campo e un'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza in servizio, oltre a diverse maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, domenicale e festivo.
Gli appellanti sostenevano di essere contrattualmente obbligati a prestare lavoro notturno, domenicale, festivo e lavoro straordinario e, che dalle buste paga prodotte si evincesse che lo svolgimento di ore di lavoro straordinario si configuri come ampiamente prevedibile ed abituale e che la relativa retribuzione costituisca una quota significativa della retribuzione complessiva, circostanze, tutte, che ne giustificano il riconoscimento anche nella retribuzione feriale annuale.
Il Tribunale ha così statuito ” Nel nostro ordinamento, in mancanza di una nozione omnicomprensiva della retribuzione feriale, la stessa è fissata dalla contrattazione collettiva;
nel caso di specie, il CCNL Trasporto Aereo – Attività Aeroportuali, parte specifica handlers, applicato al rapporto in esame, prevede all'art. H14, in particolare, che “La retribuzione mensile è costituita: “a) stipendio di fatto (minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità più aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare); b) indennità di contingenza;
c) ove non sia diversamente previsto, la retribuzione così stabilita deve essere calcolata ad ogni effetto contrattuale (…)”.
Pertanto, la retribuzione mensile, come indicata, deve essere calcolata anche con riferimento alla retribuzione feriale, non essendo prevista una diversa disciplina e considerato che le indennità indicate dai ricorrenti sono per lo più finalizzate al
3 rimborso delle maggiori spese connesse a determinate modalità di espletamento effettivo della prestazione lavorativa ed hanno carattere omnicomprensivo ed espressamente dichiarate non utilizzabili per il calcolo di altro istituto.
In particolare, l'art. H19 del CCNL prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera
“per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro”. Allo stesso modo, gli artt. H20
(“Indennità di turno”) e H21 (“Indennità di campo”) subordinano la corresponsione delle relative voci a ciascuna giornata “di presenza”.
Né le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno (art. H10) risultano includibili nella retribuzione mensile da corrispondere anche nel periodo feriale. Quanto al lavoro straordinario, lo stesso deve avere “carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea”. Tale maggiorazione esclude, pertanto, che l'emolumento sia erogato al dipendente con carattere di continuità, non potendo pertanto rientrare nel trattamento ordinario percepito dal medesimo e da corrispondersi durante la fruizione delle ferie. Quanto alle somme erogate a titolo di indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo, trattasi di emolumenti riconosciuti e corrisposti solo se ed in quanto la prestazione lavorativa venga di fatto resa, rispettivamente, in orario notturno, notturno domenicale, ovvero in giornata festiva, non spettando laddove tali condizioni non ricorrano, volte al ristoro di un disagio ulteriore derivante dall'espletamento dell'attività in orario diverso da quello normale, ovvero in giornata normalmente destinata al riposo.
L'espresso carattere omnicomprensivo delle suddette indennità e l'espressa non utilizzabilità per il calcolo di altro istituto escludono, pertanto, la loro inclusività nella retribuzione mensile prevista per il periodo di ferie.”
Avverso detta sentenza hanno interposto appello e ritenendo erronea Pt_1 Pt_2
la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e per aver ritenuto che le indennità di campo, di turno, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e che le maggiorazioni per lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo e domenicale), non siano computabili ai fini della determinazione della retribuzione feriale.
Secondo parte appellante la retribuzione feriale deve comprendere tutte le voci retributive intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni proprie del lavoratore, nonché tutti gli elementi retributivi che siano collegati allo “status” personale e professionale del lavoratore, per cui è necessario analizzare le singole voci retributive al fine di stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione
4 delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o se siano, comunque, correlate allo status personale e professionale del dipendente e, a tal fine, si dovrà tener conto della correlazione alle mansioni quando il dipendente è in servizio e non già quando è in ferie, periodo in cui evidentemente non svolge le sue mansioni.
Parimenti errata e non condivisibile è la statuizione del Giudice del Tribunale di ST
IO che ha escluso dal computo della retribuzione feriale le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché le indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo, sebbene sia stata fornita la prova documentale, con la produzione delle buste paga, che dette voci retributive erano erogate con continuità
e sistematicità, ossia mensilmente.
Parte appellante ritiene altresì che il giudice di prime cure abbia errato per aver ritenuto che le differenze retributive dedotte dai ricorrenti, odierni appellanti, non sono tali da provocare, né astrattamente, né concretamente l'effetto disincentivante della fruizione delle ferie .
Ed invero, affinché possa concretamente apprezzarsi il potenziale effetto dissuasivo, il paragone o confronto tra la retribuzione feriale e la retribuzione ordinaria va eseguito avuto riguardo alla retribuzione che il lavoratore percepisce mensilmente e non alla retribuzione annuale, nel senso che la riduzione va accertata su base mensile, atteso che per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Conseguentemente, se questa è la metodologia di confronto o paragone, non vi è chi non veda come una retribuzione feriale di importo inferiore di circa €. 700/800 come analiticamente allegato e documentato (cfr. doc. 4 – 5 fascicolo di primo grado), rispetto ad una retribuzione mensile ordinaria di circa €. 2.000,00, sia potenzialmente idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per non veder drasticamente diminuita la propria capacità di far fronte alle ordinarie esigenze proprie e della sua famiglia.
Con memoria del 21 marzo 2025 resiste difendendo la Controparte_1
sentenza, chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società alla refusione delle spese di lite .
In via subordinata, la società appellata insiste nell'eccezione di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutte le pretese economiche asseritamente
5 riconducibili al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta in data 16 giugno 2023.
All'udienza del 1° aprile 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La questione controversa ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale, (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n.
814/2022) e su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18160/2023, che ha confermato la pronuncia di questa Corte n. 32/2020, che, sia pure in una controversia ove si trattava di una diversa contrattazione aziendale può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con l'anzidetta sentenza è stato affermato quanto segue:
“
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, Persona_1
ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è CP_2
inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_2
anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le
6 prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
7 efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_3
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_4
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita…….
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Gli argomenti spesi da parte appellante inficiano le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In particolare, avuto riguardo alle voci retributive non considerate dall'appellata nel determinare la retribuzione feriale erogata agli appellanti, si evidenzia che ai sensi dell'art. H19 del CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Handlers, a ciascun dipendente
è riconosciuta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro un'indennità di €. 2,38 giornaliere;
che ai sensi dell'art. H20 al dipendente le cui prestazioni sono regolate da un
8 sistema di turni avvicendati è riconosciuta un'indennità di €. 0,26 per ciascuna giornata di presenza e infine, ai sensi dell'art. H21 al personale che presta servizio in aeroporto è riconosciuta per ogni giornata di presenza un'indennità di €. 0,21 giornaliere, in quanto l'aeroporto di Malpensa dista meno di 20 Km. dal centro abitato.
Il riconoscimento di dette indennità è correlato alle giornate di effettiva presenza in servizio del dipendente, per cui sono tutte intrinsecamente collegate all'espletamento delle mansioni da parte degli appellanti e, pertanto, le relative quote giornaliere devono essere necessariamente comprese o, meglio, conteggiate nella determinazione della retribuzione feriale da riconoscere agli odierni appellanti..
Peraltro si evidenzia che le parti sociali in data 25.10.2023, in sede di rinnovo della parte specifica Sezione Handlers, hanno espressamente previsto la computabilità dell'indennità giornaliera nella retribuzione feriale.
Il nuovo comma 3 dell'art. H19 CCNL Sezione Handlers così dispone: “L'indennità giornaliera di cui sopra sarà incrementata nelle misure di cui alla seguente tabella e sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie...”
Avuto riguardo all'indennità di turno si sottolinea come detta indennità sia volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, indennità che non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione;
l'indennità di campo è volta a compensare l'incomodo legato all'esecuzione delle mansioni in un luogo “scomodo” o “disagiato” e così la difficoltà o l'incomodo nel conciliare la prestazione dell'attività lavorativa in luogo
(aeroporto) ubicato fuori dai centri abitati, con le quotidiane attività extra lavorative proprie di ciascun lavoratore.
E' dunque evidente che l'indennità giornaliera, oggi contemplata nel computo della retribuzione feriale per espressa volontà delle parti, l'indennità di turno e l'indennità di campo siano intrinsecamente collegate all'espletamento delle mansioni degli appellanti e, che le relative quote giornaliere debbano essere conteggiate nella determinazione della retribuzione feriale.
Parimenti errata e non condivisibile è la statuizione del Giudice del Tribunale di ST
IO che ha escluso dal computo della retribuzione feriale le maggiorazioni per lavoro
9 straordinario, festivo e notturno, nonché le indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale e per lavoro festivo.
Gli appellanti, infatti, sono contrattualmente obbligati a prestare lavoro notturno, domenicale, festivo e lavoro straordinario e, dall'esame delle buste paga prodotte ,si evince che lo svolgimento di ore di lavoro straordinario si configuri come prevedibile ed abituale e che la relativa retribuzione costituisca una quota significativa della retribuzione complessiva, circostanze, tutte, che ne giustificano il riconoscimento anche nella retribuzione feriale annuale.
Sul punto, la sentenza della c. , ha statuito che“ si deve Parte_3 Persona_3
rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Dai documenti prodotti si evince la regolare presenza del compenso per lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo e domenicale) e delle indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo in quasi tutti i mesi, per cui i suddetti elementi costituiscono una componente della retribuzione ordinaria.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dagli appellanti, formulata da parte appellata , non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
10 Le argomentazioni spese da a confutazione di detto Controparte_1
principio giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellata, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n.
1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire
l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza
l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina,
“dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019)”.
Per ognuno dei lavoratori appellanti, sono stati prodotti i conteggi che mostrano, per ogni indennità/gruppo di indennità, l'incidenza della media giornaliera percepita rispetto alla retribuzione della giornata di ferie, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.
Pertanto sulla base dei conteggi prodotti va condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorda di €.5.870,91 per dal 2012 al 2022 e Parte_2 di €.4.633,77 per dal 2015 al 2022 ,oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali dal dovuto al saldo .
Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello proposto da e deve essere accolto , con riforma della sentenza Pt_1 Pt_2
gravata.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerati il valore della causa, e l'assenza di attività istruttoria,- vengono liquidati come da dispositivo
PQM
11 In riforma della sentenza n. 503/2024 del Tribunale di ST IO, accerta e dichiara il diritto degli appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di indennità di turno, indennità di campo, indennità giornaliera, indennità per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di €.5.870,91 per dal 2012 Controparte_1 Parte_2 al 2022 e di €.4.633,77 per dal 2015 al 2022 ,oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo .
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.2.600,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 01.04.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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