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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6230 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6230 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; , nato Parte_1 Controparte_1
in Argentina il 27.2.1982 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Persona_2 Persona_3
Argentina il 6.7.2003; , nata in [...] il [...] e Parte_2 CP_2
, nato in [...] il [...] nella qualità di genitori esercenti la Parte_3
responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] Persona_4
il 15.12.2010 e , nata in [...] il [...], Persona_5 rappresentati e difesi dall'Avv. CIERI GABRIELLA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
1 Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
ed hanno diritto Persona_4 Persona_5 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per
l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
8.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_3
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_6
l'8.5.1843 come da estratto di nascita (cfr. doc. 2). in data 3.3.1874 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_6 [...]
(cfr. doc. 4) e da tale matrimonio nasceva in Argentina in data 9.5.1882 il Persona_7 sig. (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Persona_8
come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “nel Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni e quelli naturalizzati argentini dai diciott'anni, non è finora iscritto fu , o nato il [...] in [...] – Torino Per_6 Per_6 Per_9
– Pinerolo” (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nata in Argentina in [...] Persona_1
12.9.2013, nato in [...] in data [...], Persona_2 Persona_4
nata in [...] in data [...] e nata in Argentina in [...] Persona_5
2 9.6.2013, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 16.4.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 16.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Pinerolo (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il
3 tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_4
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_5
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della
4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato l'[...] a [...] e in Persona_6
data 3.3.1874 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. Persona_7
doc. 4);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_6
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_6 Persona_7
Argentina in data 9.5.1882 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_8
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Persona_8 Per_10
Argentina in data 4.2.1916 la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_11
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.6.1933 tra la sig.ra e il Persona_11
sig. (cfr. doc. 8) nasceva in Argentina in data 5.2.1937 la sig.ra Persona_12
(cfr. doc. 9); Persona_13
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 25.10.1956 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 10) nasceva in Argentina in data Persona_13 Persona_14
20.1.1959 il sig. (cfr. doc. 11); Persona_15
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 6.12.1979 tra il sig. Persona_15
e la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data 2.6.1980 il Persona_16
sig. (cfr. doc. 13), in data 27.2.1982 il sig. Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti, e in data 22.4.1983 la sig.ra
[...] Parte_2
cfr. doc. 17) ),;
[...]
- che in data 7.1.2011 il sig. contraeva matrimonio in Argentina Parte_1
con la sig.ra (cfr. doc. 14); Parte_6
5 - che dall'unione more uxorio successivamente trascritta in data 26.5.2020 (cfr. doc. 16) tra il sig. e la sig.ra nascevano in Argentina in data Controparte_1 Persona_17
6.7.2003 il sig. (cfr. doc. 19), in data 12.9.2013 la minore Persona_3
(cfr. doc. 20) e in data 19.9.2015 il minore (cfr. Persona_1 Persona_2
doc. 21), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 9.1.2009 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 18) nascevano in Argentina in data
[...] Persona_18
15.12.2010 la minore (cfr. doc. 22) e in data 9.6.2013 la minore Persona_4
(cfr. doc. 23), odierne ricorrenti;
Persona_5
Inoltre, risulta che , italiano, nato a [...], figlio di cittadini italiani Persona_6
(cfr. doc. 2), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del
Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva Persona_6
dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data … e, quindi, dopo l'Unità nazionale (NON C'E'
IL CERTIFICATO DI MORTE) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – Persona_11
salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza
6 italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_11
iure sanguinis alla propria figlia , nata in Argentina in [...] Persona_13
5.2.1937, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il
7 figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina il 27.2.1982; , nata in [...] il [...]; Persona_1 Per_2
nato in [...] il [...]; , nato in
[...] Persona_3
Argentina il 6.7.2003; , nata in [...] il [...]; Persona_4
, nata in [...] il [...], stante la sussistenza dei Persona_5
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
8 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6230 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; , nato Parte_1 Controparte_1
in Argentina il 27.2.1982 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Persona_2 Persona_3
Argentina il 6.7.2003; , nata in [...] il [...] e Parte_2 CP_2
, nato in [...] il [...] nella qualità di genitori esercenti la Parte_3
responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] Persona_4
il 15.12.2010 e , nata in [...] il [...], Persona_5 rappresentati e difesi dall'Avv. CIERI GABRIELLA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
1 Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
ed hanno diritto Persona_4 Persona_5 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per
l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
8.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_3
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_6
l'8.5.1843 come da estratto di nascita (cfr. doc. 2). in data 3.3.1874 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_6 [...]
(cfr. doc. 4) e da tale matrimonio nasceva in Argentina in data 9.5.1882 il Persona_7 sig. (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Persona_8
come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “nel Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni e quelli naturalizzati argentini dai diciott'anni, non è finora iscritto fu , o nato il [...] in [...] – Torino Per_6 Per_6 Per_9
– Pinerolo” (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nata in Argentina in [...] Persona_1
12.9.2013, nato in [...] in data [...], Persona_2 Persona_4
nata in [...] in data [...] e nata in Argentina in [...] Persona_5
2 9.6.2013, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 16.4.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 16.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Pinerolo (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il
3 tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_4
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_5
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della
4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato l'[...] a [...] e in Persona_6
data 3.3.1874 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. Persona_7
doc. 4);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_6
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_6 Persona_7
Argentina in data 9.5.1882 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_8
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Persona_8 Per_10
Argentina in data 4.2.1916 la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_11
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.6.1933 tra la sig.ra e il Persona_11
sig. (cfr. doc. 8) nasceva in Argentina in data 5.2.1937 la sig.ra Persona_12
(cfr. doc. 9); Persona_13
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 25.10.1956 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 10) nasceva in Argentina in data Persona_13 Persona_14
20.1.1959 il sig. (cfr. doc. 11); Persona_15
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 6.12.1979 tra il sig. Persona_15
e la sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data 2.6.1980 il Persona_16
sig. (cfr. doc. 13), in data 27.2.1982 il sig. Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti, e in data 22.4.1983 la sig.ra
[...] Parte_2
cfr. doc. 17) ),;
[...]
- che in data 7.1.2011 il sig. contraeva matrimonio in Argentina Parte_1
con la sig.ra (cfr. doc. 14); Parte_6
5 - che dall'unione more uxorio successivamente trascritta in data 26.5.2020 (cfr. doc. 16) tra il sig. e la sig.ra nascevano in Argentina in data Controparte_1 Persona_17
6.7.2003 il sig. (cfr. doc. 19), in data 12.9.2013 la minore Persona_3
(cfr. doc. 20) e in data 19.9.2015 il minore (cfr. Persona_1 Persona_2
doc. 21), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 9.1.2009 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 18) nascevano in Argentina in data
[...] Persona_18
15.12.2010 la minore (cfr. doc. 22) e in data 9.6.2013 la minore Persona_4
(cfr. doc. 23), odierne ricorrenti;
Persona_5
Inoltre, risulta che , italiano, nato a [...], figlio di cittadini italiani Persona_6
(cfr. doc. 2), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del
Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva Persona_6
dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data … e, quindi, dopo l'Unità nazionale (NON C'E'
IL CERTIFICATO DI MORTE) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – Persona_11
salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza
6 italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_11
iure sanguinis alla propria figlia , nata in Argentina in [...] Persona_13
5.2.1937, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il
7 figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina il 27.2.1982; , nata in [...] il [...]; Persona_1 Per_2
nato in [...] il [...]; , nato in
[...] Persona_3
Argentina il 6.7.2003; , nata in [...] il [...]; Persona_4
, nata in [...] il [...], stante la sussistenza dei Persona_5
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
8 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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