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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12.9.2025 in merito alla causa iscritta al n. 588/2025 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Morrone del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Orta n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Di Tizio del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse raggiunto.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1
, chiedendo che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 nei confronti della figlia , nata a [...] il [...], dal loro preesistente rapporto di convivenza Per_1
more uxorio – regolamentate dal provvedimento di omologa del loro accordo, emesso da questo Tribunale
il 14.6.2022 nell'ambito del giudizio n. 288/2022 r.g., e successivamente variate dalla sentenza emessa da questo Tribunale il 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g.- vengano modificate sulla base delle indicazioni contenute nel suo ricorso, dando atto del fatto che la minore era tornata a vivere nell'abitazione materna.
Il sig. si è costituito in giudizio, non opponendosi al collocamento della figlia Controparte_1
minore presso la madre, ma chiedendo che le ulteriori condizioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale vengano regolamentate sulla base delle indicazioni contenute nella sua memoria,
rappresentando di svolgere attività lavorativa a turni e di percepire uno stipendio gravato dalla cessione del quinto.
All'udienza del 10.9.2025, le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la definizione del procedimento mediante adesione della sig.ra alle richieste e conclusioni formulate dal sig. Pt_1
come modificate e precisate (nelle parti riportate tra parentesi quadre) nel corso della CP_1
medesima udienza e di seguito integralmente trascritte: “aderisce alla domanda di collocamento della figlia
minore presso la madre e tuttavia chiede che il collocamento avvenga alle seguenti condizioni: Per_1
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni [dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00
della domenica, con pernotto.] dalle ore 9.00 del sabato anziché dalle ore 14.00, compatibilmente con le sue
esigenze di lavoro e in un pomeriggio a settimana dalle ore 17.00 alle ore 22.00, compatibilmente con le sue esigenze
lavorative.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra il giorno infrasettimanale e l'orario in cui prenderà la CP_1 Pt_1
minore, entro le ore 10.00 del giorno in cui potrà esercitare il suo diritto di visita e, con riguardo ai fine settimana
che trascorrerà con la minore, entro le ore 20.00 del venerdì precedente.
Le parti si impegnano a scambiare i fine settimana che trascorreranno con la figlia in base alle rispettive esigenze, e
ad accompagnare la minore agli incontri settimanali con la psicoterapeuta, alternandosi tra loro e provvedendo
ciascuno di essi, al pagamento delle singole visite a cui accompagnano la minore.
b) Per quanto concerne le festività natalizie e Pasquali, la minore trascorrerà alternativamente le festività dal 24
dicembre al 29 dicembre negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
le festività dal 30 dicembre al
6 gennaio negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
le festività pasquali dalle ore 9.00 della
mattina del Venerdì Santo alle ore 21.00 del lunedì di Pasqua con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Il padre trascorrerà ogni anno con la bambina la festa del papà (19 marzo) e la madre trascorrerà ogni
anno con la bambina la festa della mamma.
c) In ordine alle vacanze estive, trascorrerà sia con il padre sia con la madre 15 giorni, di cui almeno 7 Per_1
consecutivi. Dette settimane dovranno essere individuate, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni
anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. festeggerà il compleanno con il padre negli Per_1
anni pari e con la madre negli anni dispari.
d) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art.
155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i
parenti; l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
e) Per il mantenimento della figlia il padre verserà l'importo mensile di € 250,00, ovvero la somma maggiore o
minore che verrà accertata e riconosciuta dal Tribunale: somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
L'assegno unico verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori.
f) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per gli stessi,
purché documentate ai fini del rimborso;
a tal fine i genitori in relazione alla specifica ripartizione e qualificazione
delle spese ordinarie e straordinarie, così da limitare in via preventiva possibili contenziosi tra i medesimi,
espressamente si richiamano al Protocollo d'intesa in allegato (doc. n. 7).
g) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, l'altro genitore potrà contattare telefonicamente o in
video-call la figlia per due volte al giorno a seconda degli impegni scolastici e post-scolastici della bambina e dei
rispettivi impegni lavorativi e familiari. Qualora impossibilitato nel rispondere, il genitore presso il quale è collocata
si impegna a richiamare l'altro appena possibile”. Per_1
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso dalle parti a modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale -inizialmente regolamentate con provvedimento di questo Tribunale
del 14.6.2022 all'esito del giudizio n. 288/2022 r.g., e poi variate con sentenza emessa da questo
Tribunale del 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g.- vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza della minore ), e dato che la disciplina pattuita dai Per_1
sig.ri e è conforme agli interessi della figlia e, con particolare riguardo Pt_1 CP_1 all'importo dell'assegno mensile di mantenimento della stessa, è compatibile con le condizioni economiche delle parti, che hanno anche richiamato e prodotto agli atti, ai fini della disciplina delle spese straordinarie, le Linee Guida elaborate dal C.N.F. nell'anno 2017.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'accordo da esse raggiunto, e della rispondenza della presente pronunzia ad un loro comune interesse.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. con ricorso presentato in data 26.5.2025, così decide: Controparte_1
• dispone che, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento emesso da questo Tribunale il 14.6.2022 all'esito del giudizio n. 288/2022 r.g. e variate con sentenza emessa da questo
Tribunale il 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g., la responsabilità genitoriale nei confronti di sia regolamentata sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti e Controparte_3
testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 12.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12.9.2025 in merito alla causa iscritta al n. 588/2025 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Morrone del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Orta n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Di Tizio del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse raggiunto.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1
, chiedendo che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 nei confronti della figlia , nata a [...] il [...], dal loro preesistente rapporto di convivenza Per_1
more uxorio – regolamentate dal provvedimento di omologa del loro accordo, emesso da questo Tribunale
il 14.6.2022 nell'ambito del giudizio n. 288/2022 r.g., e successivamente variate dalla sentenza emessa da questo Tribunale il 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g.- vengano modificate sulla base delle indicazioni contenute nel suo ricorso, dando atto del fatto che la minore era tornata a vivere nell'abitazione materna.
Il sig. si è costituito in giudizio, non opponendosi al collocamento della figlia Controparte_1
minore presso la madre, ma chiedendo che le ulteriori condizioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale vengano regolamentate sulla base delle indicazioni contenute nella sua memoria,
rappresentando di svolgere attività lavorativa a turni e di percepire uno stipendio gravato dalla cessione del quinto.
All'udienza del 10.9.2025, le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la definizione del procedimento mediante adesione della sig.ra alle richieste e conclusioni formulate dal sig. Pt_1
come modificate e precisate (nelle parti riportate tra parentesi quadre) nel corso della CP_1
medesima udienza e di seguito integralmente trascritte: “aderisce alla domanda di collocamento della figlia
minore presso la madre e tuttavia chiede che il collocamento avvenga alle seguenti condizioni: Per_1
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni [dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00
della domenica, con pernotto.] dalle ore 9.00 del sabato anziché dalle ore 14.00, compatibilmente con le sue
esigenze di lavoro e in un pomeriggio a settimana dalle ore 17.00 alle ore 22.00, compatibilmente con le sue esigenze
lavorative.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra il giorno infrasettimanale e l'orario in cui prenderà la CP_1 Pt_1
minore, entro le ore 10.00 del giorno in cui potrà esercitare il suo diritto di visita e, con riguardo ai fine settimana
che trascorrerà con la minore, entro le ore 20.00 del venerdì precedente.
Le parti si impegnano a scambiare i fine settimana che trascorreranno con la figlia in base alle rispettive esigenze, e
ad accompagnare la minore agli incontri settimanali con la psicoterapeuta, alternandosi tra loro e provvedendo
ciascuno di essi, al pagamento delle singole visite a cui accompagnano la minore.
b) Per quanto concerne le festività natalizie e Pasquali, la minore trascorrerà alternativamente le festività dal 24
dicembre al 29 dicembre negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
le festività dal 30 dicembre al
6 gennaio negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
le festività pasquali dalle ore 9.00 della
mattina del Venerdì Santo alle ore 21.00 del lunedì di Pasqua con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Il padre trascorrerà ogni anno con la bambina la festa del papà (19 marzo) e la madre trascorrerà ogni
anno con la bambina la festa della mamma.
c) In ordine alle vacanze estive, trascorrerà sia con il padre sia con la madre 15 giorni, di cui almeno 7 Per_1
consecutivi. Dette settimane dovranno essere individuate, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni
anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. festeggerà il compleanno con il padre negli Per_1
anni pari e con la madre negli anni dispari.
d) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art.
155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i
parenti; l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
e) Per il mantenimento della figlia il padre verserà l'importo mensile di € 250,00, ovvero la somma maggiore o
minore che verrà accertata e riconosciuta dal Tribunale: somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
L'assegno unico verrà riscosso al 50% da entrambi i genitori.
f) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per gli stessi,
purché documentate ai fini del rimborso;
a tal fine i genitori in relazione alla specifica ripartizione e qualificazione
delle spese ordinarie e straordinarie, così da limitare in via preventiva possibili contenziosi tra i medesimi,
espressamente si richiamano al Protocollo d'intesa in allegato (doc. n. 7).
g) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, l'altro genitore potrà contattare telefonicamente o in
video-call la figlia per due volte al giorno a seconda degli impegni scolastici e post-scolastici della bambina e dei
rispettivi impegni lavorativi e familiari. Qualora impossibilitato nel rispondere, il genitore presso il quale è collocata
si impegna a richiamare l'altro appena possibile”. Per_1
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso dalle parti a modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale -inizialmente regolamentate con provvedimento di questo Tribunale
del 14.6.2022 all'esito del giudizio n. 288/2022 r.g., e poi variate con sentenza emessa da questo
Tribunale del 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g.- vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza della minore ), e dato che la disciplina pattuita dai Per_1
sig.ri e è conforme agli interessi della figlia e, con particolare riguardo Pt_1 CP_1 all'importo dell'assegno mensile di mantenimento della stessa, è compatibile con le condizioni economiche delle parti, che hanno anche richiamato e prodotto agli atti, ai fini della disciplina delle spese straordinarie, le Linee Guida elaborate dal C.N.F. nell'anno 2017.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'accordo da esse raggiunto, e della rispondenza della presente pronunzia ad un loro comune interesse.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. con ricorso presentato in data 26.5.2025, così decide: Controparte_1
• dispone che, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento emesso da questo Tribunale il 14.6.2022 all'esito del giudizio n. 288/2022 r.g. e variate con sentenza emessa da questo
Tribunale il 30.4.2024 all'esito del giudizio n. 1750/2023 r.g., la responsabilità genitoriale nei confronti di sia regolamentata sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti e Controparte_3
testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 12.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco