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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 10666/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomeno MONTESARDI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latiano (BR), via Carlo del Croix n. 5, indirizzo pec:
in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
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-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona di uno dei suoi procuratori , Controparte_1 Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e Controparte_3
difese dagli Avv.ti Gianfranco GIANNOCCARO e Antonila DE PANDIS ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Carlo FACELLO in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 12 e in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE OPPOSTE-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – ripetizione dell'indebito;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 22.4.2025):
“Voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2301/2024, con condanna della
[...]
– quale assicuratrice della – al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_3 competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Per le parti convenute opposte (nelle “note scritte” depositate in data 17.4.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“l'On.le Tribunale Voglia:
1) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione in presenza dei presupposti necessari ex lege.
2) Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione del processo e quella riunione ad un fascicolo pendente innanzi al Tribunale di Brindisi -non indicato negli elementi necessari per potervi fare riferimento- e comunque per assenza dei presupposti di legge.
3) Gradatamente, superati i provvedimenti urgenti e preliminari, assegnare termine per la instaurazione del procedimento di mediazione.
4) In via subordinata, nel merito, rigettare la opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto per quanto in narrativa.
5) In tutti e ciascuno i casi con ogni conseguenza di legge quanto alla condanna a spese e competenze di lite e accertata la sussistenza dei requisiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo condannare altresì la ad un risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla e dalla Controparte_1 CP_3
il Tribunale di Torino, con decreto n. 2301/2024, datato 20.4.2024 e depositato in data
[...]
23.4.2025, ha ingiunto alla IG.ra di pagare alle ricorrenti la somma Parte_1
di Euro 175.306,88 oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 11.06.2024 ritualmente notificato in data 12.6.2024, la IG.ra
[...]
ha convenuto in giudizio le ricorrenti, proponendo opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) In via preliminare, sospendere ex art. 337, comma 2, c.p.c. il presente giudizio, in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sull'impugnazione n. 12035/2022 R.G..
II) Disporre, ai sensi dell'art. 40, comma 1 c.p.c., la riunione del presente giudizio al procedimento
R.G. n. 1538/2024 preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi.
III) Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
2301/2024 per i motivi di cui in premessa.
IV) Da ultimo, condannare la – quale assicuratrice della Controparte_1 CP_3
– al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del
[...] sottoscritto avvocato anticipatario.”
1.4. Si sono costituite telematicamente le parti convenute opposte, depositando comparsa di pagina 3 di 19 costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore:
- ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
5.12.2024 (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande proposte dalle parti convenute opposte;
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• dell'evidente eIGenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta nel caso in cui Controparte_4
la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte
[...]
ovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, Controparte_4
in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 150.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta con spese del Controparte_4
procedimento monitorio a carico delle parti convenute opposte e spese del presente giudizio di opposizione compensate, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese”, invitando le parti a comunicare l'adesione o meno alla proposta nelle rispettive note scritte.
pagina 4 di 19 1.6. Con successiva Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore, pervenuta la sola accettazione, seppur condizionata, delle parti opposte alla proposta conciliativa:
- ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di
Euro 153.651,70;
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente di sospensione del presente giudizio ex art. 337 comma 2 c.p.c.;
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente di riunione ex art. 40 comma 1 c.p.c. del presente giudizio al procedimento R.G. n. 1538/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi;
- ha rilevato che la materia oggetto della presente controversia, trattandosi di ripetizione dell'indebito, non rientra in quelle soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.gs. n. 28/2010;
- ha disposto l'esperimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs n. 28/2010, fissando l'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 del D.Lgs n. 28/2010;
- ha disposto, ex art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva al procedimento di mediazione sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.3.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta dalla scadenza del predetto termine perentorio per deposito delle note scritte.
1.7. In data 13.1.2025 le parti convenute opposte hanno depositato istanza di modifica dell'Ordinanza dell'11.12.2024 con eliminazione della disposizione relativa all'esperimento della mediazione in quanto:
- in data 2.12.2024 c'era stata la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che, avendo rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 388 del 2022, aveva confermato il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
- anche dopo la pubblicazione di suddetta sentenza, parte attrice opponente aveva continuato a mostrarsi inerte rispetto alle pretese avversarie.
1.8. Con Ordinanza in data 14.1.2025 il Giudice ha accolto l'istanza di parte modificando la precedente
Ordinanza e revocando la seguente statuizione di cui al punto 4) del dispositivo:
“4) Dispone l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di
pagina 5 di 19 cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti: ➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.”
1.9. La parte attrice opponente ha depositato le proprie “note scritte” in data 12.3.2025 eccependo l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010.
1.10. Le parti convenute opposte hanno depositato le proprie “note scritte” in data 5.3.2025 richiamandosi integralmente al contenuto dei propri atti.
1.11. Con Ordinanza in data 19.3.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
pagina 6 di 19 ➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.4.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.12. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta a decisione dal 24.4.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
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2. Sull'eccezione improcedibilità ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Nelle note scritte depositate in data 12.03.2025 e nelle proprie conclusioni definitive precisate nelle note scritte depositate in data 22.04.2025, la parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
2.2. Tale eccezione è inammissibile essendo stata sollevata oltre la prima udienza e, ad abundantiam, infondata in quanto:
- L'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 prevede che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”
- Pertanto, l'individuazione delle materie soggette a tale disciplina è desumibile dalla lettura dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 ove statuisce che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente
a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
- Ne consegue che, come già chiarito nell'Ordinanza in data 11.12.2024, il credito vantato dalle parti convenute opposte è relativo ad una “ripetizione dell'indebito”, materia non sopposta a mediazione obbligatoria.
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3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di “revocare il decreto ingiuntivo n.
2301/2024”.
L'opposizione e la predetta domanda non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.2. Invero, le attuali parti convenute opposte hanno richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo che:
- ed sono creditrici nei Controparte_3 Controparte_1
confronti della IG.ra di una somma pari a Euro 175.306,88 a titolo Parte_1
di ripetizione dell'indebito;
- tale credito traeva la propria origine da una vicenda di natura giudiziale incardinatasi in primis dinanzi al Tribunale di Brindisi e successivamente davanti alla Corte di Appello di Lecce;
- in particolare, con Sentenza n. 1742 del 9.12.2019 il Tribunale di Brindisi statuiva, per quanto rileva ai fini della presente controversia:
➢ “la condanna di al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_5
attori, nella misura di seguito indicata: 288.023,32 euro in favore di Parte_2
284.394,30 euro in favore di ciascuna delle figlie di , e Controparte_6 Persona_1
”; Parte_1
➢ che “la somma degli importi dovuti a ed nelle more Persona_2 Persona_3 deceduti, fossero riconosciuti per l'80% in favore di Controparte_7 [...]
, e ed il restante 20%, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
per rappresentazione, in favore degli attori e Parte_2 Persona_1 [...]
;” Parte_1
➢ “la condanna di alla rifusione in favore degli attori delle Controparte_5
spese di lite che liquida nell'importo di 46.988,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi anticipatario”;
➢ “l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Controparte_3
confronti di e dichiara il diritto di Controparte_11
ad essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa degli Controparte_3
effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza, entro il limite del massimale di
2.600.000,00 euro”;
pagina 9 di 19 - pertanto, in forza della predetta Sentenza di primo grado alla IG.ra Parte_1
spettava un risarcimento pari a Euro 300.085,02 così composto:
[...]
• Euro 284.394,30 a titolo di risarcimento del danno
• Euro 15.690,71 pari al 20 % diviso tre degli importi inizialmente dovuti a ed Persona_2
nelle more deceduti (allegato a) ricorso monitorio - doc. 4 della parte attrice Persona_3
opponente);
- avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- con Ordinanza del 22.7.2020 la Corte di Appello di Lecce accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza nei limiti del 50 % delle somme da versare a ciascuno degli appellati (allegato b) ricorso monitorio – doc. 3 della parte attrice opponente);
- con pec del 28.7.2020, l'Avv. MONTESARDI Filomeno, difensore della IG.ra
[...]
chiedeva a (già la somma spettante Parte_1 Controparte_1 Controparte_12 alla sua assistita pari ad Euro 150.042,51 in manleva dell'assicurata Controparte_3
condannata in via principale (allegato e) ricorso monitorio);
- con bonifico del 10.8.2020 provvedeva a corrispondere la predetta somma Controparte_1
direttamente alla IG.ra (allegato f) ricorso monitorio); Parte_1
- peraltro, con Sentenza n. 388/2022 del 31.3.2022 la Corte di Appello di Lecce accoglieva gli appelli principali riuniti e rigettava l'appello incidentale e conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, rigettava “le domande formulate da , Parte_2 Parte_1
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_7 Controparte_8
, nel procedimento di primo
[...] Controparte_9 Controparte_13 grado n 2122.2008 Tribunale Brindisi”, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, facendo così sorgere un obbligo di restituzione in capo alla IG.ra ed a favore di delle somme da quest'ultima Parte_1 Controparte_1
indebitamente pagate (All. h) ricorso monitorio – doc. 4 della parte attrice opponente);
- oltre al predetto capitale pari ad Euro 150.042,51, in data 29.3.2021 aveva altresì Controparte_1
pagato la tassa di registro relativa alla sentenza di primo grado pari ad Euro 50.528,75 (allegato i) ricorso monitorio - all. 11 della parte attrice opponente);
- quest'ultimo esborso, in forza della compensazione delle spese di lite disposta in sede di Appello, era per metà a carico dei debitori solidali tra cui la IG.ra Parte_1
- da ciò ne conseguiva che veva diritto alla restituzione di una somma pari a Euro Controparte_1
175.306,88 (Euro 150.042,51 + Euro 25.264,37) a titolo di ripetizione dell'indebito;
pagina 10 di 19 - nonostante la creditrice, tramite raccomandata del 6-27.5.2023 Controparte_1
avesse richiesto il pagamento della predetta somma e poi costituito in mora la IG.ra
[...] [...]
quest'ultima non provvedeva ad onorare la propria obbligazione di Parte_1
pagamento;
- pertanto, il credito era certo, liquido ed eIGibile.
3.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad
pagina 11 di 19 allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame, la fonte del diritto fatto valere dalle parti convenute opposte risiede nell'obbligo di restituzione dell'indebito cd. sopravvenuto ex art. 2033 c.c. essendo venuto meno il titolo posto a fondamento dei pagamenti inizialmente effettuati da in favore di parte attrice Controparte_1
opponente.
In particolare, come precisato già in sede di Ordinanza ex art. 648 c.p.c., la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass. civile 07/10/2022 n. 29302; Cass. civile
22/05/2017 n. 12773; Cass. civile, Sezioni Unite, n. 12190 del 2004); il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia.
In tema di ripetizione dell'indebito l'onere probatorio è così individuato:
- “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica eIGere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1734; conf. Cass. 11 febbraio 1999 n.1170, Cass. 15 luglio 2011
n. 15667, Cass. 6 ottobre 2015 n. 19902, Cass. 11 febbraio 2016 n. 2739 e Cass. 3 agosto 2018 n.
20522);
- pertanto, “è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento;
l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum,
pagina 12 di 19 cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti.” (Cass. 26 maggio 2021 n. 14428).
Nel caso di specie, le parti convenute opposte hanno provato di aver pagato il credito di cui chiedono la restituzione e hanno allegato il venir meno della causa del pagamento e quindi la sussistenza del titolo posto a fondamento del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- la sussistenza dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria (cfr. all.
a) e b) ricorso monitorio - sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1742/2019 e provvedimento di Corte di
Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022; all. f) ricorso monitorio - ricevuta di bonifico eseguita da in favore della IG.ra ; all. i) ricorso monitorio - pagamento Controparte_1 Pt_1
della tassa di registro);
- la conferma del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto a fronte del rigetto da parte della
Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022 (cfr. doc.
2 - note scritte di parti convenute opposte del 4.12.2024).
3.5. Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
- la quantificazione della prestazione pecuniaria oggetto dell'obbligazione posta a carico di parte attrice opponente.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
pagina 13 di 19 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
3.6. La parte attrice opponente si è limitata ad eccepire del tutto genericamente che:
- vi era incertezza sull'an del credito ingiunto trattandosi di titolo giudiziale non definitivo a fronte dell'impugnazione pendente;
- era stato erroneamente calcolato il quantum di Euro 25.264,37 ingiunto a titolo di pagamento delle tasse di registro poichè, a detta della IG.ra , soltanto la somma pari ad Euro 3.609,19 poteva Pt_1
essere oggetto di restituzione posto che la natura solidale dell'obbligazione imponeva una ripartizione pro-quota della somma di Euro 25.264,37 tra i sette gli eredi – . Pt_1 Per_2
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Invero, quanto alla generica contestazione relativa alla natura non definitiva del titolo giudiziale questa non rileva per un duplice ordine di ragioni:
➢ la natura provvisoriamente esecutiva di una sentenza di primo grado riformata in appello è già di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla ripetizione dell'indebito (cfr. in tal senso Cass. n.
19296 del 2005);
➢ in data 4.12.2024 le parti convenute opposte hanno depositato l'ordinanza della Cassazione n.
30825/2024 pubblicata in data 2.12.2024 che ha confermato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.
Quanto, invece, alla contestazione relativa alla ripartizione tra gli eredi del quantum richiesto a titolo di tassa di registro pari a Euro 25.264,37 questa è infondata in quanto:
➢ la solidarietà passiva consente al creditore di rivolgersi ad uno dei coobbligati (in questo caso la IG.ra per ottenere l'intera prestazione;
Parte_1 Parte_1
➢ il coobbligato non può esimersi dall'adempimento integrale, salvo che la legge ovvero il titolo non prevedano a suo favore, il cd. beneficio di escussione;
➢ nel caso in esame, tale beneficio non sussiste, pertanto;
esulano dalla presente controversia i conteggi per la determinazione delle quote ereditarie di risarcimento trattandosi di questione relativa all'eventuale azione di regresso operante soltanto sul piano dei rapporti cd interni tra i coobbligati;
➢ peraltro, fin dalla fase monitoria le parti convenute opposte hanno prodotto la richiesta scritta dell'Avv. MONTESARDI relativa alla suddetta somma (all. l) del ricorso monitorio - pec del
9.4.2021).
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3.7. Le parti convenute opposte hanno quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.8. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c. (da intendersi riferita alla somma residua di Euro 21.655,18, essendo già stata emessa Ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 11.12.2024 relativamente alla somma di Euro 153.651,70).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle parti convenute opposte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 14.103,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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5. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalle parti convenute opposte, ex art. 96 c.p.c.
5.1. Come si è detto, le parti convenute opposte hanno chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo, da liquidarsi in via equitativa.
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
5.2. Invero, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La parte attrice opponente soccombente, infatti, risulta aver proposto l'opposizione, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che, come si è detto:
- le domande ed eccezioni proposte dalla stessa erano palesemente infondate;
- inoltre, finanche dopo la definitiva conferma del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto a fronte del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022 (cfr. doc.
2 - note scritte di parti convenute opposte del 4.12.2024), la parte attrice opponente ha insistito nella propria opposizione;
- infine, nelle note scritte depositate in data 12.03.2025 e nelle proprie conclusioni definitive precisate nelle note scritte depositate in data 22.04.2025, la parte attrice opponente ha eccepito tardivamente ed infondatamente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
Deve poi osservarsi che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 16; cfr. anche Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 17485).
Nel caso di specie, le parti convenute opposte hanno subito un pregiudizio per essere state costrette a contrastare un'ingiustificata iniziativa della controparte, non sufficientemente compensata, sul piano pagina 16 di 19 strettamente economico, dal rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio.
5.3. In secondo luogo, nel caso di specie, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti e, in particolare, al punto 5.2. che precede, si ravvisa comunque l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012). Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364). Sulla norma si sono pronunciate finanche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla
pagina 17 di 19 parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a
'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
5.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore delle controparti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 10.000,00.
5.5. Inoltre, si deve richiamare l'art. 96, comma 4, c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ai sensi del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
Nel caso di specie, ai sensi della citata norma, si ritiene equo condannare la parte attrice opponente al pagamento in favore della della somma di Euro 3.000,00. Controparte_14
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 10666/2024 R.G. promossa dalla IG.ra Parte_1
(parte attrice opponente) contro in persona di uno dei suoi procuratori
[...] Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3
tempore (parti convenute opposte), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente IG.ra avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. Parte_1
2301/2024, datato 20.04.2024, depositato in data 23.4.2024, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c., secondo quanto indicato in motivazione.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alle parti convenute opposte le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra a Parte_1
corrispondere in favore delle parti convenute opposte la somma di Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4) Dichiara altresì tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra Parte_1
al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, ai sensi
[...] dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 07 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 10666/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomeno MONTESARDI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latiano (BR), via Carlo del Croix n. 5, indirizzo pec:
in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
Email_1
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona di uno dei suoi procuratori , Controparte_1 Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e Controparte_3
difese dagli Avv.ti Gianfranco GIANNOCCARO e Antonila DE PANDIS ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Carlo FACELLO in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 12 e in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE OPPOSTE-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – ripetizione dell'indebito;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 22.4.2025):
“Voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2301/2024, con condanna della
[...]
– quale assicuratrice della – al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_3 competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Per le parti convenute opposte (nelle “note scritte” depositate in data 17.4.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“l'On.le Tribunale Voglia:
1) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione in presenza dei presupposti necessari ex lege.
2) Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione del processo e quella riunione ad un fascicolo pendente innanzi al Tribunale di Brindisi -non indicato negli elementi necessari per potervi fare riferimento- e comunque per assenza dei presupposti di legge.
3) Gradatamente, superati i provvedimenti urgenti e preliminari, assegnare termine per la instaurazione del procedimento di mediazione.
4) In via subordinata, nel merito, rigettare la opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto per quanto in narrativa.
5) In tutti e ciascuno i casi con ogni conseguenza di legge quanto alla condanna a spese e competenze di lite e accertata la sussistenza dei requisiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo condannare altresì la ad un risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla e dalla Controparte_1 CP_3
il Tribunale di Torino, con decreto n. 2301/2024, datato 20.4.2024 e depositato in data
[...]
23.4.2025, ha ingiunto alla IG.ra di pagare alle ricorrenti la somma Parte_1
di Euro 175.306,88 oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 11.06.2024 ritualmente notificato in data 12.6.2024, la IG.ra
[...]
ha convenuto in giudizio le ricorrenti, proponendo opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) In via preliminare, sospendere ex art. 337, comma 2, c.p.c. il presente giudizio, in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sull'impugnazione n. 12035/2022 R.G..
II) Disporre, ai sensi dell'art. 40, comma 1 c.p.c., la riunione del presente giudizio al procedimento
R.G. n. 1538/2024 preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi.
III) Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
2301/2024 per i motivi di cui in premessa.
IV) Da ultimo, condannare la – quale assicuratrice della Controparte_1 CP_3
– al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del
[...] sottoscritto avvocato anticipatario.”
1.4. Si sono costituite telematicamente le parti convenute opposte, depositando comparsa di pagina 3 di 19 costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore:
- ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
5.12.2024 (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande proposte dalle parti convenute opposte;
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• dell'evidente eIGenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta nel caso in cui Controparte_4
la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte
[...]
ovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, Controparte_4
in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 150.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta con spese del Controparte_4
procedimento monitorio a carico delle parti convenute opposte e spese del presente giudizio di opposizione compensate, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese”, invitando le parti a comunicare l'adesione o meno alla proposta nelle rispettive note scritte.
pagina 4 di 19 1.6. Con successiva Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore, pervenuta la sola accettazione, seppur condizionata, delle parti opposte alla proposta conciliativa:
- ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di
Euro 153.651,70;
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente di sospensione del presente giudizio ex art. 337 comma 2 c.p.c.;
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente di riunione ex art. 40 comma 1 c.p.c. del presente giudizio al procedimento R.G. n. 1538/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi;
- ha rilevato che la materia oggetto della presente controversia, trattandosi di ripetizione dell'indebito, non rientra in quelle soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.gs. n. 28/2010;
- ha disposto l'esperimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs n. 28/2010, fissando l'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 del D.Lgs n. 28/2010;
- ha disposto, ex art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva al procedimento di mediazione sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.3.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta dalla scadenza del predetto termine perentorio per deposito delle note scritte.
1.7. In data 13.1.2025 le parti convenute opposte hanno depositato istanza di modifica dell'Ordinanza dell'11.12.2024 con eliminazione della disposizione relativa all'esperimento della mediazione in quanto:
- in data 2.12.2024 c'era stata la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che, avendo rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 388 del 2022, aveva confermato il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
- anche dopo la pubblicazione di suddetta sentenza, parte attrice opponente aveva continuato a mostrarsi inerte rispetto alle pretese avversarie.
1.8. Con Ordinanza in data 14.1.2025 il Giudice ha accolto l'istanza di parte modificando la precedente
Ordinanza e revocando la seguente statuizione di cui al punto 4) del dispositivo:
“4) Dispone l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di
pagina 5 di 19 cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti: ➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.”
1.9. La parte attrice opponente ha depositato le proprie “note scritte” in data 12.3.2025 eccependo l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010.
1.10. Le parti convenute opposte hanno depositato le proprie “note scritte” in data 5.3.2025 richiamandosi integralmente al contenuto dei propri atti.
1.11. Con Ordinanza in data 19.3.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
pagina 6 di 19 ➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 24.4.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.12. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta a decisione dal 24.4.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
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2. Sull'eccezione improcedibilità ex art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Nelle note scritte depositate in data 12.03.2025 e nelle proprie conclusioni definitive precisate nelle note scritte depositate in data 22.04.2025, la parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
2.2. Tale eccezione è inammissibile essendo stata sollevata oltre la prima udienza e, ad abundantiam, infondata in quanto:
- L'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 prevede che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”
- Pertanto, l'individuazione delle materie soggette a tale disciplina è desumibile dalla lettura dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 ove statuisce che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente
a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
- Ne consegue che, come già chiarito nell'Ordinanza in data 11.12.2024, il credito vantato dalle parti convenute opposte è relativo ad una “ripetizione dell'indebito”, materia non sopposta a mediazione obbligatoria.
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3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di “revocare il decreto ingiuntivo n.
2301/2024”.
L'opposizione e la predetta domanda non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.2. Invero, le attuali parti convenute opposte hanno richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo che:
- ed sono creditrici nei Controparte_3 Controparte_1
confronti della IG.ra di una somma pari a Euro 175.306,88 a titolo Parte_1
di ripetizione dell'indebito;
- tale credito traeva la propria origine da una vicenda di natura giudiziale incardinatasi in primis dinanzi al Tribunale di Brindisi e successivamente davanti alla Corte di Appello di Lecce;
- in particolare, con Sentenza n. 1742 del 9.12.2019 il Tribunale di Brindisi statuiva, per quanto rileva ai fini della presente controversia:
➢ “la condanna di al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_5
attori, nella misura di seguito indicata: 288.023,32 euro in favore di Parte_2
284.394,30 euro in favore di ciascuna delle figlie di , e Controparte_6 Persona_1
”; Parte_1
➢ che “la somma degli importi dovuti a ed nelle more Persona_2 Persona_3 deceduti, fossero riconosciuti per l'80% in favore di Controparte_7 [...]
, e ed il restante 20%, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
per rappresentazione, in favore degli attori e Parte_2 Persona_1 [...]
;” Parte_1
➢ “la condanna di alla rifusione in favore degli attori delle Controparte_5
spese di lite che liquida nell'importo di 46.988,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi anticipatario”;
➢ “l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Controparte_3
confronti di e dichiara il diritto di Controparte_11
ad essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa degli Controparte_3
effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza, entro il limite del massimale di
2.600.000,00 euro”;
pagina 9 di 19 - pertanto, in forza della predetta Sentenza di primo grado alla IG.ra Parte_1
spettava un risarcimento pari a Euro 300.085,02 così composto:
[...]
• Euro 284.394,30 a titolo di risarcimento del danno
• Euro 15.690,71 pari al 20 % diviso tre degli importi inizialmente dovuti a ed Persona_2
nelle more deceduti (allegato a) ricorso monitorio - doc. 4 della parte attrice Persona_3
opponente);
- avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- con Ordinanza del 22.7.2020 la Corte di Appello di Lecce accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza nei limiti del 50 % delle somme da versare a ciascuno degli appellati (allegato b) ricorso monitorio – doc. 3 della parte attrice opponente);
- con pec del 28.7.2020, l'Avv. MONTESARDI Filomeno, difensore della IG.ra
[...]
chiedeva a (già la somma spettante Parte_1 Controparte_1 Controparte_12 alla sua assistita pari ad Euro 150.042,51 in manleva dell'assicurata Controparte_3
condannata in via principale (allegato e) ricorso monitorio);
- con bonifico del 10.8.2020 provvedeva a corrispondere la predetta somma Controparte_1
direttamente alla IG.ra (allegato f) ricorso monitorio); Parte_1
- peraltro, con Sentenza n. 388/2022 del 31.3.2022 la Corte di Appello di Lecce accoglieva gli appelli principali riuniti e rigettava l'appello incidentale e conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, rigettava “le domande formulate da , Parte_2 Parte_1
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_7 Controparte_8
, nel procedimento di primo
[...] Controparte_9 Controparte_13 grado n 2122.2008 Tribunale Brindisi”, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, facendo così sorgere un obbligo di restituzione in capo alla IG.ra ed a favore di delle somme da quest'ultima Parte_1 Controparte_1
indebitamente pagate (All. h) ricorso monitorio – doc. 4 della parte attrice opponente);
- oltre al predetto capitale pari ad Euro 150.042,51, in data 29.3.2021 aveva altresì Controparte_1
pagato la tassa di registro relativa alla sentenza di primo grado pari ad Euro 50.528,75 (allegato i) ricorso monitorio - all. 11 della parte attrice opponente);
- quest'ultimo esborso, in forza della compensazione delle spese di lite disposta in sede di Appello, era per metà a carico dei debitori solidali tra cui la IG.ra Parte_1
- da ciò ne conseguiva che veva diritto alla restituzione di una somma pari a Euro Controparte_1
175.306,88 (Euro 150.042,51 + Euro 25.264,37) a titolo di ripetizione dell'indebito;
pagina 10 di 19 - nonostante la creditrice, tramite raccomandata del 6-27.5.2023 Controparte_1
avesse richiesto il pagamento della predetta somma e poi costituito in mora la IG.ra
[...] [...]
quest'ultima non provvedeva ad onorare la propria obbligazione di Parte_1
pagamento;
- pertanto, il credito era certo, liquido ed eIGibile.
3.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad
pagina 11 di 19 allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame, la fonte del diritto fatto valere dalle parti convenute opposte risiede nell'obbligo di restituzione dell'indebito cd. sopravvenuto ex art. 2033 c.c. essendo venuto meno il titolo posto a fondamento dei pagamenti inizialmente effettuati da in favore di parte attrice Controparte_1
opponente.
In particolare, come precisato già in sede di Ordinanza ex art. 648 c.p.c., la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass. civile 07/10/2022 n. 29302; Cass. civile
22/05/2017 n. 12773; Cass. civile, Sezioni Unite, n. 12190 del 2004); il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia.
In tema di ripetizione dell'indebito l'onere probatorio è così individuato:
- “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica eIGere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1734; conf. Cass. 11 febbraio 1999 n.1170, Cass. 15 luglio 2011
n. 15667, Cass. 6 ottobre 2015 n. 19902, Cass. 11 febbraio 2016 n. 2739 e Cass. 3 agosto 2018 n.
20522);
- pertanto, “è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento;
l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum,
pagina 12 di 19 cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti.” (Cass. 26 maggio 2021 n. 14428).
Nel caso di specie, le parti convenute opposte hanno provato di aver pagato il credito di cui chiedono la restituzione e hanno allegato il venir meno della causa del pagamento e quindi la sussistenza del titolo posto a fondamento del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- la sussistenza dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria (cfr. all.
a) e b) ricorso monitorio - sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1742/2019 e provvedimento di Corte di
Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022; all. f) ricorso monitorio - ricevuta di bonifico eseguita da in favore della IG.ra ; all. i) ricorso monitorio - pagamento Controparte_1 Pt_1
della tassa di registro);
- la conferma del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto a fronte del rigetto da parte della
Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022 (cfr. doc.
2 - note scritte di parti convenute opposte del 4.12.2024).
3.5. Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
- la quantificazione della prestazione pecuniaria oggetto dell'obbligazione posta a carico di parte attrice opponente.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
pagina 13 di 19 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
3.6. La parte attrice opponente si è limitata ad eccepire del tutto genericamente che:
- vi era incertezza sull'an del credito ingiunto trattandosi di titolo giudiziale non definitivo a fronte dell'impugnazione pendente;
- era stato erroneamente calcolato il quantum di Euro 25.264,37 ingiunto a titolo di pagamento delle tasse di registro poichè, a detta della IG.ra , soltanto la somma pari ad Euro 3.609,19 poteva Pt_1
essere oggetto di restituzione posto che la natura solidale dell'obbligazione imponeva una ripartizione pro-quota della somma di Euro 25.264,37 tra i sette gli eredi – . Pt_1 Per_2
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Invero, quanto alla generica contestazione relativa alla natura non definitiva del titolo giudiziale questa non rileva per un duplice ordine di ragioni:
➢ la natura provvisoriamente esecutiva di una sentenza di primo grado riformata in appello è già di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla ripetizione dell'indebito (cfr. in tal senso Cass. n.
19296 del 2005);
➢ in data 4.12.2024 le parti convenute opposte hanno depositato l'ordinanza della Cassazione n.
30825/2024 pubblicata in data 2.12.2024 che ha confermato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.
Quanto, invece, alla contestazione relativa alla ripartizione tra gli eredi del quantum richiesto a titolo di tassa di registro pari a Euro 25.264,37 questa è infondata in quanto:
➢ la solidarietà passiva consente al creditore di rivolgersi ad uno dei coobbligati (in questo caso la IG.ra per ottenere l'intera prestazione;
Parte_1 Parte_1
➢ il coobbligato non può esimersi dall'adempimento integrale, salvo che la legge ovvero il titolo non prevedano a suo favore, il cd. beneficio di escussione;
➢ nel caso in esame, tale beneficio non sussiste, pertanto;
esulano dalla presente controversia i conteggi per la determinazione delle quote ereditarie di risarcimento trattandosi di questione relativa all'eventuale azione di regresso operante soltanto sul piano dei rapporti cd interni tra i coobbligati;
➢ peraltro, fin dalla fase monitoria le parti convenute opposte hanno prodotto la richiesta scritta dell'Avv. MONTESARDI relativa alla suddetta somma (all. l) del ricorso monitorio - pec del
9.4.2021).
pagina 14 di 19
3.7. Le parti convenute opposte hanno quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.8. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c. (da intendersi riferita alla somma residua di Euro 21.655,18, essendo già stata emessa Ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 11.12.2024 relativamente alla somma di Euro 153.651,70).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle parti convenute opposte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 14.103,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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5. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalle parti convenute opposte, ex art. 96 c.p.c.
5.1. Come si è detto, le parti convenute opposte hanno chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo, da liquidarsi in via equitativa.
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
5.2. Invero, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La parte attrice opponente soccombente, infatti, risulta aver proposto l'opposizione, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che, come si è detto:
- le domande ed eccezioni proposte dalla stessa erano palesemente infondate;
- inoltre, finanche dopo la definitiva conferma del titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto a fronte del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 388/2022 depositata il 31/03/2022 (cfr. doc.
2 - note scritte di parti convenute opposte del 4.12.2024), la parte attrice opponente ha insistito nella propria opposizione;
- infine, nelle note scritte depositate in data 12.03.2025 e nelle proprie conclusioni definitive precisate nelle note scritte depositate in data 22.04.2025, la parte attrice opponente ha eccepito tardivamente ed infondatamente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
Deve poi osservarsi che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 16; cfr. anche Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 17485).
Nel caso di specie, le parti convenute opposte hanno subito un pregiudizio per essere state costrette a contrastare un'ingiustificata iniziativa della controparte, non sufficientemente compensata, sul piano pagina 16 di 19 strettamente economico, dal rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio.
5.3. In secondo luogo, nel caso di specie, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti e, in particolare, al punto 5.2. che precede, si ravvisa comunque l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012). Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364). Sulla norma si sono pronunciate finanche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla
pagina 17 di 19 parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a
'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
5.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore delle controparti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 10.000,00.
5.5. Inoltre, si deve richiamare l'art. 96, comma 4, c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ai sensi del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
Nel caso di specie, ai sensi della citata norma, si ritiene equo condannare la parte attrice opponente al pagamento in favore della della somma di Euro 3.000,00. Controparte_14
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 10666/2024 R.G. promossa dalla IG.ra Parte_1
(parte attrice opponente) contro in persona di uno dei suoi procuratori
[...] Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3
tempore (parti convenute opposte), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente IG.ra avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. Parte_1
2301/2024, datato 20.04.2024, depositato in data 23.4.2024, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c., secondo quanto indicato in motivazione.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alle parti convenute opposte le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra a Parte_1
corrispondere in favore delle parti convenute opposte la somma di Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4) Dichiara altresì tenuta e condanna la parte attrice opponente IG.ra Parte_1
al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, ai sensi
[...] dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 07 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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