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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1453/2024 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
, con l'avv. Elisabetta Gentile Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione personale
Ragioni della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. Parte_1
civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale dal coniuge,
1 , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in LI (RM) in data 3.12.2020, da cui è nata la figlia Per_1
in LI il 26.05.2021
[...]
All'udienza del 7.3.2025, parte ricorrente ha chiesto rimettersi la causa al
Collegio in ordine alla decisione sullo status familiae.
2. , pur ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
3. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare,
dovendosi riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
5. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
in LI (RM) in data 3.12.2020;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di LI (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, numero 63, parte 2, parte 1);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
2 d) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1453/2024 del ruolo generale degli affari civili, vertente
TRA
, con l'avv. Elisabetta Gentile Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione personale
Ragioni della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. Parte_1
civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale dal coniuge,
1 , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in LI (RM) in data 3.12.2020, da cui è nata la figlia Per_1
in LI il 26.05.2021
[...]
All'udienza del 7.3.2025, parte ricorrente ha chiesto rimettersi la causa al
Collegio in ordine alla decisione sullo status familiae.
2. , pur ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
3. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare,
dovendosi riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
5. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
in LI (RM) in data 3.12.2020;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di LI (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, numero 63, parte 2, parte 1);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
2 d) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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