Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 7456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7456 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via B. Cavallino n. 89 p.co Fabiola, presso lo studio dell'avvocato Rosa Mazzei, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_2 C.F._2
(NA) alla via B. Cavallino n. 89 p.co Fabiola, presso lo studio dell'avvocato Rosa Mazzei, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 13.01.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di divorziare alle condizioni indicate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 7.8.2023 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.6.1988 dal quale sono
1
nati due figli – (nato ad [...] il [...]) e (nata ad [...] l'[...]) – Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 5.10.2023 per la trattazione scritta dell'udienza del 16.11.2023 le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione fisica in udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e quindi di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso specificate nelle dette note.
Pertanto, il Giudice relatore con provvedimento del 6.12.2023 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 29.1.2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n.
598/2024 e con pedissequa ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.01.2025, i ricorrenti producevano dichiarazioni sottoscritte con le quali dichiaravano di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà divorziare alle condizioni indicate in atti e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza figurata del
7.11.2024. Quindi il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 598/2024 pubblicata il 29.1.2024
(i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'udienza figurata del 16.11.2023) e passata in giudicato e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, integrate dalle note scritte depositate in data 5.10.2023 e ribadite in quelle depositate in data 24.10.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
2 R.g. 7456/2023
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, in particolare sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Giugliano in
Campania (NA) il giorno 25.6.1988 tra ( nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni concordate (atto n. 143, parte II, Serie A, anno
[...]
1988);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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