Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1980, n. 4409
CASS
Sentenza 10 luglio 1980

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La Mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, determina, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, la nullita dell'atto medesimo, a norma dell'art 164 cod proc civ. il rilievo di tale nullita in grado d'appello impone una pronuncia che travolga l'intero processo, senza alcuna possibilita di rimessione al primo giudice, atteso che questa e prevista dall'art 354 cod proc civ solo per la diversa ipotesi della nullita della notificazione di detto atto. ( V 3494/54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1980, n. 4409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4409
    Data del deposito : 10 luglio 1980

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