Sentenza 10 luglio 1980
Massime • 1
La Mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, determina, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, la nullita dell'atto medesimo, a norma dell'art 164 cod proc civ. il rilievo di tale nullita in grado d'appello impone una pronuncia che travolga l'intero processo, senza alcuna possibilita di rimessione al primo giudice, atteso che questa e prevista dall'art 354 cod proc civ solo per la diversa ipotesi della nullita della notificazione di detto atto. ( V 3494/54).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1980, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1980 |
Testo completo
La Mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, determina, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, la nullita dell'atto medesimo, a norma dell'art 164 cod proc civ. il rilievo di tale nullita in grado d'appello impone una pronuncia che travolga l'intero processo, senza alcuna possibilita di rimessione al primo giudice, atteso che questa e prevista dall'art 354 cod proc civ solo per la diversa ipotesi della nullita della notificazione di detto atto. ( V 3494/54).*