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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.715/2025 promossa da nato ad [...] il [...], residente in [...] Roma 2, c. f. , ed elettivamente domiciliato in Cuneo, via C.F._1 Savigliano 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c. f. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
corrente in Cuneo, piazzale della Repubblica 2, c. Controparte_1 f./p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 6.690,09, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro
Pag. 1 a 4 prestato dal 04/03/2023 al 15/12/2023, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
2) Con rivalutazione e interessi ex art. 1284 c.c.
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 4.3.2023 al 15.12.2023, nell'ambito di una successione di contratti a termine;
di aver svolto mansioni di muratore/manovale e di essere stato inquadrato nel livello 1 del vigente CCNL Edilizia, applicabile ed applicato nella fattispecie in esame;
di aver lavorato in svariati cantieri della soc. datrice di lavoro, ad esempio a Valloriate (presso la Locanda Fungo Reale), a Borgo San Dalmazzo (in un condominio di cui non ricorda l'indirizzo) e ad Alba (in un condominio in centro città); nonché in Cuneo, nel cantiere sito in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica;
di aver osservato un orario di 40 ore settimanali articolate su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato;
talvolta egli era chiamato a lavorare anche nella giornata di sabato;
che i cedolini stipendio riguardanti le mensilità di agosto e novembre 2023 non sono stati pagati dalla parte resistente, sicché, per tali due mensilità, risultando un credito documentale a favore del ricorrente pari a lordi euro (1.862,67 + 1.948,93 =) euro 3.811,60, il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cuneo un decreto ingiuntivo (n° 360 del 10/12/2024, RG 1326/2024), ritualmente notificato e non opposto;
che in merito alle mensilità di settembre, ottobre e dicembre 2023, il ricorrente è privo dei relativi cedolini stipendio, stante la loro mancata consegna;
che per il periodo di lavoro prestato (dal 04/03/2023 al 15/12/2023) il ricorrente ha percepito quanto risulta dal conteggio sindacale.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le buste paga ed i CUD provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato (cfr. Cass. ordinanza n. 28798-2024).
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal certificato dell'Agenzia per l'Impiego di Cuneo (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente) e dai listini paga (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente).
Pag. 2 a 4
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 6.690,09, come risulta dal conteggio offerto in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 6.690,09; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 25.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.715/2025 promossa da nato ad [...] il [...], residente in [...] Roma 2, c. f. , ed elettivamente domiciliato in Cuneo, via C.F._1 Savigliano 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c. f. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
corrente in Cuneo, piazzale della Repubblica 2, c. Controparte_1 f./p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 6.690,09, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro
Pag. 1 a 4 prestato dal 04/03/2023 al 15/12/2023, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
2) Con rivalutazione e interessi ex art. 1284 c.c.
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 4.3.2023 al 15.12.2023, nell'ambito di una successione di contratti a termine;
di aver svolto mansioni di muratore/manovale e di essere stato inquadrato nel livello 1 del vigente CCNL Edilizia, applicabile ed applicato nella fattispecie in esame;
di aver lavorato in svariati cantieri della soc. datrice di lavoro, ad esempio a Valloriate (presso la Locanda Fungo Reale), a Borgo San Dalmazzo (in un condominio di cui non ricorda l'indirizzo) e ad Alba (in un condominio in centro città); nonché in Cuneo, nel cantiere sito in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica;
di aver osservato un orario di 40 ore settimanali articolate su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato;
talvolta egli era chiamato a lavorare anche nella giornata di sabato;
che i cedolini stipendio riguardanti le mensilità di agosto e novembre 2023 non sono stati pagati dalla parte resistente, sicché, per tali due mensilità, risultando un credito documentale a favore del ricorrente pari a lordi euro (1.862,67 + 1.948,93 =) euro 3.811,60, il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cuneo un decreto ingiuntivo (n° 360 del 10/12/2024, RG 1326/2024), ritualmente notificato e non opposto;
che in merito alle mensilità di settembre, ottobre e dicembre 2023, il ricorrente è privo dei relativi cedolini stipendio, stante la loro mancata consegna;
che per il periodo di lavoro prestato (dal 04/03/2023 al 15/12/2023) il ricorrente ha percepito quanto risulta dal conteggio sindacale.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le buste paga ed i CUD provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato (cfr. Cass. ordinanza n. 28798-2024).
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal certificato dell'Agenzia per l'Impiego di Cuneo (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente) e dai listini paga (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente).
Pag. 2 a 4
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 6.690,09, come risulta dal conteggio offerto in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 6.690,09; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 25.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4