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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 3008/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, nato a Gujranwala, in [...], il [...], C.U.I. Parte_1
, difeso dall'avv. Paola Bosari del Foro di Trieste, il Collegio, riunito in C.F._1 camera di consiglio nella seguente composizione, dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 19 settembre 2020
[...]
ha impugnato il provvedimento, notificato in data 20 agosto 2020, con Pt_2 cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di rigettare la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione per casi speciali o speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso la vicenda già narrata alla
Commissione Territoriale nei suoi tratti essenziali. sostenendo che la sua situazione personale integri i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria o per casi speciali o speciale, domandate in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, non ha presentato conclusioni.
Il 24 giugno 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua situazione in Italia.
All'udienza del 3 giugno 2024 si è svolta l'audizione del richiedente;
all'esito, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo la domanda di permesso di soggiorno per cure mediche, e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il 21 gennaio 2025 il fascicolo è stato riassegnato alla dott.ssa Michela
Bortolami.
Con decreto del 7 febbraio 2025 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo dando termine alle parti per il deposito di ulteriore documentazione, dato il tempo trascorso dall'ultima udienza.
Nel termine assegnato non è stato depositato alcunché.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione “speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, D. lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020 e nella versione precedente al D.L. 20/2023.
, nel corso dell'audizione tenutasi in sede Parte_2 amministrativa il 18 ottobre 2019, ha dichiarato di essere cittadino pakistano, proveniente dal villaggio di Chak Nizam Khurd, dove ha sempre vissuto fino all'espatrio; di aver studiato per 7 anni e di aver poi lavorato come autista;
di non essere sposato e di non avere figli;
di avere la madre, un fratello e tre sorelle;
di
Pag. 2 di 22 essere partito con un visto per la Turchia e poi, da lì, di aver preso un aereo per
Monaco di Baviera, con documenti di un'altra persona.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto ad espatriare, il richiedente ha dichiarato:
“Quando è successo questo episodio con la polizia loro mi cercavano con il mio soprannome e nessuno mi conosceva con il mio vero nome. Una sera – io viaggiavo di solito da una città all'altra, mi riferisco a e – sono stato Persona_1 Parte_3 fermato in mezzo, a da alcune persone con le pistole. Io insieme all'altro Per_2 autista siamo scesi. Mi hanno chiesto se mi chiamavo e io gli ho Persona_3 detto che mi chiamavo . Dopo hanno cominciato a darmi schiaffi e mi Persona_4 chiedevano i documenti. Hanno preso i miei documenti dal bus e hanno scoperto che
c'era la mia patente. Poi mi hanno picchiato tanto e mi hanno messo le dita sui cerchioni della macchina, che erano caldi perché avevamo viaggiato già circa 900 km;
mi hanno bruciato le dita. Poi mi hanno tolto le unghie dalle dita dei piedi con delle pinze e poi mi hanno rotto le braccia. Non possono muovere il braccio così [Il richiedente mostra l'impossibilità di portare il pugno alla spalla, ossia di piegare completamente il braccio]. Sono svenuto, ho perso conoscenza. C'è un gruppo guidato da , so che ci portava quelle pistole lo stava facendo per andare ad una Persona_5 madrasa a Raheem Yar Khan. Una volta svenuto l'altro autista mi ha raccontato che loro hanno detto a tutti gli altri passeggeri dell'autobus di scendere, non hanno preso loro soldi o cellulari ma hanno chiesto di scendere dall'autobus e lo hanno bruciato perché sapevano che era il mio.
Spiego cosa era successo cosa era successo prima. Il 16 maggio del 2013 ero partito da Sialkot verso Sadiq Abad. Verso le due e un quarto di pomeriggio hanno caricato delle merci sul mio autobus. C'era un'altra fermata dove dovevo caricare altre merci,
a Mandi Poor. Io sono salito sul tetto del bus per sistemare la merce. Quando ho toccato queste due scatole grandi, erano pesanti. Ho chiesto al mio aiutante cosa fossero quelle cose, visto che pesavano così tanto. Lui mi ha risposto che era merce della madrasa di Raheem Yar Khan. Io mi sentivo strano, di solito mandano il cibo, ho detto di fare cambio all'autista e sono salito sul tetto del bus con un coltello per
Pag. 3 di 22 capire cosa c'era là dentro. Quando l'ho scoperto ho detto al mio autista di fermarsi in una località tra Checkar Wal e Feroz Pul e gli ho chiesto per chi fosse questa spedizione. Li mi ha detto che era per la madrasa. Abbiamo contattato la stazione degli autobus per chiedere il nome della persona che aveva chiesto la spedizione del pacco e loro hanno detto che non c'era, che sapevano soltanto che era un pacco destinato alla madrasa. Loro avevano prenotato la spedizione nella stazione dei bus, pagano i soldi in contanti e ti lasciano il numero della persona a cui devi lasciare il pacco. Poi ho chiamato immediatamente il numero 15 (polizia) e loro sono arrivati subito, hanno contattato la stazione vicino a noi e ci hanno raggiunti. Gli ho spiegato la situazione, sono saliti e hanno portato la merce alla stazione di polizia. La polizia ha fatto rapporto del fatto che loro avevano lasciato la merce per il mio bus e che non sapevamo chi fosse il proprietario;
poi, dopo tre giorni, quando, siamo partiti per un'altra città, abbiamo ricevuto la chiamata di uno sconosciuto che ci diceva che avevamo in consegna un pacco per lui e io gli ho risposto che quel pacco lo aveva preso in carico la polizia. Mi hanno minacciato per telefono e mi dicevano che non mi avrebbero lasciato in pace. io gli ho detto che noi avevamo contattato la stazione dei bus per risalire al proprietario del pacco, ma loro avevano detto che non lo sapevano
e che per questo avevamo chiamato la polizia. Quando abbiamo completato la corsa loro hanno sparato al nostro bus. Poi ho chiamato subito la polizia per dire che avevano sparato al bus, che c'erano testimoni, cioè i passeggeri e anche i bussolotti dei proiettili, la polizia è venuta e abbiamo fatto una denuncia e poi loro mi hanno detto che dovevo andare lontano per qualche giorno. Sono andato a casa per due mesi, in questi mesi controllavo i viaggi e i guadagni dell'autobus. In questi due mesi non è successo nulla e quindi ho deciso di ripartire con l'autobus. Non avevo più ricevuto nessuna chiamata dopo quella che mi avevano fatto la prima volta minacciandomi. Circa nove, dieci mesi dopo, facevo regolarmente i miei viaggi in autobus, in questi mesi loro mi hanno rintracciato e hanno scoperto che io mi chiamo
e così mi hanno fermato e hanno fatto quello che ti ho raccontato Testimone_1 sopra, quando mi hanno torturato. Sono stato in ospedale circa due mesi a Raheem
Yar Khan e dopo due mesi sono andato a casa e ho scoperto che questi ragazzi
Pag. 4 di 22 appartenevano al gruppo Hafiz SA. Hanno sequestrato mio padre, lo hanno tenuto circa sette, otto giorni. Dopo mio padre è stato in ospedale, ha avuto un attacco di cuore ed è morto dopo qualche giorno in ospedale. Poi abbiamo lasciato il villaggio, perché mi minacciavano e mi chiamavano. Poi i miei amici mi hanno detto di lasciare il Paese, che era meglio per me lasciare il ST, ho preso soldi da alcuni amici. Poi sono rimasto ancora per due mesi e poi sono partito per la Germania, quando avevano fatto i documenti” (cfr. pagg. 6 e 7 del verbale di audizione).
Rispondendo alle domande di dettaglio rivoltegli dall'intervistatore,
ha poi aggiunto che: Parte_2
- era la prima volta che facevano una consegna per quella madrasa;
- se una persona vuole spedire un pacco, sopra il pacco la persona scrive il mittente e l'indirizzo di consegna e loro danno il loro numero al mittente;
- hanno caricato quel pacco alla stazione di Sialkot e in ST non è necessario dare i dati anagrafici e si può dare un nome falso;
- sul pacco c'era scritto un nome, ma non ricorda il nome della madrasa;
- la sparatoria è successa subito dopo che la merce è stata ritirata dalla polizia, alla successiva terza corsa del bus, poi lo hanno torturato e hanno bruciato il bus;
- alla prima sparatoria non avevano ancora fatto la denuncia, ma la polizia aveva fatto rapporto e aveva preso in carico le armi, alla terza corsa lo hanno chiamato al telefono, dicendogli di stare pronto perché potevano venire a prenderlo e poi hanno sparato all'autobus e lui ha chiamato subito la polizia che è venuta sul posto e hanno fatto un First Information Report;
- lui si era fermato per prendere i passeggeri, è arrivata una macchina, sono scese 4-5 persone e hanno cominciato a sparare e lo hanno lasciato perché erano in città e c'erano tante persone, ma gli hanno detto chiaramente che la prossima volta lo avrebbero fatto;
- la macchina era sotto il bus;
- le persone stavano bene perché hanno sparato in aria, non all'autobus;
Pag. 5 di 22 - la polizia quando è venuta gli ha detto di stare fuori da questa cosa perché avrebbero potuto trovarlo, per questo è rimasto a casa due mesi e poi ha ripreso;
- nelle scatole c'erano pistole vecchie e lunghe, che sparano solo due proiettili alla volta;
- il secondo fermo è avvenuto a alle 4 di mattina, lo hanno Per_2 portato in ospedale e si è svegliato dopo due giorni, gli altri autisti sono venuti a vedere come stava e gli hanno raccontato che avevano bruciato l'autobus;
- avevano le pistole, erano due macchine;
- quando è uscito dall'ospedale ha scoperto che erano del gruppo Pt_4
e disturbavano e minacciavano la sua famiglia, chiamandolo con quel
[...] numero, lui ha spento il telefono ma poi hanno avuto il suo indirizzo e hanno preso suo padre, mentre lui era in città al matrimonio di un amico;
- hanno torturato il padre e poi lo hanno lasciato in un villaggio vicino, dicendo che non avrebbero lasciato in pace né lui né la sua famiglia;
- quelle persone hanno un'organizzazione forte e lo possono trovare ovunque in ST.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato “Se tu cerchi su internet sai che se vado in ST non mi lasciano vivere” (cfr. pag. 10 del verbale di audizione).
è stato nuovamente sentito dalla Commissione Parte_2 territoriale il 10 febbraio 2020 e, rispondendo alle domande, ha dichiarato che:
- ha le mani che tremano, non circola bene il sangue e stanno diventando nere, il medico gli ha prescritto delle medicine ma in accoglienza gli hanno detto che non possono comprarle perché costano troppo;
- gli fa male anche il piede;
- quando hanno visto le armi lo hanno detto alla polizia, dopo tre giorni mentre stavano tornando verso Lahore hanno fermato l'autobus per far salire i passeggeri, sono arrivate delle persone, hanno iniziato a sparare e hanno chiesto all'aiutante dove fosse “Ehtisham” e lui ha detto che non era tornato al lavoro dal giorno in cui avevano preso le armi;
Pag. 6 di 22 - lui invece era sul bus e tutte le persone lo conoscevano con il nome R_
, perché aveva tanti amici del Balochistan;
[...]
- quelle persone erano in due macchine, due jeep, erano circa 8 e avevano le armi, poi sono andate via;
- la seconda volta, quando sono andati alla stazione di polizia, hanno detto che le persone erano di Persona_6
- sette mesi dopo loro sono venuti e gli hanno detto che erano di Per_7
gli hanno preso i documenti del bus, hanno visto che era a suo nome, gli
[...] hanno preso la patente e hanno visto che era e che era lui ad aver fatto Pt_2 prendere le armi alla polizia;
- dopo quell'episodio lo hanno aggredito, chiamavano e minacciavano e un giorno hanno preso suo padre nella sua macelleria, portandolo nella città di
Mureedke, dove hanno una grande filiale, mentre lui era da amici in quel periodo;
- poi sono andati alla polizia, ma la polizia non ha fatto la denuncia, il padre
è tornato dopo 7 giorni ma è stato molto male e poi è morto in ospedale;
- è uscito con un passaporto falso perché è un gruppo molto Persona_6 potente ed influente nella loro zona;
- il suo passaporto originale si trova in ST ma è scaduto.
La Commissione territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarate dal richiedente, ma non relativamente ai motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio in quanto:
- relativamente alla sottoposizione a torture e vessazioni subite in ragione della denuncia sporta in seguito al ritrovamento di alcune armi sul tetto del proprio veicolo: a fronte di un narrato libero sufficientemente corposo e di una descrizione a tratti minuziosa delle violenze subite, non è stato tuttavia possibile identificare con un sufficiente grado di dettaglio il profilo degli agenti persecutori coinvolti nel fermo e le modalità spazio temporali in cui avvenivano tali violenze;
nonostante i tentativi di approfondimento sul punto, l'istante si limita a richiamare vagamente l'appartenenza dei suoi torturatori al gruppo terroristico Per_8
al contempo, suscita perplessità come questi ultimi avessero la possibilità di
[...]
Pag. 7 di 22 agire indisturbati infliggendo all'istante i predetti trattamenti alla presenza del co- autista e dei passeggeri del bus, chiedendo successivamente a tutti di abbandonare il mezzo per potervi dare fuoco;
a ciò si aggiunga l'inidoneità probatoria della documentazione medica prodotta a corroborare i fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale, così come certificato dalla relazione medica inviata nell'intervallo tra le due audizioni, che si pronuncia nel senso che “non è possibile esprimersi in termini di certezza in merito all'eziologia della rigidità presentata, ad entrambi i gomiti, potendola ricondurre ad una condizione post traumativa post lussazione/distorsione- solo sulla base del racconto espresso dal periziato” (cfr. Relazione medico legale del 4 dicembre 2019);
- con riguardo alle continue minacce ricevute dalla famiglia in seguito all'aggressione del richiedente e il successivo prelevamento del padre: ancora una volta le dichiarazioni del richiedente si connotano di una certa genericità, non conoscendosi i dettagli sufficienti in merito al trattenimento del genitore presso i componenti del gruppo terroristico, le ragioni del rilascio, eventuali intimidazioni o pretese avanzate nei suoi riguardi;
a questo proposito è possibile rilevare nuovamente la inefficacia degli elementi di riscontro documentale prodotti da richiedente e volti a sostanziare la sua domanda, dal momento che il certificato di morte non farebbe accenno a nessun evento traumatico, ma riporterebbe “cause naturali “come il motivo del decesso;
- sebbene risultino note le difficoltà legate al mancato e tempestivo intervento delle autorità pakistane in determinati contesti, dubbi si nutrono poi sulla vaghissima risposta e l'inerzia a prendere alcun tipo di provvedimento nel caso in esame, se si considera la rilevanza dell'accadimento (un bus con a bordo una pluralità di passeggeri a cui veniva dato fuoco da un gruppo terroristico di matrice ritenuto responsabile del finanziamento della jihad nel paese);
- inoltre, va aggiunta la totale discordanza tra quanto dichiarato in sede di audizione presso questa commissione e i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale presentata in Germania e acquisiti ai sensi dell'articolo
34.4 del regolamento Dublino 643/ 2013: in quella sede l'istante adduceva a
Pag. 8 di 22 motivo della partenza dal paese la volontà di guadagnarsi migliori prospettive lavorative e di vita, avendo raggiunto la Libia ove sarebbe stato impiegato per qualche tempo, lasciando successivamente quel paese a causa dell'insorgere della rivoluzione contro il governo in carica a quel tempo.
In sede di audizione giudiziale, il ricorrente, rispondendo alle domande del giudice, ha dichiarato:
“Ha della documentazione medica da presentare? Sì, ho certificati medici. Mi sto curando una malattia, ma non so dire il nome della malattia. Ho fatto la risonanza magnetica.
-Mi potrebbe parlare del lavoro che svolgeva in ST? Autista;
-In cosa consisteva? Guidavo un pullman;
ADR Sì, il pullman era di mia proprietà; ADR.
Trasportavo i passeggeri da Sialkot a Satkamar;
ADR. Trasportavo anche le merci;
-Come funzionava il servizio di spedizione dei pacchi? Le persone prenotavano presso l'ufficio del capolinea la tratta per la spedizione dei pacchi;
c'erano due tipi di marci, tessuti e medicine che prevedevano anche la presenza dell'accompagnatore, le altri merci non classificate non prevedevano la presenza dell'accompagnatore;
Ci sono stati problemi? C'era una persona che spesso mandava le merci da
Sialkot a Lahore, o da Sialkot a , o da Sialkot a . Un giorno per Per_9 Per_10 caso ho cercato la sua merce ed ho trovato le armi.
Come le ha trovate? Alla fermata di dovevo scaricare alcune merci Per_9 per caricarne altre, quindi ho dovuto sistemare gli imballaggi, e ho trovato qualcosa di duro;
ADR gli imballaggi erano chiusi col cellofan;
ADR io coi miei due aiutanti abbiamo visto che il trasporto era molto pesante, era di circa 120 kg., per cui ho tagliato una parte dell'imballaggio per controllarne il contenuto, ed abbiamo visto delle armi;
-Cosa ha pensato di fare dopo avere fatto questa scoperta? Dopo 5 km di distanza c'era la Questura e quindi abbiamo chiamato il numero di emergenza e la
Polizia è arrivata;
Pag. 9 di 22 - Cosa ha fatto in quella circostanza? Ha controllato le merci e ci hanno chiesto il contatto telefonico della persona che aveva spedito, ma entrambi i numeri telefonici risultano spenti;
LA polizia ci ha chiesto le generalità e noi abbiamo dato il nome che ci aveva fornito;
-Cosa è accaduto dopo? Abbiamo consegnato le armi, e la Polizia ha redatto il verbale;
-Lei in CT ha accennato a diverse aggressioni subite, potrebbe parlarmene nel dettaglio di tutte le aggressioni che ha subito? Queste persone che avevano spedito le merci mi hanno contattato tramite il cellulare di servizio dopo tre mesi dall'accaduto, e si lamentavano del fatto che io avessi avvisato le autorità; durante questi tre mesi io non ho più lavorato;
Perché se non era stato disturbato? Perché ho saputo dai colleghi che quelle persone stavano raccogliendo informazioni sul mio conto, ed anche l'ufficio mi ha consigliato di prendermi una pausa dal lavoro. Lì il servizio mi conosceva col nome
Persona_11
Come mai? Era il mio soprannome;
-Mi racconti la dinamica di quando è stato preso e picchiato una volta rientrato a lavorare Sono venuti al capolinea cinque o sei volte per cercarmi, poi erano venuti da me direttamente durante il servizio chiedendo chi fosse Persona_11 ho detto che non lavorava più e che io mi chiamavo , poi alla fine Parte_2 hanno scoperto che ero io;
ADR. un giorno hanno sparato colpi da arma da fuoco contro il mio pullman, non ci sono stati morti, i passeggeri sono stati feriti dai vetri dei finestrini rotti;
un altro giorno mi hanno picchiato tornando coll'autobus da
, queste persone mi hanno fermato per strada, mi hanno puntato un fucile Per_10 in testa, poi mi hanno picchiato e mi hanno bruciato le falangette delle mani e piedi con i tamburi dei freni incandescenti, poi mi hanno torto il braccio sinistro, ancora mi fa male;
-Chi era presente durante quest'aggressione? Erano presenti tutti i passeggeri;
Pag. 10 di 22 -Ha segnalato questi episodi alle autorità competenti? Sì, ma non è successo niente
-Di solito le autorità come si comportano in queste situazioni? Riescono a garantire protezione? Appartenevano ad un gruppo religioso, sono potenti ,e la polizia in questi casi non fa niente;
-Dopo l'aggressione che ha subito, cosa è accaduto? Ha continuato a subire minacce? Sì, mi minacciavano anche dopo le mie dimissioni ospedaliere, ho saputo che avevano bruciato il pullman;
-Ha identificato il gruppo o le persone coinvolte? sono potenti ,e la polizia in questi casi non fa niente;
-Cosa è accaduto a suo padre? Mio padre è stato sequestrato da loro, è stato aggredito, la polizia non ha fatto niente;
-Mi può descrivere il contenuto della documentazione che ha presentato?
Come ha ottenuto tale documentazione? I documenti del bus, il verbale delle armi, e il certificato di morte di mio padre, li ho ottenuti tramite un amico che è rientrato in
ST;
-Come ha organizzato il viaggio per raggiungere l'Europa? Come si è procurato i soldi per il viaggio? Parenti e conoscenti mi hanno prestato i soldi;
-Come si è procurato il passaporto ed il visto che ha usato per il viaggio? Il passeur ha fatto tutto;
Deve restituire dei soldi a qualcuno per il suo viaggio? Ho restituito i soldi;
-Come mai poi ha deciso di venire in Italia? La mia destinazione era l'Italia, mi sono fermato in Germania pensando di trovare un buon lavoro, ma alla fine non l'ho trovato per cui sono venuto qui;
-Cosa teme in caso di rientro in ST? Temo di essere ucciso;
-Quali sono le sue condizioni di vita in Italia? Lavora? No, per colpa delle mie condizioni di salute”.
Nel corso del giudizio, a sostegno della sua domanda di protezione internazionale, il richiedente ha fornito la seguente documentazione:
Pag. 11 di 22 - attestato di frequenza ad un corso di lingua e cultura italiana per 90 ore da ottobre a dicembre 2018;
- attestato di frequenza ad un corso di lingua a cultura italiana per 94 ore da gennaio a marzo 2019;
- attestato di formazione generale dei lavoratori per 4 ore il 20 febbraio
2019;
- documenti pakistani relativi all'acquisto dell'autobus;
- FIR del 15 maggio 2013;
- certificato di morte del padre del 13 luglio 2014;
- relazione medico-legale sulla persona del richiedente;
- carta d'identità italiana;
- certificato di residenza presso il Comune di Valvasone Arzene insieme ad altri connazionali del 26 gennaio 2023;
- documentazione medica relativa ad un addensamento polmonare del
2019.
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta è la situazione del paese di provenienza, il collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, il racconto di appare solo in Parte_2 parte credibile.
Il Collegio condivide infatti i rilievi di genericità e di incoerenza delle sue dichiarazioni evidenziati dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato, a cui il richiedente, in udienza, non ha posto rimedio.
In particolare, del tutto generica è la descrizione del gruppo criminale, nonché, soprattutto, le minacce che egli avrebbe subìto dopo l'attacco vissuto in prima persona, questo sì descritto in maniera dettagliata.
Pag. 12 di 22 Inoltre, anche con riguardo al rapimento del padre non se ne comprendono le ragioni, così come non si comprende perché sarebbe stato poi rilasciato, oltre a non avere il richiedente meglio descritto le circostanze del rapimento.
Soprattutto, va considerato che i fatti narrati risalgono al 2013 e non risulta che il richiedente sia ancor oggi ricercato da questi criminali, di cui peraltro non si sa nulla, se non una ipotetica appartenenza ad un gruppo terroristico.
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Ciò detto con riferimento credibilità delle dichiarazioni del richiedente, va dunque rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i
Pag. 13 di 22 responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_12 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
(disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere
Pag. 14 di 22 esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione.
In assenza un racconto credibile, non vi sono elementi per ritenere che
[...]
, in caso di ritorno in ST, correrebbe un concreto rischio di danno Per_13 grave, per i motivi sopra esposti.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del ST, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non
Pag. 15 di 22 riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. in generale la situazione del ST deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata in tutto il paese stando alle informazioni degli enti di monitoraggio e ricerca analizzati e di seguito riportati.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in ST riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
Khyber Pakhtunkhwa1 .
Pag. 16 di 22 Secondo l' ACLED Conflict Index , il ST si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del Balochistan e del le rispettive roccaforti dei Persona_14 separatisti e del TTP2. Per_15
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati ACLED negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, ACLED ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_2 rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, ND e
ST hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del che entrambi si sono CP_2 impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul l'intesa è la prima di questo tipo dal CP_2
2003.Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel
2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono CP_2
Pag. 17 di 22 più sfociati nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra ST e ND, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ED ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto , mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi , a
Rawalpindi 5 eventi , a Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab ED ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a
Rawalpindi 5 eventi, a Lahore - Data 3 eventi, a Rahim Yar Khan 3 Pt_5 Per_16 eventi e a Sahiwal 3 eventi7.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domanda di
Pag. 18 di 22 riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va, pertanto, rigettata.
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione interna, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge
1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Pag. 19 di 22 Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Pag. 20 di 22 Non vi sono infatti elementi per ritenere che abbia Parte_2 intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione sul territorio italiano.
Egli, infatti, risulta aver seguito dei corsi di formazione nel 2018 e nel 2019;
Ehi non si ha, invece, nessuna informazione sulla sua vita nei 5 anni successivi di presenza sul territorio italiano.
Il ricorrente ha poi dichiarato di essere malato, ma al riguardo ha depositato documentazione sempre risalente al 2018 e al 2019 relativa a visite mediche che hanno riscontrato delle ombre ai polmoni: trattasi di documentazione che non permette di identificare ed evidenziare una malattia particolarmente grave o debilitante o comunque necessitante di cure, visto anche il tempo trascorso da tali visite.
Va poi considerato che il ricorrente è arrivato in Italia da adulto e ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta nel Paese di origine, dove si trova tutta la su famiglia di origine.
Il Collegio ritiene dunque che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del non accertato inserimento sociale in
Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno di
[...]
in ST non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto Pt_2 della propria vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, dunque, non dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che il non si è costituito, nulla va Controparte_1 disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di protezione speciale;
Pag. 21 di 22 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): ST - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_ST_Country_Focu s.pdf , ultimo accesso 10 febbraio 2025 2 ACLED Conflict Index dicembre 2024 , https://acleddata.com/conflict-index/ , ultimo accesso 10 febbraio 2025 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023 4 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo ACLED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning- research-hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 5 , February 2020 : Controparte_3 CP_4 CP_5 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends ; The Washington Post, ND and ST announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 Persona_17 febbraio 2021; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-pakistan-ceasefire- kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html ; , What Parte_6 prompted ND-ST ceasefire pact along border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; CP_2 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/w ia-pakistan-ceasefire-pact-along- kashmir-border-hold 6 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2023-31/12/2023 https://acleddata.com/explorer/ 7 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024 https://acleddata.com/explorer/ ultimo accesso 13 febbraio 2025.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 3008/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, nato a Gujranwala, in [...], il [...], C.U.I. Parte_1
, difeso dall'avv. Paola Bosari del Foro di Trieste, il Collegio, riunito in C.F._1 camera di consiglio nella seguente composizione, dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 19 settembre 2020
[...]
ha impugnato il provvedimento, notificato in data 20 agosto 2020, con Pt_2 cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di rigettare la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione per casi speciali o speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso la vicenda già narrata alla
Commissione Territoriale nei suoi tratti essenziali. sostenendo che la sua situazione personale integri i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria o per casi speciali o speciale, domandate in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, non ha presentato conclusioni.
Il 24 giugno 2024 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua situazione in Italia.
All'udienza del 3 giugno 2024 si è svolta l'audizione del richiedente;
all'esito, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo la domanda di permesso di soggiorno per cure mediche, e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il 21 gennaio 2025 il fascicolo è stato riassegnato alla dott.ssa Michela
Bortolami.
Con decreto del 7 febbraio 2025 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo dando termine alle parti per il deposito di ulteriore documentazione, dato il tempo trascorso dall'ultima udienza.
Nel termine assegnato non è stato depositato alcunché.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione “speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, D. lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020 e nella versione precedente al D.L. 20/2023.
, nel corso dell'audizione tenutasi in sede Parte_2 amministrativa il 18 ottobre 2019, ha dichiarato di essere cittadino pakistano, proveniente dal villaggio di Chak Nizam Khurd, dove ha sempre vissuto fino all'espatrio; di aver studiato per 7 anni e di aver poi lavorato come autista;
di non essere sposato e di non avere figli;
di avere la madre, un fratello e tre sorelle;
di
Pag. 2 di 22 essere partito con un visto per la Turchia e poi, da lì, di aver preso un aereo per
Monaco di Baviera, con documenti di un'altra persona.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto ad espatriare, il richiedente ha dichiarato:
“Quando è successo questo episodio con la polizia loro mi cercavano con il mio soprannome e nessuno mi conosceva con il mio vero nome. Una sera – io viaggiavo di solito da una città all'altra, mi riferisco a e – sono stato Persona_1 Parte_3 fermato in mezzo, a da alcune persone con le pistole. Io insieme all'altro Per_2 autista siamo scesi. Mi hanno chiesto se mi chiamavo e io gli ho Persona_3 detto che mi chiamavo . Dopo hanno cominciato a darmi schiaffi e mi Persona_4 chiedevano i documenti. Hanno preso i miei documenti dal bus e hanno scoperto che
c'era la mia patente. Poi mi hanno picchiato tanto e mi hanno messo le dita sui cerchioni della macchina, che erano caldi perché avevamo viaggiato già circa 900 km;
mi hanno bruciato le dita. Poi mi hanno tolto le unghie dalle dita dei piedi con delle pinze e poi mi hanno rotto le braccia. Non possono muovere il braccio così [Il richiedente mostra l'impossibilità di portare il pugno alla spalla, ossia di piegare completamente il braccio]. Sono svenuto, ho perso conoscenza. C'è un gruppo guidato da , so che ci portava quelle pistole lo stava facendo per andare ad una Persona_5 madrasa a Raheem Yar Khan. Una volta svenuto l'altro autista mi ha raccontato che loro hanno detto a tutti gli altri passeggeri dell'autobus di scendere, non hanno preso loro soldi o cellulari ma hanno chiesto di scendere dall'autobus e lo hanno bruciato perché sapevano che era il mio.
Spiego cosa era successo cosa era successo prima. Il 16 maggio del 2013 ero partito da Sialkot verso Sadiq Abad. Verso le due e un quarto di pomeriggio hanno caricato delle merci sul mio autobus. C'era un'altra fermata dove dovevo caricare altre merci,
a Mandi Poor. Io sono salito sul tetto del bus per sistemare la merce. Quando ho toccato queste due scatole grandi, erano pesanti. Ho chiesto al mio aiutante cosa fossero quelle cose, visto che pesavano così tanto. Lui mi ha risposto che era merce della madrasa di Raheem Yar Khan. Io mi sentivo strano, di solito mandano il cibo, ho detto di fare cambio all'autista e sono salito sul tetto del bus con un coltello per
Pag. 3 di 22 capire cosa c'era là dentro. Quando l'ho scoperto ho detto al mio autista di fermarsi in una località tra Checkar Wal e Feroz Pul e gli ho chiesto per chi fosse questa spedizione. Li mi ha detto che era per la madrasa. Abbiamo contattato la stazione degli autobus per chiedere il nome della persona che aveva chiesto la spedizione del pacco e loro hanno detto che non c'era, che sapevano soltanto che era un pacco destinato alla madrasa. Loro avevano prenotato la spedizione nella stazione dei bus, pagano i soldi in contanti e ti lasciano il numero della persona a cui devi lasciare il pacco. Poi ho chiamato immediatamente il numero 15 (polizia) e loro sono arrivati subito, hanno contattato la stazione vicino a noi e ci hanno raggiunti. Gli ho spiegato la situazione, sono saliti e hanno portato la merce alla stazione di polizia. La polizia ha fatto rapporto del fatto che loro avevano lasciato la merce per il mio bus e che non sapevamo chi fosse il proprietario;
poi, dopo tre giorni, quando, siamo partiti per un'altra città, abbiamo ricevuto la chiamata di uno sconosciuto che ci diceva che avevamo in consegna un pacco per lui e io gli ho risposto che quel pacco lo aveva preso in carico la polizia. Mi hanno minacciato per telefono e mi dicevano che non mi avrebbero lasciato in pace. io gli ho detto che noi avevamo contattato la stazione dei bus per risalire al proprietario del pacco, ma loro avevano detto che non lo sapevano
e che per questo avevamo chiamato la polizia. Quando abbiamo completato la corsa loro hanno sparato al nostro bus. Poi ho chiamato subito la polizia per dire che avevano sparato al bus, che c'erano testimoni, cioè i passeggeri e anche i bussolotti dei proiettili, la polizia è venuta e abbiamo fatto una denuncia e poi loro mi hanno detto che dovevo andare lontano per qualche giorno. Sono andato a casa per due mesi, in questi mesi controllavo i viaggi e i guadagni dell'autobus. In questi due mesi non è successo nulla e quindi ho deciso di ripartire con l'autobus. Non avevo più ricevuto nessuna chiamata dopo quella che mi avevano fatto la prima volta minacciandomi. Circa nove, dieci mesi dopo, facevo regolarmente i miei viaggi in autobus, in questi mesi loro mi hanno rintracciato e hanno scoperto che io mi chiamo
e così mi hanno fermato e hanno fatto quello che ti ho raccontato Testimone_1 sopra, quando mi hanno torturato. Sono stato in ospedale circa due mesi a Raheem
Yar Khan e dopo due mesi sono andato a casa e ho scoperto che questi ragazzi
Pag. 4 di 22 appartenevano al gruppo Hafiz SA. Hanno sequestrato mio padre, lo hanno tenuto circa sette, otto giorni. Dopo mio padre è stato in ospedale, ha avuto un attacco di cuore ed è morto dopo qualche giorno in ospedale. Poi abbiamo lasciato il villaggio, perché mi minacciavano e mi chiamavano. Poi i miei amici mi hanno detto di lasciare il Paese, che era meglio per me lasciare il ST, ho preso soldi da alcuni amici. Poi sono rimasto ancora per due mesi e poi sono partito per la Germania, quando avevano fatto i documenti” (cfr. pagg. 6 e 7 del verbale di audizione).
Rispondendo alle domande di dettaglio rivoltegli dall'intervistatore,
ha poi aggiunto che: Parte_2
- era la prima volta che facevano una consegna per quella madrasa;
- se una persona vuole spedire un pacco, sopra il pacco la persona scrive il mittente e l'indirizzo di consegna e loro danno il loro numero al mittente;
- hanno caricato quel pacco alla stazione di Sialkot e in ST non è necessario dare i dati anagrafici e si può dare un nome falso;
- sul pacco c'era scritto un nome, ma non ricorda il nome della madrasa;
- la sparatoria è successa subito dopo che la merce è stata ritirata dalla polizia, alla successiva terza corsa del bus, poi lo hanno torturato e hanno bruciato il bus;
- alla prima sparatoria non avevano ancora fatto la denuncia, ma la polizia aveva fatto rapporto e aveva preso in carico le armi, alla terza corsa lo hanno chiamato al telefono, dicendogli di stare pronto perché potevano venire a prenderlo e poi hanno sparato all'autobus e lui ha chiamato subito la polizia che è venuta sul posto e hanno fatto un First Information Report;
- lui si era fermato per prendere i passeggeri, è arrivata una macchina, sono scese 4-5 persone e hanno cominciato a sparare e lo hanno lasciato perché erano in città e c'erano tante persone, ma gli hanno detto chiaramente che la prossima volta lo avrebbero fatto;
- la macchina era sotto il bus;
- le persone stavano bene perché hanno sparato in aria, non all'autobus;
Pag. 5 di 22 - la polizia quando è venuta gli ha detto di stare fuori da questa cosa perché avrebbero potuto trovarlo, per questo è rimasto a casa due mesi e poi ha ripreso;
- nelle scatole c'erano pistole vecchie e lunghe, che sparano solo due proiettili alla volta;
- il secondo fermo è avvenuto a alle 4 di mattina, lo hanno Per_2 portato in ospedale e si è svegliato dopo due giorni, gli altri autisti sono venuti a vedere come stava e gli hanno raccontato che avevano bruciato l'autobus;
- avevano le pistole, erano due macchine;
- quando è uscito dall'ospedale ha scoperto che erano del gruppo Pt_4
e disturbavano e minacciavano la sua famiglia, chiamandolo con quel
[...] numero, lui ha spento il telefono ma poi hanno avuto il suo indirizzo e hanno preso suo padre, mentre lui era in città al matrimonio di un amico;
- hanno torturato il padre e poi lo hanno lasciato in un villaggio vicino, dicendo che non avrebbero lasciato in pace né lui né la sua famiglia;
- quelle persone hanno un'organizzazione forte e lo possono trovare ovunque in ST.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato “Se tu cerchi su internet sai che se vado in ST non mi lasciano vivere” (cfr. pag. 10 del verbale di audizione).
è stato nuovamente sentito dalla Commissione Parte_2 territoriale il 10 febbraio 2020 e, rispondendo alle domande, ha dichiarato che:
- ha le mani che tremano, non circola bene il sangue e stanno diventando nere, il medico gli ha prescritto delle medicine ma in accoglienza gli hanno detto che non possono comprarle perché costano troppo;
- gli fa male anche il piede;
- quando hanno visto le armi lo hanno detto alla polizia, dopo tre giorni mentre stavano tornando verso Lahore hanno fermato l'autobus per far salire i passeggeri, sono arrivate delle persone, hanno iniziato a sparare e hanno chiesto all'aiutante dove fosse “Ehtisham” e lui ha detto che non era tornato al lavoro dal giorno in cui avevano preso le armi;
Pag. 6 di 22 - lui invece era sul bus e tutte le persone lo conoscevano con il nome R_
, perché aveva tanti amici del Balochistan;
[...]
- quelle persone erano in due macchine, due jeep, erano circa 8 e avevano le armi, poi sono andate via;
- la seconda volta, quando sono andati alla stazione di polizia, hanno detto che le persone erano di Persona_6
- sette mesi dopo loro sono venuti e gli hanno detto che erano di Per_7
gli hanno preso i documenti del bus, hanno visto che era a suo nome, gli
[...] hanno preso la patente e hanno visto che era e che era lui ad aver fatto Pt_2 prendere le armi alla polizia;
- dopo quell'episodio lo hanno aggredito, chiamavano e minacciavano e un giorno hanno preso suo padre nella sua macelleria, portandolo nella città di
Mureedke, dove hanno una grande filiale, mentre lui era da amici in quel periodo;
- poi sono andati alla polizia, ma la polizia non ha fatto la denuncia, il padre
è tornato dopo 7 giorni ma è stato molto male e poi è morto in ospedale;
- è uscito con un passaporto falso perché è un gruppo molto Persona_6 potente ed influente nella loro zona;
- il suo passaporto originale si trova in ST ma è scaduto.
La Commissione territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarate dal richiedente, ma non relativamente ai motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio in quanto:
- relativamente alla sottoposizione a torture e vessazioni subite in ragione della denuncia sporta in seguito al ritrovamento di alcune armi sul tetto del proprio veicolo: a fronte di un narrato libero sufficientemente corposo e di una descrizione a tratti minuziosa delle violenze subite, non è stato tuttavia possibile identificare con un sufficiente grado di dettaglio il profilo degli agenti persecutori coinvolti nel fermo e le modalità spazio temporali in cui avvenivano tali violenze;
nonostante i tentativi di approfondimento sul punto, l'istante si limita a richiamare vagamente l'appartenenza dei suoi torturatori al gruppo terroristico Per_8
al contempo, suscita perplessità come questi ultimi avessero la possibilità di
[...]
Pag. 7 di 22 agire indisturbati infliggendo all'istante i predetti trattamenti alla presenza del co- autista e dei passeggeri del bus, chiedendo successivamente a tutti di abbandonare il mezzo per potervi dare fuoco;
a ciò si aggiunga l'inidoneità probatoria della documentazione medica prodotta a corroborare i fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale, così come certificato dalla relazione medica inviata nell'intervallo tra le due audizioni, che si pronuncia nel senso che “non è possibile esprimersi in termini di certezza in merito all'eziologia della rigidità presentata, ad entrambi i gomiti, potendola ricondurre ad una condizione post traumativa post lussazione/distorsione- solo sulla base del racconto espresso dal periziato” (cfr. Relazione medico legale del 4 dicembre 2019);
- con riguardo alle continue minacce ricevute dalla famiglia in seguito all'aggressione del richiedente e il successivo prelevamento del padre: ancora una volta le dichiarazioni del richiedente si connotano di una certa genericità, non conoscendosi i dettagli sufficienti in merito al trattenimento del genitore presso i componenti del gruppo terroristico, le ragioni del rilascio, eventuali intimidazioni o pretese avanzate nei suoi riguardi;
a questo proposito è possibile rilevare nuovamente la inefficacia degli elementi di riscontro documentale prodotti da richiedente e volti a sostanziare la sua domanda, dal momento che il certificato di morte non farebbe accenno a nessun evento traumatico, ma riporterebbe “cause naturali “come il motivo del decesso;
- sebbene risultino note le difficoltà legate al mancato e tempestivo intervento delle autorità pakistane in determinati contesti, dubbi si nutrono poi sulla vaghissima risposta e l'inerzia a prendere alcun tipo di provvedimento nel caso in esame, se si considera la rilevanza dell'accadimento (un bus con a bordo una pluralità di passeggeri a cui veniva dato fuoco da un gruppo terroristico di matrice ritenuto responsabile del finanziamento della jihad nel paese);
- inoltre, va aggiunta la totale discordanza tra quanto dichiarato in sede di audizione presso questa commissione e i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale presentata in Germania e acquisiti ai sensi dell'articolo
34.4 del regolamento Dublino 643/ 2013: in quella sede l'istante adduceva a
Pag. 8 di 22 motivo della partenza dal paese la volontà di guadagnarsi migliori prospettive lavorative e di vita, avendo raggiunto la Libia ove sarebbe stato impiegato per qualche tempo, lasciando successivamente quel paese a causa dell'insorgere della rivoluzione contro il governo in carica a quel tempo.
In sede di audizione giudiziale, il ricorrente, rispondendo alle domande del giudice, ha dichiarato:
“Ha della documentazione medica da presentare? Sì, ho certificati medici. Mi sto curando una malattia, ma non so dire il nome della malattia. Ho fatto la risonanza magnetica.
-Mi potrebbe parlare del lavoro che svolgeva in ST? Autista;
-In cosa consisteva? Guidavo un pullman;
ADR Sì, il pullman era di mia proprietà; ADR.
Trasportavo i passeggeri da Sialkot a Satkamar;
ADR. Trasportavo anche le merci;
-Come funzionava il servizio di spedizione dei pacchi? Le persone prenotavano presso l'ufficio del capolinea la tratta per la spedizione dei pacchi;
c'erano due tipi di marci, tessuti e medicine che prevedevano anche la presenza dell'accompagnatore, le altri merci non classificate non prevedevano la presenza dell'accompagnatore;
Ci sono stati problemi? C'era una persona che spesso mandava le merci da
Sialkot a Lahore, o da Sialkot a , o da Sialkot a . Un giorno per Per_9 Per_10 caso ho cercato la sua merce ed ho trovato le armi.
Come le ha trovate? Alla fermata di dovevo scaricare alcune merci Per_9 per caricarne altre, quindi ho dovuto sistemare gli imballaggi, e ho trovato qualcosa di duro;
ADR gli imballaggi erano chiusi col cellofan;
ADR io coi miei due aiutanti abbiamo visto che il trasporto era molto pesante, era di circa 120 kg., per cui ho tagliato una parte dell'imballaggio per controllarne il contenuto, ed abbiamo visto delle armi;
-Cosa ha pensato di fare dopo avere fatto questa scoperta? Dopo 5 km di distanza c'era la Questura e quindi abbiamo chiamato il numero di emergenza e la
Polizia è arrivata;
Pag. 9 di 22 - Cosa ha fatto in quella circostanza? Ha controllato le merci e ci hanno chiesto il contatto telefonico della persona che aveva spedito, ma entrambi i numeri telefonici risultano spenti;
LA polizia ci ha chiesto le generalità e noi abbiamo dato il nome che ci aveva fornito;
-Cosa è accaduto dopo? Abbiamo consegnato le armi, e la Polizia ha redatto il verbale;
-Lei in CT ha accennato a diverse aggressioni subite, potrebbe parlarmene nel dettaglio di tutte le aggressioni che ha subito? Queste persone che avevano spedito le merci mi hanno contattato tramite il cellulare di servizio dopo tre mesi dall'accaduto, e si lamentavano del fatto che io avessi avvisato le autorità; durante questi tre mesi io non ho più lavorato;
Perché se non era stato disturbato? Perché ho saputo dai colleghi che quelle persone stavano raccogliendo informazioni sul mio conto, ed anche l'ufficio mi ha consigliato di prendermi una pausa dal lavoro. Lì il servizio mi conosceva col nome
Persona_11
Come mai? Era il mio soprannome;
-Mi racconti la dinamica di quando è stato preso e picchiato una volta rientrato a lavorare Sono venuti al capolinea cinque o sei volte per cercarmi, poi erano venuti da me direttamente durante il servizio chiedendo chi fosse Persona_11 ho detto che non lavorava più e che io mi chiamavo , poi alla fine Parte_2 hanno scoperto che ero io;
ADR. un giorno hanno sparato colpi da arma da fuoco contro il mio pullman, non ci sono stati morti, i passeggeri sono stati feriti dai vetri dei finestrini rotti;
un altro giorno mi hanno picchiato tornando coll'autobus da
, queste persone mi hanno fermato per strada, mi hanno puntato un fucile Per_10 in testa, poi mi hanno picchiato e mi hanno bruciato le falangette delle mani e piedi con i tamburi dei freni incandescenti, poi mi hanno torto il braccio sinistro, ancora mi fa male;
-Chi era presente durante quest'aggressione? Erano presenti tutti i passeggeri;
Pag. 10 di 22 -Ha segnalato questi episodi alle autorità competenti? Sì, ma non è successo niente
-Di solito le autorità come si comportano in queste situazioni? Riescono a garantire protezione? Appartenevano ad un gruppo religioso, sono potenti ,e la polizia in questi casi non fa niente;
-Dopo l'aggressione che ha subito, cosa è accaduto? Ha continuato a subire minacce? Sì, mi minacciavano anche dopo le mie dimissioni ospedaliere, ho saputo che avevano bruciato il pullman;
-Ha identificato il gruppo o le persone coinvolte? sono potenti ,e la polizia in questi casi non fa niente;
-Cosa è accaduto a suo padre? Mio padre è stato sequestrato da loro, è stato aggredito, la polizia non ha fatto niente;
-Mi può descrivere il contenuto della documentazione che ha presentato?
Come ha ottenuto tale documentazione? I documenti del bus, il verbale delle armi, e il certificato di morte di mio padre, li ho ottenuti tramite un amico che è rientrato in
ST;
-Come ha organizzato il viaggio per raggiungere l'Europa? Come si è procurato i soldi per il viaggio? Parenti e conoscenti mi hanno prestato i soldi;
-Come si è procurato il passaporto ed il visto che ha usato per il viaggio? Il passeur ha fatto tutto;
Deve restituire dei soldi a qualcuno per il suo viaggio? Ho restituito i soldi;
-Come mai poi ha deciso di venire in Italia? La mia destinazione era l'Italia, mi sono fermato in Germania pensando di trovare un buon lavoro, ma alla fine non l'ho trovato per cui sono venuto qui;
-Cosa teme in caso di rientro in ST? Temo di essere ucciso;
-Quali sono le sue condizioni di vita in Italia? Lavora? No, per colpa delle mie condizioni di salute”.
Nel corso del giudizio, a sostegno della sua domanda di protezione internazionale, il richiedente ha fornito la seguente documentazione:
Pag. 11 di 22 - attestato di frequenza ad un corso di lingua e cultura italiana per 90 ore da ottobre a dicembre 2018;
- attestato di frequenza ad un corso di lingua a cultura italiana per 94 ore da gennaio a marzo 2019;
- attestato di formazione generale dei lavoratori per 4 ore il 20 febbraio
2019;
- documenti pakistani relativi all'acquisto dell'autobus;
- FIR del 15 maggio 2013;
- certificato di morte del padre del 13 luglio 2014;
- relazione medico-legale sulla persona del richiedente;
- carta d'identità italiana;
- certificato di residenza presso il Comune di Valvasone Arzene insieme ad altri connazionali del 26 gennaio 2023;
- documentazione medica relativa ad un addensamento polmonare del
2019.
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta è la situazione del paese di provenienza, il collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, il racconto di appare solo in Parte_2 parte credibile.
Il Collegio condivide infatti i rilievi di genericità e di incoerenza delle sue dichiarazioni evidenziati dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato, a cui il richiedente, in udienza, non ha posto rimedio.
In particolare, del tutto generica è la descrizione del gruppo criminale, nonché, soprattutto, le minacce che egli avrebbe subìto dopo l'attacco vissuto in prima persona, questo sì descritto in maniera dettagliata.
Pag. 12 di 22 Inoltre, anche con riguardo al rapimento del padre non se ne comprendono le ragioni, così come non si comprende perché sarebbe stato poi rilasciato, oltre a non avere il richiedente meglio descritto le circostanze del rapimento.
Soprattutto, va considerato che i fatti narrati risalgono al 2013 e non risulta che il richiedente sia ancor oggi ricercato da questi criminali, di cui peraltro non si sa nulla, se non una ipotetica appartenenza ad un gruppo terroristico.
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Ciò detto con riferimento credibilità delle dichiarazioni del richiedente, va dunque rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i
Pag. 13 di 22 responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_12 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
(disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere
Pag. 14 di 22 esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione.
In assenza un racconto credibile, non vi sono elementi per ritenere che
[...]
, in caso di ritorno in ST, correrebbe un concreto rischio di danno Per_13 grave, per i motivi sopra esposti.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del ST, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non
Pag. 15 di 22 riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. in generale la situazione del ST deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata in tutto il paese stando alle informazioni degli enti di monitoraggio e ricerca analizzati e di seguito riportati.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in ST riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
Khyber Pakhtunkhwa1 .
Pag. 16 di 22 Secondo l' ACLED Conflict Index , il ST si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del Balochistan e del le rispettive roccaforti dei Persona_14 separatisti e del TTP2. Per_15
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati ACLED negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, ACLED ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_2 rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, ND e
ST hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del che entrambi si sono CP_2 impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul l'intesa è la prima di questo tipo dal CP_2
2003.Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel
2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono CP_2
Pag. 17 di 22 più sfociati nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra ST e ND, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ED ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto , mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi , a
Rawalpindi 5 eventi , a Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab ED ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a
Rawalpindi 5 eventi, a Lahore - Data 3 eventi, a Rahim Yar Khan 3 Pt_5 Per_16 eventi e a Sahiwal 3 eventi7.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domanda di
Pag. 18 di 22 riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va, pertanto, rigettata.
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione interna, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge
1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Pag. 19 di 22 Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Pag. 20 di 22 Non vi sono infatti elementi per ritenere che abbia Parte_2 intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione sul territorio italiano.
Egli, infatti, risulta aver seguito dei corsi di formazione nel 2018 e nel 2019;
Ehi non si ha, invece, nessuna informazione sulla sua vita nei 5 anni successivi di presenza sul territorio italiano.
Il ricorrente ha poi dichiarato di essere malato, ma al riguardo ha depositato documentazione sempre risalente al 2018 e al 2019 relativa a visite mediche che hanno riscontrato delle ombre ai polmoni: trattasi di documentazione che non permette di identificare ed evidenziare una malattia particolarmente grave o debilitante o comunque necessitante di cure, visto anche il tempo trascorso da tali visite.
Va poi considerato che il ricorrente è arrivato in Italia da adulto e ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta nel Paese di origine, dove si trova tutta la su famiglia di origine.
Il Collegio ritiene dunque che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del non accertato inserimento sociale in
Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno di
[...]
in ST non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto Pt_2 della propria vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, dunque, non dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che il non si è costituito, nulla va Controparte_1 disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di protezione speciale;
Pag. 21 di 22 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): ST - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_ST_Country_Focu s.pdf , ultimo accesso 10 febbraio 2025 2 ACLED Conflict Index dicembre 2024 , https://acleddata.com/conflict-index/ , ultimo accesso 10 febbraio 2025 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023 4 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo ACLED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning- research-hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 5 , February 2020 : Controparte_3 CP_4 CP_5 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends ; The Washington Post, ND and ST announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 Persona_17 febbraio 2021; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-pakistan-ceasefire- kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html ; , What Parte_6 prompted ND-ST ceasefire pact along border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; CP_2 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/w ia-pakistan-ceasefire-pact-along- kashmir-border-hold 6 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2023-31/12/2023 https://acleddata.com/explorer/ 7 ACLED, Dashboard (Filters applied: ST – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024 https://acleddata.com/explorer/ ultimo accesso 13 febbraio 2025.