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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, OR
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1585/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10884/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 554044-2023 TARES 2013
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2015
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2016
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2017
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2018 - ATTO n. 554044-2023 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6090/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10884\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso il fermo amministrativo di cui in epigrafe, emesso da Soget s.p.a. quale concessionario del Comune di Castellammare di Stabia con riferimento ai tributi Tari\Tares anni 2013, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 8euro 4.221,45), atteso che il Comune aveva documentato la notifica di tutti gli atti prodromici.
Il contribuente ha proposto appello, articolando motivi che possono così sintetizzarsi:
-a, violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla Soget s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
-b difetto di legittimazione del contribuente, in quanto il tributo era dovuto dalla società Società_2, cessata nel 2014;
-c non debenza delle somme richieste;
-d richiesta di applicazione dell'orientamento di legittimità alla stregua del quale la mancata applicazione di un atto non previsto non determina la cristallizzazione del credito, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
-e illegittimità degli atti di notifica per violazione degli art. 139-140 c.p.c. e dell'art. 60 d.p.r. 600\73, nonché dei principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità;
-f prescrizione;
-g decadenza;
-h illegittimità dell'atto per genericità e mancata indicazione dell'immobile o il fabbricato;
soggetto legittimato passivo del tributo;
-illegittimità delle sanzioni;
il Comune si è costituito e ha chiesto rigettarsi il ricorso,
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, d'ufficio, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, con conseguente remissione del giudizio alla corte di primo grado, ex art. 59, 1 comma b9 d.lgs 546\92 , applicabile ratione temporis
Nella specie trova infatti applicazione l'art. 14, comma 6 bis del d.lgs 546\92, novellato dal d.lgs
220\2023, vigente dal 4 gennaio 2024 ( nella specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è successivo a tale data), che prevede il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione, mentre nella specie il ricorso era stato notificato al solo Comune di Castellammare,
e non anche alla concessionaria Soget.
Nella specie le doglianze del ricorrente, ora appellante, si incentrano proprio su pretesi vizi della notifica degli atti.
In primo grado non è stata disposta (né chiesta) l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, sicchè si è ormai verificata la decadenza prevista dal comma 2 art. cit.
Le peculiarità del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio di primo grado. Rimette gli atti al primo grado. Spese e competenze compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, OR
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1585/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10884/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 554044-2023 TARES 2013
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2015
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2016
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2017
- ATTO n. 554044-2023 TARI 2018 - ATTO n. 554044-2023 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6090/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10884\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso il fermo amministrativo di cui in epigrafe, emesso da Soget s.p.a. quale concessionario del Comune di Castellammare di Stabia con riferimento ai tributi Tari\Tares anni 2013, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 8euro 4.221,45), atteso che il Comune aveva documentato la notifica di tutti gli atti prodromici.
Il contribuente ha proposto appello, articolando motivi che possono così sintetizzarsi:
-a, violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla Soget s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
-b difetto di legittimazione del contribuente, in quanto il tributo era dovuto dalla società Società_2, cessata nel 2014;
-c non debenza delle somme richieste;
-d richiesta di applicazione dell'orientamento di legittimità alla stregua del quale la mancata applicazione di un atto non previsto non determina la cristallizzazione del credito, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
-e illegittimità degli atti di notifica per violazione degli art. 139-140 c.p.c. e dell'art. 60 d.p.r. 600\73, nonché dei principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità;
-f prescrizione;
-g decadenza;
-h illegittimità dell'atto per genericità e mancata indicazione dell'immobile o il fabbricato;
soggetto legittimato passivo del tributo;
-illegittimità delle sanzioni;
il Comune si è costituito e ha chiesto rigettarsi il ricorso,
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, d'ufficio, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, con conseguente remissione del giudizio alla corte di primo grado, ex art. 59, 1 comma b9 d.lgs 546\92 , applicabile ratione temporis
Nella specie trova infatti applicazione l'art. 14, comma 6 bis del d.lgs 546\92, novellato dal d.lgs
220\2023, vigente dal 4 gennaio 2024 ( nella specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è successivo a tale data), che prevede il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione, mentre nella specie il ricorso era stato notificato al solo Comune di Castellammare,
e non anche alla concessionaria Soget.
Nella specie le doglianze del ricorrente, ora appellante, si incentrano proprio su pretesi vizi della notifica degli atti.
In primo grado non è stata disposta (né chiesta) l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, sicchè si è ormai verificata la decadenza prevista dal comma 2 art. cit.
Le peculiarità del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio di primo grado. Rimette gli atti al primo grado. Spese e competenze compensate.