TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1/2017 promossa da
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GABRIELE DE SANTIS con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Martinsicuro (TE) alla via C. Colombo n. 141;
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE nonché contro
(P.I. –C.F. , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 pro –tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLO ORLANDO, con domicilio eletto presso la sede civica della avvocatura, in Martinsicuro, via Aldo Moro n. 32/A;
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 814/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di opposizione avverso ingiunzione di pagamento, ritualmente notificato, Parte_1 aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace, le sanzioni amministrative di cui ai verbali emessi dalla Polizia
Municipale di Martinsicuro: 1) n. 136/11 P del 26.4.2011 di € 142,20, 2) n. 1351/12B del 12.10.1012 di
€6.036,80 per la violazione dell'art. 213 C.d.S., 3) n. 282/2016 del 22.02.2013 per violazione dell'art. 180 C.d.S.; si era costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 814/2016 il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da ente deputato alla riscossione), compensando CP_1 le spese tra l'opponente e il , in quanto non munito di difesa tecnica. Controparte_2
1 Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello , chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la incidenza del giudicato penale (che mandava assolto il ricorrente del reato p. e p. dall'art. 334, commi 1 e 2 c.p. per aver circolato alla guida del veicolo di proprietà, sottoposto a sequestro e confisca con la formula per non aver commesso il fatto) nel giudizio civile di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla
. CP_1
In sostanza, secondo la tesi propugnata dall'appellante, l'assoluzione conseguita nel procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di cui all'art. 334 c.p. sarebbe valsa ad escludere la sua responsabilità solidale per l'illecito amministrativo, oggetto dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia
Locale di Martinsicuro e posti a base della ingiunzione di pagamento emessa da . CP_1
In secondo luogo l'appellante contesta la violazione dell'art. 615 c.p.c. e la motivazione contraddittoria della pronuncia, siccome il giudice di primo grado, non avrebbe correttamente qualificato l'azione, applicando l'art. 320 c.p.c relativo al rito ordinario, non ammettendo le richieste istruttorie e trascurando che l'opposizione scaturiva da un fatto estintivo della pretesa creditoria dell'Ente nuovo e sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, voglio il giudice adito, in riforma della sentenza impugnata: 1- accogliere l'opposizione e dichiarare parzialmente nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione di pagamento n. 81858 del 16.2.2016 notificata in data 24.2.2016 nei confronti dell'opponente
2- dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il pagamento dei verbali n. 1351/12V del 13/10/2012 e n. 282/13V del 22/02/2013 di cui alla cartella esattoriale e/o ingiunzione di pagamento n. 81858 del 16.2.2016.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.5.2017 si è costituita in giudizio il
, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
L'ente ha dedotto in particolare, in ordine alla inammissibilità del gravame ex 348 bis c.p.c., in quanto esso rappresenterebbe la apodittica reiterazione di contestazioni già negativamente vagliate dal giudice di prime cure e, in ogni caso, ha insistito per una pronuncia di infondatezza del medesimo, evidenziando, nello specifico, come la sentenza assolutoria resa dal Tribunale non rappresentasse affatto un fatto sopravvenuto valutabile al fine di accertare l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato.
Non si è costituita in giudizio la pur avendo ricevuto la notifica del gravame in data CP_1
31.12.2016.
All'udienza del 15.10.2019, il precedente istruttore disposto la conversione del rito e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.11.2020.
La causa è stata assegnata al ruolo della scrivente in data 12 marzo 2024.
All'udienza del 26 marzo 2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio. CP_1
2 Ciò posto, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., promossa da parte appellata, va osservato che, il precedente istruttore, all'udienza del 16.5.2017 fissava “per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2019”, avendo così il Tribunale, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta;
va oltretutto sottolineato che non può pronunciarsi ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nei casi in cui sia necessario correggere la motivazione o aggiungervi diverse ed ulteriori rationes decidendi (Cass., ord., 8/02/2018, n. 3023).
Nel merito, l'appello è infondato e va integralmente rigettato. In particolare, l'ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti dell'appellante, aveva ad CP_1 oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai verbali contraddistinti dal n. 24147 del 26.04.2011, dal n. 1229/D del 13/10/2012 e dal n. 1684/D del 22/02/2013, irrogate dalla Polizia Locale dell'esponente con tre distinti processi verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada, tutti CP_2 regolarmente notificati e mai impugnati.
Va evidenziato che, costituendosi già nel giudizio di primo grado, l'ente comunale produceva richiesta di rateizzazione delle sanzioni pecuniari per cui è causa, a firma dell'appellante (pag. 29 all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta del depositata nel fascicolo informatico il 11.05.2017), Controparte_2 confermando quanto già provato, ovvero la regolare conoscenza da parte del dei medesimi Parte_1 verbali amministrativi.
Infatti: “la richiesta di rateizzazione, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5,
08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098)” (Cass. Sent. 5160/2022).
Ciò posto, è principio consolidato che, a seguito del decorso dei termini di impugnazione dei verbali davanti al Prefetto o in sede giurisdizionale ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S., non è più possibile sindacare il merito delle sanzioni.
In caso di opposizione alla cartella esattoriale, il destinatario della notifica può soltanto dedurre fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, salvo la mancata notifica dell'atto presupposto, insussistente nel caso di specie per quanto detto innanzi, e non certo eccezioni relative all'accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione.
Ciò posto, va evidenziato che, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ex art. 652 c.p.p., non in ragione della formula assolutoria utilizzata (nel caso di specie a norma dell'art. 530 c. 2 c.p.p.), quanto, piuttosto, dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'impossibilità di attribuirlo all'imputato o alla circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (si veda anche Trib. Bologna, sez. III civ., n. 159/2020).
In definitiva, non può ritenersi che la sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p. c. 2, resa dal Tribunale di
Teramo - per il reato di cui all'art. 334, commi 1 e 2, c.p., pronunciata per il fatto che, l'attore, nella qualità di custode dell'autovettura targata AW229GB, sottoposta a sequestro amministrativo (dai Carabinieri di Porto d'Ascoli in data 20.09.2011 e dalla Polizia Stradale di San Benedetto del Tronto il successivo 29/08/2012) avrebbe circolato (omettendone la custodia) con il predetto veicolo - possa valere quale “fatto sopravvenuto” atto ad escludere la responsabilità solidale dell'attore ex art 196 C.d.S..
3 Infatti, al di là del fatto che sia stato erroneamente indicato quale “trasgressore” (intendendosi per tale il conducente del mezzo) nei verbali degli accertatori, il era comunque certamente proprietario Parte_1 del veicolo sottratto ai vincoli, non avendo in alcun modo, la pronuncia penale, accertato che l'appellante non fosse a conoscenza dell'abusività della circolazione del veicolo.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato costituto, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Infine, una volta che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31.1.2013, trova applicazione (v.
Cass. 26566\2013) l'art. l comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n. 115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
2) RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 814/2016 resa dal Giudice di
Pace di Teramo;
3) CONDANNA al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
, liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre accessori di legge;
CP_2
4) DICHIARA che l'appellante è tenuto al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Sentenza esecutiva come per Legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1/2017 promossa da
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GABRIELE DE SANTIS con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Martinsicuro (TE) alla via C. Colombo n. 141;
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE nonché contro
(P.I. –C.F. , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 pro –tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLO ORLANDO, con domicilio eletto presso la sede civica della avvocatura, in Martinsicuro, via Aldo Moro n. 32/A;
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 814/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di opposizione avverso ingiunzione di pagamento, ritualmente notificato, Parte_1 aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace, le sanzioni amministrative di cui ai verbali emessi dalla Polizia
Municipale di Martinsicuro: 1) n. 136/11 P del 26.4.2011 di € 142,20, 2) n. 1351/12B del 12.10.1012 di
€6.036,80 per la violazione dell'art. 213 C.d.S., 3) n. 282/2016 del 22.02.2013 per violazione dell'art. 180 C.d.S.; si era costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 814/2016 il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da ente deputato alla riscossione), compensando CP_1 le spese tra l'opponente e il , in quanto non munito di difesa tecnica. Controparte_2
1 Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello , chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la incidenza del giudicato penale (che mandava assolto il ricorrente del reato p. e p. dall'art. 334, commi 1 e 2 c.p. per aver circolato alla guida del veicolo di proprietà, sottoposto a sequestro e confisca con la formula per non aver commesso il fatto) nel giudizio civile di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla
. CP_1
In sostanza, secondo la tesi propugnata dall'appellante, l'assoluzione conseguita nel procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di cui all'art. 334 c.p. sarebbe valsa ad escludere la sua responsabilità solidale per l'illecito amministrativo, oggetto dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia
Locale di Martinsicuro e posti a base della ingiunzione di pagamento emessa da . CP_1
In secondo luogo l'appellante contesta la violazione dell'art. 615 c.p.c. e la motivazione contraddittoria della pronuncia, siccome il giudice di primo grado, non avrebbe correttamente qualificato l'azione, applicando l'art. 320 c.p.c relativo al rito ordinario, non ammettendo le richieste istruttorie e trascurando che l'opposizione scaturiva da un fatto estintivo della pretesa creditoria dell'Ente nuovo e sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, voglio il giudice adito, in riforma della sentenza impugnata: 1- accogliere l'opposizione e dichiarare parzialmente nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione di pagamento n. 81858 del 16.2.2016 notificata in data 24.2.2016 nei confronti dell'opponente
2- dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il pagamento dei verbali n. 1351/12V del 13/10/2012 e n. 282/13V del 22/02/2013 di cui alla cartella esattoriale e/o ingiunzione di pagamento n. 81858 del 16.2.2016.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.5.2017 si è costituita in giudizio il
, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
L'ente ha dedotto in particolare, in ordine alla inammissibilità del gravame ex 348 bis c.p.c., in quanto esso rappresenterebbe la apodittica reiterazione di contestazioni già negativamente vagliate dal giudice di prime cure e, in ogni caso, ha insistito per una pronuncia di infondatezza del medesimo, evidenziando, nello specifico, come la sentenza assolutoria resa dal Tribunale non rappresentasse affatto un fatto sopravvenuto valutabile al fine di accertare l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato.
Non si è costituita in giudizio la pur avendo ricevuto la notifica del gravame in data CP_1
31.12.2016.
All'udienza del 15.10.2019, il precedente istruttore disposto la conversione del rito e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.11.2020.
La causa è stata assegnata al ruolo della scrivente in data 12 marzo 2024.
All'udienza del 26 marzo 2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio. CP_1
2 Ciò posto, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., promossa da parte appellata, va osservato che, il precedente istruttore, all'udienza del 16.5.2017 fissava “per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2019”, avendo così il Tribunale, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta;
va oltretutto sottolineato che non può pronunciarsi ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nei casi in cui sia necessario correggere la motivazione o aggiungervi diverse ed ulteriori rationes decidendi (Cass., ord., 8/02/2018, n. 3023).
Nel merito, l'appello è infondato e va integralmente rigettato. In particolare, l'ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti dell'appellante, aveva ad CP_1 oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai verbali contraddistinti dal n. 24147 del 26.04.2011, dal n. 1229/D del 13/10/2012 e dal n. 1684/D del 22/02/2013, irrogate dalla Polizia Locale dell'esponente con tre distinti processi verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada, tutti CP_2 regolarmente notificati e mai impugnati.
Va evidenziato che, costituendosi già nel giudizio di primo grado, l'ente comunale produceva richiesta di rateizzazione delle sanzioni pecuniari per cui è causa, a firma dell'appellante (pag. 29 all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta del depositata nel fascicolo informatico il 11.05.2017), Controparte_2 confermando quanto già provato, ovvero la regolare conoscenza da parte del dei medesimi Parte_1 verbali amministrativi.
Infatti: “la richiesta di rateizzazione, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5,
08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098)” (Cass. Sent. 5160/2022).
Ciò posto, è principio consolidato che, a seguito del decorso dei termini di impugnazione dei verbali davanti al Prefetto o in sede giurisdizionale ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S., non è più possibile sindacare il merito delle sanzioni.
In caso di opposizione alla cartella esattoriale, il destinatario della notifica può soltanto dedurre fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, salvo la mancata notifica dell'atto presupposto, insussistente nel caso di specie per quanto detto innanzi, e non certo eccezioni relative all'accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione.
Ciò posto, va evidenziato che, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ex art. 652 c.p.p., non in ragione della formula assolutoria utilizzata (nel caso di specie a norma dell'art. 530 c. 2 c.p.p.), quanto, piuttosto, dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'impossibilità di attribuirlo all'imputato o alla circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (si veda anche Trib. Bologna, sez. III civ., n. 159/2020).
In definitiva, non può ritenersi che la sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p. c. 2, resa dal Tribunale di
Teramo - per il reato di cui all'art. 334, commi 1 e 2, c.p., pronunciata per il fatto che, l'attore, nella qualità di custode dell'autovettura targata AW229GB, sottoposta a sequestro amministrativo (dai Carabinieri di Porto d'Ascoli in data 20.09.2011 e dalla Polizia Stradale di San Benedetto del Tronto il successivo 29/08/2012) avrebbe circolato (omettendone la custodia) con il predetto veicolo - possa valere quale “fatto sopravvenuto” atto ad escludere la responsabilità solidale dell'attore ex art 196 C.d.S..
3 Infatti, al di là del fatto che sia stato erroneamente indicato quale “trasgressore” (intendendosi per tale il conducente del mezzo) nei verbali degli accertatori, il era comunque certamente proprietario Parte_1 del veicolo sottratto ai vincoli, non avendo in alcun modo, la pronuncia penale, accertato che l'appellante non fosse a conoscenza dell'abusività della circolazione del veicolo.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato costituto, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Infine, una volta che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31.1.2013, trova applicazione (v.
Cass. 26566\2013) l'art. l comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n. 115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
2) RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 814/2016 resa dal Giudice di
Pace di Teramo;
3) CONDANNA al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
, liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre accessori di legge;
CP_2
4) DICHIARA che l'appellante è tenuto al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Sentenza esecutiva come per Legge.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
4