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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3428/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 04/12/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Marco Pagliarin, in sostituzione dell'Avv. CAMPISE, che precisa le conclusioni come da atto di citazione, per parte convenuta l'Avv. CARNIEL
VANESSA, in sostituzione dell'Avv. Vallone, che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta. L'Avv. Pagliarin insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, anche alla luce della sentenza 1058/2025 di questo Tribunale già depositata.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3428/2024 promossa con atto di citazione datato 10/07/2024 da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'Avv. CAMPISE
SERGIO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CATANZARO (CZ)
- parte attrice opponente - contro
C.F. , con l'Avv. VALLONE Controparte_1 C.F._1
CATERINA, giusta procura allegata all'atto di precetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carniel Vanessa in SAN POLO DI PIAVE (TV) - parte convenuta opposta -
**********
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni di parte attrice opponente:
“In via preliminare Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del conseguente atto di precetto nei confronti di in qualità di impresa designata, con Parte_1 ogni consequenziale statuizione;
Accertare e dichiarare che in qualità di impresa designata in Parte_1 esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n 579/2023 ha provveduto a corrispondere l'intero massimale di legge pari ad euro 774.685,35 e pertanto alcuna altra somma è dovuta a in qualità di impresa designata con ogni Parte_1 consequenziale statuizion Nel merito Accertare e dichiarare che il sig non ha alcun diritto ad ottenere Controparte_1 la somma dedotta in precetto da in qualità di impresa Parte_1 designata, poiché già corrisposta, posto l'illegittimo calcolo delle stesse somme, non dovute, e per tutte le motivazioni analiticamente esposte in premessa, con ogni consequenziale statuizione;
Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o infondato l'atto di precetto, con ogni consequenziale statuizione (…) Con vittoria o compensazione totale e/parziale delle spese legali”
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“chiede all'ill.mo Tribunale adito il rigetto delle domande proposte dall'opponente con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. deduce che gli eredi di , deceduto in Parte_1 Persona_1 un sinistro stradale in data 03/03/2008, hanno convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno subito presso il Tribunale di
Crotone, che ha deciso con sentenza n. 579/2023, condannando al Pt_1 pagamento delle somme liquidate nel provvedimento, “nel limite di massimale complessivo di euro 774.685,35”. ha provveduto al pagamento Parte_1 integrale di detta somma, corrispondente al massimale, come statuito in sentenza.
Con atto di precetto notificato in data 02/07/2024, ha richiesto Controparte_1
a il pagamento dell'ulteriore somma di € 15.145,03, sulla base del titolo Pt_1 esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Crotone poco sopra citata. si oppone, deducendo di avere già corrisposto, come disposto in Pt_1 sentenza, l'intero massimale di legge, ossia la complessiva somma di €
774.685,35, ripartita proporzionalmente fra tutti i danneggiati.
1.2. si è tempestivamente costituito, deducendo che Controparte_1 [...] avrebbe solo parzialmente adempiuto alla sentenza n. 579/2023 del Parte_1
2 Tribunale di Crotone, poiché all'importo del massimale dovrebbero essere sommati gli interessi legali da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessivamente liquidata fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, sarebbe ad oggi ancora debitrice nei confronti dei danneggiati Pt_1 della somma complessiva di € 155.289,64, di cui € 130.563,51 a titolo di interessi legali dalla data del fatto alla data della sentenza ed € 24.726,25 a titolo di interessi legali dalla data della sentenza sino alla data del precetto. L'importo spettante a , in considerazione della sua quota ereditaria che (dopo Controparte_1 il decesso dalla madre ammonta al 9,531%, sarebbe pari a Persona_2 complessivi € 14.800,67, oltre alle spese di precetto, per l'importo complessivo di €
15.145,03 oggetto dell'atto di precetto opposto.
Conclude, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
2. In esito all'udienza cautelare del 10/9/2024, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, con provvedimento del 22/02/2025 è stata disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
È pacifico e documentato che abbia pagato, in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 579/2023 del Tribunale di Crotone, l'importo di € 764.685,34 (di cui € 73,868,18 in favore di ), che, sommata alla provvisionale di € Controparte_1
10.000,00 già pagata in precedenza, è pari al massimale assicurativo.
Il precetto, notificato da per il pagamento di ulteriori somme a Controparte_1 titolo di interessi maturati sugli importi liquidati in sentenza, non è validamente sorretto dal titolo, poiché sia dal dispositivo che dalla complessiva interpretazione della sentenza emerge chiaramente la limitazione della condanna di Pt_1 all'importo del massimale assicurativo e la ricomprensione in siffatta limitazione anche delle somme riconosciute ai danneggiati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Invero in solido con gli altri soggetti coinvolti, è stata condannata al Pt_1 pagamento in favore degli attori, nel limite del massimale complessivo di euro
774.685,35, delle somme “sopra liquidate” (cfr. pag. 8 sentenza): dette somme sono comprensive non soltanto della sorte capitale, ma anche degli interessi e della rivalutazione monetaria riconosciuti sul capitale liquidato.
3 L'ulteriore pretesa creditoria fatta valere dall'odierno opponente con l'atto di precetto opposto avrebbe dovuto, invero, essere oggetto di un giudizio di appello avverso detta sentenza, nel quale i danneggiati ben avrebbero potuto far valere il loro diritto al risarcimento oltre i limiti del massimale pattuito nel contratto;
non si tratta, tuttavia, di doglianze che possano essere valutate nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale non possono essere fatti valere vizi del titolo esecutivo giudiziale che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Per tutti i predetti motivi, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in Controparte_1 danno di per l'importo di € 15.145,03 di cui all'atto di Parte_1 precetto notificato il 02/07/2024 sulla base della sentenza n. 579/2023 del
Tribunale di Crotone.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di accerta che Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 di sulla base della sentenza n. 579/2023 del Tribunale di Parte_1
Crotone;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano nell'importo di € 3.387,00 a titolo di Parte_1 compenso e di € 264,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
4
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3428/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 04/12/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Marco Pagliarin, in sostituzione dell'Avv. CAMPISE, che precisa le conclusioni come da atto di citazione, per parte convenuta l'Avv. CARNIEL
VANESSA, in sostituzione dell'Avv. Vallone, che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta. L'Avv. Pagliarin insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, anche alla luce della sentenza 1058/2025 di questo Tribunale già depositata.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3428/2024 promossa con atto di citazione datato 10/07/2024 da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'Avv. CAMPISE
SERGIO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CATANZARO (CZ)
- parte attrice opponente - contro
C.F. , con l'Avv. VALLONE Controparte_1 C.F._1
CATERINA, giusta procura allegata all'atto di precetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carniel Vanessa in SAN POLO DI PIAVE (TV) - parte convenuta opposta -
**********
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni di parte attrice opponente:
“In via preliminare Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del conseguente atto di precetto nei confronti di in qualità di impresa designata, con Parte_1 ogni consequenziale statuizione;
Accertare e dichiarare che in qualità di impresa designata in Parte_1 esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n 579/2023 ha provveduto a corrispondere l'intero massimale di legge pari ad euro 774.685,35 e pertanto alcuna altra somma è dovuta a in qualità di impresa designata con ogni Parte_1 consequenziale statuizion Nel merito Accertare e dichiarare che il sig non ha alcun diritto ad ottenere Controparte_1 la somma dedotta in precetto da in qualità di impresa Parte_1 designata, poiché già corrisposta, posto l'illegittimo calcolo delle stesse somme, non dovute, e per tutte le motivazioni analiticamente esposte in premessa, con ogni consequenziale statuizione;
Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o infondato l'atto di precetto, con ogni consequenziale statuizione (…) Con vittoria o compensazione totale e/parziale delle spese legali”
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“chiede all'ill.mo Tribunale adito il rigetto delle domande proposte dall'opponente con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. deduce che gli eredi di , deceduto in Parte_1 Persona_1 un sinistro stradale in data 03/03/2008, hanno convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno subito presso il Tribunale di
Crotone, che ha deciso con sentenza n. 579/2023, condannando al Pt_1 pagamento delle somme liquidate nel provvedimento, “nel limite di massimale complessivo di euro 774.685,35”. ha provveduto al pagamento Parte_1 integrale di detta somma, corrispondente al massimale, come statuito in sentenza.
Con atto di precetto notificato in data 02/07/2024, ha richiesto Controparte_1
a il pagamento dell'ulteriore somma di € 15.145,03, sulla base del titolo Pt_1 esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Crotone poco sopra citata. si oppone, deducendo di avere già corrisposto, come disposto in Pt_1 sentenza, l'intero massimale di legge, ossia la complessiva somma di €
774.685,35, ripartita proporzionalmente fra tutti i danneggiati.
1.2. si è tempestivamente costituito, deducendo che Controparte_1 [...] avrebbe solo parzialmente adempiuto alla sentenza n. 579/2023 del Parte_1
2 Tribunale di Crotone, poiché all'importo del massimale dovrebbero essere sommati gli interessi legali da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data della sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessivamente liquidata fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, sarebbe ad oggi ancora debitrice nei confronti dei danneggiati Pt_1 della somma complessiva di € 155.289,64, di cui € 130.563,51 a titolo di interessi legali dalla data del fatto alla data della sentenza ed € 24.726,25 a titolo di interessi legali dalla data della sentenza sino alla data del precetto. L'importo spettante a , in considerazione della sua quota ereditaria che (dopo Controparte_1 il decesso dalla madre ammonta al 9,531%, sarebbe pari a Persona_2 complessivi € 14.800,67, oltre alle spese di precetto, per l'importo complessivo di €
15.145,03 oggetto dell'atto di precetto opposto.
Conclude, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
2. In esito all'udienza cautelare del 10/9/2024, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, con provvedimento del 22/02/2025 è stata disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
È pacifico e documentato che abbia pagato, in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 579/2023 del Tribunale di Crotone, l'importo di € 764.685,34 (di cui € 73,868,18 in favore di ), che, sommata alla provvisionale di € Controparte_1
10.000,00 già pagata in precedenza, è pari al massimale assicurativo.
Il precetto, notificato da per il pagamento di ulteriori somme a Controparte_1 titolo di interessi maturati sugli importi liquidati in sentenza, non è validamente sorretto dal titolo, poiché sia dal dispositivo che dalla complessiva interpretazione della sentenza emerge chiaramente la limitazione della condanna di Pt_1 all'importo del massimale assicurativo e la ricomprensione in siffatta limitazione anche delle somme riconosciute ai danneggiati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Invero in solido con gli altri soggetti coinvolti, è stata condannata al Pt_1 pagamento in favore degli attori, nel limite del massimale complessivo di euro
774.685,35, delle somme “sopra liquidate” (cfr. pag. 8 sentenza): dette somme sono comprensive non soltanto della sorte capitale, ma anche degli interessi e della rivalutazione monetaria riconosciuti sul capitale liquidato.
3 L'ulteriore pretesa creditoria fatta valere dall'odierno opponente con l'atto di precetto opposto avrebbe dovuto, invero, essere oggetto di un giudizio di appello avverso detta sentenza, nel quale i danneggiati ben avrebbero potuto far valere il loro diritto al risarcimento oltre i limiti del massimale pattuito nel contratto;
non si tratta, tuttavia, di doglianze che possano essere valutate nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale non possono essere fatti valere vizi del titolo esecutivo giudiziale che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Per tutti i predetti motivi, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in Controparte_1 danno di per l'importo di € 15.145,03 di cui all'atto di Parte_1 precetto notificato il 02/07/2024 sulla base della sentenza n. 579/2023 del
Tribunale di Crotone.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di accerta che Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 di sulla base della sentenza n. 579/2023 del Tribunale di Parte_1
Crotone;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano nell'importo di € 3.387,00 a titolo di Parte_1 compenso e di € 264,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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