TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2797 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 26/11/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 12/09/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di RC (NA) (al N.53,
Parte II, Serie A, Anno 2009). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli gemelli NC e il 23/06/2010, Per_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 20/01/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con la madre.
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo di euro 500,00 Pt_2 Pt_1 per il mantenimento dei figli oltre le spese straordinarie nella misura del 50%
4. Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, nei giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di
Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio 6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione, con le seguenti precisazioni: l'importo dovuto a titolo di mantenimento deve intendersi assoggettato obbligatoriamente ex lege alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento;
per la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie, queste ultime si intendono individuate secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021) (disposizioni cui le parti hanno aderito con note ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 25/03/2025, post udienza).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2797 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RC (NA) (al N.53, Parte II,
Serie A, Anno 2009) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RC (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice