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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 4.2.2025 dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7012/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Ciulla, C.F._1
presso il cui studio sito in Catania Corso delle Province n. 116 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
c.f. , con sede in Catania via Controparte_1 P.IVA_1
Trieste n. 10, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania via
Androne n. 39, presso lo studio dell'avv. Pietro Ferlito, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) che, in data 8.9.2017, è stata assunta alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con Controparte_1
la mansione di impiegata meccanografica, di cui al IV livello del C.C.N.L. di categoria;
2) che, in data
6.10.2022, all'esito di apertura, a suo carico, di un procedimento disciplinare, la società ha contestato alla lavoratrice quanto segue: “A seguito di segnalazione della compagnia nostra mandante HDI Assicurazioni S.p.A. del 4 ottobre u.s., siamo venuti a conoscenza della erronea e/o incompleta lavorazione da parte Sua di un sinistro di pertinenza della medesima. In particolare è Per emerso che in data 14.9.2022 ha lavorato il sinistro HDI n. 1190122001133 inserendo la controparte come SCONOSCIUTO nonostante sulla richiesta di risarcimento danni redatta in lingua
1 inglese secondo il modello standard in uso tutte le volte in cui vi è il coinvolgimento di veicolo estero, fossero presenti e ben visibili tutti i dati (nominativo e targa della controparte). RichiesteLe spiegazioni al riguardo dal Suo responsabile sig. , al quale, tra gli altri, la Persona_2
Compagnia ha inviato la sopra menzionata segnalazione, EL ha dichiarato di non avere individuato
i dati (targa e nominativo della controparte) nonostante, come detto, il modello di richiesta di Per apertura sinistro da lavorato nell'occasione fosse redatto in formato standard e sia di frequente ricorrenza e lavorazione. EL, anche per la nota tipicità e frequenza del modello di richiesta danni lavorato nell'occasione, avrebbe dovuto essere in grado di individuare i dati che, invece, ha incredibilmente omesso di indicare. In ogni caso, giammai, EL, non riuscendo a individuare i più volte menzionati dati, avrebbe potuto e dovuto lavorare il sinistro indicando la controparte come sconosciuta. Avrebbe dovuto, invece, chiedere lumi, delucidazioni e conferma al Suo responsabile
e/o, comunque, con un minimo di diligenza e iniziativa, avrebbe potuto tradurre il contenuto della lettera sul traduttore di google”; 3) che, in data 19.10.2022, ha presentato le proprie giustificazioni all'uopo specificando: - come il documento (“modello”) lavorato per la gestione del sinistro oggetto di contestazione fosse redatto per metà in lingua inglese e per metà in lingua tedesca, con difficoltà per la lavoratrice, la quale non era solita occuparsene quotidianamente, di individuare il nominativo della controparte alla guida del veicolo estero coinvolto;
- come la medesima avesse, immediatamente, rappresentato la suddetta circostanza al proprio responsabile, ; Persona_2
- come l'utilizzo dell'applicazione informatica “Google translate” fosse inusuale ovvero, comunque, non costituisse prassi aziendale perché inattendibile ai fini lavorativi;
4) che la società ha ugualmente deciso di comminare la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ribadendo il pregiudizio all'immagine arrecato nei confronti della compagnia assicuratrice mandante HDI Assicurazioni S.p.A.; 5) che il provvedimento disciplinare è illegittimo per l'irrilevanza del fatto contestato ovvero, comunque, per sproporzione tra lo stesso e la sanzione irrogata senza tenere conto dell'ambiente lavorativo in cui si svolge anche attività di call center che pregiudica la concentrazione dei dipendenti e della peculiarità dell'attività espletata dalla CP_1
la quale opera nel settore assicurativo in outsourcing, occupandosi del customer care e delle
[...]
relative pratiche, dall'acquisizione alla liquidazione, in qualità di mandataria delle imprese committenti (es. ConTe, HDI Assicurazioni S.p.A., Nobis, ecc.), in virtù di contratti che contengono la cd. SLA (Service Level Agreement) con cui si definiscono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) e che contemplano un determinato margine di errore entro cui la società mandataria non in responsabilità; 6) che nel predetto margine di errore rientra la “svista” della ricorrente, relativa
2 solo al nominativo del conducente del veicolo estero e non anche la targa dello stesso, atteso che, infatti, alcuna formale contestazione è pervenuta da parte della HDI Assicurazioni ed il procedimento disciplinare è stato avviato a seguito di una email inviata, il 4.10.2022, da
[...]
, referente HDI Assicurazioni S.p.A., con richiesta di mere delucidazioni sul sinistro, che è Per_3
stato comunque regolarmente gestito e lavorato in ogni sua fase;
7) che il modello di richiesta di risarcimento danni redatto in lingua inglese ed in lingua tedesca era l'unico documento presente nel fascicolo ai fini dell'apertura del sinistro, con difficoltà di comprensione per la ricorrente, la quale non è solita lavorare tale tipologia di sinistri, occupandosi generalmente di quelli in formato standard in lingua italiana (cd. Modulo CAI), a nulla rilevando che, nella stessa giornata del
14.9.2023, avesse lavorato altri due sinistri analoghi, atteso che questi contenevano, tra la documentazione ricevuta ai fini dell'apertura, la copia della polizza in lingua italiana, il modello di constatazione amichevole d'incidente ed il documento di riconoscimento del soggetto assicurato;
8) che la non aveva, all'epoca dei fatti, mai subito alcun precedente procedimento Parte_1
disciplinare, per cui la sanzione irrogata è probabilmente frutto di una particolare attenzione della società resistente nei confronti di una lavoratrice iscritta alla O.S. UilTucs Uil di Catania, della quale riveste la carica di RSA, con cui i rapporti erano conflittuali, tanto da sfociare in un giudizio per condotta antisindacale ex art. 28 S.L. (R.G. n. 12093/2022) poi definito bonariamente.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “In via principale, Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della sanzione disciplinare inflitta da in danno della sig.ra Controparte_1 Parte_1
; Per l'effetto, revocare il provvedimento irrogato della sanzione disciplinare di un giorno di
[...]
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. In via subordinata, accertare e dichiarare la sproporzione tra la condotta posta in essere dalla sig.ra e la sanzione disciplinare Parte_1
irrogatale; Per l'effetto, ridurre la sanzione al meno grave rimprovero scritto o ammonimento verbale. In ogni caso, condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patito dall'odierna ricorrente, che si quantifica nella somma di euro 1.000,00 ovvero in quell'altra maggiore o minor somma che l'Ill.mo Decidente adito vorrà liquidare, anche in via equitativa, nonché ordinare a l'affissione dell'emanando provvedimento di Controparte_1
condanna in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Fissata l'udienza per il 5.10.2023, con memoria depositata il 25.9.2023 si è costituita Controparte_1
svolgendo ampie difese volte alla dichiarazione di improponibilità del ricorso e, comunque, al rigetto dello stesso per infondatezza.
3 In particolare, parte resistente ha rilevato: a) che il ricorso è improponibile in quanto la ricorrente aveva già optato, in data 4.11.2022, per impugnare la sanzione irrogata, ex art. 7 comma 6 L. Co 300/1970, dinanzi all' di Catania, chiedendo la costituzione del Collegio di Conciliazione e
Arbitrato e nominando il proprio arbitro della UilTucs- Catania), ma, a Testimone_1
Co seguito dell'adesione della società datrice, che aveva ricevuto la richiesta dall' di Catania in data
8.11.2022 e aveva nominato il proprio arbitro, il giorno 9.3.2023, previsto per la convocazione, Co presente l'arbitro di parte datoriale, non si presentava l'arbitro di parte lavoratrice e l' di Catania, ritenendo tale assenza “quale rinuncia implicita alla procedura di che trattasi”, procedeva ad archiviare la pratica;
b) che la ricorrente non ha contestato i fatti a lei addebitati, mirando solo a sminuirne la gravità; c) che, all'epoca dei fatti, nell'ambiente in cui lavora non si svolgeva alcuna attività di call center; d) che sono irrilevanti i riferimenti alla sussistenza del c.d. SLA, in quanto la condotta posta in essere ha determinato un ritardo nella lavorazione della pratica ed un danno all'immagine della resistente, nonché al precedente giudizio intercorso tra le parti, la cui conciliazione comprova l'assenza di intenti antisindacali;
e) che la lavoratrice, la quale aveva omesso di individuare sia il nominativo della controparte sia la targa del relativo veicolo, avrebbe potuto richiedere supporto a colleghi o avvalersi di Google traslate ovvero ricavare i dati omessi avvalendosi delle analoghe due pratiche lavorate nella stessa giornata e corredate da documentazione in lingua italiana;
f) che la ricorrente, anche in precedenza, aveva posto in essere altre condotte connotate da negligenza, non sanzionate disciplinarmente per benevolenza e non per tolleranza ma comunque da considerare ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata in relazione all'addebito per cui è causa;
g) che è infondata la domanda di risarcimento danni, anche tenuto conto che la sanzione disciplinare, di fatto, non è stata ancora applicata.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 4.2.2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Relativamente all'eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata in considerazione della previa Co richiesta all' di Catania di costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato ex art. 7 comma
6 L. 300/1970, avanzata dalla lavoratrice in data 4.11.2022 con contestuale nomina del proprio arbitro, la resistente ha rilevato che, avendo già aderito e nominato il proprio arbitro, la circostanza che nel giorno della convocazione non si è presentato l'arbitro della ricorrente non può intendersi come rinuncia implicita alla procedura, né legittima la lavoratrice ad agire in sede giudiziale.
L'assunto non appare condivisibile.
4 Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnazione di sanzioni disciplinari dall'art. 7, sesto comma della legge n. 300 del
1970, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata (e l'esperibilità dell'azione giudiziaria non è quindi preclusa) fino a quando non si è completato, con l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, il procedimento previsto dalla legge per la costituzione del collegio, ancorché in mancanza di tale accettazione sia intervenuta la convocazione del collegio arbitrale (Cass. Sez. L, 9/6/1993 n. 6411; Cass. 18.2.1992 n. 1978; Cass.
Sez. L, n. 11106 del 26/7/2002; Cass. Sez. L, n. 12798 del 2/9/2003).
Nella specie, non vi era stata l'accettazione per iscritto da parte di tutti gli arbitri ed il collegio arbitrale non si era costituito, essendo pacifico che il giorno della convocazione non si è presentato l'arbitro di parte ricorrente e non era stato neppure nominato il terzo arbitro che, ai sensi dell'art. 7 l. n. 300/1970, andava “scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro”.
Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve ritenersi proponibile.
Nel merito, in esito al procedimento disciplinare promosso dalla società datrice, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno è stata irrogata alla lavoratrice con lettera del 2.11.2022 del seguente tenore: “Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare ad EL consegnata a mani in data 17 ottobre u.s. - che qui deve intendersi espressamente quanto integralmente riportata e trascritta - dopo avere riesaminato le circostanze oggetto di contestazione alla luce delle giustificazioni da Lei fatte pervenire a mani a questa Società in data 19 ottobre u.s..
Le considerazioni e le giustificazioni da EL rese, che si contestano integralmente, non possono essere accolte perché in contrasto con le evidenze raccolte da questa impresa.
Dalle operazioni di accertamento all'uopo effettuate al fine di accertare la dinamica dei fatti e dai riscontri ottenuti, è, infatti, rimasto acclarato quanto contestatoLe.
Il sinistro oggetto di contestazione non è sinistro estero (ovvero su targa estera dell'assicurato HDI) che, peraltro, non è e non è mai stato di nostra pertinenza per essere di esclusiva competenza dalla direzione della compagnia committente, bensì, sinistro aperto come RCA su targa italiana, e, quindi, Per su modello standard come tutti gli altri da EL aperti quotidianamente. Peraltro, ci risulta che nella stessa giornata del 14 settembre 2022 ha trattato correttamente altri due sinistri della medesima compagnia e della medesima tipologia, aventi la stessa peculiarità linguistica e la stessa lettera standard (e precisamente, prima del sinistro in oggetto, il sinistro n. 20220360410 e dopo il
5 sinistro in oggetto, a distanza di pochi minuti da quest'ultimo, il sinistro n. 1159722000094).
Contrariamente a quanto da EL affermato, non ci risulta affatto, inoltre, che EL abbia interpellato nell'occasione il Suo responsabile . Il traduttore di google (ancorché nella specie Persona_2
Per non necessario, come risulta dimostrato dal fatto che nella stessa giornata del 14 settembre
2022 ha lavorato correttamente altri due sinistri della medesima tipologia portati sulla medesima lettera standard), come ci viene confermato dal Suo responsabile, viene usato da tutto il team di lavoro, EL compresa.
La condotta da EL tenuta nella circostanza è stata, quindi, scarsamente diligente. Anzi per quanto sopra precisato circa gli altri due sinistri della medesima fattura e tipologia da EL correttamente trattati nella medesima giornata, addirittura, consapevolmente negligente ed ha arrecato pregiudizio all'immagine di questa società nei confronti della compagnia assicuratrice mandante.
Per quanto sopra, Le comminiamo la sanzione disciplinare di giorni 1 (uno) di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, invitandoLa e diffidandoLa, al contempo, a tenere, per il futuro, un comportamento rispettoso dei codificati obblighi cui è tenuto ogni prestatore di lavoro subordinato, ivi compreso quello di diligenza, di collaborazione e di cooperazione alla prosperità dell'impresa. Per La sanzione irrogata verrà da scontata giorno 21/11/2022”.
La sanzione segue la contestazione disciplinare comunicata alla per l'errata lavorazione Parte_1
di una pratica assicurativa, per la quale aveva a disposizione solo documentazione redatta in lingue straniere da lei non conosciute, evidenziata dal messaggio di posta elettronica del 4.10.2022, con cui , referente della HDI Assicurazioni S.p.A., ha segnalato che “è stato aperto il Persona_3
sinistro in oggetto inserendo la controparte come SCONOSCIUTO, sulla richiesta danni erano presenti tutti i dati, non è stata richiesta la denuncia al nostro assicurato”.
L'erronea lavorazione della pratica costituisce un fatto, oltre che risultante dal predetto messaggio di posta elettronica, che non appare in sé contestato dalla lavoratrice ricorrente, la quale ha soltanto evidenziato la sussistenza di circostanze che giustificano la “svista” o, quantomeno, che rendono sproporzionata la sanzione rispetto al fatto.
Da ciò consegue, che la documentazione di cui la lavoratrice disponeva al momento dell'apertura del sinistro conteneva effettivamente l'indicazione della controparte, oltre che della targa del relativo veicolo.
La circostanza che tale documentazione fosse redatta in lingue straniere non conosciute dalla lavoratrice avrebbe dovuto indurre la stessa, in osservanza del dovere di diligenza (art. 1176 c.c.) richiesto per l'adempimento dell'obbligazione di rendere la prestazione lavorativa, ad attivarsi al
6 fine di superare la difficoltà incontrata nel tradurre il testo del documento, mentre non risulta che nella specie la ricorrente abbia osservato il dovere di diligenza.
In particolare, la lavoratrice avrebbe, alternativamente o cumulativamente, potuto: a) chiedere aiuto ad un collega (circostanza che la ricorrente deduce di aver fatto e tuttavia contestata dalla resistente e non provata, né oggetto di richieste istruttorie da parte della lavoratrice); b) avvalersi del supporto informatico che consente la traduzione del testo in italiano (il fatto che la traduzione con Google traslate possa contenere errori, non toglie che la stessa possa comunque essere di ausilio, soprattutto laddove si tratti solo di individuare l'identità della controparte in un breve testo scritto, né risulta che i dipendenti non potessero ricorrervi per disposizione datoriale, avendo la stessa ricorrente soltanto dedotto come ciò fosse “inusuale” o “non costituisse prassi aziendale”);
c) confrontare, al fine di individuare l'identità della controparte, il modulo in lingua straniera in questione con quelli contenuti in due analoghe pratiche regolarmente lavorate dalla lo Parte_1
stesso giorno e che includevano anche documentazione in lingua italiana.
All'inosservanza del dovere di diligenza nell'adempimento della prestazione va aggiunto che dall'incomprensibilità del testo del documento redatto in lingua straniera sarebbe potuta semmai derivare una condotta omissiva, e cioè la mancata lavorazione della pratica, ma non una condotta positiva, e cioè l'avvenuta indicazione della controparte come “sconosciuto”.
In altri termini, dall'incapacità di rinvenire il nominativo della controparte nel predetto documento stilato in lingua straniera sarebbe potuta conseguire, in ipotesi, l'impossibilità di portare a compimento l'attività da svolgere, mentre l'aver completato il lavoro apponendo la dicitura
“sconosciuto” non appare causalmente riconducibile all'incomprensibilità del documento. Infatti, il testo in lingua straniera, così come non consentiva alla lavoratrice che non conosceva la predetta lingua di rinvenire il nominativo della controparte, per la stessa ragione non le consentiva di concludere che l'identità della controparte fosse oggettivamente sconosciuta.
Né d'altra parte è possibile ritenere che, con il termine “sconosciuto”, la ricorrente si riferisse proprio alla sua incapacità di rinvenire il nominativo della controparte nella documentazione di cui disponeva, posto che se così fosse il termine si rivelerebbe fuorviante, in quanto idoneo a confondere la soggettiva difficoltà della ricorrente di ricavare il nome della controparte dal documento in lingua straniera, con l'identità della controparte oggettivamente ignota ad alcuno.
Infatti, dal tenore del messaggio di posta elettronica inviato da , referente di HDI Persona_3
Assicurazioni, si evince che la stessa ha inteso in questo secondo senso l'inserimento del termine
“sconosciuto”, rilevandone l'incongruità rispetto ai dati risultanti dalla richiesta danni.
7 Ciò considerato, non è possibile risolvere il fatto addebitato nella mera “svista”, come qualificata in ricorso, non trattandosi nella specie di condotta caratterizzata da mera disattenzione, quanto da consapevole indicazione di un dato fuorviante, non desunto dalla richiesta di danni, e che la lavoratrice avrebbe potuto evitare mediante impiego dell'ordinaria diligenza.
Pertanto, appaiono inconferenti le pur contestate deduzioni contenute in ricorso e relative ad un ambiente lavorativo che, in quanto sede di call center, non avrebbe consentito alla lavoratrice di concentrarsi sul lavoro, nonché ad una presunta conflittualità del datore di lavoro con l'organizzazione sindacale di appartenenza della . Parte_1
La proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto risulta sussistente, tenuto conto che, sebbene la ricorrente non avesse, al momento del fatto contestato, precedenti disciplinari, risulta ampiamente documentato (v. all. 2 bis produzione resistente) che la mandante HDI Assicurazioni, per il tramite della dipendente , in almeno altre nove occasioni in poco più di un Persona_3
anno, ha segnalato errori nell'apertura dei sinistri riconducibili alla lavoratrice . Parte_1
La circostanza che si sia trattato di fatti non oggetto di specifiche contestazioni disciplinari non preclude la possibilità di tenere conto degli stessi ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata.
Infatti, la Suprema Corte ha rilevato che “il principio di cui all'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300 del 1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore” (Cass. Sez. L. 12.5.2020 n. 8803; Cass.
Sez. L.
9.6.2017 n. 14453; Cass. 19.1.2011 n. 1145; Cass. Sez. L. 14.10.2009 n. 21795).
Nella specie, la predetta documentazione evidenzia una molteplicità di rilievi, da parte della mandante HDI Assicurazioni, di errori commessi dalla ricorrente nell'apertura dei sinistri, in un arco di tempo relativamente contenuto (almeno 9 tra febbraio 2022 e maggio 2023), tale da non poter considerare l'ulteriore fatto, questa volta addebitato a responsabilità disciplinare della ricorrente, come un episodio isolato, non ripetibile ed insuscettibile di ledere l'immagine della resistente nei suoi rapporti con la società mandataria.
Pertanto, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, irrogata per inosservanza dei doveri di diligenza del lavoratore, riconducibile all'art. 15 del codice disciplinare
8 prodotto in atti, appare congrua rispetto alla gravità del fatto addebitato, con la conseguenza che non risulta violato il disposto dell'art. 2106 c.c., né si giustifica la chiesta riduzione della predetta sanzione.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con assorbimento della domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna a rifondere le spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in complessivi € 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Catania, 4.2.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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