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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1158 RG. 2022 ivi riunito il proc. n. 1328/2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marcello Signorino e dall'avv. Filippo Buttà e
C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
Parte resistente nel giudizio portante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo. e
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . CP_4
Parte resistente nel giudizio riunito, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento e ad AVA
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe spiegato opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020- 156986 – PCON-1 del 21 agosto 2020, nonché avverso il Verbale Unico di Accertamento per obbligazione contributiva n. 2020-148185-PCNT-1 del 21 agosto 2020. Con separato ricorso, poi riunito al predetto, ha proposto opposizione pure avverso l'Avviso di Addebito n. 59620220000665150000, notificato a mezzo PEC in data 30.05.2022, con il quale l' aveva preteso il pagamento dei contributi CP_3 previdenziali scaturiti dai predetti verbali di accertamento, per l'importo di € 145.526,42. In entrambi i ricorsi le doglianze della società opponente possono essere così riassunte:
1 1) Decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981;
2) Insussistenza dei fatti accertati;
3) Illogicità della contestazione nella parte in cui ha investito “l'arco temporale che va dall'ottobre 2019 al giugno 2020”, che è successivo all'ispezione.
Co Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche l si è costituito nel giudizio inerente all'Avviso di Addebito, chiedendo il CP_3 rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, riuniti i procedimenti, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dall in ordine alla CP_3 legittimazione passiva della . CP_4
Infatti, posto che vengono in rilievo crediti inerenti al periodo dall'1 giugno 2015 al 30 giugno 2020, ossia, successivi al 2005, per i quali non è avvenuta alcuna cessione in favore della società di cartolarizzazione, quest'ultima non può essere parte del presente giudizio.
Venendo alle doglianze di parte ricorrente, è platealmente infondata l'eccezione di decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/81. Con riferimento all'AVA, non contenendo lo stesso sanzioni amministrative (bensì la pretesa del pagamento di un debito contributivo e delle relative sanzioni civili), non può ovviamente trovare applicazione, neanche in via analogica, la disciplina invocata dalla società opponente. A maggior ragione, l'eccezione è incomprensibile se riferita all'avviso di accertamento, col quale non viene irrogata alcuna sanzione. La c.d. opposizione all'avviso di accertamento, infatti, ha natura di azione di accertamento negativo dei presupposti del credito;
con essa, cioè, la parte mira a far accertare l'insussistenza dei fatti accertati nel corso dell'ispezione. Da tale accertamento può scaturire Co l'emissione da parte dell di una o più ordinanze-ingiunzioni, ma è possibile che tale evenienza non si verifichi affatto. Ebbene: i termini e le decadenze invocate da parte ricorrente trovano applicazione solo se il provvedimento sanzionatorio viene adottato, e solo relativamente al medesimo. Il presente giudizio, avente natura di “accertamento negativo”, non può sfociare nell'annullamento di una sanzione (allo stato, peraltro, neppure irrogata), quindi, nessuna decadenza è ipotizzabile.
Ancor più evidente è l'infondatezza della doglianza per il fatto che la pretesa contributiva investa anche il periodo da ottobre 2019 a giugno 2020, nonostante l'accertamento abbia avuto inizio il 22.10.2019. Infatti, il detto accertamento ha avuto termine il 21.8.2020, quindi, è perfettamente logico che lo stesso abbia investito pure il periodo fino a giugno 2020.
2 Venendo finalmente al merito, nell'accertamento oggetto di opposizione vengono addebitati alla società ricorrente i seguenti fatti relativi a n. 7 dipendenti:
1) Superamento del limite di durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
2) Omessa retribuzione del lavoro straordinario;
3) Violazione del diritto del personale al riposo per 24 ore consecutive ogni 7 gg. di lavoro;
4) Violazione del diritto alle ferie;
5) Omessa registrazione sul LUL delle ore di straordinario.
Le dette contestazioni sono scaturite dal raffronto fra le risultanze delle scritture datoriali e le dichiarazioni rese dal personale agli ispettori. Sul punto va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno
3 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Orbene, venendo al caso concreto le dichiarazioni rese dai lavoratori sono sufficientemente precise e convergenti da potervisi fare pieno affidamento. Ad ogni modo, è stata disposta l'audizione dei lavoratori ai quali si riferiscono gli addebiti. Le dichiarazioni rese in sede giudiziaria hanno valore indiziario (come risposta all'interrogatorio libero disposto dal giudice) laddove riguardino il medesimo soggetto dichiarante, e di autentica prova testimoniale laddove investano la posizione dei colleghi. 1) : in sede ispettiva aveva dichiarato di lavorare 6 Controparte_5 giorni a settimana sin dal momento dell'assunzione (avvenuta nel 2010), e che tale situazione si era protratta fino all'inizio dell'ispezione. L'orario lavorativo, fino all'inizio dell'ispezione, era di 56 ore a settimana (10 ore al giorno per 5 giorni, e 6 ore il sesto giorno), ma nel corso dell'accertamento è stato “portato a 30 ore settimanali”, come previsto dal contratto. Ha poi dichiarato di aver fruito di sole 2 settimane di ferie l'anno. Con riferimento ai colleghi, la ha dichiarato quanto segue: “in media CP_5 facciamo tutti gli stessi orari”. Nel corso del presente giudizio, però, la lavoratrice ha parzialmente rettificato le proprie precedenti dichiarazioni: “Ho svolto fin dall'inizio del rapporto sempre lo stesso orario di lavoro pari a 56 ore settimanali dal lunedì al sabato con un giorno di riposo infrasettimanale che cambia in base alle esigenze organizzative … Di fatto ho sempre lavorato per 5 giorni settimanali”, con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00.
4 In sostanza, la avrebbe fruito di un giorno di riposo a settimana CP_5
(ulteriore rispetto alla domenica), e non solo di mezza giornata come invece riferito agli ispettori. La contraddizione appena evidenziata va però risolta attribuendo una maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese “a caldo”, nel corso dell'ispezione, rispetto a quelle rese in udienza, a circa 4 anni di distanza, come peraltro affermato da Cass. 23229/04. Del resto, nel caso di specie, l'orario di lavoro ordinariamente espletato, così come descritto dalla lavoratrice agli ispettori e al giudice, è inconciliabile con l'espletamento di soli 5 giorni di lavoro a settimana. Se, infatti, la CP_5 lavorava 56 ore a settimana, e giornalmente lavorava per 10 ore (dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00), è evidente che, lavorando solo 5 giorni, non si arriva a coprire l'intero monte orario indicato dalla stessa, perché rimarrebbe uno “scoperto” di 6 ore di lavoro a settimana;
si deve quindi ritenere che, come dichiarato dalla lavoratrice agli ispettori, l'attività veniva svolta per 6 giorni a settimana, dei quali 5 per tutta la giornata (10 ore) e il sesto solo per 6 ore. In definitiva, si deve ritenere che la abbia mediamente lavorato, fino CP_5 all'inizio dell'ispezione (22.10.2019), per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica) e di 3 settimane di ferie l'anno.
2) : agli ispettori aveva dichiarato di lavorare 7 giorni a settimana, Controparte_6 con due mezze giornate libere, e di riposarsi 2 domeniche al mese. In ordine all'orario di lavoro, la stessa ha dichiarato di lavorare per 10 ore al giorno (dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 21,00), salvo che per due giornate a settimana, in cui lavorava solo la mattina (8-15) o solo il pomeriggio (15-21). Ha poi dichiarato di fruire di circa 20 giorni di ferie l'anno. In ordine agli orari praticati dal restante personale, la confermando CP_6 quanto riferito pure dalla , ha dichiarato: “in media facciamo tutti gli CP_5 stessi orari”. Ascoltata dal giudice, la predetta ha dapprima reso dichiarazioni difformi (affermando che non vi era un orario rigido di entrata, anzi, vi sarebbe stata molta variabilità, in quanto l'attività del supermercato si andava intensificando nel corso della giornata, quindi, che le era consentito di andare a lavoro anche dopo le 8,00, addirittura alle 10,00), poi, chiamata a spiegare l'aporia fra le due dichiarazioni, ha risposto: “l'orario che ho indicato ai tempi deve intendersi come orario in media poiché ai tempi non mi era stato chiesto di specificare come si svolgesse nelle varie giornate l'orario di lavoro”. Si deve quindi ritenere che, innanzi al giudice, l'orario mediamente osservato sia stato confermato, anche se, con riferimento alla collocazione oraria della prestazione, poteva esservi una certa disomogeneità. Per quanto concerne le ferie, la ha confermato di aver fruito si 22/23 CP_6 giorni l'anno di congedo.
5 In sostanza, si deve reputare accertato che la fino all'inizio CP_6 dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediamente per 56 ore a settimana (anche di domenica, per due volte al mese), con due mezze giornate libere, e abbia fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
3) : agli ispettori aveva dichiarato che, prima dell'ispezione, CP_7 lavorava per 5 giorni a settimana tutta la giornata (10 ore) e un ulteriore giorno a settimana solo per 6 ore. Dal momento dell'ispezione, il suo orario di lavoro è stato ricondotto a quello previsto nel contratto di assunzione. Aveva poi dichiarato di fruire di soli 2 giorni di riposo al mese e di 2 settimane di congedo l'anno. In ordine all'orario lavorativo dei colleghi, il aveva riferito che, per i CP_7
“repartisti”, questo era identico a quello da lui stesso praticato. In sede di interrogatorio libero, il detto lavoratore ha sostanzialmente confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ossia, ha riferito di lavorare per 5 giorni e mezzo a settimana (“la domenica non lavoravo, inoltre vi era una mezza giornata libera che poteva cambiare nel corso della settimana”), per 10 ore al giorno. E' palese il tentativo del di edulcorare le proprie precedenti CP_7 dichiarazioni, avendo lo stesso dichiarato (in modo simile a quanto fatto dalla che “e poteva capitare di iniziare la mattina dopo, anche 1 o 2 ore dopo CP_6 se tardavano le consegne o se vi erano altri imprevisti”. Tuttavia, il ha pure CP_7 aggiunto che, nonostante tale possibilità, “l'orario di lavoro slittava per arrivare alle 10 ore”. Si deve quindi ritenere confermata la circostanza che il predetto lavorasse mediamente 10 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, e 6 ore al giorno, quando aveva mezza giornata di riposo, per complessive 56 ore settimanali. Non può essere eccessivamente valorizzata l'affermazione resa dal in ordine CP_7 all'eventualità che, talvolta, in non meglio precisati casi, non venivano completate le 10 ore giornaliere, trattandosi di dichiarazioni eccessivamente generiche e non circostanziate. Pure in ordine ai colleghi, il ha confermato (con valore di vera e propria CP_7 testimonianza) che “anche gli altri colleghi dovevano osservare le 10 ore giornaliere e la mezza giornata di riposo”. Per concludere, si deve ritenere accertato che il , fino all'inizio CP_7 dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediamente per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo (oltre alla domenica) e di 2 settimane di congedo ordinario l'anno.
4) : agli ispettori aveva dichiarato (al pari della e del Controparte_8 CP_5
) che, prima dell'ispezione, lavorava 55 ore a settimana, articolate su sei CP_7 giorni, con mezza giornata di riposo. A decorrere dall'ispezione, l'orario lavorativo è stato ridimensionato fino a coincidere con quello indicato in contratto.
6 In sede giudiziaria, il predetto ha dapprima riferito di aver lavorato per 56 ore a settimana, poi ha ridimensionato tale dichiarazione affermando quanto segue: “vi erano delle pause durante la giornata nell'ordine di 15/30 minuti per esigenze personali. Durante la giornata lavorativa facevo 8 ore, esclusa la pausa pranzo … se finivo di sistemare la merce prima di terminare le 8 ore poteva andare via prima. Questo capitava non tutti i giorni ma 1 o 2 volte alla settimana… Anche quanto all'orario di ingresso dipendeva dalle esigenze aziendali e cioè se la merce arrivava puntuale dovevo iniziare alle 8.00 altrimenti alle 9.00 o alle 10.00. Questo me lo comunicava la mattina stessa la responsabile”. Pure in ordine alle giornate lavorate durante la settimana, al giudice ha riferito fatti diversi da quelli narrati in sede ispettiva: “domenica non lavoravo e poi fruivo di una giornata intera di riposo infrasettimanale”. Ha poi dichiarato di fruire di 3 settimane di ferie l'anno. Nel contrasto fra le dette deposizioni, va attribuita maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese agli ispettori, dal momento che quelle in sede giudiziaria sono intervenute a distanza di tempo dai fatti. Peraltro, le aporie riguardano solo la collocazione oraria dell'attività di lavoro, non il montante orario mediamente praticato che, come riferito dal lavoratore anche in sede giudiziaria, era comunque di 56 ore medie a settimana. In conclusione, si deve ritenere accertato che il NE, fino all'inizio dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediante per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo a settimana (oltre alla domenica) e di 3 settimane di ferie l'anno.
5) US AM: agli ispettori aveva dichiarato che la propria attività veniva espletata per 56 ore a settimana, articolate su 6 giorni, talvolta anche di domenica (mediamente una volta al mese). Aveva poi confermato che, come dichiarato da quasi tutti i colleghi, costoro osservavano il medesimo orario di lavoro. Innanzi al giudice il lavoratore ha confermato tutte le proprie precedenti dichiarazioni (ossia, di aver lavorato, come i colleghi, per 6 giorni a settimana, dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00, ossia, per 10 ore al giorno), precisando che potevano esservi delle oscillazioni in ordine alla collocazione oraria dell'attività di lavoro nel corso della giornata. Di regola, però, tutti i repartisti entravano e andavano via alla stessa ora. Né agli ispettori, né al giudice, il lavoratore ha reso dichiarazioni inerenti al numero di giorni di ferie fruiti durante l'anno. In sostanza, si deve ritenere accertato che l fino all'inizio dell'ispezione Pt_1
(22.10.2019), abbia lavorato mediante per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo a settimana (oltre alla domenica) e di tutte le ferie previste dal CCNL.
7 6) : in sede ispettiva aveva dichiarato che la propria attività veniva Parte_2 espletata per 7 giorni a settimana, con mezza giornata libera, e due domeniche al mese di riposo. La prestazione aveva durata di 10 ore al giorno per 5 giorni a settimana, e di 6 ore al giorno per i restanti due giorni. Innanzi al giudice, il ha però delineato diversamente la propria Pt_2 prestazione di lavoro, articolandola su 6 giorni a settimana con la domenica libera, per due settimane al mese, o su 7 giorni, con mezza giornata di riposo infrasettimanale, nelle restanti due settimane. Ciascuna giornata di lavoro era di 10 ore e, se per qualche ragione un giorno queste non venivano espletate integralmente, dovevano essere recuperate. Questi orari, a dire del erano comuni a tutti i lavoratori del Pt_2 supermercato. Fra le due deposizioni le aporie sono in realtà decisamente lievi. Occorre a questo punto tenere presente che pressoché tutti i lavoratori ascoltati hanno riferito che gli orari di lavoro erano comuni a tutto il personale (e che le uniche variabili riguardavano la collocazione della pausa pranzo, al fine di non lasciare sguarnito il supermercato). Si può quindi ritenere che pure il abbia lavorato, fino Pt_2 all'inizio della verifica ispettiva (22.10.2019), mediamente per 56 ore a settimana, articolate su sei giorni. In ordine alle ferie, i lavoratore nulla ha dichiarato (né agli ispettori, né al giudice), quindi, si deve presumere che ne abbia fruito integralmente.
7) : agli ispettori ha dichiarato di aver lavorato per 7 giorni a Persona_1 settimana, per complessive 56 ore/s (ossia, circa 8 ore al giorno). Ha poi riferito di non aver mai fruito di un giorno di riposo settimanale, né di ferie. Attesa la rinuncia delle parti all'audizione del predetto, si deve ritenere che quelle appena descritte fossero le condizioni di lavoro del . Per_1
Ciò detto, la domanda spiegata nel procedimento portante (con la quale si chiede di annullare o revocare il verbale unico di accertamento) è inammissibile, non rientrando fra i poteri del giudice quello di annullare (né, a maggior ragione, di revocare) un verbale di altra PA. Tuttavia, ritenuto che (come sostenuto da autorevole dottrina) ogni domanda costitutiva (o di condanna) racchiuda in sé una implicita domanda di accertamento dei presupposti della pretesa, si può ritenere che la società ricorrente abbia inteso chiedere l'accertamento (negativo) dei fatti di cui al verbale contestato e, quindi, del debito contributivo. Ebbene: con riferimento a tale domanda, va accertato quanto segue:
- La lavoratrice ha lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, per 56 CP_5 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). La stessa ha poi fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
8 - La lavoratrice ha lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, per 56 ore CP_6
a settimana, articolate su 7 giorni e con due mezze giornate libere. La stessa ha fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
- I lavoratori e hanno lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, CP_7 CP_8 per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). Lo stesso ha poi fruito di 2 settimane di ferie l'anno.
- I lavoratori e hanno lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, Pt_1 Pt_2 per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). Lo stessa ha poi fruito di tutte le ferie previste dal CCNL.
- Il lavoratore ha lavorato mediamente per 56 ore a settimana, fino l Per_1
22.10,2019, tutti i giorni, senza mai godere di riposi né di ferie. Anche gli ulteriori fatti di cui al verbale unico devono dirsi appurati;
ciò vale, in particolare per il superamento del limite di durata massima dell'orario di lavoro settimanale e per il difetto di registrazione sul LUL delle prestazioni di lavoro straordinario. In assenza di prova (questa volta a carico del datore di lavoro) del pagamento del lavoro supplementare/straordinario, poi va dichiarato come accertato pure tale inadempimento.
Per quanto poi concerne l'avviso di addebito, occorre considerare che il monte ore lavorative indicato nel verbale di accertamento è stato sostanzialmente confermato dall'istruttoria svolta, quindi, l'importo del debito contributivo non viene modificato dai lievi discostamenti (a dire il vero millimetrici) fra quanto accertato in sede ispettiva e quanto accertato col presente provvedimento. Peraltro, tali discostamenti riguardano per lo più la fruizione delle ferie e del giorno di riposo dettimanale, profili che possono eventualmente incidere sull'irrogazione di future sanzioni Co amministrative da parte dell , non sul debito contributivo. In sostanza, la domanda di annullamento dell'Avviso di Addebito va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti fra l'opponente e l
[...]
. Controparte_2
Atteso il rigetto della domanda di annullamento dell'AVA, nei rapporti con l le CP_3 spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente per la regola della soccombenza. La liquidazione va operata secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Anche le spese di lite inerenti ai rapporti fra opponente e vanno poste a CP_4 carico della prima per la regola della soccombenza. Va però operata una decurtazione del 50%, attesa la definizione in rito della questione.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_4
- Accerta che i lavoratori , , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Pt_1
e hanno lavorato mediamente per 56 ore a settimana, Pt_2 Per_1
9 fruendo dei giorni di riposo settimanale delle ferie e indicati in parte motiva;
- Accerta la sussistenza degli ulteriori illeciti menzionati nel verbale di accertamento contestato;
- Rigetta la domanda di annullamento dell'Avviso di Addebito opposto;
Con
- Compensa le spese di lite nei rapporti con l;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi € 6.500,00 oltre iva CPA e spese CP_3 generali;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ., che liquida in € 3.057,00 oltre iva, CPA e spese generali. CP_4
Trapani, 20.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marcello Signorino e dall'avv. Filippo Buttà e
C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
Parte resistente nel giudizio portante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo. e
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . CP_4
Parte resistente nel giudizio riunito, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento e ad AVA
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe spiegato opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020- 156986 – PCON-1 del 21 agosto 2020, nonché avverso il Verbale Unico di Accertamento per obbligazione contributiva n. 2020-148185-PCNT-1 del 21 agosto 2020. Con separato ricorso, poi riunito al predetto, ha proposto opposizione pure avverso l'Avviso di Addebito n. 59620220000665150000, notificato a mezzo PEC in data 30.05.2022, con il quale l' aveva preteso il pagamento dei contributi CP_3 previdenziali scaturiti dai predetti verbali di accertamento, per l'importo di € 145.526,42. In entrambi i ricorsi le doglianze della società opponente possono essere così riassunte:
1 1) Decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981;
2) Insussistenza dei fatti accertati;
3) Illogicità della contestazione nella parte in cui ha investito “l'arco temporale che va dall'ottobre 2019 al giugno 2020”, che è successivo all'ispezione.
Co Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche l si è costituito nel giudizio inerente all'Avviso di Addebito, chiedendo il CP_3 rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, riuniti i procedimenti, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dall in ordine alla CP_3 legittimazione passiva della . CP_4
Infatti, posto che vengono in rilievo crediti inerenti al periodo dall'1 giugno 2015 al 30 giugno 2020, ossia, successivi al 2005, per i quali non è avvenuta alcuna cessione in favore della società di cartolarizzazione, quest'ultima non può essere parte del presente giudizio.
Venendo alle doglianze di parte ricorrente, è platealmente infondata l'eccezione di decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/81. Con riferimento all'AVA, non contenendo lo stesso sanzioni amministrative (bensì la pretesa del pagamento di un debito contributivo e delle relative sanzioni civili), non può ovviamente trovare applicazione, neanche in via analogica, la disciplina invocata dalla società opponente. A maggior ragione, l'eccezione è incomprensibile se riferita all'avviso di accertamento, col quale non viene irrogata alcuna sanzione. La c.d. opposizione all'avviso di accertamento, infatti, ha natura di azione di accertamento negativo dei presupposti del credito;
con essa, cioè, la parte mira a far accertare l'insussistenza dei fatti accertati nel corso dell'ispezione. Da tale accertamento può scaturire Co l'emissione da parte dell di una o più ordinanze-ingiunzioni, ma è possibile che tale evenienza non si verifichi affatto. Ebbene: i termini e le decadenze invocate da parte ricorrente trovano applicazione solo se il provvedimento sanzionatorio viene adottato, e solo relativamente al medesimo. Il presente giudizio, avente natura di “accertamento negativo”, non può sfociare nell'annullamento di una sanzione (allo stato, peraltro, neppure irrogata), quindi, nessuna decadenza è ipotizzabile.
Ancor più evidente è l'infondatezza della doglianza per il fatto che la pretesa contributiva investa anche il periodo da ottobre 2019 a giugno 2020, nonostante l'accertamento abbia avuto inizio il 22.10.2019. Infatti, il detto accertamento ha avuto termine il 21.8.2020, quindi, è perfettamente logico che lo stesso abbia investito pure il periodo fino a giugno 2020.
2 Venendo finalmente al merito, nell'accertamento oggetto di opposizione vengono addebitati alla società ricorrente i seguenti fatti relativi a n. 7 dipendenti:
1) Superamento del limite di durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
2) Omessa retribuzione del lavoro straordinario;
3) Violazione del diritto del personale al riposo per 24 ore consecutive ogni 7 gg. di lavoro;
4) Violazione del diritto alle ferie;
5) Omessa registrazione sul LUL delle ore di straordinario.
Le dette contestazioni sono scaturite dal raffronto fra le risultanze delle scritture datoriali e le dichiarazioni rese dal personale agli ispettori. Sul punto va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno
3 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Orbene, venendo al caso concreto le dichiarazioni rese dai lavoratori sono sufficientemente precise e convergenti da potervisi fare pieno affidamento. Ad ogni modo, è stata disposta l'audizione dei lavoratori ai quali si riferiscono gli addebiti. Le dichiarazioni rese in sede giudiziaria hanno valore indiziario (come risposta all'interrogatorio libero disposto dal giudice) laddove riguardino il medesimo soggetto dichiarante, e di autentica prova testimoniale laddove investano la posizione dei colleghi. 1) : in sede ispettiva aveva dichiarato di lavorare 6 Controparte_5 giorni a settimana sin dal momento dell'assunzione (avvenuta nel 2010), e che tale situazione si era protratta fino all'inizio dell'ispezione. L'orario lavorativo, fino all'inizio dell'ispezione, era di 56 ore a settimana (10 ore al giorno per 5 giorni, e 6 ore il sesto giorno), ma nel corso dell'accertamento è stato “portato a 30 ore settimanali”, come previsto dal contratto. Ha poi dichiarato di aver fruito di sole 2 settimane di ferie l'anno. Con riferimento ai colleghi, la ha dichiarato quanto segue: “in media CP_5 facciamo tutti gli stessi orari”. Nel corso del presente giudizio, però, la lavoratrice ha parzialmente rettificato le proprie precedenti dichiarazioni: “Ho svolto fin dall'inizio del rapporto sempre lo stesso orario di lavoro pari a 56 ore settimanali dal lunedì al sabato con un giorno di riposo infrasettimanale che cambia in base alle esigenze organizzative … Di fatto ho sempre lavorato per 5 giorni settimanali”, con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00.
4 In sostanza, la avrebbe fruito di un giorno di riposo a settimana CP_5
(ulteriore rispetto alla domenica), e non solo di mezza giornata come invece riferito agli ispettori. La contraddizione appena evidenziata va però risolta attribuendo una maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese “a caldo”, nel corso dell'ispezione, rispetto a quelle rese in udienza, a circa 4 anni di distanza, come peraltro affermato da Cass. 23229/04. Del resto, nel caso di specie, l'orario di lavoro ordinariamente espletato, così come descritto dalla lavoratrice agli ispettori e al giudice, è inconciliabile con l'espletamento di soli 5 giorni di lavoro a settimana. Se, infatti, la CP_5 lavorava 56 ore a settimana, e giornalmente lavorava per 10 ore (dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00), è evidente che, lavorando solo 5 giorni, non si arriva a coprire l'intero monte orario indicato dalla stessa, perché rimarrebbe uno “scoperto” di 6 ore di lavoro a settimana;
si deve quindi ritenere che, come dichiarato dalla lavoratrice agli ispettori, l'attività veniva svolta per 6 giorni a settimana, dei quali 5 per tutta la giornata (10 ore) e il sesto solo per 6 ore. In definitiva, si deve ritenere che la abbia mediamente lavorato, fino CP_5 all'inizio dell'ispezione (22.10.2019), per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica) e di 3 settimane di ferie l'anno.
2) : agli ispettori aveva dichiarato di lavorare 7 giorni a settimana, Controparte_6 con due mezze giornate libere, e di riposarsi 2 domeniche al mese. In ordine all'orario di lavoro, la stessa ha dichiarato di lavorare per 10 ore al giorno (dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 21,00), salvo che per due giornate a settimana, in cui lavorava solo la mattina (8-15) o solo il pomeriggio (15-21). Ha poi dichiarato di fruire di circa 20 giorni di ferie l'anno. In ordine agli orari praticati dal restante personale, la confermando CP_6 quanto riferito pure dalla , ha dichiarato: “in media facciamo tutti gli CP_5 stessi orari”. Ascoltata dal giudice, la predetta ha dapprima reso dichiarazioni difformi (affermando che non vi era un orario rigido di entrata, anzi, vi sarebbe stata molta variabilità, in quanto l'attività del supermercato si andava intensificando nel corso della giornata, quindi, che le era consentito di andare a lavoro anche dopo le 8,00, addirittura alle 10,00), poi, chiamata a spiegare l'aporia fra le due dichiarazioni, ha risposto: “l'orario che ho indicato ai tempi deve intendersi come orario in media poiché ai tempi non mi era stato chiesto di specificare come si svolgesse nelle varie giornate l'orario di lavoro”. Si deve quindi ritenere che, innanzi al giudice, l'orario mediamente osservato sia stato confermato, anche se, con riferimento alla collocazione oraria della prestazione, poteva esservi una certa disomogeneità. Per quanto concerne le ferie, la ha confermato di aver fruito si 22/23 CP_6 giorni l'anno di congedo.
5 In sostanza, si deve reputare accertato che la fino all'inizio CP_6 dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediamente per 56 ore a settimana (anche di domenica, per due volte al mese), con due mezze giornate libere, e abbia fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
3) : agli ispettori aveva dichiarato che, prima dell'ispezione, CP_7 lavorava per 5 giorni a settimana tutta la giornata (10 ore) e un ulteriore giorno a settimana solo per 6 ore. Dal momento dell'ispezione, il suo orario di lavoro è stato ricondotto a quello previsto nel contratto di assunzione. Aveva poi dichiarato di fruire di soli 2 giorni di riposo al mese e di 2 settimane di congedo l'anno. In ordine all'orario lavorativo dei colleghi, il aveva riferito che, per i CP_7
“repartisti”, questo era identico a quello da lui stesso praticato. In sede di interrogatorio libero, il detto lavoratore ha sostanzialmente confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ossia, ha riferito di lavorare per 5 giorni e mezzo a settimana (“la domenica non lavoravo, inoltre vi era una mezza giornata libera che poteva cambiare nel corso della settimana”), per 10 ore al giorno. E' palese il tentativo del di edulcorare le proprie precedenti CP_7 dichiarazioni, avendo lo stesso dichiarato (in modo simile a quanto fatto dalla che “e poteva capitare di iniziare la mattina dopo, anche 1 o 2 ore dopo CP_6 se tardavano le consegne o se vi erano altri imprevisti”. Tuttavia, il ha pure CP_7 aggiunto che, nonostante tale possibilità, “l'orario di lavoro slittava per arrivare alle 10 ore”. Si deve quindi ritenere confermata la circostanza che il predetto lavorasse mediamente 10 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, e 6 ore al giorno, quando aveva mezza giornata di riposo, per complessive 56 ore settimanali. Non può essere eccessivamente valorizzata l'affermazione resa dal in ordine CP_7 all'eventualità che, talvolta, in non meglio precisati casi, non venivano completate le 10 ore giornaliere, trattandosi di dichiarazioni eccessivamente generiche e non circostanziate. Pure in ordine ai colleghi, il ha confermato (con valore di vera e propria CP_7 testimonianza) che “anche gli altri colleghi dovevano osservare le 10 ore giornaliere e la mezza giornata di riposo”. Per concludere, si deve ritenere accertato che il , fino all'inizio CP_7 dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediamente per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo (oltre alla domenica) e di 2 settimane di congedo ordinario l'anno.
4) : agli ispettori aveva dichiarato (al pari della e del Controparte_8 CP_5
) che, prima dell'ispezione, lavorava 55 ore a settimana, articolate su sei CP_7 giorni, con mezza giornata di riposo. A decorrere dall'ispezione, l'orario lavorativo è stato ridimensionato fino a coincidere con quello indicato in contratto.
6 In sede giudiziaria, il predetto ha dapprima riferito di aver lavorato per 56 ore a settimana, poi ha ridimensionato tale dichiarazione affermando quanto segue: “vi erano delle pause durante la giornata nell'ordine di 15/30 minuti per esigenze personali. Durante la giornata lavorativa facevo 8 ore, esclusa la pausa pranzo … se finivo di sistemare la merce prima di terminare le 8 ore poteva andare via prima. Questo capitava non tutti i giorni ma 1 o 2 volte alla settimana… Anche quanto all'orario di ingresso dipendeva dalle esigenze aziendali e cioè se la merce arrivava puntuale dovevo iniziare alle 8.00 altrimenti alle 9.00 o alle 10.00. Questo me lo comunicava la mattina stessa la responsabile”. Pure in ordine alle giornate lavorate durante la settimana, al giudice ha riferito fatti diversi da quelli narrati in sede ispettiva: “domenica non lavoravo e poi fruivo di una giornata intera di riposo infrasettimanale”. Ha poi dichiarato di fruire di 3 settimane di ferie l'anno. Nel contrasto fra le dette deposizioni, va attribuita maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese agli ispettori, dal momento che quelle in sede giudiziaria sono intervenute a distanza di tempo dai fatti. Peraltro, le aporie riguardano solo la collocazione oraria dell'attività di lavoro, non il montante orario mediamente praticato che, come riferito dal lavoratore anche in sede giudiziaria, era comunque di 56 ore medie a settimana. In conclusione, si deve ritenere accertato che il NE, fino all'inizio dell'ispezione (22.10.2019), abbia lavorato mediante per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo a settimana (oltre alla domenica) e di 3 settimane di ferie l'anno.
5) US AM: agli ispettori aveva dichiarato che la propria attività veniva espletata per 56 ore a settimana, articolate su 6 giorni, talvolta anche di domenica (mediamente una volta al mese). Aveva poi confermato che, come dichiarato da quasi tutti i colleghi, costoro osservavano il medesimo orario di lavoro. Innanzi al giudice il lavoratore ha confermato tutte le proprie precedenti dichiarazioni (ossia, di aver lavorato, come i colleghi, per 6 giorni a settimana, dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00, ossia, per 10 ore al giorno), precisando che potevano esservi delle oscillazioni in ordine alla collocazione oraria dell'attività di lavoro nel corso della giornata. Di regola, però, tutti i repartisti entravano e andavano via alla stessa ora. Né agli ispettori, né al giudice, il lavoratore ha reso dichiarazioni inerenti al numero di giorni di ferie fruiti durante l'anno. In sostanza, si deve ritenere accertato che l fino all'inizio dell'ispezione Pt_1
(22.10.2019), abbia lavorato mediante per 56 ore a settimana, fruendo di mezza giornata di riposo a settimana (oltre alla domenica) e di tutte le ferie previste dal CCNL.
7 6) : in sede ispettiva aveva dichiarato che la propria attività veniva Parte_2 espletata per 7 giorni a settimana, con mezza giornata libera, e due domeniche al mese di riposo. La prestazione aveva durata di 10 ore al giorno per 5 giorni a settimana, e di 6 ore al giorno per i restanti due giorni. Innanzi al giudice, il ha però delineato diversamente la propria Pt_2 prestazione di lavoro, articolandola su 6 giorni a settimana con la domenica libera, per due settimane al mese, o su 7 giorni, con mezza giornata di riposo infrasettimanale, nelle restanti due settimane. Ciascuna giornata di lavoro era di 10 ore e, se per qualche ragione un giorno queste non venivano espletate integralmente, dovevano essere recuperate. Questi orari, a dire del erano comuni a tutti i lavoratori del Pt_2 supermercato. Fra le due deposizioni le aporie sono in realtà decisamente lievi. Occorre a questo punto tenere presente che pressoché tutti i lavoratori ascoltati hanno riferito che gli orari di lavoro erano comuni a tutto il personale (e che le uniche variabili riguardavano la collocazione della pausa pranzo, al fine di non lasciare sguarnito il supermercato). Si può quindi ritenere che pure il abbia lavorato, fino Pt_2 all'inizio della verifica ispettiva (22.10.2019), mediamente per 56 ore a settimana, articolate su sei giorni. In ordine alle ferie, i lavoratore nulla ha dichiarato (né agli ispettori, né al giudice), quindi, si deve presumere che ne abbia fruito integralmente.
7) : agli ispettori ha dichiarato di aver lavorato per 7 giorni a Persona_1 settimana, per complessive 56 ore/s (ossia, circa 8 ore al giorno). Ha poi riferito di non aver mai fruito di un giorno di riposo settimanale, né di ferie. Attesa la rinuncia delle parti all'audizione del predetto, si deve ritenere che quelle appena descritte fossero le condizioni di lavoro del . Per_1
Ciò detto, la domanda spiegata nel procedimento portante (con la quale si chiede di annullare o revocare il verbale unico di accertamento) è inammissibile, non rientrando fra i poteri del giudice quello di annullare (né, a maggior ragione, di revocare) un verbale di altra PA. Tuttavia, ritenuto che (come sostenuto da autorevole dottrina) ogni domanda costitutiva (o di condanna) racchiuda in sé una implicita domanda di accertamento dei presupposti della pretesa, si può ritenere che la società ricorrente abbia inteso chiedere l'accertamento (negativo) dei fatti di cui al verbale contestato e, quindi, del debito contributivo. Ebbene: con riferimento a tale domanda, va accertato quanto segue:
- La lavoratrice ha lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, per 56 CP_5 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). La stessa ha poi fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
8 - La lavoratrice ha lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, per 56 ore CP_6
a settimana, articolate su 7 giorni e con due mezze giornate libere. La stessa ha fruito di 3 settimane di ferie l'anno.
- I lavoratori e hanno lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, CP_7 CP_8 per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). Lo stesso ha poi fruito di 2 settimane di ferie l'anno.
- I lavoratori e hanno lavorato mediamente, fino al 22.10.2019, Pt_1 Pt_2 per 56 ore a settimana, godendo di mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica). Lo stessa ha poi fruito di tutte le ferie previste dal CCNL.
- Il lavoratore ha lavorato mediamente per 56 ore a settimana, fino l Per_1
22.10,2019, tutti i giorni, senza mai godere di riposi né di ferie. Anche gli ulteriori fatti di cui al verbale unico devono dirsi appurati;
ciò vale, in particolare per il superamento del limite di durata massima dell'orario di lavoro settimanale e per il difetto di registrazione sul LUL delle prestazioni di lavoro straordinario. In assenza di prova (questa volta a carico del datore di lavoro) del pagamento del lavoro supplementare/straordinario, poi va dichiarato come accertato pure tale inadempimento.
Per quanto poi concerne l'avviso di addebito, occorre considerare che il monte ore lavorative indicato nel verbale di accertamento è stato sostanzialmente confermato dall'istruttoria svolta, quindi, l'importo del debito contributivo non viene modificato dai lievi discostamenti (a dire il vero millimetrici) fra quanto accertato in sede ispettiva e quanto accertato col presente provvedimento. Peraltro, tali discostamenti riguardano per lo più la fruizione delle ferie e del giorno di riposo dettimanale, profili che possono eventualmente incidere sull'irrogazione di future sanzioni Co amministrative da parte dell , non sul debito contributivo. In sostanza, la domanda di annullamento dell'Avviso di Addebito va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti fra l'opponente e l
[...]
. Controparte_2
Atteso il rigetto della domanda di annullamento dell'AVA, nei rapporti con l le CP_3 spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente per la regola della soccombenza. La liquidazione va operata secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Anche le spese di lite inerenti ai rapporti fra opponente e vanno poste a CP_4 carico della prima per la regola della soccombenza. Va però operata una decurtazione del 50%, attesa la definizione in rito della questione.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_4
- Accerta che i lavoratori , , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Pt_1
e hanno lavorato mediamente per 56 ore a settimana, Pt_2 Per_1
9 fruendo dei giorni di riposo settimanale delle ferie e indicati in parte motiva;
- Accerta la sussistenza degli ulteriori illeciti menzionati nel verbale di accertamento contestato;
- Rigetta la domanda di annullamento dell'Avviso di Addebito opposto;
Con
- Compensa le spese di lite nei rapporti con l;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi € 6.500,00 oltre iva CPA e spese CP_3 generali;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ., che liquida in € 3.057,00 oltre iva, CPA e spese generali. CP_4
Trapani, 20.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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