TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42968/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42968/2024 r.g. promossa da:
CP_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del Presidente in
[...] P.IVA_1 carica del C.d.A., rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA GANDOLFI FUSANI (C.F. e dall'Avv. MARIO FUSANI (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito C.F._2 in Milano Via Melzi d' Eril nr. 16;
PARTE RICORRENTE contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
ANDREA POSSENTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via Gian Galeazzo nr. 3;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da processo verbale della udienza in data 9.4.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte resistente: come da processo verbale della udienza in data 9.4.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• La in persona del Controparte_3
Presidente in carica del C.d.A., con ricorso ex art. 281-decies C.P.C. del
29.11.2024 ha chiesto la condanna del Signor in quanto Controparte_2
socio della cooperativa dichiarata decaduto, al rilascio dell'alloggio sociale nr. 4, del box nr. 255, della cantina nr. 522, beni tutti siti in Bollate, Via Verdi nr.
60/A, nonché la condanna dello stesso al pagamento dei canoni di godimento e delle spese accessorie scadute, ammontanti alla data del ricorso ad € 8.345,00, e di quelli a scadere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• la parte resistente si è costituita in giudizio con memoria del 29.3.2025, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di Mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.lvo nr.
28/2010, e, in via subordinata, chiedendo, dopo aver evidenziato di essere indigente, in quanto in stato di disoccupazione da oltre cinque anni e nullatenente, la riduzione o la rateizzazione del debito, in proporzione al reddito, ed il rigetto delle domande di controparte per manifesta sproporzione;
• all'esito della discussione orale il Giudice si è riservato di provvedere ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Ritenuto in diritto che:
• debba essere preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della Mediazione obbligatoria, in quanto trattasi di controversia in materia di occupazione senza titolo derivante dal venire meno del titolo legittimante la occupazione del bene a seguito di decadenza dello status di socio della cooperativa e, per tale ragione, sottratta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lvo nr. 28/2010.
• La parte resistente è risultata inadempiente ai contratti denominati “atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale” del 25.11.2020 per avere omesso di pagare i canoni e le spese accessorie dovute dal mese di Ottobre 2023 sino al g.
3.7.2024 per il complessivo importo di € 8.011,00 ed è stata, pertanto, esclusa dalla Cooperativa con delibera assunta in pari data (3.7.2024), comunicata alla stessa con raccomandata del 9.7.2024, per violazione dell'articolo 11 dello Statuto
Sociale che prevede l'esclusione del socio “che non esegue in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta, o non adempie puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti”; delibera non impugnata;
• considerato l'ammontare dei canoni insoluti, l'inadempimento dell'assegnataria appare certamente di rilevanza risolutoria e comporta la condanna al rilascio degli immobili e al pagamento dei canoni scaduti ammontanti, alla data del 9.4.2025, ad € 9.867,00 (cfr. p.v. del 9.4.2025 e nota prodotta), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché i canoni scaduti e a scadere sino a quella dell'effettivo rilascio;
• in considerazione dell'entità degli insoluti la data di esecuzione va fissata entro trenta giorni.
• Non può essere accolta la domanda di parte resistente di riduzione o di rateizzazione del debito, atteso che i piani di rientro nel debito possono essere stipulati solo con la Cooperativa ricorrente, la quale, peraltro, ha documentato di aver già stipulato con il resistente tali accordi, in data 13.3.2023 ed in data
27.11.2023, purtroppo mai rispettati (cfr. doc. nr. 5).
• Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente
Tariffa Professionale (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte resistente, così provvede:
• dichiara risolti per inadempimento dell'assegnatario dell'alloggio, Signor
i contratti denominati “atto di assegnazione in godimento di Controparte_2
alloggio sociale”, del 25.11.2020, relativi all'alloggio, sito in Bollate Via Verdi nr. 60/A, al secondo piano, contraddistinto dal n. 4, composto da nr. 3 locali, oltre cucina e servizi (contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 26, Mappale nr. 4, Sub.nr. 3);
al box, sito in Bollate Via Verdi r. 60/A, al piano terreno, contraddistinto dal nr. 255
(contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 26, Mappale nr. 303, Sub.nr.
29);
alla cantina, sita in sito in Bollate Via Verdi r. 60/A, al piano terreno, contraddistinta dal nr. 522;
• condanna il Signor UI a rilasciare gli immobili suddetti, liberi CP_2
da persone, da animali e da cose, nella piena disponibilità della parte ricorrente;
• fissa per l'esecuzione la data del 4.6.2025; • condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente l'importo di € 9.867,00
(importo dovuto alla data del 9.4.2025), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, nonché i canoni scaduti e a scadere, sino alla data dell'effettivo rilascio;
• condanna, inoltre, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 5 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta