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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9131/2024 , vertente
TRA
(LATINA (LT), 05/11/1968), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CASTAGNACCI OMAR;
ricorrente
E
(BRESCIA (BS), 06/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
FIUMARA ANGELO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 [...]
precisando che i coniugi si erano separati nell'anno ****, che da
[...]
allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituit* senza opporsi alla cessazione del CP_1
vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Prossedi, al
N. 3, Parte II, Serie A, anno 1999, sussistendo i presupposti di legge e,ordinando al Comune di Prossedi la trascrizione della sentenza;
confermare l'assegnazione in favore della la casa CP_1
coniugale sita in Roma, Via Assisi n. 156, Piano 1, int. 4, distinta in catasto
Comune di Roma, al Fgl. 931, part. 7 sub. 5;
- confermare l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal Parte_1
in favore delle figlie , da corrispondere a per un importo di CP_1
Euro 900,00 ( Euro 450,00 per ciascuna figlia ) entro il giorno 5 di ogni mese,
con adeguamento annuale ISTAT, nonché disporre che i genitori contribuiscano al 50% alle spese straordinarie, ivi comprese le spese universitarie, fermo per il resto la ripartizione e le modalità previste nel Noto
Protocollo adottato dal Tribunale di Roma;
Spese ed onorari di giudizio. compensate tra le parti”. 3
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/1999, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9131/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PROSSEDI in data 10/07/1999 tra (LATINA Parte_1
(LT), 05/11/1968) e (BRESCIA (BS), 06/07/1969) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PROSSEDI al n. 3, Parte II, Serie A Ufficio 1, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art, 152 septies disp att. cpc Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9131/2024 , vertente
TRA
(LATINA (LT), 05/11/1968), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CASTAGNACCI OMAR;
ricorrente
E
(BRESCIA (BS), 06/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
FIUMARA ANGELO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 [...]
precisando che i coniugi si erano separati nell'anno ****, che da
[...]
allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituit* senza opporsi alla cessazione del CP_1
vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Prossedi, al
N. 3, Parte II, Serie A, anno 1999, sussistendo i presupposti di legge e,ordinando al Comune di Prossedi la trascrizione della sentenza;
confermare l'assegnazione in favore della la casa CP_1
coniugale sita in Roma, Via Assisi n. 156, Piano 1, int. 4, distinta in catasto
Comune di Roma, al Fgl. 931, part. 7 sub. 5;
- confermare l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal Parte_1
in favore delle figlie , da corrispondere a per un importo di CP_1
Euro 900,00 ( Euro 450,00 per ciascuna figlia ) entro il giorno 5 di ogni mese,
con adeguamento annuale ISTAT, nonché disporre che i genitori contribuiscano al 50% alle spese straordinarie, ivi comprese le spese universitarie, fermo per il resto la ripartizione e le modalità previste nel Noto
Protocollo adottato dal Tribunale di Roma;
Spese ed onorari di giudizio. compensate tra le parti”. 3
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/1999, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9131/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PROSSEDI in data 10/07/1999 tra (LATINA Parte_1
(LT), 05/11/1968) e (BRESCIA (BS), 06/07/1969) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PROSSEDI al n. 3, Parte II, Serie A Ufficio 1, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art, 152 septies disp att. cpc Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi